Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La causa é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 36.2000.19 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 36.2000.19 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 36.2000.19
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00019 grw /nh Lugano 12 aprile 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will visto il ricorso del 7 febbraio 2000 interposto da __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 21 gennaio 2000 emanata da Cassa malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto che, - con ricorso 7.2.2000 __________, rappr. dall'__________, ha chiesto, in via principale, la condanna della cassa malati __________ al pagamento nelle sue mani "dell'indennità giornaliera anche dopo il 31 marzo 2000" e, in via subordinata, la condanna della __________ a che "il danno residuo, a partire dal 1.4.2000, venga calcolato sulla base del salario che avrebbe potuto conseguire nell'attività di aiuto-montatore nel settore degli impianti elettrici" (I);
- con atto 7.3.2000 l'__________, per il ricorrente, ha comunicato al TCA quanto segue: " Abbiamo preso atto che la Cassa malati __________ vi ha comunicato di annullare la contestata decisione del 9 dicembre 1999 e di riconoscere il versamento dell'indennità giornaliera al nostro rappresentato anche dopo il 31 marzo 2000. Con la presente vi comunichiamo pertanto di ritirare il ricorso del 7 febbraio 2000." (VI) Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La causa é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will