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36.1999.91

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-05-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.1999 36.1999.91 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.1999 36.1999.91 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.1999 36.1999.91

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.1999.00091 grw / nh Lugano 19 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 31 maggio 1999 di __________, contro la decisione del 21 maggio 1999 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto che,                -   con ricorso 31.5.1999 __________ ha chiesto l’annullamento della decisione su reclamo emanata il 21.5.1999 dall’ICAS e la concessione del sussidio previsto dalla LCAMal per l’anno 1999 (I, IV);

-   l’ICAS, il 29.9.1999 ha comunicato al TCA quanto segue: " Lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 1999 (cfr. documento allegato). Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli .... " (VI) allegando a tale atto copia della lettera con cui la ricorrente è stata informata della concessione del sussidio con effetto a decorrere dal 1.1.1999 (VIbis);

-   secondo la legge (cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione (che, in caso di accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricor­so, cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123). Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will