Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.1999 36.1999.90 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.1999 36.1999.90 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.1999 36.1999.90
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00090 grw / nh Lugano 17 agosto 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sulla petizione del 25 maggio 1999 di __________, rappr. da: __________, contro __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto - che, con petizione 25 maggio 1999, __________ ha chiesto la condanna della __________ "al riconoscimento dell'incapacità lavorativa ed il versamento delle prestazioni di indennità giornaliera" anche dopo il 1.2.1999" (I);
- che la petizione è stata intimata al __________ con il termine di 20 giorni per l'inoltro della risposta (II);
- che, con istanza 2.6.1999, l'__________ ha chiesto la sospensione della causa per potere procedere a nuovi accertamenti medici ritenuti necessari visto il contenuto di un documento prodotto con la petizione e "mai pervenuto prima alla convenuta" (III);
- che l'istanza di sospensione è stata accolta (IV);
- che, il 9 luglio 1999, la cassa convenuta ha comunicato quanto segue al TCA : " Nella causa summenzionata, sospesa dietro nostra richiesta a causa di ulteriori indagini istruttorie, posso comunicare che l'assicurata è stata sottoposta ad una visita da parte di un altro fiduciario. Dal relativo rapporto si evince che si giustifica il riconoscimento di un'inabilità lavorativa totale anche oltre il 31 gennaio 1999 ed a tutt'oggi. La convenuta riprenderà quindi il pagamento dell'indennità giornaliera assicurata, dal 1° febbraio 1999, riservandosi comunque il diritto di far visitare nel futuro l'assicurata da parte di un medico fiduciario, per verificare l'inabilità. I versamenti non verranno sospesi fino al momento in cui l'inabilità sarà certificata. Con queste premesse, proponiamo di dichiarare la petizione come divenuta priva d'oggetto." (VII)
- che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, l'acquiescenza di una parte così come la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo; Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La causa é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will