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36.1999.80

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.1999 36.1999.80 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.1999 36.1999.80 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.1999 36.1999.80

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00080 grw / nh Lugano 6 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will vista la petizione del 23 aprile 1999 interposta da __________, rappr. da: __________, contro Cassa malati __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto                        -   che, con petizione 23.4.1999, __________, rappr. da __________ ha chiesto la  condanna della __________ al versamento nelle sue mani "dell'indennità giornaliera integrale dal 13 luglio 1998 fino al 12 ottobre dello stesso anno" (I),

-   che la cassa convenuta, con risposta 16.6..1999, ha dichiarato di aderire alla richiesta dell'attrice affermando: " ... la __________ è disposta a concedere le prestazioni d'indennità giornaliera richieste dall'attrice. Dunque le chiediamo di voler stralciare la petizione dell'attrice dai ruoli, in quanto divenuta priva d'oggetto." (IV)

-   che il 2 luglio 1999 il __________, per l'attrice, ha comunicato al TCA quanto segue: " Considerato che la Cassa malati del datore di lavoro della signora __________ ha accettato di versare le indennità giornaliere per malattia, formuliamo istanza affinché la presente causa venga stralciata di ruoli . Alleghiamo inoltre alla presente una copia della transazione, con la quale le parti in lite hanno regolato la questione delle prestazioni assicurate e delle ripetibili." (VIII)

-   che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza dell'art. 75 cpv. 2 LCAMal e del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, l'acquiescenza  di una parte così come la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo; Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will