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36.1999.76

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.07.1999 36.1999.76 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.07.1999 36.1999.76 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.07.1999 36.1999.76

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00076 grw / nh Lugano 2 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will visto il ricorso del 20 aprile 1999 interposto da __________, contro la decisione del 23 marzo 1999 emanata da Cassa malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto                        -   che, con ricorso 20.4.1999, la __________ ha chiesto l'annullamento della decisione 23.3.1999 della __________ (I);

-   che il ricorso è stato intimato alla cassa convenuta cui è stato assegnato un termine per la presentazione della risposta (II);

-  che, il 10.6.1999, la __________ ha comunicato al TCA quanto segue: " ... Con la presente le chiediamo di stralciare la pratica nei confronti della Cassa __________ a, in quanto la stessa in data 09.06.99 ha ritirato il precetto esecutivo no. __________." (V, cfr pure VI e VIbis)

-   che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, l'acquiescenza così come la desistenza  di una parte   pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo; Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will