Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La causa é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.1999 36.1999.72 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.1999 36.1999.72 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.08.1999 36.1999.72
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00072 grw / nh Lugano 17 agosto 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 19 aprile 1999 di __________, contro Cassa Malati __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto - che, con ricorso 19 aprile 1999, __________ ha chiesto la condanna della cassa malati __________ "al pagamento del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 1999 a favore del ricorrente" (I);
- che, con risposta 15.6.1999, la cassa convenuta ha affermato quanto segue: " La convenuta non ha nulla da dire, oltre al ripetere che il problema, d'ordine informatico, non è ancora stato risolto. Tuttavia, come si evince dall'ultima corrispondenza a voi inviata in copia, il signor __________ non ha ricevuto le fatture relative ai premi dell'assicurazione di base, né per il mese di maggio, né per quello di giugno, benché la copertura assicurativa sia integralmente garantita. Questo appunto perché il programma informatico non consente ancora oggi di dedurre il sussidio dal premio mensile. A questa spiegazione, peraltro - ne siamo coscienti - piuttosto inconsistente, non possiamo aggiungere alcunché, se non che appunto non saranno inviati né fatture e né richiami fino a definitiva risoluzione dello spiacevole inconveniente. Come pure garantito al signor __________, non appena venuti a capo della questione, egli riceverà un conteggio riportante il saldo eventualmente a suo favore." (X)
- che, con atto 4 agosto 1999, il ricorrente ha comunicato quanto segue: " Pervenuto il rimborso ad opera della Cassa malati __________, comunico che intendo ritirare il ricorso." (XVI)
- che la facoltà unilaterale del ricorrente di ritirare il proprio gravame costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione, il quale assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.); Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La causa é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will