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36.1999.48

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-06-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 __________,

E. 3 __________, rappresentati da: __________, contro Cassa Malati __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto                        -   che, con petizioni  10.3.1999, __________, __________ e __________ i, rappr. da __________, hanno chiesto al TCA di accertare che la disdetta delle assicurazioni complementari da loro stipulate presso la __________ ha avuto effetto il 31.12.1998 (I);

-   che la petizione è stata intimata per risposta alla  cassa convenuta (II);

-   che, con risposta 10.5.1999, la __________ ha chiesto la reiezione della petizione (VI);

-   che, con atto 21.5.1999, gli attori, hanno comunicato al TCA quanto segue: " Con riferimento alla vostra lettera dell'11.05.1999/sc, con la presente vi confermiamo che abbiamo deciso di RITIRARE la nostra PETIZIONE contro la spett.le __________, datata 10 marzo 1999." (VIII)

-   che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza  di una parte   pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;

Dispositiv
  1. in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   Le cause sono stralciate dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.1999 36.1999.48 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.1999 36.1999.48 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.1999 36.1999.48

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00048 -50 grw / nh Lugano 2 giugno 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Giovanna Roggero-Will statuendo sulle petizioni del 10 marzo 1999 di 1. __________, 2. __________, 3. __________, rappresentati da: __________, contro Cassa Malati __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto                        -   che, con petizioni  10.3.1999, __________, __________ e __________ i, rappr. da __________, hanno chiesto al TCA di accertare che la disdetta delle assicurazioni complementari da loro stipulate presso la __________ ha avuto effetto il 31.12.1998 (I);

-   che la petizione è stata intimata per risposta alla  cassa convenuta (II);

-   che, con risposta 10.5.1999, la __________ ha chiesto la reiezione della petizione (VI);

-   che, con atto 21.5.1999, gli attori, hanno comunicato al TCA quanto segue: " Con riferimento alla vostra lettera dell'11.05.1999/sc, con la presente vi confermiamo che abbiamo deciso di RITIRARE la nostra PETIZIONE contro la spett.le __________, datata 10 marzo 1999." (VIII)

-   che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza  di una parte   pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo; Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   Le cause sono stralciate dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will