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36.1999.46

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-01-13 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.46 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.46 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.01.2000 36.1999.46

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.1999.00046 grw /nh Lugano 13 gennaio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will vista la petizione del 5 marzo 1999 interposta da __________, rappr. da: __________, contro __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto che,                -   con petizione 5 marzo 1999 __________, rappr. dall'avv. __________,  ha chiesto la condanna dell'__________ a versarle le indennità giornaliere ridotte al 50% a partire dal 1. febbraio 1999  (I);

-   con risposta 31.3.1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame (III);

-  il 7 maggio 1999 la giudice delegata ha ordinato l'allestimento di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (VIII);

-   il 5. ottobre 1999 il dott. __________ ha consegnato al TCA  la sua perizia (XIII) che subito è stata intimata alle parti per osservazioni (XIV);

-   le parti hanno preso posizione rispettivamente il 19.10.1999  (XXV) e il 25.10.1999 (XVI);

-   infine, il 7.12.1999, l'avv. __________i ha comunicato al TCA di avere sottoscritto con l'__________ una convenzione con cui la cassa convenuta si è impegnata a versare all'assicurata le indennità di malattia  richieste con la petizione 5.3.1999 ed ha, perciò, chiesto lo stralcio della causa dai ruoli (XX);

-  la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte così come la transazione  pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo. Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will