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36.1999.42

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-04-30 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.1999 36.1999.42 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.1999 36.1999.42 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.1999 36.1999.42

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00042 grw / nh Lugano 30 aprile 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will vista la petizione del 8 febbraio 1999 interposta da __________, contro __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto                        -   che, con petizione 8.2.1999, la __________ ha adito lo scrivente TCA in merito ad un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera stipulata con la _______

-   che la petizione è stata intimata alla __________ per la risposta (VI);

-   che la cassa convenuta, con atto 22.4.1999, ha comunicato al TCA di avere dato seguito alla richiesta della __________ (X, Xbis);

-   che, con atto 29.4.1999, la __________ ha comunicato al TCA quanto segue: " Vista la lettera 22.04.1999/gim della Cassa malati __________, che conferma la rimessa in vigore del contratto di assicurazione collettiva contro le malattie no. __________, consideriamo soddisfatta la richiesta oggetto del nostro ricorso del 08.02.1999, e ritiriamo di conseguenza la petizione a margine. Ringraziamo per la vostra decisiva collaborazione e porgiamo i nostri migliori distinti saluti." (XI)

-   che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza  di una parte   pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo; Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will