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36.1999.41

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-01-25 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 5.   Nella procedura di ricorso l'oggetto controverso è determi­nato dalla decisione impugnata. In particolare il giudice non è tenuto ad esaminare questioni che non rientrano nel dispositivo della decisione contestata  e deve, di regola, valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; RCC 1989, pag. 41). Pertanto, non si entra nel merito delle questioni sollevate nel ricorso che non hanno attinenza con l'oggetto della decisione impugnata il cui contenuto é limitato alle partecipazioni ai costi di cui s'é detto. 2.6.   Al ricorrente rimane la facoltà di chiedere alla cassa convenuta l'assunzione dei costi delle prestazioni  che non sarebbero state riconosciute dalla cassa convenuta. Dovesse la cassa negare il proprio obbligo contributivo o rifiutare di  determinarsi al riguardo, al ricorrente sarà aperta la via del ricorso allo scrivente TCA  in applicazione dell'art 86 LAMal Nel suo ricorso il ricorrente afferma, pure, di poter "documentare con un classeur pieno di documenti che la __________ non é in grado  (o ev. non disposta) di amministrare veramente una cassa malati" (I pag 2). Censure di questo genere sono, in questa sede, irricevibili. Esse vanno rivolte - se del caso - all'autorità di vigilanza.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.1999 36.1999.41 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.1999 36.1999.41 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.1999 36.1999.41

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00041 grw / nh Lugano 4 maggio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1999 di __________, contro la decisione del 25 gennaio 1999 emanata da __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1.   La famiglia __________ () é stata assicurata contro le malattie presso la __________ Assicurazioni dal 1.1.1990 al 31.12.1998. Dal giugno 1993 la copertura della famiglia __________ comprendeva unicamente l'assicurazione obbligatoria . Il premio relativo all'assicurazione della famiglia __________ viene pagato dall'Ente pubblico nell'ambito delle prestazioni complementari. 1.2.   I rapporti fra le parti non sono stati dei più semplici relativamente alle questioni di dare e avere. Con scritto 24.1.1998 il responsabile per il Ticino della __________ ha proposto a __________ di concludere la seguente transazione: " ... In allegato le faccio pervenire, come d'accordo, uno specchietto riassuntivo della situazione contabile che si riferisce a lei ed alla sua famiglia. Dallo stesso si evince che, una volta introdotti nel sistema anche gli importi relativi alle fatture trasmesseci durante l'incontro, risulta un saldo a suo favore di fr. 229.35 . Con la presente le propongo di effettuare la seguente transazione: - azzeramento del debito nei nostri riguardi - annullamento dell'attestato carenza beni e della richiesta            d'esecuzione in corso - versamento su un conto che ci vorrà comunicare della somma in eccedenza...." (doc A2) L'accordo si riferiva, evidentemente, alla situazione di dare/avere esistente al 31.1.1998 con riserva delle prestazioni non ancora fatturate alla Cassa malati (X). In seguito, il 2.2.1998, la __________ ha inviato all'assicurato un nuovo conteggio in cui veniva diminuito l'importo a favore dell'assicurato di fr. 42.-: si trattava di due posizioni  (fr. 40.- e fr. 2.-)  inerenti a pagamenti non a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Secondo l'affermazione della cassa - contestata  dal ricorrente (cfr V punto 2) - l'assicurato avrebbe verbalmente dato il suo accordo alla regolamentazione dei rapporti nel senso proposto dalla Cassa e, pertanto, questa ha provveduto a versare, il 9.6.1998, sul conto bancario dell'assicurato l'importo di fr. 743,35 (doc 4) così composto: fr.  1814,45 (cfr doc 3 e 3a) +    fr.    510,65               (cfr doc 5) - fr.  1581,75              (cfr doc 5, partecipazioni ai costi dovute dall'assicurato per prestazioni ottenute sino a marzo 1998 ed elencate nel doc 6) -------------------- fr.    743,35 1.3.   Con precetto esecutivo No. __________  intimato il 7.12.1998 la __________ ha chiesto a __________ il pagamento di fr. 400,50 oltre interessi dal 11.8.1998. Lo stesso giorno alla moglie di __________ é stato intimato il precetto esecutivo No. __________ per il pagamento di un'identica somma. L'importo posto in esecuzione si componeva nel seguente modo: " ... fattura  no.        0202305 del  23.04.98  scaduto  25.05.98 fattura  no.        0162817 del  07.05.98  scaduto  08.06.98 fattura  no.        0188516 del  11.06.98  scaduto  13.07.98 fattura  no.        0203243 del  18.06.98  scaduto  20.07.98 fattura  no.        0222915 del  02.07.98  scaduto  03.08.98" (doc. 20) Per i dettagli, confrontare i doc. da 21 a 29. Ai due precetti gli escussi hanno fatto opposizione. L'opposizione interposta ai precetti esecutivi No. __________ e __________ é stata rigettata dalla cassa con decisione 17.12.1998. Tale decisione é stata confermata con decisione su opposizione 25.1.1999 in cui la cassa, dopo avere precisato che il rigetto veniva deciso "per un importo totale di fr. 400,50 + fr. 35.00 spese esecutive", ha osservato quanto segue: " ... Come potrà verificare dalle copie allegate, è stato avvisato per ben due volte sulle partecipazioni scadute e più precisamente il 14.07.98 e l'11.08.98. Su quest'ultimo richiamo sono state giustamente aggiunte le spese amministrative e di richiamo, cosa che non sarebbe avvenuta se lei avesse provveduto a saldare lo scoperto. Pertanto le comunichiamo di aver RIGETTATO L'OPPOSIZIONE DA LEI INOLTRATA. Desideriamo inoltre precisarle che, in caso di una procedura di esecuzione contro un coniuge per un contratto assicurativo sottoscritto durante il periodo matrimoniale, la legge prescrive (Art 68a Legge Federale Esecuzione e fallimenti) che la procedura esecutiva sia aperta anche contro l'altro coniuge. E' per questa ragione che lei ha ricevuto due procedure esecutive, una a suo nome e una invece a nome di sua moglie __________. La somma che viene richiesta è però sempre la stessa (fr. 400.50), che ci dovrà versare una volta sola, più le spese esecutive in doppio... " (doc. A1) 1.4.   Con tempestivo ricorso __________ ha impugnato la citata decisione su opposizione affermando di non ritenersi debitore della Cassa malati __________ (I). In risposta la __________ ha chiesto la reiezione del gravame  con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito. Considerato in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali. Nel merito 2.2.   Secondo quanto stabilito da tale legge, in aggiunta ai premi assicurativi (art 61 LAMal), a norma dell'art 64 LAMal gli assicuratori devono imporre agli assicurati una partecipazione ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10% dei costi eccedendo la franchigia (aliquota percentuale) Franchigia e importo annuo massimo  dell'aliquota percentuale sono stabiliti dal Consiglio federale (art 64 cpv 2 e art 103  - 105 OAMal). Per quanto concerne, poi, l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss; RAMI 1983, p.294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizio­ne ad un P.E. con una decisione formale riferentesi precisa­mente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la proce­dura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione a sensi dell'art. 80 LEF. 2.3.   In concreto, con il precetto esecutivo in discussione, la cassa ha chiesto il pagamento di fr. 400,50 corrispondenti a partecipazioni ai costi di prestazioni ottenute dalla famiglia __________ negli anni 1997 (in fine) e 1998 ma fatturati alla Cassa soltanto dopo febbraio 1998 (cfr. doc. 21 a 29). Il ricorrente  non sostiene di avere pagato le partecipazioni ai costi richiesti con il precetto esecutivo no. __________ dell'UEF di Bellinzona. Egli sembra affermare, invece, di  voler compensare il credito della Cassa con quanto quest'ul­tima gli dovrebbe. A tal proposito va osservato che il TFA ha stabilito che, pur se le casse malati riconosciute  - poco importa se organizzate secondo il diritto privato o pubblico -  possono compensare prestazioni assicurative scadute con crediti di pagamento di quote o partecipazioni arretrate (con la riserva, in Ticino, dell'art  22 lett. c LCAMal secondo cui l'assicuratore non può praticare la compensazione dei crediti scoperti con la trattenuta di prestazioni a favore dell'assicurato), pari diritto non spetta agli assicurati (RAMI 1985, p. 12ss, consid. 2 e 3; DTF 110 V 185 consid 2; RAMI 1992 pag 139 consid 3a e b; STFA 9.4.1997 in re G.). Il ricorrente - e la questione della quantificazione e, persino dall'esistenza del credito da lui vantato può rimanere aperta - non può, dunque, proprio in forza della non compensabilità del credito della Casse malati, preten­de­re di estinguere il proprio debito giusta gli art. 120ss CO. 2.4.   Va, ancora, rilevato che la messa a carico dell'assicurato in mora delle spese amministrative causate dal suo ritardo é stata giudicata dal TFA conforme al diritto federale (RAMI 1988,

p. 431ss). L'importo richiesto a tale titolo risulta, peral­tro, rispettoso del principio della proporzionalità (RAMI 1988 cit.). Pertanto, legittimamente la Cassa ha preteso il pagamento forzato dell'importo che risulta tuttora scoperto e delle spese amministrative causate dal ritardo nel pagamento.

2. 5.   Nella procedura di ricorso l'oggetto controverso è determi­nato dalla decisione impugnata. In particolare il giudice non è tenuto ad esaminare questioni che non rientrano nel dispositivo della decisione contestata  e deve, di regola, valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; RCC 1989, pag. 41). Pertanto, non si entra nel merito delle questioni sollevate nel ricorso che non hanno attinenza con l'oggetto della decisione impugnata il cui contenuto é limitato alle partecipazioni ai costi di cui s'é detto. 2.6.   Al ricorrente rimane la facoltà di chiedere alla cassa convenuta l'assunzione dei costi delle prestazioni  che non sarebbero state riconosciute dalla cassa convenuta. Dovesse la cassa negare il proprio obbligo contributivo o rifiutare di  determinarsi al riguardo, al ricorrente sarà aperta la via del ricorso allo scrivente TCA  in applicazione dell'art 86 LAMal Nel suo ricorso il ricorrente afferma, pure, di poter "documentare con un classeur pieno di documenti che la __________ non é in grado  (o ev. non disposta) di amministrare veramente una cassa malati" (I pag 2). Censure di questo genere sono, in questa sede, irricevibili. Esse vanno rivolte - se del caso - all'autorità di vigilanza. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Per quanto ricevibile, il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti