Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La petizione é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.1999 36.1999.37 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.1999 36.1999.37 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.1999 36.1999.37
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00037 grw / nh Lugano 26 marzo 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sulla petizione del 22 febbraio 1999 di __________, contro __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto - che, con petizione 22.2.1999 __________ ha adito lo scrivente TCA relativamente alla questione della validità della disdetta delle assicurazioni complementari da lui stipulate presso la __________ (I);
- che la petizione é stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta (II);
- che, con atto 18.3.1999, l'attore - facendo riferimento allo scritto 12.3.1999 con cui la __________ gli ha comunicato di "essere disposta ad accettare la sua disdetta per il 31.12.1998 anche per le assicurazioni che non hanno subito un aumento" viste alcune circostanze particolari (cfr Vbis) - ha comunicato quanto segue al TCA: " Con la presente mi permetto rimettere la risposta che ho ricevuto dalla Cassa malati __________ in relazione alla mia petizione del 22 febbraio 1999 e la mia accettazione della risoluzione presa dalla suddetta assicurazione... " (V)
- che tale atto va considerato come la manifestazione della volontà di ritirare la petizione visto il contenuto della lettera 12.3.1999 della __________ ("la preghiamo di comunicarci senza indugio se date le circostanze è disposto a ritirare la petizione", cfr Vbis in fine) e visto quanto da lui dichiarato nella lettera 18.3.1999 inviata alla __________ in risposta ("..sono disposto a ritirare la petizione presso il TCA...", cfr doc Vter);
- che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo; Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La petizione é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will