Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Dispositiv
- in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La petizione é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.1999 36.1999.30 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.1999 36.1999.30 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.1999 36.1999.30
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00030 -32 grw / nh Lugano 6 aprile 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sulla petizione del 18 febbraio 1999 di 1. __________, 2. __________, 3. __________, rappresentati da: __________, __________, contro __________, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto, - che, con petizione 18.2.1999 __________, __________ e __________ __________, rappr. da __________, hanno adito lo scrivente TCA relativamente alla questione della validità della disdetta delle assicurazioni complementari da loro stipulate presso la __________ (I);
- che la petizione é stata intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta (II);
- che, con atto 31.3.1999, la rappresentante degli attori ha comunicato quanto segue al TCA: " ... La Cassa __________ in data 16 marzo (vedi allegato) mi inviava una lettera nella quale prendeva posizione in merito alla vertenza indicata in epigrafe e si dichiarava d'accordo di accettare la disdetta delle assicurazioni complementari della famiglia __________ con effetto al 31.12.1998. La Cassa malati __________ accogliendo la petizione da me inoltrata a favore di __________, __________ e __________ mi chiedeva di valutare la possibilità di ritirare la stessa. Il mio scritto va in tal senso Considerando che la Cassa __________ è disposta ad accettare la disdetta di tutte le assicurazioni complementari nei contratti della signora __________ e dei signori __________ per il 31 dicembre 1998, prego lo spettabile Tribunale di stralciare la summenzionata lite dai ruoli ." (V)
- che, giusta l'art 352 cpv 1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo; Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.- La petizione é stralciata dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will