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36.1999.126

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-10-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Gli atti sono trasmessi all'ICAS/UAM affinchè proceda secondo le sue competenze. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.1999 36.1999.126 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.1999 36.1999.126 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.10.1999 36.1999.126

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00126 grw / tf Lugano 5 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 19 luglio 1999 di __________, contro la decisione del 1° luglio 1999 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto,

-   con ricorso 19 luglio 1999 __________ ha chiesto l'annullamento della decisione 1 luglio 1999 con cui l'UAM ha respinto la sua istanza di essere messa al beneficio del sussidio previsto dalla LCAMal per l'anno 1999 (I, doc _)

-   che, giusta l'art 76 cpv 1 LCAMal, contro le decisioni emesse in virtù di tale legge è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse e che, soltanto contro la decisione su reclamo, è data facoltà di ricorso allo scrivente TCA (art 76 cpv 2 LCAMal);

-   che, giusta l'art 4 LPAmm (cfr art 76 cpv 3 LCAMal), l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente dandone comunicazione alla ricorrente, ritenuto, inoltre, che i termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all'autorità incompetente (art 4 cpv 2 LPAmm) Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é irricevibile . Gli atti sono trasmessi all'ICAS/UAM affinchè proceda secondo le sue competenze. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti