Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
La
ricorrente, cittadina germanica, é domiciliata in Ticino: essa soggiace,
dunque, di principio all’obbligo assicurativo.
2.3. L'art 3 cpv.
2 e 3 LAMal ha dato facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni
all'obbligo di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni
internazionali e di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a
persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che
esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato
(art 3 cpv. 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera.
2.4. Dagli art. 5
-9 della convenzione di sicurezza sociale conclusa fra la Svizzera e la
Germania e dall'accordo multilaterale relativo alla sicurezza sociale dei
battellieri del Reno - accordi che disciplinano, in particolare, l'obbligo
assicurativo e il diritto alle prestazioni (aiuto reciproco in materia di
prestazioni) nell'assicurazione malattia delle persone esercitanti un'attività
lucrativa e dei loro familiari - si evince che le seguenti categorie di
persone devono essere esentate dall'obbligo assicurativo posto dall'art. 3 LAMal:
-
le persone, di qualunque nazionalità, che,
domiciliate o residenti in Svizzera, esercitano durevolmente un'attività
lucrativa in Germania: esse sono, infatti, assoggettate all'assicurazione
malattia tedesca
-
i lavoratori esercitanti un'attività lucrativa
dipendente, indipendentemente dalla loro nazionalità, che lavorano per conto di
un'azienda con sede in Germania quali lavoratori distaccati. Essi devono poter
presentare un cosiddetto certificato di distaccamento per i primi due anni e
una lettera di conferma dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) per gli altri anni;
-
i lavoratori che, indipendentemente dalla
loro nazionalità, lavorano per un'impresa tedesca sul territorio svizzero se
tale impresa si estende dalla zona di frontiera tedesca a quella Svizzera;
-
i lavoratori, di qualunque nazionalità,
dipendenti di imprese di trasporto tedesche private o pubbliche se sono
distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera oppure se sono occupati
in permanenza sui tronchi ferroviari dell'impresa di trasporto in Svizzera;
-
i lavoratori, indipendentemente dalla loro
nazionalità, distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera ad
un'impresa di trasporti aerei tedesca;
-
il personale dell'amministrazione pubblica
tedesca, p. es. personale consolare e diplomatico, a condizione che sia
assoggettato al diritto tedesco;
-
le persone assoggettate al diritto tedesco
in seguito a uno scambio di lettere tra l'
ufas
e il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (regolamentazione
speciale in materia di assoggettamento).
-
le persone, di qualunque nazionalità siano,
che esercitano un'attività dipendente o indipendente su un battello renano
gestito da un'azienda con sede in Belgio, in Germania, in Francia, in
Lussemburgo o in Olanda: esse sono sottoposte, in materia di assicurazione
malattia, al diritto del Paese interessato anche se sono domiciliate in
Svizzera.
2.5. L'assicurazione
contro le malattie tedesca assicura anche i famigliari delle persone che sono
obbligatoriamente assicurate. Pertanto, in ossequio alla regolamentazione
relativa all'aiuto reciproco in materia di prestazioni contenuta nella
convenzione di sicurezza sociale stipulata fra la Svizzera e la Germania,
l'assicurato per legge in Germania e la sua famiglia ricevono in Svizzera a
carico dell'assicurazione tedesca le prestazioni per le cure medico-sanitarie
previste dalla LAMal.
L'assicurato
- cioè le categorie elencate al considerando precedente - e i suoi familiari
devono, perciò, essere esonerati dall'obbligo di assicurazione in Svizzera.
I
familiari della persona obbligatoriamente assicurata in Germania devono -
contrariamente a quest'ultimo il cui esonero non sottostà ad ulteriori
accertamenti - inoltrare una richiesta di esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal
allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato
nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente
gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione
malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.8).
Parimenti,
l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno si applica
anche ai familiari di tali lavoratori che ricevono, pur se domiciliati in
Svizzera, le prestazioni definite dalla LAMal a carico dell'assicurazione
estera.
Come i
lavoratori sottoposti alla Convenzione fra Germania e Svizzera, essi sono
esonerati dall'obbligo assicurativo semplicemente dimostrando la loro
situazione. I loro famigliari, invece, devono inoltrare una richiesta di
esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di
diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco
internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le
persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS,
stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.12).
2.6. La
ricorrente non può appellarsi a nessuno dei motivi di esonero definiti dalla
convenzione bilaterale e dall'accordo multilaterale citati.
2.7. Facendo uso
della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato
l'art 2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezioni all'obbligo di
assicurazione.
In
particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo
di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Le
condizioni per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti:
-
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera
-
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal
- doppio
onere finanziario
Queste
condizioni sono cumulative.
Con tale
disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona
tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a
farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con
obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra
una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
2.8. La
ricorrente, beneficiaria di una pensione di vecchiaia, è assicurata presso
l'assicuratore __________.
Si
tratta, tuttavia, di un’assicurazione non obbligatoria e, pertanto, questo
rapporto assicurativo non libera la ricorrente dall’obbligo assicurativo
derivante dalla LAMal poiché, come affermato dalla Divisione affari
internazionali, sezione convenzioni internazionali, dell’UFAS:
"
… Secondo l'articolo 10g capoverso 3 in
relazione con l'articolo 4 capoverso 1 della Convenzione le disposizioni
tedesche sull'obbligo assicurativo si applicano anche se una persona che
percepisce una rendita solo dall'assicurazione per le pensioni tedesca risiede
in Svizzera. L'articolo 9j capoverso 3 del Protocollo finale alla Convenzione
di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Germania sostiene comunque
che nei casi inerenti l'articolo 10g capoverso 3 della Convenzione le
disposizioni legali tedesche sull'assicurazione malattie non vengono applicate
se la persona interessata è tenuta, conformemente alle disposizioni legali
svizzera, ad assicurarsi contro le malattie. Poiché le persone domiciliate in
Svizzera sono assoggettate all'assicurazione malattie obbligatoria, le
disposizioni del diritto tedesco non vengono applicate… " (XI)
Va, del
resto, rilevato che, nel “Promemoria concernente l’esenzione
dall’assicurazione malattie svizzera obbligatoria delle persone affiliate
all’assicurazione malattia in Germania” (edito dall’UFAS, Divisione degli
affari internazionali, stato: 1.1.2000) si legge quanto segue:
"
le persone non esercitanti un’attività lucrativa
in Germania non sono assoggettate all’obbligo di assicurazione in questo Paese:
secondo la convenzione a queste persone è applicabile solo il diritto
svizzero. L’esenzione ai sensi dell’art 2 cpv. 2 OAMal non può essere presa
in considerazione visto che tali persone non soddisfano la condizione
dell’assoggettamento legale all’assicurazione malattie tedesca” (punto 1.2.3)
"
Non possono essere esentate dall’obbligo di
assicurazione:
….
E. 5 le persone che, anche non essendo più assoggettate all’assicurazione obbligatoria tedesca (per es. perché hanno trasferito il loro domicilio in Svizzera), restano assicurate a titolo facoltativo alla loro cassa malati tedesca (in caso di domicilio/residenza in Svizzera l’appartenenza facoltativa all’assicurazione legale tedesca non è possibile) …
E. 7 le persone che sono al beneficio di una rendita solamente tedesca e che risiedono in Svizzera. Queste soggiacciono all’obbligo assicurativo ai sensi della convenzione e non possono essere esentate ai termini dell’art 2 OAMal. Il diritto tedesco non è applicabile” (op. cit. punto 1.4.) Per il resto, va osservato che il Consiglio federale - nella revisione dell'art 2 OAMal entrata in vigore il 1.1.1997 (RU 1996 3139) - ha ritenuto di non dovere integrare nel nuovo testo legislativo il cpv. 6 del progetto di revisione dell'OAMal posto in consultazione che riguardava, appunto, i casi particolari costituiti da "certe persone anziane o malate coperte in maniera estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a cui si aggiunge un'assicurazione privata".
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente Il segretario Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2000 36.1999.124 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2000 36.1999.124 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2000 36.1999.124
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 36.1999.00124 grw /nh Lugano 27 aprile 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 12 agosto 1999 di __________, contro la decisione del 12 luglio 1999 emanata da Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1. __________, cittadina germanica domiciliata nel comune di __________, ha presentato all'Ufficio di assicurazione malattia una domanda volta all'esenzione dall'obbligo assicurativo in materia di assicurazione contro le malattie. Con decisione 17.3.1999 l'Ufficio preposto ha respinto l'istanza di esenzione. Il reclamo interposto contro tale decisione ha avuto analoga sorte ed è stato respinto con decisione 12.7.1999. 1.2. __________ ha impugnato la decisione su reclamo affermando quanto segue: " 1) La mia sicurezza finanziaria sanitaria che ho acquisito sin dal mio ventesimo anno di vita versando contributi alla __________ viene distrutta se devo affiliarmi ad un'assicurazione malattia svizzera. Nessun'assicurazione mi accetta alle stesse condizioni alla mia età di __________ anni.
2) L'operazione eseguita a __________ nel novembre 1998 è stata interamente coperta dalle mie casse malati dopo aver effettuato io stessa i versamenti in anticipo, come risulta dalle fatture allegate.
3) La mia anca sinistra va operata al più presto possibile, fintanto che le mie condizioni di salute generali tuttora molto fragili lo permettono. Ciò significa che vanno coperti un'altra volta costi dello stesso ammontare come per l'operazione dell'anca destra avvenuta nel novembre 1998.
4) Con una cassa malati svizzera posso stipulare unicamente un'assicurazione generale con franchigia e non sarò pertanto operata dal dottor __________ all'Ospedale __________!
5) Essendo assicurata al 100% in Germania sono coperte anche le spese per le cure dentarie.
6) ad DIRITTO/2.4a Dato che percepisco una pensione germanica, il contributo per la cassa malati mi viene dedotto dalla pensione, visto che si tratta di un contributo obbligatorio… " (IV) 1.3. Con risposta 19.10.1999, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito. Considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.). Nel merito 2.2. Giusta l'art 3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera. La ricorrente, cittadina germanica, é domiciliata in Ticino: essa soggiace, dunque, di principio all’obbligo assicurativo. 2.3. L'art 3 cpv. 2 e 3 LAMal ha dato facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato (art 3 cpv. 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera. 2.4. Dagli art. 5 -9 della convenzione di sicurezza sociale conclusa fra la Svizzera e la Germania e dall'accordo multilaterale relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno - accordi che disciplinano, in particolare, l'obbligo assicurativo e il diritto alle prestazioni (aiuto reciproco in materia di prestazioni) nell'assicurazione malattia delle persone esercitanti un'attività lucrativa e dei loro familiari - si evince che le seguenti categorie di persone devono essere esentate dall'obbligo assicurativo posto dall'art. 3 LAMal: - le persone, di qualunque nazionalità, che, domiciliate o residenti in Svizzera, esercitano durevolmente un'attività lucrativa in Germania: esse sono, infatti, assoggettate all'assicurazione malattia tedesca - i lavoratori esercitanti un'attività lucrativa dipendente, indipendentemente dalla loro nazionalità, che lavorano per conto di un'azienda con sede in Germania quali lavoratori distaccati. Essi devono poter presentare un cosiddetto certificato di distaccamento per i primi due anni e una lettera di conferma dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per gli altri anni; - i lavoratori che, indipendentemente dalla loro nazionalità, lavorano per un'impresa tedesca sul territorio svizzero se tale impresa si estende dalla zona di frontiera tedesca a quella Svizzera; - i lavoratori, di qualunque nazionalità, dipendenti di imprese di trasporto tedesche private o pubbliche se sono distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera oppure se sono occupati in permanenza sui tronchi ferroviari dell'impresa di trasporto in Svizzera; - i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità, distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera ad un'impresa di trasporti aerei tedesca; - il personale dell'amministrazione pubblica tedesca, p. es. personale consolare e diplomatico, a condizione che sia assoggettato al diritto tedesco; - le persone assoggettate al diritto tedesco in seguito a uno scambio di lettere tra l'ufas e il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (regolamentazione speciale in materia di assoggettamento). - le persone, di qualunque nazionalità siano, che esercitano un'attività dipendente o indipendente su un battello renano gestito da un'azienda con sede in Belgio, in Germania, in Francia, in Lussemburgo o in Olanda: esse sono sottoposte, in materia di assicurazione malattia, al diritto del Paese interessato anche se sono domiciliate in Svizzera. 2.5. L'assicurazione contro le malattie tedesca assicura anche i famigliari delle persone che sono obbligatoriamente assicurate. Pertanto, in ossequio alla regolamentazione relativa all'aiuto reciproco in materia di prestazioni contenuta nella convenzione di sicurezza sociale stipulata fra la Svizzera e la Germania, l'assicurato per legge in Germania e la sua famiglia ricevono in Svizzera a carico dell'assicurazione tedesca le prestazioni per le cure medico-sanitarie previste dalla LAMal. L'assicurato
- cioè le categorie elencate al considerando precedente - e i suoi familiari devono, perciò, essere esonerati dall'obbligo di assicurazione in Svizzera. I familiari della persona obbligatoriamente assicurata in Germania devono - contrariamente a quest'ultimo il cui esonero non sottostà ad ulteriori accertamenti - inoltrare una richiesta di esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.8). Parimenti, l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno si applica anche ai familiari di tali lavoratori che ricevono, pur se domiciliati in Svizzera, le prestazioni definite dalla LAMal a carico dell'assicurazione estera. Come i lavoratori sottoposti alla Convenzione fra Germania e Svizzera, essi sono esonerati dall'obbligo assicurativo semplicemente dimostrando la loro situazione. I loro famigliari, invece, devono inoltrare una richiesta di esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.12). 2.6. La ricorrente non può appellarsi a nessuno dei motivi di esonero definiti dalla convenzione bilaterale e dall'accordo multilaterale citati. 2.7. Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art 2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezioni all'obbligo di assicurazione. In particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Le condizioni per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti: - assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera - protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal
- doppio onere finanziario Queste condizioni sono cumulative. Con tale disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal. 2.8. La ricorrente, beneficiaria di una pensione di vecchiaia, è assicurata presso l'assicuratore __________. Si tratta, tuttavia, di un’assicurazione non obbligatoria e, pertanto, questo rapporto assicurativo non libera la ricorrente dall’obbligo assicurativo derivante dalla LAMal poiché, come affermato dalla Divisione affari internazionali, sezione convenzioni internazionali, dell’UFAS: " … Secondo l'articolo 10g capoverso 3 in relazione con l'articolo 4 capoverso 1 della Convenzione le disposizioni tedesche sull'obbligo assicurativo si applicano anche se una persona che percepisce una rendita solo dall'assicurazione per le pensioni tedesca risiede in Svizzera. L'articolo 9j capoverso 3 del Protocollo finale alla Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Germania sostiene comunque che nei casi inerenti l'articolo 10g capoverso 3 della Convenzione le disposizioni legali tedesche sull'assicurazione malattie non vengono applicate se la persona interessata è tenuta, conformemente alle disposizioni legali svizzera, ad assicurarsi contro le malattie. Poiché le persone domiciliate in Svizzera sono assoggettate all'assicurazione malattie obbligatoria, le disposizioni del diritto tedesco non vengono applicate… " (XI) Va, del resto, rilevato che, nel “Promemoria concernente l’esenzione dall’assicurazione malattie svizzera obbligatoria delle persone affiliate all’assicurazione malattia in Germania” (edito dall’UFAS, Divisione degli affari internazionali, stato: 1.1.2000) si legge quanto segue: " le persone non esercitanti un’attività lucrativa in Germania non sono assoggettate all’obbligo di assicurazione in questo Paese: secondo la convenzione a queste persone è applicabile solo il diritto svizzero. L’esenzione ai sensi dell’art 2 cpv. 2 OAMal non può essere presa in considerazione visto che tali persone non soddisfano la condizione dell’assoggettamento legale all’assicurazione malattie tedesca” (punto 1.2.3) " Non possono essere esentate dall’obbligo di assicurazione: …. 5. le persone che, anche non essendo più assoggettate all’assicurazione obbligatoria tedesca (per es. perché hanno trasferito il loro domicilio in Svizzera), restano assicurate a titolo facoltativo alla loro cassa malati tedesca (in caso di domicilio/residenza in Svizzera l’appartenenza facoltativa all’assicurazione legale tedesca non è possibile) … 7. le persone che sono al beneficio di una rendita solamente tedesca e che risiedono in Svizzera. Queste soggiacciono all’obbligo assicurativo ai sensi della convenzione e non possono essere esentate ai termini dell’art 2 OAMal. Il diritto tedesco non è applicabile” (op. cit. punto 1.4.) Per il resto, va osservato che il Consiglio federale - nella revisione dell'art 2 OAMal entrata in vigore il 1.1.1997 (RU 1996 3139) - ha ritenuto di non dovere integrare nel nuovo testo legislativo il cpv. 6 del progetto di revisione dell'OAMal posto in consultazione che riguardava, appunto, i casi particolari costituiti da "certe persone anziane o malate coperte in maniera estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a cui si aggiunge un'assicurazione privata". Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente Il segretario Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti