Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 CGA relativo all'assicurazione d'indennità giornaliera per aziende.
2.3. Secondo la giurisprudenza
sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art 72 LAMal
- viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é
più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in
misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività
rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V
239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286
ss).
La questione a sapere se
esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293;
1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF
26.11.'90 cit.).
Il grado dell'incapacità
lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da
motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente
richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
2.4. In concreto, é incontestato
che il ricorrente non è più in grado di esercitare la sua attività di forgiatore.
Secondo i medici,
l'incapacità in questa professione é da considerarsi durevole.
2.5. Anche nell'ambito
dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio - comune a
tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V
53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit.
t. II p. 377; STFA 26.11.'90 in re G. c/ H non pubblicata).
Quindi, se da un lato, la
graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso di
incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Va, qui, rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del
principio della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di
pretendere un determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò
presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente,
Schulthess 1997 pag 71 e dottrina ivi citata).
2.6. In concreto, il dott.
__________, che, in qualità di medico di fiducia della __________, ha più volte
visitato l'assicurato, ha a diverse riprese ribadito di ritenerlo totalmente
abile in attività più leggere di quella di forgiatore:
"
... Senza prendere in
considerazione le difficoltà per un uomo di 54 anni di trovarsi un'attività
lucrativa alternativa sull'attuale mercato di lavoro il signor __________ può
essere ritenuto abile al lavoro in maniera normale per un'attività che non
richieda movimenti ripetitivi con la mano destra (in particolare pro- e
supinazione) rispettivamente la presa in mano di continuo di oggetti di un
certo peso (utensili del tipo martello o simile). Potrebbe trattarsi di un
lavoro di sorveglianza nel settore industriale, quale magazziniere o simile.
Potrebbe anche gestire un distributore di benzina.
Ricordo in fine,
che anni indietro aveva già lavorato a dipendenza della __________ quale guardia.
La patologia
vertebrale per la quale il paziente era in cura in precedenza non mi sembra
determinare un ulteriore impatto sulla capacità lavorativa globale." (doc
__________)
"
...
Commento
Le mie
constatazioni cliniche attuali sono sovrapponibili all'esame del 14.07.1998, in
particolare per quel che riguarda la situazione della colonna vertebrale,
rispettivamente delle articolazioni periferiche al di fuori del polso destro.
Ho avuto modo nel frattempo di visionare anche il dossier radiologico del dr. __________,
reumatologo a __________, che aveva esaminato il paziente tra il __________ ed
il __________. Ho preso atto in particolare delle alterazioni morfologiche
documentate al livello cervicale e lombare (vedi RX).
Esse non si sono
tradotte né in luglio né al momento attuale in un quadro clinico di una
sofferenza vertebrale maggiore. La mobilità globale del rachide è di fatto
priva di limiti maggiori e la presente irritazione della muscolatura
paravertebrale è del tutto modesta. La patologia della schiena non determina
quindi un ulteriore impatto sulla capacità lavorativa globale come valutata in
precedenza (mia lettera del 25.08.1998).
Il paziente
riferisce di dolori articolari che comprendono le spalle, i gomiti ed in
particolare le ginocchia con predominanza a destra, senza che l'esame clinico
possa mettere in evidenza qualsiasi alterazione funzionale o strutturale.
Per scrupolosità ho
fatto effettuare delle radiografie delle ginocchia che sono risultate normali.
Non vi è un
correlato clinico per i dolori lamentati.
Alle domande della
Cassa malati posso quindi rispondere in maniera seguente:
1.
La patologia
vertebrale determina un impatto sulla capacità lavorativa?
La presente
sindrome panvertebrale è di lieve entità e non determina un impatto sulla capacità
lavorativa (per qualsiasi attività lucrativa)
2.
Oltre la
schiena esistono altre patologie suscettibili di cagionare un'inabilità
lavorativa?
Dal lato
ortopedico-reumatologo non vi sono altre patologie che potrebbero cagionare
un'inabilità lavorativa ad eccezione di quella del polso destro. Per la
valutazione di essa fa stato il mio rapporto del __________."
(doc__________)
2.7. Il ricorrente contesta la
valutazione effettuata dal dott. __________ - senza, però, minimamente
sostanziare, né con il ricorso né durante l'istruttoria, la sua contestazione
nonostante i diversi termini concessigli per far fronte a tale onere (X e XII)
- e chiede l'allestimento di una perizia giudiziaria.
Lo scrivente Tribunale
ritiene che i citati rapporti medici - che rispettano le condizioni poste in
RAMI 1966 191ss - possano validamente costituire da supporto probatorio al
giudizio che ora lo occupa senza che sia necessario procedere all’allestimento
delle perizia medica giudiziaria chiesta dalla ricorrente.
Al proposito, va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid.
2 b).
Il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in
concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista consultato
dalla cassa convenuta.
Da un lato, occorre
infatti rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF
104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2
novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 30 seg.): i pareri redatti da medici alle sue dipendenze o da medici
esterni all’amministrazione dietro suo incarico non sono, quindi, delle
“perizie di parte” ma perizie che hanno pieno valore probatorio a condizione
che si esprimino in modo completo sui punti litigiosi, si fondino su uno studio
esteso, prendano in considerazione anche le lamentele espresse, siano stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, siano chiare e motivate
nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione
medica (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
Condizioni queste che si
trovano tutte realizzate nei rapporti del dott. __________ che ha studiato il
caso del ricorrente in modo estremamente approfondito facendo, inoltre, capo
ad uno specialista della mano per i problemi al polso (cfr doc __).
Relativamente alla sordità
bilaterale citata nel ricorso, va rilevato che si trova traccia di affezioni
alle orecchie nell'anamnesi effettuata il __________ dal dott. __________ (cfr
doc __________). Esse sono, però, indicate soltanto come "ipoacusis".
Si tratta, cioè, di una semplice diminuzione dell'udito che, evidentemente -
ritenuto anche che non se ne trova più menzione negli atti successivi, nemmeno
a titolo di lamentele dell'assicurato - non possono essere considerate come
aventi un influsso significativo sulla capacità lavorativa.
In queste condizioni,
ricordato che ancora nelle sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss, il TFA ha
ribadito che dagli art 4 Cost e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto
formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto
assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni e che,
nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è di regola consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il ricorrente va considerato totalmente capace in attività
leggere.
2.8. Qualora un cambiamento di
professione si imponga tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il
rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità
parziale, determinante per il diritto all'indennità diventa l'entità del danno
residuo (RAMI 1989, 106ss; RAMI 1994 113ss; STFA 28.1.1994 in re S. non
pubbl.).
In tale ipotesi va, cioè,
considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza
la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato
o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione.
Il grado di incapacità
viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero
mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di
adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto
(DTF 114 V 287 cons. 3d; 111 V 239 cons. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss; STFA non
pubbl. cit.).
Il TFA ha più volte
ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 11 V 239
consid 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss).
In questo contesto, é
opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività,
non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione,
viene giudicato secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare
con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é
scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid 1d; 111 V 239
consid 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid 2; STFA 28.1.1994 in re S. non
pubbl.).
2.9. Il TCA, nella causa sfociata
nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p.
183ss), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno
ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di
salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che in attività
leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con
rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può
conseguire i seguenti redditi:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-. (STCA 27 agosto 1996 in re J.M). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (:STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per
il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).
I parametri utilizzati dal
TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998
pag 223 seg).
Parimenti, nella sentenza
2.7.1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo
scrivente TCA affermando quanto segue:
"
...in sostanza, nella specie
é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per
la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così
come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione
d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr
DTF 119 V 470 consid 2b; 116 V 248 consid 1b). secondo tale giurisprudenza,
fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base
alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
lavoro), tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr SVR
1996 UV no 55, pag 183-186).
Ora, la pertinenza
di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una
pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente
pubblicata in RAMI 1998 no U 292 pag 223 (cfr anche sentenze inedite 24 luglio
1997 in re M., U 156/95; 7 gennaio 1997 in re D, U 152/95; 12 novembre 1996 in
re F., U 69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U 60/96). Dalla medesima, e quindi
dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di
scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S B. consid 3 c)
La prassi seguita dal TCA
in materia di redditi conseguibili da persone costrette da motivi di salute a
riciclarsi in attività leggere e non qualificate é stata confermata dal TFA
anche nella sentenza pubblicata in SVR 1998 UV no 6 pag 15 consid 2c).
2.10. Non é contestato che,
continuando la sua attività presso la
__________, il ricorrente
avrebbe percepito un salario annuo pari a fr. 60'287.-.
Confrontato tale importo
con il reddito esigibile nonostante il danno alla salute, il danno residuo
risulta essere del 42%.
Esso é, dunque, inferiore
al minimo richiesto perché possa essere dato l'obbligo contributivo
dell'assicuratore convenuto.
Ritenuto che anche il
termine assegnato per la ricerca di un'attività adeguata non presta il fianco a
critica alcuna, la decisione impugnata va tutelata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente Il segretario Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 36.1999.12 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 36.1999.12 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 36.1999.12
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00012 grw / nh Lugano 4 gennaio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 25 gennaio 1999 di __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 10 dicembre 1998 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1. __________ (__________), forgiatore alle dipendenze della __________, é assicurato contro la perdita di guadagno dovuta a malattia presso la __________ nell'ambito del contratto di assicurazione collettiva stipulato dal suo datore di lavoro. 1.2. L'assicurato é incapace al lavoro dal 11.11.1997. 1.3. Con decisione formale 16.10.1998 la __________ ha comunicato all'assicurato di ritenerlo totalmente abile in attività medio/leggere. Pertanto gli ha assegnato un termine di 4 mesi per la ricerca di un'attività adeguata. Trascorso detto termine, la __________ avrebbe cessato le sue prestazioni. L'opposizione interposta dall'assicurato é stata respinta con decisione 10.12.1998 (doc A) 1.4. Con tempestivo ricorso l'assicurato ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione rilevando quanto segue: " Con riferimento alla decisione suddetta della __________, notificatami lo scorso 11 dicembre, faccio ricorso in quanto le mie condizioni di salute non mi permettono di lavorare nemmeno nelle professioni che mi sono state indicate: - lavoro di sorveglianza nel settore industriale, quale magazziniere o simile; - gestione di un distributore di benzina. La __________ non ha considerato completamente tutti i problemi alla salute di cui sono portatore, in particolare la sordità ad entrambe le orecchi oltre agli interventi da me subiti alle gambe..." (I) 1.5. In risposta la __________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito. 1.6. Il 29.3.1999 l'__________ ha comunicato al TCA di essere stato incaricato dal ricorrente di tutelare i suoi interessi ed ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine di 15 per la presentazione di osservazioni e la notifica di ulteriori mezzi di prova (X). La richiesta è stata accolta ma il termine è trascorso infruttuoso. Il 20 maggio 1999 l'__________ - scusandosi per non avere dato seguito alla richiesta 29.3.1999 - ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine di 15 giorni per la presentazione di osservazioni e di "documentazione medica necessaria per motivare il ricorso" (XII). La richiesta è stata accolta ma il nuovo termine è, pure trascorso infruttuoso Considerato in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali. Nel merito 2.2. Giusta l'art 72 cpv 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà. Di identico tenore l'art. 18 CGA relativo all'assicurazione d'indennità giornaliera per aziende. 2.3. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art 72 LAMal
- viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286 ss). La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF 26.11.'90 cit.). Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato. 2.4. In concreto, é incontestato che il ricorrente non è più in grado di esercitare la sua attività di forgiatore. Secondo i medici, l'incapacità in questa professione é da considerarsi durevole. 2.5. Anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit.
t. II p. 377; STFA 26.11.'90 in re G. c/ H non pubblicata). Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica. Pertanto, in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili. Va, qui, rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess 1997 pag 71 e dottrina ivi citata). 2.6. In concreto, il dott. __________, che, in qualità di medico di fiducia della __________, ha più volte visitato l'assicurato, ha a diverse riprese ribadito di ritenerlo totalmente abile in attività più leggere di quella di forgiatore: " ... Senza prendere in considerazione le difficoltà per un uomo di 54 anni di trovarsi un'attività lucrativa alternativa sull'attuale mercato di lavoro il signor __________ può essere ritenuto abile al lavoro in maniera normale per un'attività che non richieda movimenti ripetitivi con la mano destra (in particolare pro- e supinazione) rispettivamente la presa in mano di continuo di oggetti di un certo peso (utensili del tipo martello o simile). Potrebbe trattarsi di un lavoro di sorveglianza nel settore industriale, quale magazziniere o simile. Potrebbe anche gestire un distributore di benzina. Ricordo in fine, che anni indietro aveva già lavorato a dipendenza della __________ quale guardia. La patologia vertebrale per la quale il paziente era in cura in precedenza non mi sembra determinare un ulteriore impatto sulla capacità lavorativa globale." (doc __________) " ... Commento Le mie constatazioni cliniche attuali sono sovrapponibili all'esame del 14.07.1998, in particolare per quel che riguarda la situazione della colonna vertebrale, rispettivamente delle articolazioni periferiche al di fuori del polso destro. Ho avuto modo nel frattempo di visionare anche il dossier radiologico del dr. __________, reumatologo a __________, che aveva esaminato il paziente tra il __________ ed il __________. Ho preso atto in particolare delle alterazioni morfologiche documentate al livello cervicale e lombare (vedi RX). Esse non si sono tradotte né in luglio né al momento attuale in un quadro clinico di una sofferenza vertebrale maggiore. La mobilità globale del rachide è di fatto priva di limiti maggiori e la presente irritazione della muscolatura paravertebrale è del tutto modesta. La patologia della schiena non determina quindi un ulteriore impatto sulla capacità lavorativa globale come valutata in precedenza (mia lettera del 25.08.1998). Il paziente riferisce di dolori articolari che comprendono le spalle, i gomiti ed in particolare le ginocchia con predominanza a destra, senza che l'esame clinico possa mettere in evidenza qualsiasi alterazione funzionale o strutturale. Per scrupolosità ho fatto effettuare delle radiografie delle ginocchia che sono risultate normali. Non vi è un correlato clinico per i dolori lamentati. Alle domande della Cassa malati posso quindi rispondere in maniera seguente: 1. La patologia vertebrale determina un impatto sulla capacità lavorativa? La presente sindrome panvertebrale è di lieve entità e non determina un impatto sulla capacità lavorativa (per qualsiasi attività lucrativa) 2. Oltre la schiena esistono altre patologie suscettibili di cagionare un'inabilità lavorativa? Dal lato ortopedico-reumatologo non vi sono altre patologie che potrebbero cagionare un'inabilità lavorativa ad eccezione di quella del polso destro. Per la valutazione di essa fa stato il mio rapporto del __________." (doc__________) 2.7. Il ricorrente contesta la valutazione effettuata dal dott. __________ - senza, però, minimamente sostanziare, né con il ricorso né durante l'istruttoria, la sua contestazione nonostante i diversi termini concessigli per far fronte a tale onere (X e XII)
- e chiede l'allestimento di una perizia giudiziaria. Lo scrivente Tribunale ritiene che i citati rapporti medici - che rispettano le condizioni poste in RAMI 1966 191ss - possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa senza che sia necessario procedere all’allestimento delle perizia medica giudiziaria chiesta dalla ricorrente. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid. 2 b). Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista consultato dalla cassa convenuta. Da un lato, occorre infatti rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.): i pareri redatti da medici alle sue dipendenze o da medici esterni all’amministrazione dietro suo incarico non sono, quindi, delle “perizie di parte” ma perizie che hanno pieno valore probatorio a condizione che si esprimino in modo completo sui punti litigiosi, si fondino su uno studio esteso, prendano in considerazione anche le lamentele espresse, siano stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, siano chiare e motivate nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1). Condizioni queste che si trovano tutte realizzate nei rapporti del dott. __________ che ha studiato il caso del ricorrente in modo estremamente approfondito facendo, inoltre, capo ad uno specialista della mano per i problemi al polso (cfr doc __). Relativamente alla sordità bilaterale citata nel ricorso, va rilevato che si trova traccia di affezioni alle orecchie nell'anamnesi effettuata il __________ dal dott. __________ (cfr doc __________). Esse sono, però, indicate soltanto come "ipoacusis". Si tratta, cioè, di una semplice diminuzione dell'udito che, evidentemente - ritenuto anche che non se ne trova più menzione negli atti successivi, nemmeno a titolo di lamentele dell'assicurato - non possono essere considerate come aventi un influsso significativo sulla capacità lavorativa. In queste condizioni, ricordato che ancora nelle sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss, il TFA ha ribadito che dagli art 4 Cost e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni e che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è di regola consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il ricorrente va considerato totalmente capace in attività leggere. 2.8. Qualora un cambiamento di professione si imponga tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale, determinante per il diritto all'indennità diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, 106ss; RAMI 1994 113ss; STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.). In tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione. Il grado di incapacità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 cons. 3d; 111 V 239 cons. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss; STFA non pubbl. cit.). Il TFA ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 11 V 239 consid 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss). In questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid 1d; 111 V 239 consid 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid 2; STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.). 2.9. Il TCA, nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p. 183ss), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che in attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- Lo scrivente TCA ha, poi escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-. (STCA 27 agosto 1996 in re J.M). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (:STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.). I parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag 223 seg). Parimenti, nella sentenza 2.7.1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue: " ...in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr DTF 119 V 470 consid 2b; 116 V 248 consid 1b). secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro), tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr SVR 1996 UV no 55, pag 183-186). Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U 292 pag 223 (cfr anche sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U 156/95; 7 gennaio 1997 in re D, U 152/95; 12 novembre 1996 in re F., U 69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U 60/96). Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S B. consid 3 c) La prassi seguita dal TCA in materia di redditi conseguibili da persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate é stata confermata dal TFA anche nella sentenza pubblicata in SVR 1998 UV no 6 pag 15 consid 2c). 2.10. Non é contestato che, continuando la sua attività presso la __________, il ricorrente avrebbe percepito un salario annuo pari a fr. 60'287.-. Confrontato tale importo con il reddito esigibile nonostante il danno alla salute, il danno residuo risulta essere del 42%. Esso é, dunque, inferiore al minimo richiesto perché possa essere dato l'obbligo contributivo dell'assicuratore convenuto. Ritenuto che anche il termine assegnato per la ricerca di un'attività adeguata non presta il fianco a critica alcuna, la decisione impugnata va tutelata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente Il segretario Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti