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36.1999.12

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 CGA relativo all'assicurazione d'indennità giornaliera per aziende.

2.3.   Secondo la giurisprudenza

sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI  - applicabile anche all'art 72 LAMal

-  viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é

più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in

misura ridotta, oppure, ancora, quando l'eser­ci­zio di una tale attività

rischia di aggravarne le condi­zioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V

239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286

ss).

La questione a sapere se

esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del

diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal

medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se

il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli

tenuto a ri­spet­tare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293;

1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF

26.11.'90 cit.).

Il grado dell'incapacità

lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da

motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente

richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

2.4.   In concreto, é incontestato

che il ricorrente non è più in grado di esercitare la sua attività di forgiatore.

Secondo i medici,

l'incapacità in questa professione é da considerarsi durevole.

2.5.   Anche nell'ambito

dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio - comune a

tutti i campi delle assi­cu­razioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto

all'ob­bligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio genera­le del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,

indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V

53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit.

t. II p. 377; STFA 26.11.'90 in re G. c/ H non pubblicata).

Quindi, se da un lato, la

graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possi­bile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso di

incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavora­tivi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Va, qui, rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del

principio della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di

pretendere un determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò

presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente,

Schulthess 1997 pag 71 e dottrina ivi citata).

2.6.   In concreto, il dott.

__________, che, in qualità di medico di fiducia della __________, ha più volte

visitato l'assicurato, ha a diverse riprese ribadito di ritenerlo totalmente

abile in attività più leggere di quella di forgiatore:

"

... Senza prendere in

considerazione le difficoltà per un uomo di 54 anni di trovarsi un'attività

lucrativa alternativa sull'attuale mercato di lavoro il signor __________ può

essere ritenuto abile al lavoro in maniera normale per un'attività che non

richieda movimenti ripetitivi con la mano destra (in particolare pro- e

supinazione) rispettivamente la presa in mano di continuo di oggetti di un

certo peso (utensili del tipo martello o simile). Potrebbe trattarsi di un

lavoro di sorveglianza nel settore industriale, quale magazziniere o simile.

Potrebbe anche gestire un distributore di benzina.

Ricordo in fine,

che anni indietro aveva già lavorato a dipendenza della __________ quale guardia.

La patologia

vertebrale per la quale il paziente era in cura in precedenza non mi sembra

determinare un ulteriore impatto sulla capacità lavorativa globale." (doc

__________)

"

...

Commento

Le mie

constatazioni cliniche attuali sono sovrapponibili all'esame del 14.07.1998, in

particolare per quel che riguarda la situazione della colonna vertebrale,

rispettivamente delle articolazioni periferiche al di fuori del polso destro.

Ho avuto modo nel frattempo di visionare anche il dossier radiologico del dr. __________,

reumatologo a __________, che aveva esaminato il paziente tra il __________ ed

il __________. Ho preso atto in particolare delle alterazioni morfologiche

documentate al livello cervicale e lombare (vedi RX).

Esse non si sono

tradotte né in luglio né al momento attuale in un quadro clinico di una

sofferenza vertebrale maggiore. La mobilità globale del rachide è di fatto

priva di limiti maggiori e la presente irritazione della muscolatura

paravertebrale è del tutto modesta. La patologia della schiena non determina

quindi un ulteriore impatto sulla capacità lavorativa globale come valutata in

precedenza (mia lettera del 25.08.1998).

Il paziente

riferisce di dolori articolari che comprendono le spalle, i gomiti ed in

particolare le ginocchia con predominanza a destra, senza che l'esame clinico

possa mettere in evidenza qualsiasi alterazione funzionale o strutturale.

Per scrupolosità ho

fatto effettuare delle radiografie delle ginocchia che sono risultate normali.

Non vi è un

correlato clinico per i dolori lamentati.

Alle domande della

Cassa malati posso quindi rispondere in maniera seguente:

1.

La patologia

vertebrale determina un impatto sulla capacità lavorativa?

La presente

sindrome panvertebrale è di lieve entità e non determina un impatto sulla capacità

lavorativa (per qualsiasi attività lucrativa)

2.

Oltre la

schiena esistono altre patologie suscettibili di cagionare un'inabilità

lavorativa?

Dal lato

ortopedico-reumatologo non vi sono altre patologie che potrebbero cagionare

un'inabilità lavorativa ad eccezione di quella del polso destro. Per la

valutazione di essa fa stato il mio rapporto del __________."

(doc__________)

2.7.   Il ricorrente contesta la

valutazione effettuata dal dott. __________  - senza, però, minimamente

sostanziare, né con il ricorso né durante l'istruttoria, la sua contestazione

nonostante i diversi termini concessigli per far fronte a tale onere (X e XII)

- e chiede l'allestimento di una perizia giudiziaria.

Lo scrivente Tribunale

ritiene che i citati rapporti medici - che rispettano le condizioni poste in

RAMI 1966 191ss - possano validamente costituire da supporto probatorio al

giudizio che ora lo occupa senza che sia necessario procedere all’allestimento

delle perizia medica giudiziaria chiesta dalla ricorrente.

Al proposito, va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effet­tuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valu­tazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;

sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio

1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del

25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid.

2 b).

Il TCA, chiamato a

pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in

concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista  consultato

dalla cassa convenuta.

Da un lato, occorre

infatti rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF

104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2

novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 30 seg.): i pareri redatti da medici alle sue dipendenze o da medici

esterni all’amministrazione dietro suo incarico non sono, quindi, delle

“perizie di parte” ma perizie che hanno pieno valore probatorio a condizione

che si esprimino in modo completo sui punti litigiosi, si fondino su uno studio

esteso, prendano in considerazione anche le lamentele espresse, siano stato

consegnato in piena conoscenza dell'incarto, siano chiare e motivate

nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione

medica (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

Condizioni queste che si

trovano tutte realizzate nei rapporti del dott. __________ che ha studiato il

caso del ricorrente in modo estremamente approfondito  facendo, inoltre, capo

ad uno specialista della mano per i problemi al polso (cfr doc __).

Relativamente alla sordità

bilaterale citata nel ricorso, va rilevato che si trova traccia di affezioni

alle orecchie nell'anamnesi effettuata il __________ dal dott. __________ (cfr

doc __________). Esse sono, però, indicate soltanto come "ipoacusis".

Si tratta, cioè, di una semplice diminuzione dell'udito che, evidentemente -

ritenuto anche che non se ne trova più menzione negli atti successivi, nemmeno

a titolo di lamentele dell'assicurato - non possono essere considerate come

aventi un influsso significativo sulla capacità lavorativa.

In queste condizioni,

ricordato che ancora nelle sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss, il TFA  ha

ribadito che dagli art 4 Cost e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto

formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto

assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni e che,

nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è di regola consentito che

l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore, il ricorrente va considerato totalmente capace in attività

leggere.

2.8.   Qualora un cambiamento di

professione si imponga tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il

rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà

parziale, determinante per il diritto all'indennità diventa l'entità del danno

residuo (RAMI 1989, 106ss; RAMI 1994 113ss; STFA 28.1.1994 in re S. non

pubbl.).

In tale ipotesi va, cioè,

considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza

la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato

o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova professione.

Il grado di incapacità

viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero

mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un  periodo di

adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità di ogni caso concreto

(DTF 114 V 287 cons. 3d; 111 V 239 cons. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss; STFA non

pubbl. cit.).

Il TFA ha più volte

ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 11 V 239

consid 2a e giuri­sprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss).

In questo contesto, é

opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività,

non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione,

viene giudicato secondo l'attività professiona­le che avrebbe potuto esercitare

con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é

scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid 1d; 111 V 239

consid 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid 2; STFA 28.1.1994 in re S. non

pubbl.).

2.9.   Il TCA, nella causa sfociata

nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p.

183ss), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno

ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di

salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che  in attività

leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con

rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può

conseguire i seguenti redditi:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Lo scrivente TCA ha, poi

escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,

l'importo di fr. 35'000.-. (STCA 27 agosto 1996 in re J.M). Simile aumento è,

poi, stato escluso anche per il 1997 (:STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per

il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).

I parametri utilizzati dal

TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998

pag 223 seg).

Parimenti, nella sentenza

2.7.1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo

scrivente TCA affermando quanto segue:

"

...in sostanza, nella specie

é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per

la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così

come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione

d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr

DTF 119 V 470 consid 2b; 116 V 248 consid 1b). secondo tale giurisprudenza,

fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base

alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del

lavoro), tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr SVR

1996 UV no 55, pag 183-186).

Ora, la pertinenza

di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una

pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente

pubblicata in RAMI 1998 no U 292 pag 223 (cfr anche sentenze inedite 24 luglio

1997 in re M., U 156/95; 7 gennaio 1997 in re D, U 152/95; 12 novembre 1996 in

re F., U 69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U 60/96). Dalla medesima, e quindi

dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di

scostarsi ..." (STFA  2.7.1998 in re UAI c. M. D. S B.  consid 3 c)

La prassi seguita dal TCA

in materia di redditi conseguibili da persone costrette da motivi di salute a

riciclarsi in attività leggere e non qualificate é stata confermata dal TFA

anche nella sentenza pubblicata in SVR 1998 UV no 6 pag 15 consid 2c).

2.10.   Non é contestato che,

continuando la sua attività presso la

__________,  il ricorrente

avrebbe percepito un salario annuo pari a fr. 60'287.-.

Confrontato tale importo

con il reddito esigibile nonostante il danno alla salute, il danno residuo

risulta essere del 42%.

Esso é, dunque, inferiore

al minimo richiesto perché possa essere dato l'obbligo contributivo

dell'assicuratore convenuto.

Ritenuto che anche il

termine assegnato per la ricerca di un'attività adeguata non presta il fianco a

critica alcuna, la decisione impugnata va tutelata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 36.1999.12 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 36.1999.12 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2000 36.1999.12

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.99.00012 grw / nh Lugano 4 gennaio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will statuendo sul ricorso del 25 gennaio 1999 di __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 10 dicembre 1998 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1.   __________ (__________), forgiatore alle dipendenze della __________, é assicurato contro la perdita di guadagno dovuta a malattia presso la __________ nell'ambito del contratto di assicurazione collettiva stipulato dal suo datore di lavoro. 1.2.   L'assicurato é incapace al lavoro dal 11.11.1997. 1.3.   Con decisione formale 16.10.1998 la __________ ha comunicato all'assicurato di ritenerlo totalmente abile in attività medio/leggere. Pertanto gli ha assegnato un termine di 4 mesi per la ricerca di un'attività adeguata. Trascorso detto termine, la __________ avrebbe cessato le sue prestazioni. L'opposizione interposta dall'assicurato é stata respinta con decisione  10.12.1998 (doc A) 1.4.   Con tempestivo ricorso l'assicurato ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione rilevando quanto segue: " Con riferimento alla decisione suddetta della __________, notificatami lo scorso 11 dicembre, faccio ricorso in quanto le mie condizioni di salute non mi permettono di lavorare nemmeno nelle professioni che mi sono state indicate: - lavoro di sorveglianza nel settore industriale, quale magazziniere o simile; - gestione di un distributore di benzina. La __________ non ha considerato completamente tutti i problemi alla salute di cui sono portatore, in particolare la sordità ad entrambe le orecchi oltre agli interventi da me subiti alle gambe..." (I) 1.5.   In risposta la __________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito. 1.6.   Il 29.3.1999 l'__________ ha comunicato al TCA  di essere stato incaricato dal ricorrente di tutelare i suoi interessi ed ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine di 15 per la presentazione di osservazioni e la notifica di ulteriori mezzi di prova (X). La richiesta è stata accolta ma il termine è trascorso infruttuoso. Il 20 maggio 1999 l'__________ - scusandosi per non avere dato seguito alla richiesta 29.3.1999 - ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine di 15 giorni per la presentazione di osservazioni e di "documentazione medica necessaria per motivare il ricorso" (XII). La richiesta è stata accolta ma il nuovo termine è, pure trascorso infruttuoso Considerato in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali. Nel merito 2.2.   Giusta l'art  72 cpv 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà. Di identico tenore l'art. 18 CGA relativo all'assicurazione d'indennità giornaliera per aziende. 2.3.   Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI  - applicabile anche all'art 72 LAMal

-  viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'eser­ci­zio di una tale attività rischia di aggravarne le condi­zioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286 ss). La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a ri­spet­tare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF 26.11.'90 cit.). Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato. 2.4.   In concreto, é incontestato che il ricorrente non è più in grado di esercitare la sua attività di forgiatore. Secondo i medici, l'incapacità in questa professione é da considerarsi durevole. 2.5.   Anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio - comune a tutti i campi delle assi­cu­razioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto all'ob­bligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio genera­le del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit.

t. II p. 377; STFA 26.11.'90 in re G. c/ H non pubblicata). Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possi­bile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica. Pertanto, in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavora­tivi diversi, ragionevolmente prospettabili. Va, qui, rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess 1997 pag 71 e dottrina ivi citata). 2.6.   In concreto, il dott. __________, che, in qualità di medico di fiducia della __________, ha più volte visitato l'assicurato, ha a diverse riprese ribadito di ritenerlo totalmente abile in attività più leggere di quella di forgiatore: " ... Senza prendere in considerazione le difficoltà per un uomo di 54 anni di trovarsi un'attività lucrativa alternativa sull'attuale mercato di lavoro il signor __________ può essere ritenuto abile al lavoro in maniera normale per un'attività che non richieda movimenti ripetitivi con la mano destra (in particolare pro- e supinazione) rispettivamente la presa in mano di continuo di oggetti di un certo peso (utensili del tipo martello o simile). Potrebbe trattarsi di un lavoro di sorveglianza nel settore industriale, quale magazziniere o simile. Potrebbe anche gestire un distributore di benzina. Ricordo in fine, che anni indietro aveva già lavorato a dipendenza della __________ quale guardia. La patologia vertebrale per la quale il paziente era in cura in precedenza non mi sembra determinare un ulteriore impatto sulla capacità lavorativa globale." (doc __________) " ... Commento Le mie constatazioni cliniche attuali sono sovrapponibili all'esame del 14.07.1998, in particolare per quel che riguarda la situazione della colonna vertebrale, rispettivamente delle articolazioni periferiche al di fuori del polso destro. Ho avuto modo nel frattempo di visionare anche il dossier radiologico del dr. __________, reumatologo a __________, che aveva esaminato il paziente tra il __________ ed il __________. Ho preso atto in particolare delle alterazioni morfologiche documentate al livello cervicale e lombare (vedi RX). Esse non si sono tradotte né in luglio né al momento attuale in un quadro clinico di una sofferenza vertebrale maggiore. La mobilità globale del rachide è di fatto priva di limiti maggiori e la presente irritazione della muscolatura paravertebrale è del tutto modesta. La patologia della schiena non determina quindi un ulteriore impatto sulla capacità lavorativa globale come valutata in precedenza (mia lettera del 25.08.1998). Il paziente riferisce di dolori articolari che comprendono le spalle, i gomiti ed in particolare le ginocchia con predominanza a destra, senza che l'esame clinico possa mettere in evidenza qualsiasi alterazione funzionale o strutturale. Per scrupolosità ho fatto effettuare delle radiografie delle ginocchia che sono risultate normali. Non vi è un correlato clinico per i dolori lamentati. Alle domande della Cassa malati posso quindi rispondere in maniera seguente: 1. La patologia vertebrale determina un impatto sulla capacità lavorativa? La presente sindrome panvertebrale è di lieve entità e non determina un impatto sulla capacità lavorativa (per qualsiasi attività lucrativa) 2. Oltre la schiena esistono altre patologie suscettibili di cagionare un'inabilità lavorativa? Dal lato ortopedico-reumatologo non vi sono altre patologie che potrebbero cagionare un'inabilità lavorativa ad eccezione di quella del polso destro. Per la valutazione di essa fa stato il mio rapporto del __________." (doc__________) 2.7.   Il ricorrente contesta la valutazione effettuata dal dott. __________  - senza, però, minimamente sostanziare, né con il ricorso né durante l'istruttoria, la sua contestazione nonostante i diversi termini concessigli per far fronte a tale onere (X e XII)

- e chiede l'allestimento di una perizia giudiziaria. Lo scrivente Tribunale ritiene che i citati rapporti medici - che rispettano le condizioni poste in RAMI 1966 191ss - possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa senza che sia necessario procedere all’allestimento delle perizia medica giudiziaria chiesta dalla ricorrente. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effet­tuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valu­tazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid. 2 b). Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista  consultato dalla cassa convenuta. Da un lato, occorre infatti rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.): i pareri redatti da medici alle sue dipendenze o da medici esterni all’amministrazione dietro suo incarico non sono, quindi, delle “perizie di parte” ma perizie che hanno pieno valore probatorio a condizione che si esprimino in modo completo sui punti litigiosi, si fondino su uno studio esteso, prendano in considerazione anche le lamentele espresse, siano stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, siano chiare e motivate nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1). Condizioni queste che si trovano tutte realizzate nei rapporti del dott. __________ che ha studiato il caso del ricorrente in modo estremamente approfondito  facendo, inoltre, capo ad uno specialista della mano per i problemi al polso (cfr doc __). Relativamente alla sordità bilaterale citata nel ricorso, va rilevato che si trova traccia di affezioni alle orecchie nell'anamnesi effettuata il __________ dal dott. __________ (cfr doc __________). Esse sono, però, indicate soltanto come "ipoacusis". Si tratta, cioè, di una semplice diminuzione dell'udito che, evidentemente - ritenuto anche che non se ne trova più menzione negli atti successivi, nemmeno a titolo di lamentele dell'assicurato - non possono essere considerate come aventi un influsso significativo sulla capacità lavorativa. In queste condizioni, ricordato che ancora nelle sentenza pubblicata in DTF 122 V 157ss, il TFA  ha ribadito che dagli art 4 Cost e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni e che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è di regola consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il ricorrente va considerato totalmente capace in attività leggere. 2.8.   Qualora un cambiamento di professione si imponga tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà parziale, determinante per il diritto all'indennità diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, 106ss; RAMI 1994 113ss; STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.). In tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova professione. Il grado di incapacità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un  periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 cons. 3d; 111 V 239 cons. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss; STFA non pubbl. cit.). Il TFA ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 11 V 239 consid 2a e giuri­sprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss). In questo contesto, é opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professiona­le che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che l'assenza di quest'ultima non é scusabile se non derivante da malattia (DTF 114 V 283 consid 1d; 111 V 239 consid 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid 2; STFA 28.1.1994 in re S. non pubbl.). 2.9.   Il TCA, nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p. 183ss), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che  in attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- Lo scrivente TCA ha, poi escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-. (STCA 27 agosto 1996 in re J.M). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (:STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.). I parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag 223 seg). Parimenti, nella sentenza 2.7.1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue: " ...in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr DTF 119 V 470 consid 2b; 116 V 248 consid 1b). secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro), tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr SVR 1996 UV no 55, pag 183-186). Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U 292 pag 223 (cfr anche sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U 156/95; 7 gennaio 1997 in re D, U 152/95; 12 novembre 1996 in re F., U 69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U 60/96). Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA  2.7.1998 in re UAI c. M. D. S B.  consid 3 c) La prassi seguita dal TCA in materia di redditi conseguibili da persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate é stata confermata dal TFA anche nella sentenza pubblicata in SVR 1998 UV no 6 pag 15 consid 2c). 2.10.   Non é contestato che, continuando la sua attività presso la __________,  il ricorrente avrebbe percepito un salario annuo pari a fr. 60'287.-. Confrontato tale importo con il reddito esigibile nonostante il danno alla salute, il danno residuo risulta essere del 42%. Esso é, dunque, inferiore al minimo richiesto perché possa essere dato l'obbligo contributivo dell'assicuratore convenuto. Ritenuto che anche il termine assegnato per la ricerca di un'attività adeguata non presta il fianco a critica alcuna, la decisione impugnata va tutelata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente                                                 Il segretario Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti