opencaselaw.ch

36.1999.109

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-06-23 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.1999 36.1999.109 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.1999 36.1999.109 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.1999 36.1999.109

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.1999.00109 grw / nh Lugano 7 ottobre 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will visto il ricorso del 16 luglio 1999 interposto da __________, rappr. da: __________, contro la decisione del 23 giugno 1999 emanata da __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie 1. Nel giugno 1993 __________ è stato vittima di un infortunio a causa del quale egli è rimasto incapace al lavoro. L'INSAI ha assunto il caso e versato le prestazioni assicurate. Dopo un iniziale rifiuto di corrispondere prestazioni dopo l'17.1.1994, a seguito di una procedura giudiziaria conclusasi con una transazione, l'INSAI ha assegnato all'assicurato le seguenti prestazioni: - indennità giornaliera del 50% dal 17.1.1994 al 31 dicembre 1994

-  rendita d'invalidità del 40% con effetto a decorrere dal 1.1.1995 - indennità per menomazione dell'integrità del 35%. Secondo quanto stabilito nella convenzione  conclusa  tra l'assicuratore LAINF e l'assicurato - convenzione omologata dal TCA il 31.8.1999 - gli arretrati dovuti dall'assicuratore sono stato compensati con quanto ricevuto da __________: a) dal datore di lavoro  (versamenti dal 1°.1 al 30.6.1995 pari a fr. 29.945.-: si trattava dell'anticipo effettuato dalla ditta poichè la __________, allora assicuratore malattia, aveva rifiutato il caso) b) dall'__________ (nuovo assicuratore della ditta) che, a decorrere dal 1° luglio 1995  e sino al 19.11.1996 ha versato le indennità giornaliere assicurate per un importo pari a fr. 66.526,65 (cfr STCA 26.11.1997  in inc. 35.95.229). 2. __________ ha, poi, chiesto all'__________ il versamento di indennità giornaliere ridotte al 50% ancora a decorrere dal 1.1.1995 asserendo di essere limitato nella sua capacità lavorativa anche per motivi di natura morbosa. La __________ ha respinto la richiesta "siccome per tale periodo egli era già stato indennizzato all'epoca mediante il versamento di indennità giornaliere per un'incapacità lavorativa al 100%" (doc A1). 3. Con ricorso 16.7.1999 __________, rappr. da __________, ha chiesto la condanna dell'__________ al versamento di "prestazioni di malattia a decorrere dal 1° gennaio 1995 fino a esaurimento del diritto" (I). 4. Con risposta 26.7.1999, l'__________ ha chiesto la reiezione del gravame (III). 5. Con atto 21.9.1999 il ______________ ha comunicato al TCA quanto segue: " Con riferimento alla procedura di cui sopra ci pregiamo notificarvi che al ricorrente in data 29 luglio 1999 è stato riconosciuto da parte dell'assicurazione invalidità il diritto a una mezza-rendita d'invalidità da giugno a novembre 1994 e alla rendita intera da dicembre 1994 in avanti. Alleghiamo copie delle relative decisioni. Stando così le cose, essendo il ricorrente già al beneficio di prestazioni a titolo d'infortunio, causa sovrindennizzo egli non può più pretendere a prestazioni da parte dell'assicurazione malattia, motivo per cui il presente ricorso può essere stralciato dai ruoli." (VII) Per questi motivi in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC dichiara e pronuncia 1.-   La causa é stralciata dai ruoli. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will