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35.2025.90

Decisione con la quale l'assicuratore ha posto termine alle proprie prestazioni, basandosi sull'apprezzamento del medico assicurativo, non può essere confermata, alla luce delle motivate certificazioni specialistiche prodotte dall'assicurato.necessità di un approfondimento peritale ex art. 44 LPGA

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Dispositiv
  1. Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi. §   La decisione su opposizione impugnata è annullata. §§ Gli atti sono rinviatiall’assicuratore resistente per      complemento istruttorio e nuova decisione.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’CO1 verserà all’assicurato, rappresentato da un sindacato, l’importo di fr. 1'800 (IVA compresa) a titolo di ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2025.90

cr

Lugano

4 maggio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2025 di

RI1,_______

contro

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2025 emanata da

CO1,_______

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenutoin fatto

Recatosi al Pronto Soccorso il giorno stesso dell’evento, egli ha lamentato dolore al rachide cervicale e al ginocchio sinistro (doc. 5).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.3.  Con tempestivo ricorso del 4 novembre 2025, RI1, sempre rappresentato dall’RA1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione e il ripristino delle prestazioni (indennità giornaliere e spese di cura) anche dopo il 1° agosto 2025 e sino a completa guarigione (doc. I).

Sostanzialmente l’insorgente ha rimproverato all’istituto assicuratore di avere erroneamente considerato che i disturbi ortopedici che ancora lo affliggono siano esclusivamente di origine morbosa-degenerativa, mentre dal profilo neurologico non vi sia addirittura alcuna affezione di natura infortunistica.

Al contrario, l’assicurato ha ritenuto che, come attestato dal proprio curante, dr. _______, l’insieme dei disturbi da egli accusati siano da mettere in relazione con la grave caduta subita in data 16 gennaio 2025, che gli ha totalmente cambiato la vita.

L’insorgente ha, inoltre, evidenziato come i pareri dei medici fiduciari dell’assicuratore infortuni siano stati resi unicamente sulla base degli atti, senza visitarlo, chiedendo espressamente di essere sottoposto ad una valutazione peritale in grado di stabilire quale sia il suo effettivo stato di salute (doc. I).

consideratoin diritto

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA), voltoa chiarire, tenendo conto di tutti ifattori medicalmente determinanti (cfr. STF 8C_445/2021 succitata),se i disturbi denunciati dall’assicurato a far tempo dal1° agosto 2025sono esclusivamente di natura morbosa oppure se essi sono, almeno in parte, ancora imputabili all’infortunio del gennaio 2025.

2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.  Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi.

§   La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviatiall’assicuratore resistente per      complemento istruttorio e nuova decisione.

2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO1 verserà all’assicurato, rappresentato da un sindacato, l’importo di fr. 1'800 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti