Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione impugnata è annullata. §§ Gli atti sono rinviatiallassicuratore resistente per complemento istruttorio e nuova decisione. CO1verserà allassicurato, patrocinato da un avvocato, limporto di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2025.73
cr/DC
Lugano
27 aprile 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 19 agosto 2025 emanata da
CO1,______
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Le sanzioni previste allart. 43 cpv. 3 LPGA possono essere comminate soltanto dopo diffida e concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa procedura corrisponde a quella che deve essere seguita a norma dellart. 21 cpv. 4 LPGA.
Per quanto attiene alle conseguenze del rifiuto ingiustificato di collaborare, ossia la non entrata in materia, rispettivamente lemanazione di una decisione in base agli atti, si rinvia alla giurisprudenza e dottrina in materia (vedasi in particolare DTF 131 V 42 consid. 3; STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008 consid. 6.2 e 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.3. con rinvio alla DTF 139 V 585; STCA 32.2021.127 del 16 maggio 2022 consid. 2.5.; Forster, op. cit.,
n. 32-38 ad art. 43 LPGA; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 12 ad art. 43 LPGA; Schiavi, op. cit., art. 43 LPGA n. 34-36).
La riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata allart. 68 LPGA, si riferisce allordinamento ancorato allart. 69 LPGA.
A norma dellart. 69 cpv. 1 LPGA,il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dellavente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite allavente diritto in base allevento dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui lassicurato è stato presumibilmente privato in seguito allevento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dellimporto del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dellassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dellassicurazione per linvalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dellintegrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).
Lart. 69 LPGA, come già era del resto il caso per lart. 40 vLAINF, persegue lo scopo di impedire il sovraindennizzo (cfr. DTF 121 V 132).
Si è in presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte allinteressato da parte di assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto levento assicurato.
Lart. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui lassicurato è presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse subito il danno (determinante è, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad assicurazioni sociali
- cfr. A. Maurer, Schw.Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur lassurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).
Per stabilire il guadagno a cui fa riferimento lart. 51 cpv. 3 OAINF, è necessario partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che lassicurato potrebbe realizzare valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dellart. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato).
In particolare, così come si evince dallart. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sullassicura-zione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).
Conformemente alla giurisprudenza federale elaborata in relazione allart. 40 vLAINF (cfr. DTF 117 V 394) valida, comunque, anche dopo lentrata in vigore della LPGA per la determinazione del sovraindennizzo, si deve operare uncalcolo globale.
Va qui, infatti, ricordato che diprincipio è la data della decisione impugnata (in concreto,19 agosto 2025) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.
Pertanto, il fatto che lUfficio AI, con comunicazione del 29 settembre 2025, abbia confermato la riapertura della richiesta di prestazioni AIa decorrere dal 22 settembre 2025(cfr. doc. XI/1 - corsivo della redattrice), esula dalla presente procedura e dovrà, semmai, essere oggetto di una nuova decisione.
2.7. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto
n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a questultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviatiallassicuratore resistente per complemento istruttorio e nuova decisione.
CO1verserà allassicurato, patrocinato da un avvocato, limporto di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti