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35.2025.73

A ragione assicuratore ha considerato che la mancata collaborazione dell'assicurato in materia AI avesse delle ripercussioni in ambito LAINF,impedendo la coordinazione tra assicuratori.Non corretta tuttavia la sospensione integrale delle IG,andava operato un calcolo della rendita AI ipotetica

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §   La decisione su opposizione impugnata è annullata. §§ Gli atti sono rinviatiall’assicuratore resistente per      complemento istruttorio e nuova decisione. CO1verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.35.2025.73

cr/DC

Lugano

27 aprile 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 19 agosto 2025 emanata da

CO1,______

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Le sanzioni previste all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono essere comminate soltanto dopo diffida e concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa procedura corrisponde a quella che deve essere seguita a norma dell’art. 21 cpv. 4 LPGA.

Per quanto attiene alle conseguenze del rifiuto ingiustificato di collaborare, ossia la non entrata in materia, rispettivamente l’emanazione di una decisione in base agli atti, si rinvia alla giurisprudenza e dottrina in materia (vedasi in particolare DTF 131 V 42 consid. 3; STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008 consid. 6.2 e 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.3. con rinvio alla DTF 139 V 585; STCA 32.2021.127 del 16 maggio 2022 consid. 2.5.; Forster, op. cit.,

n. 32-38 ad art. 43 LPGA; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 12 ad art. 43 LPGA; Schiavi, op. cit., art. 43 LPGA n. 34-36).

La riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA.

A norma dell’art. 69 cpv. 1 LPGA,il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso.

Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).

Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).

L’art. 69 LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di impedire il sovraindennizzo (cfr. DTF 121 V 132).

Si è in presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte di assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento assicurato.

L’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato è presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse subito il danno (determinante è, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad assicurazioni sociali

- cfr. A. Maurer, Schw.Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).

Per stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, è necessario partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato”).

In particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicura-zione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).

Conformemente alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117 V 394) – valida, comunque, anche dopo l’entrata in vigore della LPGA – per la determinazione del sovraindennizzo, si deve operare uncalcolo globale.

Va qui, infatti, ricordato che diprincipio è la data della decisione impugnata (in concreto,19 agosto 2025) che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

Pertanto, il fatto che l’Ufficio AI, con comunicazione del 29 settembre 2025, abbia confermato la riapertura della richiesta di prestazioni AIa decorrere dal 22 settembre 2025(cfr. doc. XI/1 - corsivo della redattrice), esula dalla presente procedura e dovrà, semmai, essere oggetto di una nuova decisione.

2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto

n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviatiall’assicuratore resistente per      complemento istruttorio e nuova decisione.

CO1verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti