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35.2025.15

Diniego ab initio della copertura assicurativa di un infortunio, in assenza di un rapporto di lavoro (nonostante un contratto di lavoro scritto) e restituzione IG indebitamente percepite. Atti rinviati per ridefinire evt. importo da restituire a titolo di spese di cura

Ticino ·TCA · 2025-08-12 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.35.2025.15

PC/sc

Lugano

12 agosto 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2025 di

RI 1, ________

contro

la decisione su opposizione del 30 gennaio 2025 emanata da

CO 1, ________

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Dalla contestuale “Dichiarazione di Lavoro” - annessa al citato accordo e sottoscritta sia da __________ (per la __________) sia dall’insorgente - (doc. I) si evince quanto segue:

Dalla contestuale “Dichiarazione di Lavoro” – sempre acclusa al citato accordo e sottoscritta sia da __________ (per la __________) sia dal ricorrente - (doc. I) si evince quanto segue:

Il documento denominato “contratto di lavoro” di cui al doc. 28 e K (di seguito: “contratto di lavoro C”), sottoscritto sia da __________ (per la __________) sia dall’insorgente, prevede quanto segue:

Ora, sulla scorta delle considerazioni che precedono, risulta evidente che le attività professionali delle persone coinvolte come pure delle rispettive società (__________, __________ e __________) sono strettamente interconnesse e si sono concentrate nei due stabili ubicati in __________.

Da notare che, in ambito LAINF, con sentenza 35.2023.13 del 14 agosto 2023, confermata dall’Alta Corte con pronunzia 8C_569/2023 del 26 aprile 2024, questo Tribunale, in considerazione della portata del principio inquisitorio e dell’obbligo di collaborazione delle parti all’istruzione della causa (cfr. DTF 146 V 240 consid. 8.1), nonché del grado di prova della verosimiglianza preponderante applicabile alla fattispecie (DTF 138 V 218, consid. 6), aveva confermato l’agire dell’assicuratore convenuto, il quale aveva revocato, per la via della revisione processuale, la decisione informale mediante la quale aveva assunto il caso relativo a un infortunio occorso nell’agosto 2019, negandoab initiola copertura assicurativa, per il motivo che non era sufficientemente dimostrato che al momento di quell’evento l’assicurato fosse un lavoratore dipendente della ditta in questione. In quel caso, l’insorgente, nonostante ne avesse avuto la possibilità, da ultimo ancora dopo la risposta di causa, non aveva prodotto nessun nuovo mezzo di prova atto segnatamente a ricostruire i flussi di denaro tra lui, preteso lavoratore dipendente, e la ditta in questione, suo preteso datore di lavoro. In quel contesto, il TCA aveva pure sottolineato che quella documentazione era stata richiesta dall’assicuratore già nel quadro della procedura amministrativa, tuttavia senza esito (cfr. pure la STCA 35.2024.44 del 27 gennaio 2025, consid. 2.4).

Il TCA non ignora che, con la propria impugnativa, il patrocinatore dell’insorgente ha evidenziato che, per il suo tramite, il suo cliente “si è attivato per procedere nei confronti della ditta al fine di riscuotere quanto dovuto” (doc. I, pag. 6) dalla ditta __________, “adottando le misure necessarie” (doc. I pag. 13) e ha pure prodotto copia delle lettere inviate il 24 gennaio, il 4 febbraio e l’11 febbraio 2025 alla __________, all’attenzione di __________, in __________ (doc. AA) e della domanda di esecuzione 25 febbraio 2025 nei confronti della citata ditta per un credito di “24'937.97 Fr. oltre interessi al 5%, dal 01.09.2024” (“motivo del credito: Contratto di lavoro del 19.08.2024 (salari scoperti e prestazioni LAINF non versate al lavoratore)” (doc. AB). Tuttavia anche questa circostanza - alla luce delle numerose incongruenze risultanti già da un esame della documentazione a disposizione (cfr. consid. 2.12.1, 2.12.2 e 2.13.2-2.13.4) non è atta a comprovare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la __________ e il ricorrente e/o di un diritto al salario.

Invitata dal TCA a presentare osservazioni scritte in merito al doc. VII (doc. VIII), l’8 maggio 2025 l’CO 1 si è limitato a rilevare che “la Parte convenuta contesta integralmente il contenuto delle osservazioni e si riconferma nel proprio allegato del 1. aprile 2025”.

Il 9 maggio 2025, il TCA ha trasmesso il doc. IX, per conoscenza, al legale del ricorrente (doc. X).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti