Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 LPGA definisce l'infortunio come segue: " È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte." Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile. Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio: "
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore" (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter , Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51). Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia. 2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176). Pertanto è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali. Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19 agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a). Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno. Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati (cfr. fra le altre, STF 8C_153/2023 del 9 novembre 2023, consid. 3.2.). La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.). Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid. 1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b). Deve poi essere ricordato che il carattere straordinario non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma esclusivamente il fattore medesimo. Poco importa dunque che il fattore esterno abbia eventualmente provocato delle conseguenze gravi o inattese (cfr. DTF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 e riferimenti ivi citati; 122 V 230 consid. 1 p. 232 s.). D’altro canto, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal danno alla salute, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile . La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2). Infine, è utile precisare, come già rilevato dalla parte resistente, che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio . Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008; Bühler, Der Unfallbegriff, p. 268). Il Tribunale federale ricorda costantemente che la nozione di infortunio è di natura giuridica e che spetta pertanto all’assicuratore contro gli infortuni o al giudice di qualificare un evento come infortunio (cfr. STF 8C_412/2018 del 28 febbraio 2019: " 5.2.1. Il convient tout d'abord de relever que la cour cantonale, dans son jugement du 8 avril 2013, a ordonné à la partie recourante la mise en oeuvre d'une expertise portant sur la question de la causalité naturelle entre l'accident du 22 août 2005 et les atteintes au genou droit - cas échéant sur "l'existence d'une causalité partielle et le retour à un statu quo sine vel ante " - et non pas sur la nature de l'événement du 22 août 2005, qu'elle avait d'ores et déjà qualifié d'accident. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale de s'être écartée du point de vue du docteur I.________ quant à la qualification juridique de cet événement. Au demeurant, contrairement à la question de la causalité naturelle qui est une question de fait devant être éclaircie par les médecins, la notion d'accident est de nature juridique. C'est donc uniquement au juge ou à l'assureur-accidents qu'il incombe de qualifier un événement d'accident au sens de l'art. 4 LPGA (arrêts 8C_448/2015 du 17 décembre 2015 consid. 4.2, in SVR 2016 UV n° 27 p. 89; 8C_552/2008 du 29 janvier 2009 consid. 6.2, in SVR 2009 UV n° 31 p. 109).” 2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio 2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50; A. Bühler , Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, pag. 267). Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ai postumi di infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b). 2.6. Secondo la giurisprudenza federale, in caso di danno alla salute insorto nello svolgimento di un’attività sportiva, il criterio del fattore straordinario e, dunque, l’esistenza di un infortunio, devono essere negati in assenza di un evento particolare (cfr. DTF 130 V 117 consid. 2.2 “ ohne besonderes Vorkommnis ”; STF 8C_159/2023 del
E. 9 novembre 2023 consid. 3.3.;). Pertanto, il fattore esterno è straordinario soltanto se esso non rientra più, da un punto di vista oggettivo, nell’ambito di ciò che è normale e abituale, ma non quando un avvenimento rientra nella consueta varietà di movimenti che lo sport in questione comporta (cfr. STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). In una sentenza U 172/03 del 30 dicembre 2003 pubblicata in DTF 130 V 117 (= RAMI 2004 pag. 270 seg.) il Tribunale federale ha ammesso l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso quale evento fuori programma (“movimento scoordinato”) ostacolante il normale ed usuale processo motorio, nel caso di un check alla balaustra durante un incontro di disco su ghiaccio, di cui era stato vittima un giocatore dilettante. Al riguardo, l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: "
3. Streitig und zu prüfen ist, ob einer beim Eishockeyspiel durch einen Bandencheck verursachten Verletzung ein ungewöhnlicher äusserer Faktor zu Grunde liegt. Umstritten ist insbesondere das Element der Ungewöhnlichkeit. Das Unfallmerkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors ist im vorliegenden Fall zu bejahen. Zwar trifft es zu, dass Eishockey eine schnelle und mit viel Einsatz geführte Kampfsportart ist. Mit harten Körperkontakten und Körperangriffen ist zu rechnen. Diese sind in reglementarisch umschriebenen Grenzen erlaubt. Es ist unbestritten, dass der Körper hiebei grossen Kräften ausgesetzt ist. Die Körperattacken und das Fallen gehören somit zu den üblichen Umständen dieser Sportart und es mag zutreffen, dass sie auch trainiert werden. Indessen kann der ungewöhnliche äussere Faktor, der dem Unfallbegriff inhärent ist, auch darin bestehen, dass eine Körperbewegung "programmwidrig" beeinflusst worden ist. Der auf diese Weise unkoordinierte Bewegungsablauf stellt dann den ungewöhnlichen äusseren Faktor dar. Der Versicherte hat sich beim Check gegen eine Bande verletzt. Durch diesen Vorgang ist der natürliche Ablauf der BGE 130 V 117 S. 121. Körperbewegung programmwidrig beeinflusst worden. Darin liegt die Ungewöhnlichkeit des Geschehens. Es mag zwar zutreffen, dass derartige Körperattacken im Eishockey häufig vorkommen. Das ändert indessen nichts daran, dass sie zu einer unvorhersehbaren Beeinträchtigung des Bewegungsablaufs führen, welcher der betroffene Spieler gleichsam ausgesetzt ist. Der vom Spieler vorgesehene Ablauf wird durch die äussere Einwirkung des Gegenspielers gestört. Jeder Spieler muss zwar damit rechnen, dass er gefoult wird, er kann indessen nicht voraussehen, wie sich die Körperattacke auf den natürlichen Bewegungsablauf - und nicht etwa auf den Körper, was unwesentlich ist (vgl. BGE 122 V 232 Erw. 1) - auswirken wird. Darin liegt die Ungewöhnlichkeit dieser Einwirkung (vgl. auch RKUV 1993 Nr. U 165 S. 59 Erw. 3b; BÜHLER, a.a.O., S. 244). Das Ereignis vom 26. Dezember 2001 stellt demnach einen Unfall im Rechtssinne dar, weshalb der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden ist." (DTF 130 V 117 pag. 120-121). In un’altra sentenza U 165/03 del 30 dicembre 2003, l’Alta Corte ha negato l’esistenza del fattore straordinario con riferimento al brusco passaggio dalla posizione orizzontale a quella verticale in un salto con il paracadute, rilevando che si tratta di un movimento ordinario per quella disciplina, ove a modificarsi a seconda del singolo salto è l’intensità: " Der geschilderte Bewegungsablauf bei der Öffnung des Schirms ist dem Fallschirmspringen inhärent und im Grundsatz immer gleich. Für einen Fallschirmspringer ist es daher ein natürlicher Bewegungsablauf. Auch wenn er besonders intensiv verläuft, wird er nicht programmwidrig. Zwar können allenfalls höhere oder auch massive Kräfte auf den Körper einwirken, wenn sich der Fallschirm, wie von der Versicherten geltend gemacht wird, gleichsam "explosionsartig" öffnet und eine grössere als die gewohnte Bremswirkung erzeugt. Der Bewegungsablauf wird dadurch indessen nicht verändert, sondern bloss intensiviert. Darin liegt keine Ungewöhnlichkeit.” (consid. 3). Il fattore esterno straordinario, inteso quale evento fuori programma (“movimento scoordinato”) ostacolante il normale ed usuale processo motorio è poi stato negato dal Tribunale federale per il danno alla salute insorto durante una partita di pallavolo (RAMI 2004 pag. 535 seg. = Plaidoyer 2004 pag. 74 -74) nel caso di una caduta dopo un salto. In una sentenza 8C_180/2007 del 12 marzo 2008 consid. 5, il TF ha negato l’esistenza di un infortunio trattandosi di un’assicurata che giocando a basket, allorquando si trovava sotto canestro, aveva effettuato un movimento energico di torsione del tronco, mantenendo però i piedi fissi al suolo. In quella fattispecie, l’Alta Corte ha ritenuto che il brusco movimento di rotazione del tronco non costituiva un movimento scoordinato, che interviene quando l’abituale e normale svolgimento di un movimento del corpo è stato interrotto da un ostacolo non programmato legato all’ambiente esterno, come lo è il fatto di scivolare, d’inciampare, di urtare un oggetto o d’evitare una caduta. L’ intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di un assicurato che, sciando su terreno irregolare, è scivolato su una lastra di ghiaccio senza cadere e, perdendo il controllo degli sci, è passato su una cunetta, è stato sollevato da terra e, ricadendo, ha battuto la parte superiore del corpo girata (RAMI 1999 U 345 pag. 420 ss.), oppure trattandosi di un’assicurata che aveva urtato con il coccige la pista dura, praticando lo Snow-Tubing ( STF U 411/05 dell’11 maggio 2007 pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 4). In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 81, la Corte federale ha ricordato in quali particolari circostanze è stato riconosciuto come infortunio l'evento accaduto ad uno sciatore ed in quali, no: " Ein solches Zusatzgeschehen - und mit diesem das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors im Sinne einer den normalen Bewegungsablauf störenden Programmwidrigkeit - ist gegeben bei einem Skifahrer, der auf einer Buckelpiste auf einer vereisten Stelle ausgleitet, ohne zu stürzen, danach unkontrolliert einen Buckel anfährt, abgehoben wird und bei verdrehter Oberkörperhaltung hart auf dem Boden aufschlägt (RKUV 1999 Nr. U 345 S. 420, U 114/97), nicht aber, wenn beim Skifahren auf einer steilen, buckligen Piste und Kompression in einer Wellenmulde eine Diskushernie auftritt (SUVA-Bericht 1991 Nr. 3 S. 5, U 16/91)." Per una panoramica della giurisprudenza federale e cantonale in materia d’infortuni in ambito sportivo, cfr. D. Cattaneo , Sport e assicurazioni sociali, in: Diritto senza devianza, Ed. Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona e Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco 2006, pag. 263 seg. e D. Cattaneo , Sport et assurances sociales, in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGRSS), N° 45-2010, pag. 140 seg.. 2.7. Nella presente evenienza, dalla lettera di dimissione del 13 dicembre 2022 emerge che l’assicurato “ consulta per dolori al gluteo dopo aver sentito uno strappo mentre giocava a hockey venerdì sera ” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 11). Nella Notifica d’infortunio LAINF del 12 dicembre 2022 è stato indicato che RI 1, il 9 dicembre 2022, mentre “ stava giocando a hockey su ghiaccio e a causa di un movimento brusco, si è procurato uno strappo al gluteo sinistro ” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1). Il 2 agosto 2023 l’assicurato ha risposto ad una serie di quesiti postigli dall’CO 1. Egli ha in particolare comunicato che il 9 dicembre 2022, giocando ad hockey su ghiaccio nel ruolo di portiere, “ durante una partita muovendomi lateralmente con una torsione del busto accompagnata dall’allungamento della gamba sinistra ho sentito una fitta fortissima ” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 12). Dopo la presa di posizione del 16 agosto 2023 dell’CO 1 che negava l’infortunio e comunicava che avrebbe cessato l’erogazione delle prestazioni, il medico curante di RI 1 ha aggiunto, relativamente alla dinamica del sinistro, che la gamba sinistra del portiere, nel muoversi “ lateralmente con una torsione del busto ed un allungamento eccessivo della gamba ” gli era “ letteralmente “scivolata via ”” (cfr. supra, consid. 1.6. e doc. 23). Lo “ scivolare via ” della gamba è poi rimasto un elemento costante della descrizione della dinamica di quanto occorso ad RI 1, riportato tanto in sede di opposizione alla decisione del 25 aprile 2024 (cfr. supra, consid. 1.10.), quanto ricorsuale (cfr. supra, consid. 1.12. e doc. I). A proposito della dinamica dell’evento che ha visto coinvolto il 9 dicembre 2022 RI 1 mentre era in corso una partita di hockey amatoriale, il TCA constata innanzitutto che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno si è manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone, né con oggetti (per un diverso caso, relativo al disco su ghiaccio, cfr. la già citata DTF 130 V 117). Deve essere, perciò, esaminato se, nel caso di specie, si può ammettere che vi sia stato un movimento scombinato rispetto a quanto consueto nella pratica dell’hockey su ghiaccio (cfr. supra, consid. 2.4.). Chiamata a pronunciarsi in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, questa Corte ritiene che l’allungamento della gamba sinistra con torsione del busto, accompagnata da uno scivolamento incontrollato della gamba sinistra (sul principio della dichiarazione della prima ora, cfr. comunque STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2017 consid. 5.3; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594; STF 8C_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 6.4.; STF 8C_404/2021 dell’11 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati) da parte di RI 1 nel tentativo di parare un tiro mentre giocava una partita di hockey su ghiaccio nel ruolo di portiere, non costituisce un movimento scombinato ritenuto che tali movimenti sono ricorrenti nella pratica dell’hockey su ghiaccio, che è notoriamente uno sport veloce che comporta rapidi spostamenti sui pattini, in particolare per il portiere, chiamato ad intervenire su tiri di diversa velocità anche con i gambali. Non siamo dunque in presenza di un infortunio ai sensi dell’art 4 LPGA. Comunque anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro e con riferimento allo “scivolamento della gamba”, ritenere, come ha fatto l’CO 1 nella propria decisione del 25 aprile 2024 che si tratta di un infortunio, il ricorso andrebbe comunque respinto per i motivi che verranno esposti nei prossimi considerandi. In questo contesto va sottolineato che, nella decisione su opposizione, pur rilevando che avrebbe “ potuto e dovuto rifiutare di versare le prestazioni ”, la parte convenuta non ha riformato la propria decisione nel senso di negare l’infortunio ma ha versato le prestazioni sino al 16 agosto 2023 ed ha rinunciato a chiederne la restituzione. 2.8. Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3). Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio ( status quo ante ) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio ( status quo sine ) (RAMI 1992 U 142 pag. 75 consid. 4b; A. Maurer , Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U. Meyer-Blaser , Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093). 2.9. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS/RSAS 2/1994, pag. 104 seg.; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.10. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente
- qualora siano soddisfatti determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192). Un'ernia discale va considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i tipici sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF 8C_560/2020 del 10 giugno 2021 consid. 2.4; 8C_408/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3.3; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1 consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 pag. 190 consid. 3, U 379 pag. 192 consid. 2; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2: " Nella pratica medica in ambito di assicurazione contro gli infortuni risulta che le ernie del disco sorgono spesso a causa di cambiamenti degenerativi del disco intervertebrale e un evento infortunistico solo eccezionalmente, ossia in condizioni particolari, può essere preso in considerazione come la causa del disturbo. Un'ernia del disco può per contro essere considerata legata a un infortunio, quando l'incidente sia di una particolare gravità e sia atto di causare una lesione del disco, i cui sintomi di un'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare) emergono senza indugio, provocando un'immediata incapacità al lavoro. In questa eventualità l'assicuratore contro gli infortuni per prassi deve assumersi anche le prestazioni di un'eventuale recidiva e delle eventuali operazioni (sentenze 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.1, 8C_213/2008 del 9 giugno 2008, U 138/99 dell'8 febbraio 2000 consid. 2a, pubblicata in RKUV 2000 Nr. U 379 pag. 192 con riferimenti)”. I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1). In particolare, è necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, p. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c) ." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già citata). Qualora un’ernia discale sia stata semplicemente attivata dall’infortunio in presenza di uno stato degenerativo preesistente (asintomatico), è dato un peggioramento temporaneo. In tale eventualità, l'assicurazione assume unicamente la sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio. Fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine vel ante , l’assicuratore è, quindi, tenuto ad assumere, in base all’art. 36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata (cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi citato 5.5; STF 8C_519 /2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.5: " Piuttosto occorre considerare che l'ernia del disco a fronte di uno stato degenerativo preesistente sia stato solo stimolato, ma non causato dall'infortunio. In tale eventualità, l'assicurazione contro gli infortuni deve prendersi carico soltanto le prestazioni relative alla sindrome dolorosa direttamente in relazione con l'incidente. Nella misura in cui il cosiddetto stato quo sine vel ante non è ancora raggiunto, l'assicuratore contro gli infortuni deve assumersi di regola a norma dell'art. 36 cpv. 1 LAINF oltre alle indennità giornaliere anche le spese di cura e i rimborsi di spese, fra cui rientrano anche le spese di cure di cui all'art. 10 LAINF. La persona assicurata ha diritto anche a interventi operatori inclusivi della cura adeguata (cfr. sentenza 8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.2 con riferimenti).”). In base alle attuali conoscenze scientifiche, in presenza di lombalgie e di lombosciatalgie posttraumatiche, ci si può attendere che lo status quo sine venga raggiunto dopo tre – quattro mesi. In generale, dopo una contusione, una distorsione oppure uno stiramento al rachide, il peggioramento temporaneo si ritiene risolto dopo sei – nove mesi, al più tardi dopo un anno in presenza di un rilevante stato degenerativo preesistente (cfr. STF 8C_319/2020 del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.6). Qualora un’ernia del disco preesistente nel segmento lombare sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1). Occorre, infatti, precisare che, secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale): " Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).” (STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1) 2.11. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha posto fine a decorrere dal 16 agosto 2023 alle prestazioni dipendenti dall’evento occorso ad RI 1 – che in conseguenza del sinistro non ha lamentato alcuna incapacità lavorativa e che nella stagione successiva, 2023/2024, ha giocato lo stesso nella sua versione consultabile il 28 novembre 2024) - oltre 8 mesi prima, facendo capo, in particolare, al parere espresso in proposito dal proprio consulente medico. In effetti, nel proprio apprezzamento del 22 aprile 2024, il dr. med. __________ ha, come visto (cfr. supra consid. 1.9), risposto affermativamente alla domanda a sapere se “ prima dell’infortunio l’assicurato presentava, secondo il criterio della probabilità preponderante, delle affezioni manifeste o asintomatiche alla parte del corpo interessata ” dall’evento del 9 dicembre
2022. In tal senso, il medico ha richiamato il referto RM in atti che, in particolare per il segmento L5/S1, dà atto di “ disidratazione discale con protrusione discale (…) sembra osservarsi sospetto frammento erniario sequestrato in sede paramediana-foraminale sinistro, con possibile contatto recessuale sinistra con possibile contatto con la radice S1 sinistro. Leggera artrosi interfaccettaria ”, sulla cui base lo specialista fiduciario ha concluso per la presenza di affezioni pregresse al sinistro, e meglio “ discopatia e spondilartrosi a base di usura/malattia ” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 30). Il dr. med. __________ ha, poi, risposto negativamente alla domanda a sapere se “ l’infortunio ha causato con probabilità preponderante ulteriori lesioni strutturali oggettivabili ”, osservando che nel referto RM “ non vi sono lesioni documentate ” (cfr. doc. 30) e precisato, quanto al momento dal quale “ la sintomatologia non è più influenzata con probabilità preponderante dalle conseguenze dell’infortunio ”, che in presenza di un “ trauma contusivo alla colonna lombare: 4-5 mesi di trattamento conservativo ” (cfr. doc. 30). Agli atti figura pure il parere trasmesso via mail al curante dell’assicurato dal dr. med. __________ in data 23 ottobre 2024, il cui tenore, in particolare e come visto (cfr. supra consid. 1.14.), è il seguente: " (…) secondo buon senso comune e secondo terminologie abituali ci troviamo di fronte alle conseguenze di un infortunio sportivo, cioè ad una ernia discale lombare provocata da un infortunio sportivo. Né più, né meno di una rottura del legamento crociato dopo una caduta con gli sci, o di una distorsione alla caviglia con frattura malleolare dopo l’atterraggio dopo una schiacciata a pallavolo, etc, etc, etc. Anche dal punto di vista puramente scientifico, siamo di fronte ad un’ernia discale posttraumatica, poiché tutti gli elementi clinici noti portano alla conclusione che gli elementi noti sono in immediata relazione temporale e causale: assenza di previ disturbi legati ad un processo degenerativo, evento acuto, sintomi immediati, diagnosi radiologica adeguata in correlazione con il quadro clinico. Il problema sembra essere legato alla definizione di infortunio che si è venuta a creare a seguito della giurisprudenza. Questa definizione ha ben poco a che vedere con il buon senso comune e con l’evidenza scientifica. Essa è volta a coprire aspetti di natura puramente assicurativa e quindi finanziari. Non sono quindi in grado di valutare quali siano le chances di un ricorso contro la decisione della CO 1” (cfr. supra, consid. 1.14. ed all. a doc. IX) 2.12. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2). Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b). 2.13. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui, in presenza, da una parte di “ discopatia e spondilartrosi a base di usura/malattia ” e d’altra parte di una sintomatologia che, con probabilità preponderante, trascorsi “ 4-5 mesi di trattamento conservativo” dall’evento non doveva più esserne influenzata, possa, per quanto sintetica, validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere. D’altro canto, il TCA non ritiene che il rapporto del dr. med. __________ (cfr. supra, consid. 2.11.) sia suscettibile di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito della correttezza del parere del medico di fiducia dell’CO 1. In effetti, laddove il dr. med. __________ riferisce dell’“ assenza di previ disturbi legati ad un processo degenerativo ”, questa Corte rileva che processi degenerativi in corso appaiono, invece, refertati nella RMN agli atti (cfr. supra, consid. 1.2.). Rammentato che in concreto oggettivati in L5/S1dalla RM sono, peraltro, stati una disidratazione discale con protrusione discale ed un sospetto frammento erniario sequestrato in sede paramediana-foraminale sinistro, e che, come visto (cfr. supra consid. 2.10.), solo eccezionalmente un evento infortunistico può essere ritenuto come la causa propriamente detta di un’ ernia del disco , il TCA rileva che la disidratazione del disco intervertebrale (in concreto pure refertata tra L5 ed S1), inoltre, è un fenomeno al quale “ secondo la dottrina medica in materia, viene generalmente imputata la riduzione del volume del disco e della capacità ammortizzante con conseguente possibile formazione di un’ernia discale (cfr. ad es. www.anestesiaweb.it/inc/ernia/htm) ”, che l’Alta Corte, in una sentenza M 10/04 del 31 agosto 2005 ha già ricondotto ad “ un’alterazione degenerativa discale ” (cfr. M 10/04 del 31 agosto 2005, consid. 3.1.2. e 3.2.4.) Affermando che RI 1 non aveva mai accusato “ previ disturbi legati ad un processo degenerativo ” , quindi, lo specialista curante non può che fare riferimento ad un’assenza di disturbi antecedenti all’infortunio in base alla regola del “ post hoc ergo propter hoc ” (dopo questo, dunque a causa di questo). Ora, la giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che, come già rilevato da questa Corte, per esempio, nella STCA 35.2023.18 del 10 maggio 2023, per esperienza, alterazioni degenerative della colonna vertebrale possono restare asintomatiche a lungo e, il più delle volte, scompensare a seguito di un evento banale, così come ha spiegato il dottor B. Zumstein, già Primario del reparto di neurochirurgia presso l’Ospedale cantonale di Winterthur, in una perizia giudiziaria elaborata nel quadro della procedura sfociata nella pronunzia 35.1999.42 del 17 gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato (“ Hingegen zeigen die Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative Veränderung im Sinne einer Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6. Dieser Befund bereitete offenbar vor dem Unfallereignis keine wesentlichen Beschwerden, ev. vorübergehend im Jahre
1993. Es ist nun eine bekannte, allgemeine Erfahrung, dass solche Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand übergeführt werden. In dieser Situation ist der Unfall als schmerzauslösender Faktor anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild verantwortlich ist .”). Inoltre, contro l’ipotesi ricorsuale secondo la quale la diagnosticata ernia discale lombare sarebbe stata causata dall’evento 9 dicembre 2022, va considerato che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un tribunale delle assicurazioni, il Prof. dott. R. Seiler, già Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, ha spiegato, tra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata: " (…) In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross sein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001 consid. 3b – il corsivo è del redattore) In tal senso, dalle processuali non risulta che le circostanze evidenziate dal dr. med. __________, in particolare con riferimento ai pretesi “ sintomi immediati ” relativi a una lesione del rachide lombo-sacrale, si siano in concreto realizzate. Innanzitutto, giova rammentare che è stato il ricorrente medesimo a recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ tre giorni dopo l’evento traumatico, limitandosi a lamentare “ dolori al gluteo ” sinistro, camminando senza particolari problemi (“ marcia normale, non deficit sensitivo motori ”), venendo dimesso il giorno stesso in “ condizioni generali buone ” (cfr. doc. 11). Secondariamente, il TCA osserva che il ricorrente non ha riferito di dolori lombari/sacrali né in occasione della visita presso il Pronto soccorso, né questi emergono dalla notifica di infortunio, né dal referto della RM cui si è sottoposto il 5 gennaio 2023. Se poi, il dr. med. __________ indica che in occasione della visita del 2 gennaio 2023 ha visitato RI 1 per “ un dolore giudicato da me radicolare, importante, 8/10”, è solamente in occasione della visita del 7 febbraio 2023 che risulta che il paziente ha riferito di dolori lombari da metà dicembre 2022 (cfr. supra, consid. 1.2. e doc. 10). Alla luce di ciò e di quanto già accertato con riferimento alla dinamica dell’evento del 9 dicembre 2022, occorre ritenere che il sinistro accaduto all’insorgente, non era idoneo a causare la lesione discale che gli è stata diagnosticata nel prosieguo (né a provocare un peggioramento direzionale di uno stato morboso preesistente, ma soltanto un peggioramento temporaneo). Stante tutto quanto precede, il parere espresso dal dr. med. __________ alla base della decisione impugnata, secondo il quale l’evento del 9 dicembre 2022 non ha causato alcun danno morfologico (non oggettivato nella RMN) ma ha peggiorato soltanto temporaneamente lo stato preesistente del rachide lombare, risulta conforme alla dottrina medica e alla giurisprudenza federale. In caso di peggioramento transitorio dello stato preesistente, l ’assicuratore contro gli infortuni deve rispondere per la sindrome dolorosa direttamente legata all’infortunio (cfr. consid. 2.10.). Ora, alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che dopo il 16 agosto 2023 i disturbi lombari non costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento del 9 dicembre 2022. Al riguardo, va rilevato che il dr. med. __________ ha considerato la causalità naturale estinta a distanza di 4-5 mesi dal sinistro, che il ricorrente è sempre stato abile al lavoro e che l’CO 1 ha erogato le prestazioni sino al 16 agosto 2023, vale a dire per oltre 8 mesi in totale dal momento in cui si è verificato l’evento. 2.14. A titolo abbondanziale, il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza federale, l’ernia discale non è una lesione parificabile ai postumi di infortunio secondo l’art. 6 cpv.2 LAINF (cfr., a proposito dell’art. 9 v.OAINF, la DTF 116 V 145 consid. 5 in fine; STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4., pubblicata in RDAT I-2003 N. 79; STFA U 309/00 del 20 settembre 2001 consid. 2; STFA U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5; STCA 35.2021.100 del 4 aprile 2022 consid. 2.5.; D. Cattaneo, “Sport e assicurazioni sociali” pag. 296 n.62). 2.15. Stante quanto precede la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata. 2.16. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.). Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.35.2024.72
CL/gm
Lugano
16 dicembre 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell11 settembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 maggio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
in ordine
2.2. In concreto, come visto, lassicuratore resistente ha dapprima corrisposto le prestazioni fino al 16 agosto 2023 per poi negare con la propria presa di posizione del 16 agosto 2023 - la sua responsabilità in relazione ai disturbi lamentati dallassicurato, rinunciando tuttavia a richiedere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo allinsorgente (cfr. supra consid. 1.4.).
Con decisione su opposizione lCO 1, pur indicando che avrebbe potuto e dovuto rifiutare di versare le prestazioni, ha comunque confermato il proprio precedente provvedimento mediante il quale aveva riconosciuto che RI 1 è stato vittima, il 9 dicembre 2022, di un infortunio.
Questa Corte deve quindi chinarsi,in primo luogo, sulla questione di sapere se in concreto si è effettivamente in presenza di un infortunio, o meno, ai sensi dellart. 4 LPGA.
2.3. L'art. 4 LPGA definisce l'infortunio come segue:
"È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 v.OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"- l'involontarietà
(cfr.Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente ilfattore esterno in quanto tale(cfr. RAMI 2000 U 374 pag. 176).
Pertanto è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. STF 8C_791/2018 del 19 agosto 2019 consid. 3.2.; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 pag. 157 segg., consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso disforzo eccessivoo dimovimenti scoordinati(cfr. fra le altre, STF 8C_153/2023 del 9 novembre 2023, consid. 3.2.).
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STF 8C_404/2020 dell11 giugno 2021 consid. 3.1.).
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. STF 8C_404/2020 dell11 giugno 2021 consid. 3.1.; DTF 122 V 232 consid. 1; DTF 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2; DTF 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165 pag. 59 consid. 3b).
Deve poi esserericordato che il carattere straordinario non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma esclusivamente il fattore medesimo. Poco importa dunque che il fattore esterno abbia eventualmente provocato delle conseguenze gravi o inattese (cfr. DTF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 e riferimenti ivi citati; 122 V 230 consid. 1 p. 232 s.).
Daltro canto, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal danno alla salute, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo.Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2).
Infine, è utile precisare, come già rilevato dalla parte resistente, che lanozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; STCA 35.2008.47 del 13 ottobre 2008; Bühler, Der Unfallbegriff, p. 268).
Il Tribunale federale ricorda costantemente che la nozione di infortunio è di natura giuridica e che spetta pertanto allassicuratore contro gli infortuni o al giudice di qualificare un evento come infortunio (cfr. STF 8C_412/2018 del 28 febbraio 2019:
2.5. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio 2018 consid. 4.1.; DTF 114 V 305segg. consid. 5b, 116 V 136segg. consid. 4b, 111 V 201 consid.6b; RAMI 1990 U 86 pag. 50;A. Bühler, Der Unfallbegriff, in:A. Koller(Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, pag. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ai postumi di infortunio (cfr. DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6. Secondo la giurisprudenza federale, in caso di danno alla salute insorto nello svolgimento di unattività sportiva, il criterio del fattore straordinario e, dunque, lesistenza di un infortunio, devono essere negati in assenza di un evento particolare (cfr. DTF 130 V 117 consid. 2.2 ohne besonderes Vorkommnis; STF 8C_159/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.3.;).
Pertanto, il fattore esterno è straordinario soltanto se esso non rientra più, da un punto di vista oggettivo, nellambito di ciò che è normale e abituale, ma non quando un avvenimento rientra nella consueta varietà di movimenti che lo sport in questione comporta (cfr. STF 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza U 172/03 del 30 dicembre 2003 pubblicata in DTF 130 V 117 (= RAMI 2004 pag. 270 seg.) il Tribunale federale ha ammesso l'esistenza di un fattore esterno straordinario, inteso quale evento fuori programma (movimento scoordinato) ostacolante il normale ed usuale processo motorio, nel caso di un check alla balaustra durante un incontro di disco su ghiaccio, di cui era stato vittima un giocatore dilettante.
Al riguardo, l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
In unaltra sentenza U 165/03 del 30 dicembre 2003, lAlta Corte ha negato lesistenza del fattore straordinario con riferimento al brusco passaggio dalla posizione orizzontale a quella verticale in un salto con il paracadute, rilevando che si tratta di un movimento ordinario per quella disciplina, ove a modificarsi a seconda del singolo salto è lintensità:
In una sentenza 8C_180/2007 del 12 marzo 2008 consid. 5, il TF ha negato lesistenza di un infortunio trattandosi di unassicurata che giocando a basket, allorquando si trovava sotto canestro, aveva effettuato un movimento energico di torsione del tronco, mantenendo però i piedi fissi al suolo. In quella fattispecie, lAlta Corte ha ritenuto che il brusco movimento di rotazione del tronco non costituiva un movimento scoordinato, che interviene quando labituale e normale svolgimento di un movimento del corpo è stato interrotto da un ostacolo non programmato legato allambiente esterno, come lo è il fatto di scivolare, dinciampare, di urtare un oggetto o devitare una caduta.
L intervento di un infortunio ai sensi di legge trattandosi di un assicurato che, sciando su terreno irregolare, è scivolato su una lastra di ghiaccio senza cadere e, perdendo il controllo degli sci, è passato su una cunetta, è stato sollevato da terra e, ricadendo, ha battuto la parte superiore del corpo girata (RAMI 1999 U 345 pag. 420 ss.), oppure trattandosi di unassicurata che aveva urtato con il coccige la pista dura, praticando loSnow-Tubing( STF U 411/05 dell11 maggio 2007 pubblicata in SVR 2008 UV Nr. 4).
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 81, la Corte federale ha ricordato in quali particolari circostanze è stato riconosciuto come infortunio l'evento accaduto ad uno sciatore ed in quali, no:
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter,Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992,p. 51-53).
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dallAlta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni allamministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio laffidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare lintero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è lopinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.16. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti