Erwägungen (10 Absätze)
E. 7 Incapacità lavorativa Come valuta la capacità lavorativa in relazione ai postumi dell'infortunio del 13.05.2011?
E. 7.1 Capacità lavorativa nell'attività esercitata al momento dell'infortunio del 13.05.2011 (ore/giorno)? Con riferimento unicamente al quadro clinico effettivamente oggettivabile, nello svolgimento di un'attività amministrativa-intellettuale il signor RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro in misura completa.
E. 7.2 Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in un'altra attività adatta ed esigibile, ad esempio in un'attività prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a quella in piedi (ore/giorno)? L'attività amministrativa-intellettuale svolta dal signor RI 1 in qualità di capo-contabile e membro di un consiglio di amministrazione risulta essere assolutamente adatta dal punto di vista medico.
E. 7.3 Prognosi: Possiamo aspettarci ad un adattamento/assuefazione ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando e in che misura esso/essa genera un miglioramento della capacità lavorativa? In considerazione del tempo trascorso non ritengo esservi ulteriori potenzialità di adattamento/assuefazione con incidenza sulla capacità lavorativa.
E. 7.4 Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (come dall'art. 28, capoverso 4 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni), come valuta l'incapacità lavorativa in relazione all'infortunio del 13.5.2011 in un assicurato di mezza età di circa 42 anni vittima di un danno alla salute della stessa gravità e con la stessa (o simile) attività lavorativa e le stesse capacità come l'assicurato?
E. 7.4.1 Capacità lavorativa nell'attività esercitata al momento dell'infortunio del 13.5.2011(ore/giorno)?
E. 7.4.2 Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in un'altra attività adattata ed esigibile, ad esempio in un'attività prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a quella in piedi (ore/giorno)?
E. 7.4.3 Prognosi: vi è da aspettarsi a un adattamento ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando ed in che misura questo condurrebbe a un miglioramento della capacità lavorativa? L'età del signor RI 1 non esercita nessuna incidenza sulle considerazioni espresse a proposito della capacità lavorativa.” (Doc. 4) Per quanto riguarda, invece, l’apprezzamento della menomazione dell’integrità, la situazione si presenta in termini diversi, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito. 2.4. Diritto all’indennità per la menomazione dell’integrità? 2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). 2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121). 2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 prima frase OAINF). Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF). Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata). 2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a). 2.4.5. In concreto, con la decisione del 18 dicembre 2023 l’assicuratore infortuni ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10% per i postumi infortunistici, così come valutato dal proprio medico fiduciario, dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 21). Quest’ultimo, dopo averlo visitato in data 22 febbraio 2017, con referto del 28 luglio 2017 ha così risposto alla specifica domanda peritale concernente la menomazione all’integrità fisica: "
E. 8 Menomazione all'integrità fisica Esiste come conseguenza dell'infortunio del 13.05.2011 una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica? In caso affermativo, quale grado (%) corrisponde a questa menomazione ai sensi dell'allegato 3 OAINF e delle relative Tabelle della SUVA? La preghiamo di voler motivare la sua risposta. Un'eventuale parte dovuta a un fattore estraneo o a un altro infortunio dev'essere valutata (%) a parte. Tenuto conto della lesione del labbro glenoidale riconducibile all'evento del 13.5.2011, così come degli interventi artroscopici di ricostruzione eseguiti il 22.10.2012 e 19.5.2014, considerata la preservazione del trofismo muscolare all'insieme del cinto scapolare, risulta essere ragionevolmente giustificato il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità massima del 10%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione Suva 2000, in equivalenza a un'artrosi glenoomerale di medio-grave entità. L'intensa sintomatologia algica e l'importante limitazione funzionale dell'arto superiore destro non presentano attualmente nessun correlato somatico strutturale neurologico, ortopedico o reumatologico in generale, di potenziale origine traumatica riconducibile all'evento del 13.5.2011 in particolare.” (Doc. 8) In data 30 marzo 2022 l’assicurato, su richiesta di CO 1, è stato sottoposto nuovamente ad una visita peritale presso il dr. __________. Con referto peritale del 15 aprile 2022, il dr. __________, dopo avere espressamente confermato che rispetto alla precedente visita del 22 febbraio 2017 “c omplessivamente, la situazione riscontrata alla spalla destra risulta essere sostanzialmente equivalente a quella ritenuta nel rapporto del 28.7.2017. Questo in particolare per quanto attiene alla persistenza della discrepanza tra i disturbi riferiti e il quadro effettivamente oggettivabile, agli aspetti specifici della causalità, alla quantificazione della IMI e alle considerazioni sulla capacità lavorativa”, ha ribadito la propria valutazione in merito alla menomazione all’integrità fisica: "
E. 9 Menomazione all'integrità fisica Nella sua valutazione del 28 luglio 2017 aveva valutato un tasso del 10% a titolo di menomazione all'integrità. Conferma il tasso del 10%? In caso negativo, la preghiamo di motivare la sua risposta. Le considerazioni espresse nel rapporto del 28.7.2017 mantengono tuttora la loro piena validità, in presenza di una situazione praticamente equivalente per quanto attiene all'evento in parola.” (Doc. 4) Con la decisione su opposizione del 28 maggio 2024, tuttavia, l’assicuratore LAINF, procedendo ad una reformatio in peius, ha considerato che l’IMI del 10% non fosse dovuta, “in assenza di causalità” (doc. B). Il rappresentante dell’insorgente ha chiesto che “in considerazione dell’importanza della menomazione psichica, come già previsto dalla CO 1 in data 18 dicembre 2023 il ricorrente ha altresì diritto ad un’indennità ex art. 24 cpv. 1 LAINF pari a fr. 15'368.50” (doc. I,
p. 12). 2.4.6. Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, il TCA non può avallare il modo di procedere dell’assicuratore infortuni, nella misura in cui con la decisione su opposizione ha ritenuto di dover procedere ad una reformatio in peius, considerando l’IMI del 10% non dovuta “in assenza di causalità” (doc. B). Come diffusamente illustrato in precedenza, questo Tribunale evidenzia che sono risultati privi di adeguatezza
– e non possono quindi essere presi in considerazione – i dolori all’arto superiore destro, risultati privi di sostrato organico oggettivabile, e il danno psichico (cfr. consid. 2.2. e 2.3). Per tali ragioni, questi aspetti, privi del necessario nesso causale con l’infortunio, non possono dar luogo ad un’indennità per menomazione all’integrità. Alla luce di queste considerazioni, non può essere accolta la richiesta ricorsuale di attribuzione di un’IMI che tenga conto del danno alla salute di natura psichica. Per le stesse ragioni, il TCA non può nemmeno considerare corretto rivedere l’attribuzione dell’IMI, come fatto dall’assicuratore LAINF, per il motivo della mancanza del necessario nesso causale tra i disturbi presentati dall’assicurato e l’infortunio. Una tale giustificazione, infatti, concerne solo ed esclusivamente i dolori privi di sostrato organico oggettivabile all’arto superiore destro – i quali non possono giustificare il riconoscimento dell’IMI – ma non la lesione organica oggettivabile riconosciuta e valutata dal dr. __________ nei propri apprezzamenti del 2017 e del 2022. A tale riguardo, questo Tribunale evidenzia che la lesione del labbro glenoidale, oggettivata e ritenuta in nesso causale naturale e adeguato con l’infortunio, così come pure gli effetti degli interventi artroscopici di ricostruzione eseguiti nel 2012 e 2014, giustificano, secondo l’apprezzamento del dr. __________, il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF (doc. 8). Considerata l’assenza di pareri specialistici divergenti e tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto , ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa. In particolare, il TCA rileva che quest’ultimo ha reso il proprio apprezzamento, in maniera corretta e motivata, tenendo conto del danno organico oggettivato. Pertanto, essendo la valutazione del dr. __________ fondata, è a torto che l’assicuratore LAINF, con la decisione su opposizione qui impugnata, ha ritenuto l’assegnazione di un’IMI del 10% non dovuta, chiedendone la restituzione. In queste condizioni, la decisione su opposizione, sul punto, va annullata e riformata nel senso che l’assicurato ha diritto ad un’IMI del 10% giustificata dal danno derivante dal danno organico oggettivabile (lesione del labbro glenoidale). 2.5. Il ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA). 2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto 2024 consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.). Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione impugnatadeve essere confermata nella misura in cui listituto assicuratore ha dichiarato estinto con effetto al 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni di corta durata dipendente dallinfortunio del 13 maggio 2011 e rifiutato lassegnazione di una rendita di invalidità. La decisione su opposizione impugnata deve essereriformata nella misura in cui listituto assicuratore ha considerato non valida lattribuzione di unIMI del 10%stabilita con la decisione del dicembre 2023, chiedendone la restituzione. Lassicurato ha diritto ad unIMI del 10%. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.35.2024.58
cr
Lugano
7 aprile 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenutoin fatto
Listituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
consideratoin diritto
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con linfortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.2.4. Per ammettere ladeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure lintervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almenotredei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta lesistenza del nesso causale adeguato.
Dalle carte processuali non risulta neppure che l'assicurato sia rimasto vittima diuna cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'evento traumatico.
Anche il criterio deldecorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenutenon è soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari - nel caso di specie non evidenti - che hanno pregiudicato la guarigione. Lassunzione di molti medicamenti e lesecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, lassicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr.STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Sulla scorta di quanto precede, si deve dunque concludere che i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (intensa dolorabilità) e il danno psichico denunciati dal ricorrente non costituiscono una conseguenza adeguata dellevento infortunistico del maggio 2011.
Stante ciò, tenendo conto unicamente dei disturbisomaticiin nesso di causalità con linfortunio, che trovano inoltre sufficiente correlazione sul piano organico, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale listituto assicuratore ha dichiarato estinto con effetto al 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni di corta durata dipendente dallinfortunio del 13 maggio 2011, deve essere confermata.
Come ben spiegato dal dr. __________, difatti, lo stato di salute dellinteressato è stabilizzato ormai da anni e non vi sono ulteriori misure terapeutiche in grado di migliorarlo. Nella valutazione del 28 luglio 2017 il medico ha infatti rilevato che:
7.1 Vi è un'ulteriore cura medica per i postumi dell'infortunio del 13.05.2011 necessaria, utile e appropriata suscettibile di migliorare sensibilmente lo stato di salute dell'assicurato e la capacità lavorativa? In caso affermativo, quale? Qual è la sua prognosi in merito alproseguimento della cura medica e alla capacità lavorativa?
L'insieme delle misure terapeutiche adottate nel decorso non ha concretamente esercitato nessuna influenza di rilievo sull'evoluzione degli importanti disturbi risentiti dal signor RI 1.
In considerazione della discrepanza con il quadro oggettivabile e in assenza di correlati clinici neurologici, ortopedici e reumatologici, non ritengo esservi attualmente delle misure terapeuticheragionevolmente esigibili suscettibili di incidere significativamente sulla potenziale componentestrutturale / somatica dei disturbi accusati dal signor RI 1.
Delle potenzialità terapeutiche potrebbero eventualmente risiedere nell'affinamento del trattamento medicamentoso mirato alla gestione della componente algica.
7.2 In caso di incapacità lavorativa totale in seguito all'infortunio del 13.05.2011, lo stato di salute dell'assicurato può essere sensibilmente migliorato con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento? In caso affermativo, in che misura?
No, in assenza di un correlato somatico / strutturale neurologico, ortopedico o reumatologico ai disturbi risentiti dal signor RI 1. (Doc. 8)
A decorrere dal 2017 il signor RI 1 non si è più sottoposto a delle cure mediche mirate alla spalla destra.
L'insieme delle misure terapeutiche adottate nel decorso non ha concretamente esercitato nessuna influenza di rilievo sull'evoluzione degli importanti disturbi risentiti dal signor RI 1.
8.2 In caso di incapacità lavorativa parziale: per mantenere la sua capacità residua in seguito all'infortunio del 13.5.2011 l'assicurato necessita probabilmente di trattamenti e cure mediche duraturi? In caso affermativo, in che misura?
8.3 In caso di incapacità lavorativa totale in seguito all'infortunio del 13.5.2011: Lo stato di salute dell'assicurato può essere sensibilmente migliorato con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento? In caso affermativo, in che misura?
No, in assenza di un correlato somatico/strutturale neurologico, ortopedico o reumatologico ai disturbi risentiti dal signor RI 1. (Doc. 4)
Con referto del 28 luglio 2017, infatti, il dr. __________ si è così espresso:
Come valuta la capacità lavorativa in relazione ai postumi dell'infortunio del 13.05.2011?
6.1 Capacità lavorativa nell'attività esercitata al momento dell'infortunio del 13.05.2011 (ore/giorno)?
Con riferimento unicamente al quadro clinico effettivamente oggettivabile, nello svolgimento di un'attività amministrativa-intellettuale, il signor RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro in misuracompleta.
Capacità lavorativa completa ritenuta pure dal dr. __________ dal punto di vista neurologico nel rapportoperitale __________ del 26.11.2015.
Dal punto di vista reumatologico il dr. __________ ritiene una limitazione della capacità lavorativa valutabile a un 30% non sulla base dei dati oggettivi ma motivata dal riconoscimento di un dolore cronico.
6.2 Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in un'altra attività adatta ed esigibile, ad esempio in un'attività prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a quella in piedi (ore/giorno)?
L'attività amministrativa intellettuale svolta dal signor RI 1 in qualità di capo contabile e membro del consiglio d'amministrazione risulta essere assolutamente adatta dal punto di vista medico.
6.3 Prognosi: Possiamo aspettarci ad un adattamento/assuefazione ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando e in che misura esso/essa genera un miglioramento dellacapacità lavorativa?
No, in considerazione del tempo trascorso non ritengo esservi ulteriori potenzialità diadattamento/assuefazione. (Doc. 8)
Come valuta la capacità lavorativa in relazione ai postumi dell'infortunio del 13.05.2011?
7.1 Capacità lavorativa nell'attività esercitata al momento dell'infortunio del 13.05.2011 (ore/giorno)?
Con riferimento unicamente al quadro clinico effettivamente oggettivabile, nello svolgimento di un'attività amministrativa-intellettuale il signor RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro in misura completa.
7.2 Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in un'altra attività adatta ed esigibile, ad esempio in un'attività prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a quella in piedi (ore/giorno)?
L'attività amministrativa-intellettuale svolta dal signor RI 1 in qualità di capo-contabile e membro di un consiglio di amministrazione risulta essere assolutamente adatta dal punto di vista medico.
7.3 Prognosi: Possiamo aspettarci ad un adattamento/assuefazione ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando e in che misura esso/essa genera un miglioramento della capacità lavorativa?
In considerazione del tempo trascorso non ritengo esservi ulteriori potenzialità di adattamento/assuefazione con incidenza sulla capacità lavorativa.
7.4 Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (come dall'art. 28, capoverso 4 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni), come valuta l'incapacità lavorativa in relazione all'infortunio del 13.5.2011 in un assicurato di mezza età di circa 42 anni vittima di un danno alla salute della stessa gravità e con la stessa (o simile) attività lavorativa e le stesse capacità come l'assicurato?
7.4.1. Capacità lavorativa nell'attività esercitata al momento dell'infortunio del 13.5.2011(ore/giorno)?
7.4.2. Tenendo presente i postumi dell'infortunio, in un'altra attività adattata ed esigibile, ad esempio in un'attività prevalentemente sedentaria o in un'attività che alterni la posizione seduta a quella in piedi (ore/giorno)?
7.4.3. Prognosi: vi è da aspettarsi a un adattamento ai postumi dell'infortunio, in caso affermativo quando ed in che misura questo condurrebbe a un miglioramento della capacità lavorativa?
L'età del signor RI 1 non esercita nessuna incidenza sulle considerazioni espresse a proposito della capacità lavorativa. (Doc. 4)
Esiste come conseguenza dell'infortunio del 13.05.2011 una menomazione importante e durevole dell'integrità fisica? In caso affermativo, quale grado (%) corrisponde a questa menomazione ai sensi dell'allegato 3 OAINF e delle relative Tabelle della SUVA? La preghiamo di voler motivare la sua risposta. Un'eventuale parte dovuta a un fattore estraneo o a un altro infortunio dev'essere valutata (%) a parte.
Tenuto conto della lesione del labbro glenoidale riconducibile all'evento del 13.5.2011, così come degli interventi artroscopici di ricostruzione eseguiti il 22.10.2012 e 19.5.2014, considerata la preservazione del trofismo muscolare all'insieme del cinto scapolare, risulta essere ragionevolmente giustificato il riconoscimento di un'indennità per menomazione dell'integrità massima del 10%, con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione Suva 2000, in equivalenza a un'artrosi glenoomerale di medio-grave entità.
L'intensa sintomatologia algica e l'importante limitazione funzionale dell'arto superiore destro non presentano attualmente nessun correlato somatico strutturale neurologico, ortopedico o reumatologico in generale, di potenziale origine traumatica riconducibile all'evento del 13.5.2011 in particolare. (Doc. 8)
Questo in particolare per quanto attiene alla persistenza della discrepanza tra i disturbi riferiti e il quadro effettivamente oggettivabile, agli aspetti specifici della causalità, alla quantificazione della IMI e alle considerazioni sulla capacità lavorativa, ha ribadito la propria valutazione in merito alla menomazione allintegrità fisica:
Nella sua valutazione del 28 luglio 2017 aveva valutato un tasso del 10% a titolo di menomazione all'integrità. Conferma il tasso del 10%? In caso negativo, la preghiamo di motivare la sua risposta.
Le considerazioni espresse nel rapporto del 28.7.2017 mantengono tuttora la loro piena validità, in presenza di una situazione praticamente equivalente per quanto attiene all'evento in parola. (Doc. 4)
2.5. Il ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1800.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
2.6. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2024.38 del 12 agosto 2024 consid. 2.12.; 35.2023.76 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9.; 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.; 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre 2022 consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnatadeve essere confermata nella misura in cui listituto assicuratore ha dichiarato estinto con effetto al 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni di corta durata dipendente dallinfortunio del 13 maggio 2011 e rifiutato lassegnazione di una rendita di invalidità.
La decisione su opposizione impugnata deve essereriformata nella misura in cui listituto assicuratore ha considerato non valida lattribuzione di unIMI del 10%stabilita con la decisione del dicembre 2023, chiedendone la restituzione. Lassicurato ha diritto ad unIMI del 10%.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti