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35.2022.9

Assicuratore LAINF ha,a torto,omesso di considerare i disturbi psichici,da ritenere in nesso di causalità naturale e adeguata con l'infortunio.Rinvio atti per una nuova valutazione del diritto alla rendita di invalidità in considerazione del danno alla salute somatico e psichico

Ticino · 2022-05-23 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe psichiche di cui soffre l’insorgente, per il motivo che queste ultime non si troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l’evento infortunistico del dicembre 1999, definito come un infortunio banale.

In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almenotredei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Nell’infortuniodel dicembre 1999, l’assicurata ha riportato una distorsione della caviglia. In un secondo tempo, le è stata diagnosticata una lesione cartilaginea. L’assicurata ha poi sviluppato anche una problematica psichica.

Stante ciò, l’amministrazione non poteva valutare l’esigibilità lavorativa e, quindi, neppure l’entità del grado d’invalidità (per la menomazione dell’integrità la situazione si presenta in termini diversi, così come verrà meglio dimostrato in seguito), prendendo in considerazione il solo danno alla salute organico. Di conseguenza,gli atti devono essere retrocessi alla CO 1 affinché definisca nuovamente ilgrado d’invalidità complessivo della ricorrente, tenuto conto dell’integralità del danno alla salute comprendente sia i disturbi somatici, che quelli psichici. Sulla base delle relative risultanze, spetterà poi all’amministrazione esprimersi nuovamente in merito al diritto ad una rendita di invalidità.

A tale riguardo, il TCA attira nuovamente l’attenzione dell’Istituto assicuratore – così come del resto già avvenuto nella precedente sentenza di rinvio STCA 35.2019.130 del 30 settembre 2020 - sulla necessità di stabilire in maniera corretta il reddito da valida dell’assicurata, verificando l’applicabilità o meno al caso di specie della giurisprudenza relativa all’avanzamento professionale.

Al momento dell’infortunio, infatti, l’assicurata svolgeva l’attività di aiuto medico, mentre dopo l’infortunio ella è divenuta insegnante specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare. Dagli atti, e in particolare dal referto peritale del 16 giugno 2016 del dr. __________, emerge come la stessa “dopo le scuole dell’obbligo ha svolto un anno di propedeutica e ha poi ottenuto il diploma di assistente di studio medico e ha lavorato per alcuni anni presso lo studio del collega dr. __________ di __________.Ha poi ultimato il percorso di studi per diventare insegnante per adultie a partire dal 2001 ha iniziato l’attività nel settore sanitario presso l’esercito” (corsivo della redattrice).

Ora, non è chiaro se il percorso di studi per diventare insegnante per adulti fosse già in corso nel momento in cui si è verificato l’infortunio, oppure no, né le circostanze che hanno portato l’interessata al cambiamento di occupazione.

Trattandosi di aspetti fondamentali al fine di poter correttamente calcolare il reddito da valida e, di conseguenza, valutare il diritto alla rendita di invalidità, spetterà quindi all’amministrazione, nell’ambito del presente rinvio, verificare se al momento in cui si è verificato l’infortunio esistevano già, oppure no, indizi concreti che rendessero molto verosimile un ipotetico cambiamento professionale. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve in particolare essersi manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2022.9

cr

Lugano

23 maggio 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 dicembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, in data 23 settembre 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione.

1.5.  Con tempestivo ricorso del 27 gennaio 2022 RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera di invalidità e di un’IMI almeno del 51%.

Sostanzialmente il legale ha rilevato che l’assicuratore LAINF non ha, a torto, tenuto conto anche degli aspetti psichici, considerati dal perito psichiatra almeno parzialmente in nesso causale con l’infortunio.

L’insorgente ha quindi contestato il fatto che l’assicuratore infortuni, nell’emanare la propria decisione, si sia discostato da quanto deciso dall’Ufficio AI.

Parimenti censurati i redditi da valido e da invalido calcolati dall’Istituto assicuratore, i quali, definiti in maniera corretta, avrebbero dato luogo, secondo l’insorgente, ad una rendita di invalidità del 77%.

L’insorgente ha pure criticato l’entità dell’IMI del 31% assegnatale dall’amministrazione, la quale - erroneamente a suo modo di vedere - tiene conto unicamente delle affezioni somatiche, ma non di quelle psichiche. Ritenuto che, a suo avviso, vanno invece prese in considerazioni anche le patologie psichiche, in nesso causale naturale e adeguato con l’infortunio – essendo adempiuti ben 5 criteri richiesti dalla giurisprudenza – ella ha chiesto che l’IMI globale sia fissata almeno nella misura del 51%.

Oggetto di contestazione, infine, è stato anche l’importo del guadagno annuo assicurato sul quale è stata calcolata l’IMI spettante all’interessata (doc. I).

1.6.  CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

in diritto

2.2.  Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3.  Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di unnesso di causalità naturalefra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBasler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid.4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4.  Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di unnesso di causalità adeguatatra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

-  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

-  i disturbi somatici persistenti;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5.  Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicurazione CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe psichiche di cui soffre l’insorgente, per il motivo che queste ultime non si troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l’evento infortunistico del dicembre 1999, definito come un infortunio banale.

In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almenotredei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Nell’infortuniodel dicembre 1999, l’assicurata ha riportato una distorsione della caviglia. In un secondo tempo, le è stata diagnosticata una lesione cartilaginea. L’assicurata ha poi sviluppato anche una problematica psichica.

Stante ciò, l’amministrazione non poteva valutare l’esigibilità lavorativa e, quindi, neppure l’entità del grado d’invalidità (per la menomazione dell’integrità la situazione si presenta in termini diversi, così come verrà meglio dimostrato in seguito), prendendo in considerazione il solo danno alla salute organico. Di conseguenza,gli atti devono essere retrocessi alla CO 1 affinché definisca nuovamente ilgrado d’invalidità complessivo della ricorrente, tenuto conto dell’integralità del danno alla salute comprendente sia i disturbi somatici, che quelli psichici. Sulla base delle relative risultanze, spetterà poi all’amministrazione esprimersi nuovamente in merito al diritto ad una rendita di invalidità.

A tale riguardo, il TCA attira nuovamente l’attenzione dell’Istituto assicuratore – così come del resto già avvenuto nella precedente sentenza di rinvio STCA 35.2019.130 del 30 settembre 2020 - sulla necessità di stabilire in maniera corretta il reddito da valida dell’assicurata, verificando l’applicabilità o meno al caso di specie della giurisprudenza relativa all’avanzamento professionale.

Al momento dell’infortunio, infatti, l’assicurata svolgeva l’attività di aiuto medico, mentre dopo l’infortunio ella è divenuta insegnante specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare. Dagli atti, e in particolare dal referto peritale del 16 giugno 2016 del dr. __________, emerge come la stessa “dopo le scuole dell’obbligo ha svolto un anno di propedeutica e ha poi ottenuto il diploma di assistente di studio medico e ha lavorato per alcuni anni presso lo studio del collega dr. __________ di __________.Ha poi ultimato il percorso di studi per diventare insegnante per adultie a partire dal 2001 ha iniziato l’attività nel settore sanitario presso l’esercito” (corsivo della redattrice).

Ora, non è chiaro se il percorso di studi per diventare insegnante per adulti fosse già in corso nel momento in cui si è verificato l’infortunio, oppure no, né le circostanze che hanno portato l’interessata al cambiamento di occupazione.

Trattandosi di aspetti fondamentali al fine di poter correttamente calcolare il reddito da valida e, di conseguenza, valutare il diritto alla rendita di invalidità, spetterà quindi all’amministrazione, nell’ambito del presente rinvio, verificare se al momento in cui si è verificato l’infortunio esistevano già, oppure no, indizi concreti che rendessero molto verosimile un ipotetico cambiamento professionale. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve in particolare essersi manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti