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35.2021.69

Discussa l'eziologia di un'ernia discale cervicale. L'infortunio in questione non ha giocato alcun ruolo causale, nemmemo scatenante, visto il tempo di latenza con cui sono apparsi i disturbi (non soltanto radicolari)

Ticino · 2021-11-22 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 luglio 2020, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha risposto negativamente alla domanda se la lesione operata nell’ottobre 2018 fosse da ricondurre con probabilità preponderante all’infortunio del 30 aprile 2018 e ha precisato che gli effetti di quell’evento si erano estinti a distanza di 6-8 settimane (cfr. doc. 65). Lo stesso dott. __________ è stato di nuovo consultato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata. Con apprezzamento del 10 agosto 2021 (doc. 86), il medico __________ ha ribadito l’assenza di un legame causale naturale tra il sinistro assicurato e la nota ernia cervicale, rispettivamente i relativi disturbi. A suo avviso, l’infortunio occorso al ricorrente non sarebbe stato di per sé atto a causare un’ernia del disco (“L’assicurato è stato vittima di un banale infortunio, senza accelerazione e senza un danno diretto, non è caduto. Non si tratta di un trauma assiale e nemmeno di un trauma tipo whiplash. Il trauma indiretto al suo corpo colpendo unicamente lo scooter a mio parere non è assolutamente in grado di provocare un’ernia discale”) e, d’altra parte, la tipica sintomatologia non sarebbe insorta immediatamente dopo l’evento (“L’assicurato si è rivolto ai medici per dolori lombari solo a più di due mesi post-infortunio banale. L’esame del dr. med. __________ non ha evidenziato nessuna alterazione cutanea o tumefazione localizzata a livello cervicale o lombare. Ha evidenziato una dolenzia all’apofisi spinosa dalla IV fino alla VII vertebra cervicale alla digitopressione ed inoltre una contrattura muscolare del muscolo trapezio, parte superiore verso collo cervicale (non lungo la muscolatura paravertebrale). Non vi è quindi nessuna relazione con la tempistica dell’infortunio ed i sintomi che hanno portato l’assicurato ad effettuare una visita medica.”). Di diverso avviso è il dott. __________, autore dell’intervento chirurgico del 17 ottobre 2018, interpellato dalla patrocinatrice dell’insorgente. In effetti, con referto del 27 gennaio 2020 (doc. 50, p. 7), lo specialista in neurochirurgia ha in particolare dichiarato che l’infortunio era di per sé idoneo a provocare un’ernia discale esplusa a sinistra in zona C6-C7, precisando al riguardo che il Modic di tipo I refertato unitamente all’ernia discale C6-C7 “… è indice di edema del midollo osseo e d’infiammazione acuta e possono essere spiegate con la dinamica del trauma e con l’anamnesi precedente del paziente che mi risulta negativa per problematiche cervicali. Questi segni non sono visibili nelle altre vertebre e dischi”. Trattandosi della questione del tempo di latenza dei sintomi, egli ha poi sostenuto che “nella fase dell’esplusione vi può essere solo dolore al collo senza dolori all’arto superiore che possono insorgere a distanza di giorni o mesi dall’evento traumatico. Non è possibile stabilire un periodo di latenza preciso.”. 2.7.   Il Tribunale federale ha già avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi in merito all'eziologia delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali. Secondo la sua giurisprudenza, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190 , U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_790/201 0 del 15 febbraio 2011 consid. 4.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4 ). In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999, s confermata (cfr. STF U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c), riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, l’Alta Corte ha esplicitamente fatto propria la posizione della dottrina medica dominante inerente all’eziologia delle ernie discali cervicali. Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi : il trauma deve essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006,

p. 343). I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006). Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione. Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale): " Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è del redattore) In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico. Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STF U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 270/02 del 27 ottobre 2003 consid. 3.1, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate). 2.8.   Vagliata con attenzione la documentazione all’inserto, questa Corte ritiene che almeno una delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica dominante e dalla giurisprudenza (cfr. supra , consid. 2.7.), faccia difetto. Per i motivi che verranno diffusamente esposti qui di seguito, il TCA non ritiene provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la sintomatologia legata all’ernia discale cervicale, si sia manifestata immediatamente dopo l’infortunio, rispettivamente entro alcune ore. Innanzitutto, con certificato medico LAINF dell’11 giugno 2018, il dott. __________ ha attestato che la prima consultazione ha avuto luogo il 2 maggio 2018 e che l’assicurato lamentata “dolori lombari L5-S1 con blocco” (doc. 13). D’altro canto, dal modulo per l’accertamento di traumi della colonna cervicale e di traumi cranici lievi, compilato a margine dell’audizione 21 giugno 2018 del ricorrente, si apprende segnatamente che i dolori al collo erano apparsi “ dopo settimane o mesi ” e meglio dopo l’inizio della fisioterapia (cfr. doc. 14, p. 3 e 4). Dagli atti risulta che la prima prescrizione di fisioterapia è datata 28 maggio 2018 (doc. 34; si veda pure il doc. 50, p. 10, in cui il fisioterapista ha attestato che le cure hanno avuto inizio nel mese di maggio 2018 ). Infine, con rapporto 5 marzo 2020, il medico curante dell’insorgente ha in particolare dichiarato che “il signor RI 1 subito dopo l’infortunio del 30.4.2018 ha sempre riferito solo dei forti dolori lombari. Solo successivamente, precisamente alla consultazione del 18.6.2018, mi ha riferito di dolori cervicali caratterizzati da blocco cervicale successivamente irradiati all’arto superiore sx . Da questo momento le problematiche e terapie hanno interessato unicamente le patologie della colonna cervicale e non più lombare.” (doc. 58, p. 3 – il corsivo è del redattore). Alla luce di quanto precede, questo Tribunale deve concludere che i disturbi interessanti la regione cervicale, anche quelli privi di carattere radicolare, sono insorti ben al di là di alcune (poche) ore dopo l’infortunio del 30 aprile 2018, di modo che quest’ultimo evento non ha causato (in senso stretto) l'ernia discale messa in luce dall’esame di RMN dell’11 luglio 2018, né ha provocato il peggioramento direzionale di uno stato patologico preesistente. D’altro canto, visto che i disturbi sono insorti con un periodo di latenza che va ben oltre la “qualche ora” al quale fa riferimento la giurisprudenza federale (cfr. supra , consid. 2.7.), al sinistro assicurato non può essere imputato nemmeno un ruolo scatenante. Il dott. __________ non può essere seguito laddove fa valere che, in materia di ernie discali, non sarebbe possibile stabilire un periodo di latenza preciso, in quanto questa opinione contrasta con la giurisprudenza federale, rispettivamente con la dottrina medica sulla quale essa si fonda (cfr. supra , consid. 2.7.). Il suo parere non appare dunque atto a rimettere in discussione dei principi largamente condivisi nella comunità medico-scientifica. In esito a quanto precede, questo Tribunale reputa dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale , che l’ernia discale cervicale e la corrispondente sintomatologia accusata da RI 1 , non costituivano una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 30 aprile 2018. Il TCA rinuncia inoltre all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, in particolare a quelli richiesti con l’impugnativa (interrogatorio formale del ricorrente e audizione testimoniale del medico curante specialista), considerato che è già sin d’ora verosimile che da essi non emergeranno nuovi e rilevanti elementi di valutazione. In queste condizioni, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.9.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 14 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2021.69

mm

Lugano

22 novembre 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 agosto 2021 emanata da

CO 1rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

Secondo la sua giurisprudenza, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3,8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).

In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999, s confermata (cfr. STF U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c), riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, l’Alta Corte ha esplicitamente fatto propria la posizione della dottrina medica dominante inerente all’eziologia delle ernie discali cervicali.

Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’erniacausatadall’infortunio), ai quattro seguenti critericumulativi: il trauma deve essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006,

p. 343).

I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso dipeggioramento duraturo(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati).In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: " attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006).

Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, idisturbi scatenatiin tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.

Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):

Per i motivi che verranno diffusamente esposti qui di seguito, il TCA non ritiene provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la sintomatologia legata all’ernia discale cervicale, si sia manifestata immediatamente dopo l’infortunio, rispettivamente entro alcune ore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti