Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il meccanismo traumatico causato di un tamponato del poppa della autovettura per un persona cinturata sul sedile nel Cockpit, non è in grado di causare le lesione descritte.
E. 2 La RMN non presenta nessun segno per un meccanismo adeguato.
E. 3 L'artrosi non presenta nessun segno di un peggioramento
temporaneo - un peggioramento diametrale senza lesione strutturale (faccia
intraarticolare, lussazione), senza segni traumatici nel RMN (nessun edema,
ematoma o segno di una distorsione) e senza un mecchanismo adeguato (descritto
sopra) è impossibile. (…)”
In data 22 ottobre 2020 (doc.
V-1 incarto LAINF), il medico di famiglia dell’assicurata (dr. med. __________)
ha attestato quanto segue:
"
Si
certifica con la presente che la paziente summenzionata, che ho conosciuto per
la prima volte in data 13.07.2018 (precedente medico fu Dr. med. __________),
nel maggio 2017, a seguito di un incidente della circolazione ha subito un
trauma alla spalla sinistre, sviluppando progressivamente un'artrosi
post-traumatica acromionclaveare sintomatica con instabilità della CLB che ha
necessitato un intervento di resezione acromionclaveare e tenodesi della CLB
per via artroscopica (10.10.2019 - Dr. med. __________).
Ricordo che prima del suddetto incidente della circolazione non ha
mai presentato sintomi o problematiche concernenti la spalla sx e non vi sono
purtroppo neanche radiogrammi precedenti che possano chiarire la sicura
presenza di fenomeni degenerativi preesistenti della spalla. Tuttavia una TAC
del torace eseguita nel 2016 per altri motivi, non aveva evidenziato
significative irregolarità della testa dell'omero o della glena scapolare da
entrambe le parti, anche se le immagini radiologiche non comprendevano
l'articolazione acromioclaveare.
Puntualizzo ancore che, dopo circa due mesi dall'incidente, nel
luglio 2017 ha iniziato a sviluppare una dismenorrea con problematiche
ginecologiche, che hanno necessitato un primo intervento chirurgico
(raschiamento uterino) in gennaio 2018 ed un secondo definitivo intervento
(isterectomia totale laparoscopica) in aprile 2018. Dopo l'ultimo intervento
ginecologico, tuttavia per diversi mesi avrebbe lamentato dei dolori in regione
addominale ed inguinale sinistre, progressivamente risolti. Quindi dalla data
dell'incidente (maggio 2017) fino alla fine dell'anno 2018, la signora, seppur
lamentando dei lievi dolori alla spalla sx, non ha mai comunque necessitato una
valutazione medica per la spalla sx, essendo i sintomi ben gestibili, anche
probabilmente per la prolungata inattività e ipomobilità, dovuta all'altro
contemporaneo problema ginecologico.
Dall'inizio del 2019, i dolori alla spalla, invece, sono divenuti
progressivamente più insistenti ed invalidanti; infatti, la signora ha preso
contatto spontaneamente con il collega ortopedico Dr. med. __________ (1°
visita in data 25.03.2019) che ha confermato successivamente con un'artroRM
(02.04.2019), la diagnosi di rottura del muscolo sovraspinato su un quadro di
impingement acromionclaveare (artrosi post-traumatica).
Ricordo che generalmente l'artrosi post-traumatica si sviluppa dai
due ai 5 anni dall'evento traumatico (incidente in aprile 2017 e artro-RM
aprile 2019). Il proseguo della storia clinica è noto”.
2.9. Nella concreta evenienza,
questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in
particolare, i doc. 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 34, 40, 77 incarto LAINF), ritiene
che i pareri espressi il 16 aprile 2020 (doc. 39 incarto LAINF) e il 26 maggio
2020 (doc. 55 incarto LAINF) dal dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, ed il parere medico del 26 settembre 2020 (doc. 84
incarto LAINF) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica
e traumatologia dell’apparato locomotore, che vantano un’ampia esperienza in
materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo la quale i problemi
alla spalla sinistra non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio
occorso nel mese di maggio 2017, sono dettagliati e approfonditi e rispecchiano
quindi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).
Ad essi va dunque
attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al
giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli
necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, né gli
argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.
I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi -
neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi pareri espressi dagli
specialista interpellati dall’istituto assicuratore resistente con
considerazioni puntuali e convincenti.
Questa Corte non ignora il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019
del dr. med. __________ (doc. D incarto LAINF), il certificato del 29 gennaio
2020 del medico di famiglia (doc. 34 e doc. C incarto LAINF), il parere medico del
13 agosto 2020 del Prof. Dr. med. __________, Professore titolare della facoltà
di medicina all’Università di __________ e specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (doc. 79 e doc. E incarto LAINF) ed il certificato
medico del 22 ottobre 2020 del medico di famiglia (doc. V-1 incarto LAINF).
Tuttavia queste certificazioni non appaiono atte a sminuire il valore
probatorio attribuito ai referti allestiti dai medici fiduciari.
Il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 del dr. med. __________
(doc. D incarto LAINF) ed il certificato medico del 29 gennaio 2020 del medico
di famiglia (doc. 34 e doc. C incarto LAINF) è antecedente al motivato e approfondito
complemento del 26 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica (doc. 55 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto
al consid. 2.8, nella quale il medico di fiducia ha spiegato nel dettaglio i
motivi (convincenti e condivisibili) per cui la lesione alla spalla sinistra
non è, secondo il criterio della probabilità preponderante, di origine
infortunistica (evidenziando, in particolare, che era presente una sinovite
intorno alla intersezione del capolungo del bicipite senza lacerazione
traumatica e che non vi era una lesione traumatica della cuffia né una lesione
SLAP II o IV né atrofia muscolare). Inoltre, per questa documentazione, giova
pure ribadire che la regola “
post hoc, ergo propter hoc
” (dopo questo,
dunque a causa di questo), di cui si è ampiamente detto al consid. 2.6, non ha
valenza scientifica.
Giova qui ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.
3b/cc; DTF 124 I
175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504;
R.
Spira
, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il parere medico del 13 agosto 2020 del Prof. Dr. med. __________,
Professore titolare della facoltà di medicina all’Università di __________ e
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 79 e doc. E
incarto LAINF) è antecedente alla motivata e approfondita presa di posizione
del 26 settembre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 84 incarto LAINF), di
cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8, nella quale il medico di fiducia
ha spiegato nel dettaglio i motivi (convincenti e condivisibili) per cui la
lesione alla spalla sinistra non è, secondo il criterio della probabilità
preponderante, di origine infortunistica (evidenziando, in particolare, che
un’artrosi AC è un processo cronico degenerativo che può apparire anche tra le
persone giovani; un’attivazione si presenta clinicamente con una dolorabilità
sopra l’articolazione ac e radiologicamente con una capsula “pallonata” - un
versamento intrarticolare; la RMN presentava una leggera ipertrofia, ma nessun
edema; il meccanismo biomeccanico idoneo a provocare un danno come quello
subito dall’assicurata; che tale -grave- meccanismo dovrebbe essere
riscontrabile in segni radiologici; il meccanismo del tamponamento subito dall’assicurata
non è in grado di causare le lesioni descritte; l'artrosi non presenta nessun
segno di un peggioramento temporaneo e un peggioramento diametrale senza
lesione strutturale [faccia intraarticolare, lussazione], senza segni
traumatici nel RMN [nessun edema, ematoma o segno di una distorsione] e senza
un meccanismo adeguato è impossibile).
Parimenti dicasi per il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 del
dr. med. __________ (doc. D incarto LAINF) e i certificati medici del 29 gennaio
2020 (doc. 34 e doc. C incarto LAINF) e del 22 ottobre 2020 del medico di
famiglia (doc. V-1 incarto LAINF). Anche in relazione a quest’ultimo documento
(oltre a quanto si dirà qui di seguito), giova ribadire che la regola “
post
hoc, ergo propter hoc
” (dopo questo, dunque a causa di questo), di cui si è
ampiamente detto al consid. 2.6, non ha valenza scientifica.
Del resto, va pure considerato che il sinistro ha avuto luogo il 26 maggio 2017
e dal “
modulo di documentazione per la prima consultazione dopo un trauma di
accelerazione cranio-cervicale
” del 9 giugno 2017 risulta che l’assicurata
presentava dei dolori alla testa e alla nuca con irradiazione alla spalla
sinistra (doc. 1 incarto LAINF).
Dalle carte processuali si
evince che, nel frattempo (e cioè sino al 25 marzo 2019, allorquando ha avuto
luogo, secondo la lista di tutte le prestazioni di malattie presenti nel
sistema dell’Helsana SA dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 di cui al doc. 77
incarto LAINF), la spalla sinistra non è stata oggetto di specifici
trattamenti, né ha causato incapacità lavorativa (in base all’annuncio di
ricaduta, il lavoro è stato interrotto soltanto dal 2 ottobre 2019 - cfr. doc.
11). In particolare, dalla lista di tutte le prestazioni di malattie presenti
nel sistema dell’__________ dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 di cui al
doc. 77 incarto LAINF, risulta che l’assicurata, dopo le vicissitudini di
carattere ginecologico (periodo 31 agosto 2017-13 luglio 2018), non ha
beneficiato di alcuna prestazione (in particolare, medicamenti e/o visite
ambulatoriali) da parte della Cassa Malati __________ tra il 13 luglio 2018 ed
il 25 marzo 2019 (ovvero per ben 8 mesi).
Non trova quindi riscontro negli atti quanto sostenuto dalla ricorrente (in
particolare, nel corso della telefonata del 2 maggio 2020: doc. 46 incarto
LAINF), e sostanzialmente confermato dal suo medico di famiglia (in
particolare, nel certificato del 22 ottobre 2020), che aveva costantemente
lamentato dei dolori alla spalla sinistra a far tempo dall’incidente rispettivamente
che presentava lievi dolori gestibili con la terapia antalgica assunta per
motivi ginecologici e che ha deciso di consultare il medico una volta che i
dolori alla spalla erano ricomparsi in concomitanza con la sospensione dei
medicamenti antidolorifici assunti per motivi ginecologici.
Va peraltro considerato che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo
trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le
esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere
severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013
consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17
gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).
In questo senso, ad
esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha
negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un
assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al
polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati
refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie,
il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla
constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a
favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha
rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto
oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a
giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a
questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid.
5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano
stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF
8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di
alcune settimane: “
Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich
und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der
Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität
nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik
aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder
im Spital X.________ festgestellt worden.
”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre
2020, consid. 2.9).
Del resto, i disturbi che hanno indotto l’assicurata a consultare dr. med. __________
nel marzo 2019, sono stati annunciati all’amministrazione quale ricaduta ex
art. 11 OAINF.
Conformemente alla
giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore
infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi
accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio
quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr.
STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).
L’Alta Corte ha ad esempio
deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in
cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta
fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un
incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,
poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova
problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali
sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale.
Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a
un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid.
2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020, consid. 2.8).
Nel caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti, non può
essere ammesso che vi sia stata una chiara
sintomatologia a ponte
ai
sensi della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il
sinistro del maggio 2017 abbia provocato i disturbi alla spalla sinistra
denunciati nel 2019 dall’assicurata.
In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;
cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla
sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2019, costituissero una
conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 26 maggio 2017.
Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni
non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui
imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile
2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017,
consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).
2.10. In queste condizioni, posto
che la CO 1 era legittimata a rifiutare al riguardo il proprio obbligo a
prestazioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.11. Da ultimo, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (
valutazione anticipata
delle prove
cfr.
Kölz/Häner
,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8 e 2.9), il TCA rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una
perizia giudiziaria, come postulato dal patrocinatore dell’assicurata: cfr.
doc. I, pag. 3).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2020.84
PC/sc
Lugano
22 marzo 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
in diritto
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti