opencaselaw.ch

35.2020.84

Nel caso di specie, litigiosa è la questione di sapere se l'istituto assicuratore era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 3 dicembre 2019, oppure no. Decisione su opposizione confermata

Ticino · 2021-03-22 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il meccanismo traumatico causato di un tamponato del poppa della autovettura per un persona cinturata sul sedile nel Cockpit, non è in grado di causare le lesione descritte.

E. 2 La RMN non presenta nessun segno per un meccanismo adeguato.

E. 3 L'artrosi non presenta nessun segno di un peggioramento

temporaneo - un peggioramento diametrale senza lesione strutturale (faccia

intraarticolare, lussazione), senza segni traumatici nel RMN (nessun edema,

ematoma o segno di una distorsione) e senza un mecchanismo adeguato (descritto

sopra) è impossibile. (…)”

In data 22 ottobre 2020 (doc.

V-1 incarto LAINF), il medico di famiglia dell’assicurata (dr. med. __________)

ha attestato quanto segue:

"

Si

certifica con la presente che la paziente summenzionata, che ho conosciuto per

la prima volte in data 13.07.2018 (precedente medico fu Dr. med. __________),

nel maggio 2017, a seguito di un incidente della circolazione ha subito un

trauma alla spalla sinistre, sviluppando progressivamente un'artrosi

post-traumatica acromionclaveare sintomatica con instabilità della CLB che ha

necessitato un intervento di resezione acromionclaveare e tenodesi della CLB

per via artroscopica (10.10.2019 - Dr. med. __________).

Ricordo che prima del suddetto incidente della circolazione non ha

mai presentato sintomi o problematiche concernenti la spalla sx e non vi sono

purtroppo neanche radiogrammi precedenti che possano chiarire la sicura

presenza di fenomeni degenerativi preesistenti della spalla. Tuttavia una TAC

del torace eseguita nel 2016 per altri motivi, non aveva evidenziato

significative irregolarità della testa dell'omero o della glena scapolare da

entrambe le parti, anche se le immagini radiologiche non comprendevano

l'articolazione acromioclaveare.

Puntualizzo ancore che, dopo circa due mesi dall'incidente, nel

luglio 2017 ha iniziato a sviluppare una dismenorrea con problematiche

ginecologiche, che hanno necessitato un primo intervento chirurgico

(raschiamento uterino) in gennaio 2018 ed un secondo definitivo intervento

(isterectomia totale laparoscopica) in aprile 2018. Dopo l'ultimo intervento

ginecologico, tuttavia per diversi mesi avrebbe lamentato dei dolori in regione

addominale ed inguinale sinistre, progressivamente risolti. Quindi dalla data

dell'incidente (maggio 2017) fino alla fine dell'anno 2018, la signora, seppur

lamentando dei lievi dolori alla spalla sx, non ha mai comunque necessitato una

valutazione medica per la spalla sx, essendo i sintomi ben gestibili, anche

probabilmente per la prolungata inattività e ipomobilità, dovuta all'altro

contemporaneo problema ginecologico.

Dall'inizio del 2019, i dolori alla spalla, invece, sono divenuti

progressivamente più insistenti ed invalidanti; infatti, la signora ha preso

contatto spontaneamente con il collega ortopedico Dr. med. __________ (1°

visita in data 25.03.2019) che ha confermato successivamente con un'artroRM

(02.04.2019), la diagnosi di rottura del muscolo sovraspinato su un quadro di

impingement acromionclaveare (artrosi post-traumatica).

Ricordo che generalmente l'artrosi post-traumatica si sviluppa dai

due ai 5 anni dall'evento traumatico (incidente in aprile 2017 e artro-RM

aprile 2019). Il proseguo della storia clinica è noto”.

2.9.   Nella concreta evenienza,

questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (cfr., in

particolare, i doc. 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 34, 40, 77 incarto LAINF), ritiene

che i pareri espressi il 16 aprile 2020 (doc. 39 incarto LAINF) e il 26 maggio

2020 (doc. 55 incarto LAINF) dal dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica, ed il parere medico del 26 settembre 2020 (doc. 84

incarto LAINF) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell’apparato locomotore, che vantano un’ampia esperienza in

materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo la quale i problemi

alla spalla sinistra non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio

occorso nel mese di maggio 2017, sono dettagliati e approfonditi e rispecchiano

quindi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).

Ad essi va dunque

attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al

giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli

necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, né gli

argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc.

I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi -

neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi pareri espressi dagli

specialista interpellati dall’istituto assicuratore resistente con

considerazioni puntuali e convincenti.

Questa Corte non ignora il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019

del dr. med. __________ (doc. D incarto LAINF), il certificato del 29 gennaio

2020 del medico di famiglia (doc. 34 e doc. C incarto LAINF), il parere medico del

13 agosto 2020 del Prof. Dr. med. __________, Professore titolare della facoltà

di medicina all’Università di __________ e specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia (doc. 79 e doc. E incarto LAINF) ed il certificato

medico del 22 ottobre 2020 del medico di famiglia (doc. V-1 incarto LAINF).

Tuttavia queste certificazioni non appaiono atte a sminuire il valore

probatorio attribuito ai referti allestiti dai medici fiduciari.

Il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 del dr. med. __________

(doc. D incarto LAINF) ed il certificato medico del 29 gennaio 2020 del medico

di famiglia (doc. 34 e doc. C incarto LAINF) è antecedente al motivato e approfondito

complemento del 26 maggio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica (doc. 55 incarto LAINF), di cui si è già ampiamente detto

al consid. 2.8, nella quale il medico di fiducia ha spiegato nel dettaglio i

motivi (convincenti e condivisibili) per cui la lesione alla spalla sinistra

non è, secondo il criterio della probabilità preponderante, di origine

infortunistica (evidenziando, in particolare, che era presente una sinovite

intorno alla intersezione del capolungo del bicipite senza lacerazione

traumatica e che non vi era una lesione traumatica della cuffia né una lesione

SLAP II o IV né atrofia muscolare). Inoltre, per questa documentazione, giova

pure ribadire che la regola “

post hoc, ergo propter hoc

” (dopo questo,

dunque a causa di questo), di cui si è ampiamente detto al consid. 2.6, non ha

valenza scientifica.

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; DTF 124 I

175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504;

R.

Spira

, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il parere medico del 13 agosto 2020 del Prof. Dr. med. __________,

Professore titolare della facoltà di medicina all’Università di __________ e

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 79 e doc. E

incarto LAINF) è antecedente alla motivata e approfondita presa di posizione

del 26 settembre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 84 incarto LAINF), di

cui si è già ampiamente detto al consid. 2.8, nella quale il medico di fiducia

ha spiegato nel dettaglio i motivi (convincenti e condivisibili) per cui la

lesione alla spalla sinistra non è, secondo il criterio della probabilità

preponderante, di origine infortunistica (evidenziando, in particolare, che

un’artrosi AC è un processo cronico degenerativo che può apparire anche tra le

persone giovani; un’attivazione si presenta clinicamente con una dolorabilità

sopra l’articolazione ac e radiologicamente con una capsula “pallonata” - un

versamento intrarticolare; la RMN presentava una leggera ipertrofia, ma nessun

edema; il meccanismo biomeccanico idoneo a provocare un danno come quello

subito dall’assicurata; che tale -grave- meccanismo dovrebbe essere

riscontrabile in segni radiologici; il meccanismo del tamponamento subito dall’assicurata

non è in grado di causare le lesioni descritte; l'artrosi non presenta nessun

segno di un peggioramento temporaneo e un peggioramento diametrale senza

lesione strutturale [faccia intraarticolare, lussazione], senza segni

traumatici nel RMN [nessun edema, ematoma o segno di una distorsione] e senza

un meccanismo adeguato è impossibile).

Parimenti dicasi per il messaggio di posta elettronica del 28 novembre 2019 del

dr. med. __________ (doc. D incarto LAINF) e i certificati medici del 29 gennaio

2020 (doc. 34 e doc. C incarto LAINF) e del 22 ottobre 2020 del medico di

famiglia (doc. V-1 incarto LAINF). Anche in relazione a quest’ultimo documento

(oltre a quanto si dirà qui di seguito), giova ribadire che la regola “

post

hoc, ergo propter hoc

” (dopo questo, dunque a causa di questo), di cui si è

ampiamente detto al consid. 2.6, non ha valenza scientifica.

Del resto, va pure considerato che il sinistro ha avuto luogo il 26 maggio 2017

e dal “

modulo di documentazione per la prima consultazione dopo un trauma di

accelerazione cranio-cervicale

” del 9 giugno 2017 risulta che l’assicurata

presentava dei dolori alla testa e alla nuca con irradiazione alla spalla

sinistra (doc. 1 incarto LAINF).

Dalle carte processuali si

evince che, nel frattempo (e cioè sino al 25 marzo 2019, allorquando ha avuto

luogo, secondo la lista di tutte le prestazioni di malattie presenti nel

sistema dell’Helsana SA dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 di cui al doc. 77

incarto LAINF), la spalla sinistra non è stata oggetto di specifici

trattamenti, né ha causato incapacità lavorativa (in base all’annuncio di

ricaduta, il lavoro è stato interrotto soltanto dal 2 ottobre 2019 - cfr. doc.

11). In particolare, dalla lista di tutte le prestazioni di malattie presenti

nel sistema dell’__________ dal 1° gennaio 2015 all’8 luglio 2020 di cui al

doc. 77 incarto LAINF, risulta che l’assicurata, dopo le vicissitudini di

carattere ginecologico (periodo 31 agosto 2017-13 luglio 2018), non ha

beneficiato di alcuna prestazione (in particolare, medicamenti e/o visite

ambulatoriali) da parte della Cassa Malati __________ tra il 13 luglio 2018 ed

il 25 marzo 2019 (ovvero per ben 8 mesi).

Non trova quindi riscontro negli atti quanto sostenuto dalla ricorrente (in

particolare, nel corso della telefonata del 2 maggio 2020: doc. 46 incarto

LAINF), e sostanzialmente confermato dal suo medico di famiglia (in

particolare, nel certificato del 22 ottobre 2020), che aveva costantemente

lamentato dei dolori alla spalla sinistra a far tempo dall’incidente rispettivamente

che presentava lievi dolori gestibili con la terapia antalgica assunta per

motivi ginecologici e che ha deciso di consultare il medico una volta che i

dolori alla spalla erano ricomparsi in concomitanza con la sospensione dei

medicamenti antidolorifici assunti per motivi ginecologici.

Va peraltro considerato che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo

trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le

esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere

severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013

consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17

gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1).

In questo senso, ad

esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha

negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un

assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al

polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati

refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie,

il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla

constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a

favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha

rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto

oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a

giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a

questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid.

5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano

stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF

8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di

alcune settimane: “

Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich

und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter

Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der

Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität

nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik

aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder

im Spital X.________ festgestellt worden.

”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre

2020, consid. 2.9).

Del resto, i disturbi che hanno indotto l’assicurata a consultare dr. med. __________

nel marzo 2019, sono stati annunciati all’amministrazione quale ricaduta ex

art. 11 OAINF.

Conformemente alla

giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio

quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr.

STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

L’Alta Corte ha ad esempio

deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in

cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta

fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un

incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,

poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova

problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali

sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale.

Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a

un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid.

2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020, consid. 2.8).

Nel caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti, non può

essere ammesso che vi sia stata una chiara

sintomatologia a ponte

ai

sensi della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il

sinistro del maggio 2017 abbia provocato i disturbi alla spalla sinistra

denunciati nel 2019 dall’assicurata.

In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;

cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla

sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2019, costituissero una

conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 26 maggio 2017.

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni

non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui

imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile

2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017,

consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12).

2.10.   In queste condizioni, posto

che la CO 1 era legittimata a rifiutare al riguardo il proprio obbligo a

prestazioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.11.   Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (

valutazione anticipata

delle prove

cfr.

Kölz/Häner

,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.8 e 2.9), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una

perizia giudiziaria, come postulato dal patrocinatore dell’assicurata: cfr.

doc. I, pag. 3).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2020.84

PC/sc

Lugano

22 marzo 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 agosto 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti