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35.2020.12

Discussa eziologia di un'ernia inguinale e di una tendinite della muscolatura adduttoria dell'anca destra

Ticino · 2020-06-02 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria,a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità(cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

I dottori __________ e __________, entrambi specialisti in chirurgia ortopedia e traumatologia, nel loro rapporto dell. luglio 2019, hanno refertato una tumefazione locale all’inguine destro (cfr. doc. M 13).

In data 15 luglio 2019, i dott. __________ e __________ hanno quindi formulato la diagnosi di “sospetta ernia inguinale” (doc. M 13)

Con referto del 13 agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, privatamente consultato dall’assicurato subito dopo l’emanazione della decisione formale, ha segnatamente rilevato che “(…) un’esplorazione del canale inguinale di destra mostra un anello inguinale interno leggermente aumentato di dimensione (appena sopra il cm) con al Valsalva un iniziale impegno di ernia inguinale. (…). Un esame obbiettivo e un’ecografia confermano la problematica erniaria (…). Allo stato attuale delle cose è difficile discriminare se la clinica lamentata dal signor RI 1 è da imputare nei reperti evidenziati nella RM oppure alla problematica erniaria. Al momento attenderei con una proposta chirurgica di risoluzione della problematica della parete, ma rivaluterei la precoce chiusura del caso da parte dell’assicurazione.” (doc. M 22).

Con apprezzamento del 19 novembre 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, interpellato dall’assicuratore convenuto nel quadro della procedura di opposizione, ha precisato che “le ernie inguinali non risultano mai da eventi traumatici. La parete addominale della zona dell’inguine è sottile e per dinamiche proprie porta spesso a una debolezza con deiscenza della muscolatura e conseguente protrusione di parti molli dell’addome” (doc. M 27).

Ora, nella concreta evenienza, dalla documentazione medica agli atti risulta che RI 1 non ha mostrato nessuno dei predetti reperti (neppure a distanza di mesi dall’infortunio), cosicché, in base ai dettami giurisprudenziali appena citati e alle considerazioni espresse dal dott. __________ (che peraltro si rifanno proprio alla precitata giurisprudenza), l’ernia inguinale di cui soffre l’assicurato non può essere considerata una conseguenza naturale dell’infortunio da lui subito.

In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, perlomeno nella misura in cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dell’ernia inguinale.

Con il già citato rapporto del 13 agosto 2019, il dott. __________ ha segnatamente affermato quanto segue:

Con il loro rapporto del 27 settembre 2019, i dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e _________, si sono espressi nei seguenti termini:

Con l’apprezzamento del 19 novembre 2019, già citato in precedenza (cfr.supra, consid. 2.5.1.), il dott. __________ ha sostenuto che i reperti oggettivati grazie alla risonanza del 30 luglio 2019 “… sono di tipo patologico-degenerativo e non sono in relazione con l’evento del 2 aprile 2019, nemmeno presupponendo una caduta.” (doc. M 27).

Il referto all’artro-RMN della spalla destra, eseguita l’11 luglio 2019, prevede:

In data 15 luglio 2019, i dottori __________ e __________ si sono così espressi a proposito degli esiti dell’accertamento diagnostico appena menzionato:

Con apprezzamento del 23 luglio 2019, richiesto dall’assicuratore prima di emanare la decisione formale, il dott. __________ ha enunciato le considerazioni seguenti:

Da parte sua, con l’apprezzamento del 19 novembre 2019, il dott. __________ si è così espresso:

Agli atti figura infine il parere 13 gennaio 2020 del dott. __________, il cui tenore è in particolare il seguente:

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2020.12

TF/mm

Lugano

2 giugno 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Tommaso Ferrari, giurista

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 dicembre 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

Il caso è stato annunciato all’assicuratore LAINF il 5 aprile 2019 (cfr. doc. A 1).

in diritto

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria,a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità(cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

I dottori __________ e __________, entrambi specialisti in chirurgia ortopedia e traumatologia, nel loro rapporto dell. luglio 2019, hanno refertato una tumefazione locale all’inguine destro (cfr. doc. M 13).

In data 15 luglio 2019, i dott. __________ e __________ hanno quindi formulato la diagnosi di “sospetta ernia inguinale” (doc. M 13)

Con referto del 13 agosto 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, privatamente consultato dall’assicurato subito dopo l’emanazione della decisione formale, ha segnatamente rilevato che “(…) un’esplorazione del canale inguinale di destra mostra un anello inguinale interno leggermente aumentato di dimensione (appena sopra il cm) con al Valsalva un iniziale impegno di ernia inguinale. (…). Un esame obbiettivo e un’ecografia confermano la problematica erniaria (…). Allo stato attuale delle cose è difficile discriminare se la clinica lamentata dal signor RI 1 è da imputare nei reperti evidenziati nella RM oppure alla problematica erniaria. Al momento attenderei con una proposta chirurgica di risoluzione della problematica della parete, ma rivaluterei la precoce chiusura del caso da parte dell’assicurazione.” (doc. M 22).

Con apprezzamento del 19 novembre 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, interpellato dall’assicuratore convenuto nel quadro della procedura di opposizione, ha precisato che “le ernie inguinali non risultano mai da eventi traumatici. La parete addominale della zona dell’inguine è sottile e per dinamiche proprie porta spesso a una debolezza con deiscenza della muscolatura e conseguente protrusione di parti molli dell’addome” (doc. M 27).

Ora, nella concreta evenienza, dalla documentazione medica agli atti risulta che RI 1 non ha mostrato nessuno dei predetti reperti (neppure a distanza di mesi dall’infortunio), cosicché, in base ai dettami giurisprudenziali appena citati e alle considerazioni espresse dal dott. __________ (che peraltro si rifanno proprio alla precitata giurisprudenza), l’ernia inguinale di cui soffre l’assicurato non può essere considerata una conseguenza naturale dell’infortunio da lui subito.

In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, perlomeno nella misura in cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dell’ernia inguinale.

Con il già citato rapporto del 13 agosto 2019, il dott. __________ ha segnatamente affermato quanto segue:

Con il loro rapporto del 27 settembre 2019, i dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e _________, si sono espressi nei seguenti termini:

Con l’apprezzamento del 19 novembre 2019, già citato in precedenza (cfr.supra, consid. 2.5.1.), il dott. __________ ha sostenuto che i reperti oggettivati grazie alla risonanza del 30 luglio 2019 “… sono di tipo patologico-degenerativo e non sono in relazione con l’evento del 2 aprile 2019, nemmeno presupponendo una caduta.” (doc. M 27).

Il referto all’artro-RMN della spalla destra, eseguita l’11 luglio 2019, prevede:

In data 15 luglio 2019, i dottori __________ e __________ si sono così espressi a proposito degli esiti dell’accertamento diagnostico appena menzionato:

Con apprezzamento del 23 luglio 2019, richiesto dall’assicuratore prima di emanare la decisione formale, il dott. __________ ha enunciato le considerazioni seguenti:

Da parte sua, con l’apprezzamento del 19 novembre 2019, il dott. __________ si è così espresso:

Agli atti figura infine il parere 13 gennaio 2020 del dott. __________, il cui tenore è in particolare il seguente:

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti