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35.2020.102

Assicurata investita sulle strisce pedonali. Danni organici, danni organici non oggettivabili e distrubi psichici. Evoluzione psichica abnorme. Infortunio di tipo medio: 3 criteri. Nessun diritto a rendita e IMI. AG: concessa

Ticino · 2021-05-03 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei sensibili miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi. L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “ sensibile miglioramento ” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti). Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente. In proposito, va innanzitutto osservato che i disturbi al rachide al più tardi dal 1° dicembre 2019 non si trovavano più in nesso causale naturale con l’evento assicurato, ragione per la quale gli eventuali relativi trattamenti non impediscono di concludere alla stabilizzazione dello stato di salute infortunistico. D’altro canto, è stato accertato che, a far tempo sempre dal mese di dicembre 2019, lo stato del ginocchio destro si era stabilizzato, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi dei sensibili miglioramenti. Infine, nella misura in cui gli eventuali provvedimenti terapeutici non concernono un danno alla salute somatico ( disturbi psichici – cfr. STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.1: “ Die Prüfung der Adäquanz eines Kausalzusammenhangs ist bei Anwendung der Praxis zu den psychischen Unfallfolgen (BGE 115 V 133) in jenem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem von der Fortsetzung der auf die somatischen Leiden gerichteten ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des unfallbedingten Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann (BGE 134 V 109 E. 6.1 S. 116; Urteil 8C_295/2013 vom 25. September 2013 E. 3.1).”

– il corsivo è della redattrice ), rispettivamente riguardano dei disturbi alla salute che si impongono come somatici ma che sono finalmente risultati privi di sostrato organico, non ostacolano la chiusura del caso a far tempo dal mese di dicembre 2019 con esame dell’adeguatezza (cfr. la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2: “Dr. med. R.________, FMH Neurologie/FMH PMR Rheumatologie, Leiter Ambulatorium, und Dipl.-Psych. Frau T.________, Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Klinik Y._______ führten in den Berichten vom 27. Januar und 3. Februar 2012 aus, Anfang des Jahres habe der Versicherte wegen seinen Beschwerden nur zu 75 % arbeiten können; empfohlen werde eine neuropsychologische und psychotherapeutische Behandlung zur Unterstützung der Anpassungsleistung an die Unfallfolgen, zum kognitiven Training und Erlernen von adäquaten Kompensationsstrategien. Frau Dr. med. I.________, Neurologie FMH, legte im Bericht vom 17. Februar 2012 dar, der Versicherte arbeite weiterhin zu 75 % bis Ende Februar 2012; angesichts der weiter bestehenden neuropsychologischen Funktionsstörungen und posttraumatischen Kopfschmerzen sei - wie vom Ambulatorium der Klinik Y.________ beschrieben - eine neuropsychologische Behandlung notwendig. Diese empfohlenen, nicht somatisch indizierten Behandlungen stehen dem Fallabschluss auf den 31. Januar 2012 mit Adäquanzprüfung nach BGE 115 V 133 nicht entgegen ...” – il corsivo è della redattrice). Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, in assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, in ossequio alla giurisprudenza evocata al consid. 2.5., occorre procedere a un esame specifico dell’adeguatezza, secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133). 2.11.   Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha classificato l’infortunio di cui è rimasta vittima la ricorrente nella categoria di quelli di media gravità in senso stretto. Quindi, dopo aver escluso l’adempimento di cinque dei sette criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale (circostanze particolarmente drammatiche o spettacolari, lesioni particolarmente gravi o pericolose per la sua vita, cura medica dalla durata eccezionalmente lunga, cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio, nonché decorso sfavorevole della cura e complicazioni rilevanti) e averne lasciato indecisi i restanti due (dolori somatici persistenti, grado e durata dell’incapacità lavorativa), la CO 1 ha concluso che i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (compresi quelli psichici) denunciati dopo il 1° dicembre 2019, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’infortunio dell’ottobre 2018 (cfr. doc. A). Con la propria impugnativa, l’assicurata pare non contestare la qualifica dell’infortunio operata dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 10: “Trattandosi di un infortunio di tipo medio devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo … - il corsivo è della redattrice), ma ha sostenuto che occorrerebbe ammettere l’adeguatezza del legame causale a fronte dell’adempimento di tre dei criteri di rilievo richiesti dalla giurisprudenza, ossia quello della rilevanza del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche dell’infortunio, visto che a distanza di oltre due anni dall’infortunio non è ancora riuscita a rientrare al lavoro, quello del decorso sfavorevole della cura, considerato che al momento dell’incidente non è stata curata adeguatamente dai sanitari del Servizio di PS essendo stata scoperta solo successivamente la problematica lombare con sospetta frattura dell’osso sacro e, infine, quello dei persistenti dolori somatici, dato che soffre di dolori cronici come lo attestano sia il dott. __________ sia la psichiatra curante (cfr. doc. I, pag. 10 s.). 2.12.   Chiamato a pronunciarsi, posto che si è trattato di un investimento a bassa velocità – dal rapporto di polizia prodotto sub doc. E risulta in effetti che la velocità dell’autoveicolo era di circa 20 km/h -, e che, secondo la giurisprudenza federale, in questo contesto occorre tenere conto della dinamica oggettiva dell’evento senza considerare le conseguenze dell’infortunio né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), il TCA concorda con la classificazione proposta dall’assicuratore. Del resto, è utile segnalare che la Corte federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato quale infortunio di media gravità il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. In un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, il TF ha classificato quale infortunio di grado medio, escludendo che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. Da parte sua, questo Tribunale ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, l’incidente della circolazione nel quale un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali riportando una trauma cranico con commotio cerebri e ferita lacero-contusa del cuoio capelluto della regione parietale sinistra e una contusione dell'emibacino destro oltre ad una frattura della testa della fibula con edema osseo al piatto tibiale esterno a destra (STCA 35.2015.110 del 6 luglio 2016 consid. 2.11., cresciuta incontestata in giudicato), l’incidente stradale nel quale un assicurato è stato investito da un’autovettura riportando la frattura del collo del femore sinistro, trattata con l’impianto di una protesi totale dell’anca (STCA 35.2014.97 del 30 giugno 2015 consid. 2.2.5., cresciuta incontestata in giudicato), come pure il sinistro in cui un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione dell’emitorace sinistro (STCA 35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato). Dalla giurisprudenza federale non risulta peraltro che per classificare un evento traumatico, si debbano prendere in considerazione fattori legati alla persona infortunata, ad esempio, in concreto, il fatto che RI 1 è una neomamma e non una persona sola. Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TF. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25

p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato. A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico , non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “ Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6). ”). Così come già indicato in precedenza (cfr. supra , consid. 2.11.), la rappresentante della ricorrente pretende che, nel caso di specie, sarebbero adempiuti tre dei criteri di rilievo, la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, i disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche. Per quanto riguarda il primo criterio , il TCA non può seguire la rappresentante dell’assicurata laddove fa valere che esso sarebbe soddisfatto in quanto la frattura composta dell’osso sacro è stata diagnosticata soltanto con grande ritardo. In effetti, a prescindere dal fatto che l’esistenza stessa della frattura in questione, a detta del dott. __________, sarebbe dubbia, l’avv. RA 1 non dimostra in che modo la sua diagnosi tardiva avrebbe aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio . Del resto, è già stato sottolineato come nessun specialista pretenda che la frattura sia suscettibile di giustificare la complessa sintomatologia denunciata dall’insorgente. D’altro canto, posto che i disturbi che non correlano con un danno organico oggettivabile (compresi quelli psichici) non vanno considerati nella valutazione dell’adeguatezza secondo la “psico-prassi” (al riguardo, si vedano i principi giurisprudenziali che sono stati esposti in precedenza a titolo di premessa), che i disturbi (organici) interessanti il rachide si sono trovati in relazione di causalità naturale con l’infortunio soltanto sino al 30 novembre 2019 e che, così come verrà meglio precisato in seguito, i soli disturbi residuali al ginocchio destro non hanno giustificato un’inabilità lavorativa oltre quella medesima data, possono essere a priori ritenuti insoddisfatti il criterio dei disturbi somatici persistenti e quello del grado e la durata dell'incapacità lavorativa. A quest’ultimo proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, il criterio in questione è adempiuto in presenza di una totale incapacità lavorativa di quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige durchgehende Arbeitsunfähigkeit"; cfr. STF 8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati; in casu , poco più di un anno). Inoltre, la sua realizzazione deve essere negata nella misura in cui i problemi psichici hanno avuto un ruolo predominante sullo stato di salute dell'assicurato ( DTF 140 V 356 consid. 3.2; STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2; STF 8C_ 608/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 6.3; STF 8C_475/2018 del 5 settembre 2019 consid. 5.3.4). In queste condizioni, il fatto che, in quanto neomamma, la ricorrente abbisogna di “molti più aiuti esterni per potersi occupare dei figli, …” (doc. I, p. 11), è una circostanza inconferente nel quadro della valutazione del criterio del grado e la durata dell'incapacità lavorativa. Sebbene non oggetto di censura da parte della rappresentante dell’insorgente, questo Tribunale rileva che per le medesime ragioni che hanno giustificato la mancata realizzazione dei criteri dei disturbi somatici persistenti e del grado e durata dell'incapacità lavorativa, non possono essere considerati adempiuti nemmeno quelli della durata eccezionalmente lunga della cura medica e del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute. D’altro canto, la ricorrente ha sì riportato delle fratture a livello dell’articolazione del ginocchio destro, così come una contusione lombo-sacrale con, possibile, frattura composta dell’osso sacro, tuttavia esse non costituiscono ancora delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme ai sensi della giurisprudenza (in questo senso, si vedano STF 8C_23/2014 del 26 marzo 2014 consid. 7, concernente una pseudoartrosi su frattura della clavicola a sinistra, un impingement sottoacromiale, un’artropatia acromio-claveare su sospetta lesione Tossy II, nonché una paresi del muscolo tricipite su sospetta lesione del plesso brachiale oppure lesione radicolare a sinistra; STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010 consid. 7.3 a proposito di una frattura della vertebra D7 con residua deformazione a cuneo; STF 8C_737/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.3 relativa a delle fratture del naso, del bacino, delle coste IV, V e X a destra e di un pneumotorace; STF U 73/07 del 5 settembre 2007 consid. 3 concernente una frattura di D7-D8; STF U 36/05, U 38/05 del 16 gennaio 2006 consid. 3.4. riguardante una frattura stabile del bacino con frattura superiore e inferiore dell’osso pubico, una frattura a livello della colonna vertebrale toracale, nonché un trauma renale; STF U 31/03, 342/03 del 30 novembre 2004 relativa a una frattura del corpo vertebrale di L1, come pure STF U 260/01 del 28 marzo 2002 consid. 3c concernente una frattura da compressione delle vertebre D10 e D11, come pure una frattura della clavicola; si veda inoltre STCA 35.2014.13 del 15 settembre 2014 consid. 2.9., riguardante un assicurato che aveva riportato un pneumotorace destro, delle fratture compressive dei corpi vertebrali da D8 a D10 con frattura non consolidata dell’apofisi trasversa di D8 e D9, nonché una microinstabilità anteriore della spalla sinistra, addebitabile a una lesione del bordo anterosuperiore del labbro glenoideo). Per quanto concerne infine il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1). Al riguardo, se è vero che la Corte federale ha già avuto modo di negare la realizzazione di questo criterio, trattandosi proprio di un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5), in concreto, non può essere ignorato che RI 1 aveva con sé, dentro a un marsupio, la figlioletta di soli cinque mesi, la quale, a causa dell’urto, è dunque caduta a terra assieme alla madre. Secondo il TCA, ciò consente di ritenere realizzato il criterio in esame, anche se non con una particolare incisività tenuto conto che la bambina è fortunatamente uscita illesa dall’incidente. Posto come soltanto uno dei criteri di rilievo sia risultato adempiuto (senza una particolare intensità), si deve concludere che i disturbi risultati privi di sostrato organico oggettivabile (compresi quelli di natura psichica) denunciati dall’insorgente dopo il 30 novembre 2019, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsole il 19 ottobre 2018. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il relativo suo obbligo a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2019. Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, in questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta dalla rappresentante della ricorrente (cfr. doc. VII). 2.13.   Sulla scorta di tutto quanto precede, questa Corte ritiene dunque accertato che, posteriormente al 30 novembre 2019, i soli disturbi ancora a carico della CO 1 erano quelli localizzati al ginocchio destro . In base all’apprezzamento espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________ - dal quale il TCA non ha alcun valido motivo di discostarsi, considerato anche che agli atti di causa non figurano pareri specialistici divergenti -, tenuto conto dei soli disturbi al ginocchio destro, RI 1 ha ritrovato una piena abilità lavorativa nella sua abituale professione di responsabile marketing e comunicazione della società di gestione di un esercizio pubblico (cfr. doc. 132, p. 8). Ora, l’esistenza di una completa capacità nella sua precedente attività lavorativa, esclude di per sé che la ricorrente subisca una qualsiasi perdita di guadagno a causa dell’infortunio assicurato, circostanza che esclude, a sua volta, il diritto a una rendita d’invalidità. Sempre secondo il medico consulente, la menomazione interessante il ginocchio destro non raggiunge un’importanza tale da fondare il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità ex art. 24 LAINF (cfr. doc. 132, p. 9). Anche su questo punto, il dott. __________ merita di essere seguito. In conclusione, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha negato il diritto a ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 1° dicembre 2019, deve essere confermata in questa sede. Non consente di giungere a un esito diverso la circostanza, sollevata nel ricorso, secondo la quale la data dell’infortunio indicata nella decisione impugnata, è errata (9 ottobre 2019 anziché 19 ottobre 2018). Parimenti dicasi per la censura secondo cui l’assicurata avrebbe ricevuto soltanto la traduzione in lingua italiana, e non la versione originale in lingua tedesca, della perizia del dr. med. __________. In proposito, va rilevato che il referto in lingua tedesca fa parte dell’incarto prodotto con la risposta di causa, di modo che esso era a disposizione della patrocinatrice prima che ella inoltrasse lo scritto dell’8 gennaio 2021, con il quale si è limitata a trasmettere il rapporto di polizia e a chiedere l’esperimento di una perizia psichiatrica. L’insorgente non può dedurre nulla a suo vantaggio neppure dalla circostanza che la CO 1 ha emanato la decisione su opposizione soltanto il 26 ottobre 2020, ovvero a distanza di ben 10 mesi dall’opposizione e senza che nel frattempo fossero stati esperiti ulteriori accertamenti medici. In sostanza, l’avv. RA 1 rimprovera all’amministrazione una violazione del principio di celerità in relazione all’emanazione della decisione su opposizione e, quindi, implicitamente, una ritardata giustizia. Al riguardo, il TCA deve limitarsi a constatare che la censura di ritardata giustizia risulta intempestiva e priva di oggetto, avendo l’assicuratore LAINF convenuto nel frattempo rilasciato la decisione di sua competenza. 2.14.   Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 14). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, nubile, madre di due figlie (__________ nata nel 2015 e __________ nata nel 2018) e senza un’attività lucrativa a partire da ottobre 2020, dispone, quali sole entrate, degli assegni familiari (fr. 400/mese) e degli alimenti per la figlia __________ (circa fr. 400/mese), per un totale mensile di fr. 800 . L’assicurata ha dichiarato di non possedere sostanza. Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’insorgente deve essere applicato l’importo base mensile per debitore che vive da solo pari a fr. 1'200 , al quale devono essere aggiunti fr. 800 destinati al mantenimento delle due figlie (fr. 400 x 2), importi stabiliti per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso. Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19). Ora, già soltanto considerando l’importo base mensile, senza nemmeno aggiungere il supplemento del 15-25% stabilito dalla giurisprudenza federale, RI 1 deve essere dichiarata indigente. Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2020.102

PC/MM/sc

Lugano

3 maggio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

Posto come soltanto uno dei criteri di rilievo sia risultato adempiuto (senza una particolare intensità), si deve concludere che i disturbi risultati privi di sostrato organico oggettivabile (compresi quelli di natura psichica) denunciati dall’insorgente dopo il 30 novembre 2019, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsole il 19 ottobre 2018. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il relativo suo obbligo a prestazioni a contare dal 1° dicembre 2019.

Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza delnesso di causalità naturaletra l’infortunio e il danno alla salute(cfr., in proposito, STF 8C_289/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 6.1; SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, STF U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e STF U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2)e, in questo senso, ci si può esimere dal disporre la perizia psichiatrica richiesta dalla rappresentante della ricorrente (cfr. doc. VII).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti