Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti , Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. Questa giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5. Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019 .” (il corsivo è del redattore). 2.6. Nella presente fattispecie, l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 67'406 il reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2018, senza applicare alcuna deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 132, p. 1). L’insorgente contesta innanzitutto il fatto che il reddito da invalido sia stato determinato in applicazione dei dati salariali statistici, pubblicati periodicamente dall’Ufficio federale di statistica, anziché in base alle DPL (cfr. doc. I). Tale censura è già stata esaminata e risolta dal Tribunale federale in una sentenza 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.2 e 4.3. In quella fattispecie, il TF si è infatti pronunciato nei termini seguenti: " (…). 4.2. Il ricorrente per il calcolo del reddito da invalido censura ancora la circostanza che siano stati applicati i rilevamenti RSS, anziché le DPL. Quest'ultimo sistema è più corretto rispetto alla realtà ticinese, la quale ha salari più bassi. A parer suo, i rilevamenti RSS sono superiori di almeno fr. 5'000.-/6'000.- rispetto alle DPL. 4.3. Lo stesso ricorrente dà atto che la scelta dell'assicuratore, confermata dalla Corte cantonale, non può essere contestata. Infatti, per prassi consolidata del Tribunale federale (delle assicurazioni) per il calcolo del grado di invalidità non si può far capo a statistiche regionali (cfr. sentenza U 462/05 del 25 aprile 2007 consid. 8.1 con riferimenti). Questo per non dimenticare oltretutto che l'CO 1 in una comunicazione del 18 ottobre 2018 ha informato il Tribunale federale e i tribunali cantonali delle assicurazioni che dal 1° gennaio 2019 avrebbe abbandonato l'uso delle DPL, applicando in futuro unicamente i rilevamenti RSS.” Del resto, va segnalato che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo la RSS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2). Utilizzando quindi i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1 , l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore , esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12). Tale dato va poi aggiornato al 2018, anno di inizio dell’eventuale diritto alla rendita. Secondo la “T1.1.10 Indice dei salari nominali, 22 maggio 2019 Uomini 2011-2018” (cfr. STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1 e riferimento ivi citato) l’indice, rispetto al 2010, è stato del 104.1 nel 2016 e del 105.1 nel 2018. Il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 67'445.12 (fr. 66'803.40 x 105.1/104.1). Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis , ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3). Nel caso concreto, così come indicato dall’CO 1 (aspetto non contestato dall’insorgente), il salario minimo secondo il CCL per i falegnami ammontava nel 2018 a fr. 66'932 (riferito alla classe salariale “spec. posatori” dai 24 anni), dunque inferiore a quello che l’assicurato avrebbe realizzato, sempre nel 2018, quale falegname alle dipendenze della ditta __________ (fr. 69'810) (cfr. doc. 132, p. 1 e 7). In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a tale titolo. Per quel che concerne la deduzione sociale, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Il ricorrente fa valere che sul reddito statistico da invalido andrebbe applicata una deduzione sociale del 10% almeno, in ragione degli impedimenti legati al danno alla salute, della sua scarsa scolarizzazione e del fatto che ha sempre e solo svolto attività pesanti (cfr. doc. I). Da parte sua, l’amministrazione ritiene invece che il reddito statistico da invalido non debba essere ridotto in quanto, da un lato, “un mercato equilibrato del lavoro offre sufficienti possibilità di impiego realisticamente e oggettivamente praticabili da persone che non possono effettuare che lavori leggeri …” (doc. IX, p. 1) e, dall’altro, “… anche gli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbondonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali” (doc. V, p. 4). In una sentenza 35.2019.25 del 5 settembre 2019 consid. 2.6., questo Tribunale si è pronunciato in merito al cambiamento di prassi deciso dall’istituto assicuratore resistente e consistente nel non più applicare a contare dal 1° gennaio 2019 la deduzione sociale dipendente dalle limitazioni derivanti dal danno alla salute (in quel caso, concernente un assicurato che, a causa del danno infortunistico alla spalla sinistra, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno e con rendimento completo un lavoro sostitutivo da leggero a talvolta mediamente pesante), l’CO 1 aveva in un primo tempo decurtato del 10% il reddito statistico da invalido, mentre in un secondo tempo, invitato a ricalcolare il reddito in questione in base ai dati salariali più attuali a disposizione, era ritornato sui propri passi, invocando il cambiamento di prassi a cui si è fatto accenno in precedenza). In quella pronunzia, il TCA si è così espresso: " (…) Nel caso concreto, il TCA può fare propria la deduzione del 10% operata dall’amministrazione, in considerazione del danno alla salute (altri fattori di riduzione non entrano invece in considerazione; cfr., tra le tante, STF 8C_201/2019 del 14 agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF 9C_787/2018; 9C_795/2018 del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio 2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019 consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.6.3; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.7). Riguardo alle precisazioni fornite dall’CO 1 a proposito della deduzione sociale (cfr. consid. 1.7 e 1.8), il TCA si limita a rilevare che la giurisprudenza federale è sempre in vigore. Tale concetto non deve peraltro essere confuso con la possibilità di eventualmente effettuare un parallelismo dei redditi, introdotto dalla giurisprudenza federale per tenere conto, tra l’altro, delle differenze salariali regionali. Anche questa giurisprudenza è sempre in vigore (cfr. STF 9C_138/2019 del 29 maggio 2019; STF 9C_500/2018 del 31 gennaio 2019; STCA 35.2019.60 del 29 agosto 2019; TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 in RtiD I-2014 pag. 318; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.6).” Nella concreta evenienza, per i medesimi motivi sviluppati nella sentenza appena citata, questa Corte ritiene che sul reddito statistico da invalido vada applicata una decurtazione del 10%, proprio per tener conto degli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico. ll fatto che l’assicurato abbia un basso grado di scolarità e che abbia sempre lavorato quale falegname, non giustifica una decurtazione più ampia, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3) Il reddito da invalido, tenuto conto di una deduzione sociale del 10%, ammonta dunque nel 2018 a fr. 60'700.60 . Confrontato con il reddito da valido di fr. 69'810 (cfr. doc. 132, p. 1), dato non contestato, risulta un grado d’invalidità del 13.04%, arrotondato al 13% (cfr. STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.4.2; DTF 130 V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), ciò che conferisce il diritto a una rendita d’invalidità secondo l’art. 18 cpv. 1 LAINF. La decisione su opposizione del 26 marzo 2019 deve dunque essere modificata nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 13% dal 1° novembre 2018.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2019.59
mm
Lugano
30 settembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 marzo 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
in diritto
Tale dato va poi aggiornato al 2018, anno di inizio delleventuale diritto alla rendita. Secondo la T1.1.10 Indice dei salari nominali, 22 maggio 2019 Uomini 2011-2018 (cfr. STF 8C_72/2019 dell11 giugno 2019 consid. 4.1 e riferimento ivi citato) lindice, rispetto al 2010, è stato del 104.1 nel 2016 e del 105.1 nel 2018.
Il reddito da invalido ammonta quindi afr. 67'445.12(fr.66'803.40x 105.1/104.1).
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti