Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 presenta le seguenti limitazioni: lavori pesanti, lavori manuali al di sopra delle spalle, lavori ripetitivi, di forza, mantenimento di posizioni estreme con gli arti superiori, ln considerazione delle limitazioni funzionali e della sintomatologia dolorosa a carico delle spalle, il soggetto attualmente potrebbe svolgere solo attività sedentarie, senza richiesta di impegno delle spalle, come ad esempio il centralinista. Pertanto, (…). Per quanto riguarda invece una attività adeguata, il soggetto presenta una capacità lavorativa del 50% (cinquanta per cento).” (doc. 270 fascicolo n. 2 e doc. I) Interpellato al riguardo dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 4 aprile 2019, il dr. med. __________ ha ribadito l’esigibilità lavorativa posta, puntualizzando in particolare che: " (…) Relativamente alla certificazione prodotta dal dr. med. __________, in data 20.06.2018 quando afferma che la mobilità articolare della spalla destra è fortemente limitata e io vedo estrema difficoltà a sollevare pesi 5-10 kg al di sotto del tronco e comunque pesi di circa 5 kg oltre il livello delle spalle, egli non considera che la valutazione tiene presente l'uso delle due spalle, non soltanto della spalla di destra, e per quanto riguarda la spalla sinistra l'articolarità è ben diversa da quella relativa alla spalla destra a fronte di una piccola lesione del sovraspinato (…). Quando si afferma inoltre di sollevare pesi di 5 e 10 kg al di sotto del tronco e in particolare fino all'altezza dei fianchi, si ricorda che i gruppi muscolari interessati sono in gran parte diversi e tutt'al più a carico del bicipite, in quanto l'attività della cuffia dei rotatori, particolarmente del sovraspinato si evidenzia particolarmente in elevazione e non certamente su un carico assiale dove non si ha assolutamente la sollecitazione, né anche dell'acromion-claveare. (…). Affermare soprattutto che l'unico lavoro che l'assicurato potrebbe svolgere sarebbe quello di centralinista, appare decisamente limitativo rispetto a persone con lesioni ben peggiori che svolgono lavori decisamente più impegnativi. Da notare inoltre che sia la patologia degenerativa discale a livello cervicale, sia la situazione a livello del nervo mediano nel polso di sinistra non sono suffragate da alcun tipo di positività all'esame elettromiografico e all'esame neurologico oltre a non avere alcuna certa relazione causale con l'infortunio subito. (…). L'esigibilità rilasciata all'epoca della visita __________ e poi all'epoca della valutazione EFL appare congrua rispetto ai limiti funzionali che sono stati definiti. (…). Per quanto riguarda la relazione medico-legale della dott.ssa med. __________, si evidenzia come le misurazioni effettuate siano estremamente sommarie (…). (…) essa materialmente non aggiunge nulla di più a quanto già detto dal dr. med. __________ e soprattutto non dà delle motivazioni chiare, reali e convincenti circa la percentuale del 50% che non si comprende bene da quale parte venga presa ed in quale normativa, se Italiana, Svizzera od altro, ma non è adeguatamente spiegata e giustificata tabellarmente. (…). Non vi è quindi una spiegazione effettiva circa l'attribuzione di questa percentuale di lavoro in quanto non vengono citate misurazioni o test effettuati e quindi i valori non sono altro che quelli citati dal dr. med. __________, il quale, tuttavia, in aggiunta a quanto sopra esposto non fornisce certamente delle motivazioni supportate da dati strumentali oltre che clinici, cosa che invece è stata fatta durante il test EFL che è il test di riferimento a livello europeo circa la capacità lavorativa residua di un assicurato nella fase finale della riabilitazione dopo infortunio. Tale valutazione appare quindi oltre che incongrua soprattutto non giustificata. Pertanto sulla scorta della copiosa documentazione medica, e tutti gli esami clinici e strumentali effettuati, dal test EFL, dai consulti di vari specialisti si ritiene che la esigibilità lavorativa redatta sia consona e adeguata per lo stato fisico dell'assicurato e soprattutto nelle attività da essa consentite sono tali da consentire l'impiego al 100%. (…)” (doc. 275 fascicolo n. 2) Davanti al TCA, nella relazione medico-legale 19 giugno 2019, la dr.ssa med. __________, ha puntualizzato che: " (…) Posta l'attività lavorativa esigibile stabilita alla visita medico-__________ CO 1 del 25/04/2018, "(…)". Lo svolgimento delle attività esigibile sopra indicata, seppure possibile, comporta dei carichi lavorativi che determinano l'insorgenza di dolore, inoltre può determinare un peggioramento delle condizioni di salute dipendente dal lavoro. Pertanto le mansioni indicate possono essere compiute parzialmente, con la necessità di pause e non in modo continuativo per tutto il turno lavorativo. Ciò può significare brevi pause più frequenti, singole pause più lunghe o in generale un ritmo lavorativo più lento. I carichi lavorativi indicati vengono tollerati, ma non nel normale ritmo di lavoro richiesto, per la frequenza richiesta o per una lunga durata. Pertanto, il sig. __________ presenta una residua capacità lavorativa in attività adeguata del 50% (cinquanta per cento).” (doc. L) 2.4.6. Nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto del 3 maggio 2018 dal dr. med. __________, specialista in chirurgia, (doc. 214 fascicolo n. 2) e quello espresso nella valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018 dai dr. med. Andrea Badaracco, specialista FMH in reumatologia, e di __________, fisioterapista EFL, presso la Clinica __________ (cfr. doc. 246), e quindi nella materia che qui ci occupa
- dettagliati, approfonditi e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, vanno dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.4.3) - possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori. Del resto, la valutazione del medico __________ e degli specialisti incaricati dall’CO 1 - che hanno posto un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con rendimento pieno) con un lavoro per lo più leggero - non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, la relazione medico legale dell’11 marzo 2019 (completata da quella del 19 giugno 2019) della dr.ssa med. __________, specialista in medicina legale a __________, non è atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 3 maggio 2018 dal dr. med. __________ e della valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018 del dr. med. __________ e del fisioterapista __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dai precitati medici. La valutazione (dell’11 marzo e del 19 giugno 2019) della dottoressa consultata privatamente dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro. Nell'approfondito apprezzamento medico del
E. 4 aprile 2019, il dr. med. __________ ha peraltro spiegato come mai la sua valutazione di differenzia da quella (successiva alla valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018) della dr.ssa med. __________ rispettivamente da quella (antecedente alla valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018) del 29 maggio e del 20 giugno 2018 del dr. med. __________, confermando con considerazioni puntuali e convincenti l'esigibilità lavorativa posta il 3 maggio 2018 . In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico __________ nel caso di specie che ha attentamente e dettagliatamente vagliato la situazione clinica dell’assicurato. Tanto più che l’esigibilità lavorativa posta da tale specialista risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.51 dell'11 settembre 2017, consid. 2.3.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3). Va ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012) . Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. ( DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata ). Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita. Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali ( DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) , che RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%). Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che n el mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee. In tale contesto va inoltre ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Giova pure segnalare che, come già esposto al consid. 2.4.2, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità". 2.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato. Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). Vengono considerati i dati del 2018, visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato risale al 30 giugno 2018 e, pertanto, il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, viene a cadere al 1° luglio 2018 (cfr. consid. 2.3.2). 2.6. Per quanto concerne il reddito da valido, s econdo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2018, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 68’790.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo professionalmente a seguito del fallimento della ditta per la quale lavorava ( doc. 256 e 258). In particolare, l’CO 1 ha indicato di aver considerato per il salario da valido “un’attività semplice nel ramo delle costruzioni (tabella TA1, costruzioni 41-43, livello 1, uomini, 41.3 h/sett., indice 2016 T1.1.15, C: 100.4, indice 2017 T1.1.15, C: 100.7, stima trimestrale 2018: + 0,5%) ed ammonta a CHF 68’790.-” ( doc. 258 pag. 2 e doc. 256). Il TCA osserva innanzitutto che dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha perso il lavoro al 31 dicembre 2015 a causa del fallimento della ditta __________ (doc. 1 fascicolo n. 1 e doc. 257 fascicolo n.2). Ora, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (ad esempio: STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4 .2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6). Considerato che l’assicurato nel periodo sino al 1° luglio 2018 (data di inizio dell’eventuale rendita) avrebbe comunque perso il posto di lavoro al 31 dicembre 2015 anche senza l’infortunio del 17 dicembre 2015 , il suo reddito da valido deve essere stabilito in base ai dati statistici risultati dalla RSS. In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione (cfr. DTF 143 V 295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale Gericht konnte somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität der Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE 2012 insoweit nichts entgegen . ”). Tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dall'insorgente nel corso degli anni sia in Italia sia in Svizzera in qualità di muratore e del fatto che non ha alcun AFC (doc. 59 fascicolo n. 1), il TCA ritiene che si debba utilizzare, nel caso concreto, la tabella TA 1 2016, ramo 41-43 "costruzioni" , livello 1, uomini, riportato su 41.3 ore e aggiornato al 2018, così come deciso dall’amministrazione. Ciò che è peraltro pure rimasto - a ragione - incontestato dal ricorrente. Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che non presuppone qualifiche superiori (livello di qualifica 1) nel ramo 4 1-43 "costruzioni" , avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'508.-. Riportando questo dato su 41.4 ore , esso ammonta a fr. 5'700.78 mensili oppure a fr. 68'409.36 per l'intero anno (fr. 5'700.78 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Da notare che, per quanto riguarda l’aggiornamento di tale dato nominalmente al 2018, anno di inizio dell’eventuale rendita, il TCA osserva che deve essere applicata la “T1.1.10 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1). Ora, giusta la citata tabella, l’indice, rispetto al 2015, è stato del 102,9 nel 2016 e del 103,8 nel 2018. Il reddito da valido ammonta quindi nel 2018 a fr. 69'007.69 (68'409.36 x 103,8/102,9). Il "reddito da valido" per il 2018 è, pertanto, fissato in fr. 69'007.69 (e non in fr. 68’790.-, come fatto dall’amministrazione, la quale ha applicato la tabella “T1.1.15 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2017” per l’anno 2016 e 2017, aggiungendo per il 2018 lo 0.5% quale ultima stima trimestrale a disposizione; cfr. doc. 256 e 258). 2.7. Per quanto concerne il reddito da invalido , la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) . Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3. L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5. Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2). Con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3 ). 2.7.1. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 64'035.67 il reddito da invalido, applicando la TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.3 ore e aggiornato al 2018 e operando successivamente una decurtazione 5% a titolo di deduzione sociale secondo la DTF 126 V 80 (doc. 256 e 276 fascicolo n. 2). Il TCA ritiene che - a ragione - l’assicuratore ha usato i dati statistici, visto che al momento dell’infortunio l’assicurato era disoccupato (cfr. 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4; in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del
E. 6 dicembre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.1). Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1 , l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340.-. Riportando questo dato su 41.7 ore , esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'556.95 x 12). Tenuto conto del rincaro , si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%; cfr. STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6 e STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019, consid. 2.4.7) . 2.7.2. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 5% sul reddito statistico da invalido per tener conto delle variabili professionali e personali dell’interessato, in particolare per le attività molto leggere (doc. 258 e 276 fascicolo n. 2). Il rappresentante del ricorrente osserva che la deduzione sociale del 5% operata dall’CO 1 è eccessivamente bassa e chiede che la stessa venga considerata almeno nella misura del 15% per tenere debitamente conto della necessità di attività leggera, delle varie limitazioni fisiche (menomazione a entrambe le spalle), del cambio di professione, dell’assenza di formazione, della situazione di frontaliere con salari di regola al ribasso, al pari di quanto ammesso dall’amministrazione in ambito AI (cfr. doc. I, pag. 8). In proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2). " (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1). D’altra parte, il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2, 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2). Infine, in una sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che, tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato rispetto a un lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di frontaliere (cfr. pure la STCA 35.2018.96 del 12 dicembre 2018, consid. 2.7). Per quanto concerne la deduzione sociale del 15% operata in ambito AI, va rilevato che in quella sede
- contrariamente a quanto osservato dal patrocinatore dell’assicurato - è stato tenuto conto pure di affezioni extra-infortunistiche di cui soffre l'assicurato, che non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente, ovvero dell’artrosi cervicale con discopatie multiple del rachide cervicale ed ernia discale C5/C6 destra conforme all’età senza neurocompressione (cfr. doc. 214, pag. 8 e doc. 246 pag. 2 fascicolo n. 2). Né il patrocinatore dell’assicurato né gli specialisti medici curanti o da lui consultati privatamente dall’assicurato hanno difatti fornito al TCA alcun motivo di scostarsi da quanto deciso dall’CO 1 in merito alla negata causalità naturale tra l’infortunio del 17 dicembre 2015 e il precitato danno alla salute di cui soffre l’assicurato sulla base di quanto attestato in maniera convincente dai propri specialisti. Del resto, sulla base della documentazione medica agli atti, il TCA non ritiene comunque dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélèw, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’artrosi cervicale con discopatie multiple del rachide cervicale ed ernia discale C5/C6 destra di cui soffre l’assicurato costituisca una conseguenza naturale dell’infortunio occorso in data 17 dicembre 2015, di modo che l’assicuratore resistente era legittimato a valutare la fattispecie facendo astrazione da tale componente medica che, per i motivi poc’anzi detti, non era di sua pertinenza. Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati). Da ultimo, va comunque ribadito che l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. consid. 2.3.4). D'altra parte però va considerato che l'assicurato può eseguire solo lavori per lo più molto leggeri rispettosi dei noti limiti funzionali fisici riguardanti ambedue le spalle nell’ambito di un’attività adeguata ove è stata considerata una capacità lavorativa totale ( presenza e rendimento 100% : consid. 2.4.6). In una sentenza STF 8C_471/2017 del 16 aprile 2018 - riguardante l'assicurato (destrimano) che non riusciva più a flettere 3 dita della mano sinistra, in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo attività leggere di sorveglianza o telesorveglianza - l'Alta Corte ha confermato la deduzione sociale del 10% (che era stata poi aumentata al 15% dalla Corte cantonale) operata dalla __________. Da notare inoltre, a pure titolo esemplificativo, che con decisione del 6 febbraio 2018, confermata su opposizione il 28 marzo 2018, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato - carpentiere nato nel 1962 che il 16 dicembre 2015 si era procurato un danno infortunistico alla spalla destra ed era stato considerato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico - una rendita LAINF del 17%, applicando una decurtazione sociale del 15%; cfr. STCA 35.2018.28 del 10 ottobre 2018, consid. 1.1., 1.3 e 1.5). In un’altra decisione del 22 marzo 2018, confermata su opposizione il 14 maggio 2018, l'CO 1 ha negato all'assicurato - venditore di aspirapolveri nato nel 1954 che il 13 gennaio 2015 si era procurato un danno infortunistico alla spalla sinistra ed era stato considerato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico - una rendita LAINF alla luce di un grado di invalidità nullo dopo avere applicato una deduzione sociale del 10%; cfr. STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 1.1., 1.4 e 1.5). Infine in una sentenza 35.2019.25 del 5 settembre 2019 consid. 2.6., questo Tribunale ha rilevato: " (…) Nel caso concreto, il TCA può fare propria la deduzione del 10% operata dall’amministrazione, in considerazione del danno alla salute (altri fattori di riduzione non entrano invece in considerazione; cfr., tra le tante, STF 8C_201/2019 del 14 agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF 9C_787/2018; 9C_795/2018 del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio 2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019 consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.6.3; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.7). Riguardo alle precisazioni fornite dall’CO 1 a proposito della deduzione sociale (cfr. consid. 1.7 e 1.8), il TCA si limita a rilevare che la giurisprudenza federale è sempre in vigore. Tale concetto non deve peraltro essere confuso con la possibilità di eventualmente effettuare un parallelismo dei redditi, introdotto dalla giurisprudenza federale per tenere conto, tra l’altro, delle differenze salariali regionali. Anche questa giurisprudenza è sempre in vigore (cfr. STF 9C_138/2019 del 29 maggio 2019; STF 9C_500/2018 del 31 gennaio 2019; STCA 35.2019.60 del 29 agosto 2019; TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 in RtiD I-2014 pag. 318; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.6).” (cfr. pure la STCA 35.2019.59 del 30 settembre 2019, consid. 2.6). Nella concreta evenienza, sulla scorta delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che sul reddito statistico da invalido vada applicata una decurtazione del 10%, proprio per tenere debitamente conto degli impedimenti legati al danno alla salute infortunistico di cui è affetto l'assicurato che, giova ribadire, può eseguire solo lavori per lo più molto leggeri rispettosi dei noti limiti funzionali fisici riguardanti ambedue le spalle nell’ambito di un’attività adeguata, ove è stata considerata una capacità lavorativa totale ( presenza e rendimento 100% : consid. 2.4.6). Il "reddito da invalido" di fr. 67'405.96 (cfr. consid. 2.7.1), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta dunque a fr. 60'665.36 (cfr. doc. 256, pag. 2). 2.8. Il grado di invalidità del ricorrente (stabilito confrontando i fr 60'665.36 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico, e cioè fr. 69'007.69 annui) è del 12% ([69'007.69 - 60'665.36] x 100 : 69'007.69 = 12.08% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121). Nulla muta a questo riguardo il fatto che, in ambito LAI, sia stata riconosciuto un grado di invalidità del 18% (doc. 272 fascicolo n. 2). In quella sede è stato infatti tenuto conto pure di affezioni extra-infortunistiche di cui soffre l'assicurato, che non sono di pertinenza dell'assicuratore resistente (cfr. consid. 2.7.2). In ogni caso, val qui la pena di rilevare che, anche in ambito AI, l’amministrazione ha concluso che l’assicurato presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%) in un’attività adeguata a partire dal 1° giugno 2018 (doc. 272 fascicolo n. 2). La decisione su opposizione del 5 aprile 2019 deve dunque essere modificata nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018. Stante quanto precede, gli atti sono trasmessi all’CO 1 affinché si determini, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, in merito alla presa a carico di ulteriori cure ex art. 21 cpv. 1 LAINF. In questo contesto è utile segnalare che nel rapporto del 3 maggio 2018, relativo alla visita __________ del 25 aprile 2018, il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ha, tra l’altro, puntualizzato quanto segue: " (…) Per quanto riguarda la necessità di cure future, appare evidente come per mantenere lo stato attuale sia necessario effettuare almeno 2-3 cicli di fisioterapia all’anno per ca. 2 anni. Anti-infiammatori al bisogno sono comunque un utile ausilio per cui si prega l’amministrazione di consentirne l’uso secondo necessità (…)” ( doc. 214, pag.
E. 9 fascicolo n. 2). 2.9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata, nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 12% dal 1° luglio 2018. Per il resto (riconoscimento di un’IMI complessiva del 20%, non contestata: cfr. consid. 2.2), rimane invariata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione del 5 aprile 2019 dellCO 1 è riformata, nel senso che lassicurato ha diritto ad una rendita dinvalidità del 12% dal 1° luglio 2018. Per il resto (riconoscimento di unIMI complessiva del 20%), rimane invariata. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2019.57
PC/DC/sc
Lugano
14 ottobre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
in diritto
in ordine
nel merito
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Interpellato al riguardo dallamministrazione, nellapprezzamento medico del 4 aprile 2019, il dr. med. __________ ha ribadito lesigibilità lavorativa posta, puntualizzando in particolare che:
2.4.6. Nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto del 3 maggio 2018 dal dr. med. __________, specialista in chirurgia, (doc. 214 fascicolo n. 2) e quello espresso nella valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018 dai dr. med. Andrea Badaracco, specialista FMH in reumatologia, e di __________, fisioterapista EFL, presso la Clinica __________ (cfr. doc. 246),e quindinella materia che qui ci occupa
- dettagliati, approfonditi e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, ai quali, vanno dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.4.3) - possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Del resto, la valutazione del medico __________ e degli specialisti incaricati dallCO 1 - che hanno posto un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con rendimento pieno) con un lavoro per lo più leggero - non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.In effetti, la relazione medico legale dell11 marzo 2019 (completata da quella del 19 giugno 2019) della dr.ssa med. __________, specialista in medicina legale a __________, non è atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 3 maggio 2018 dal dr. med. __________ e della valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018 del dr. med. __________ e del fisioterapista __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dai precitati medici. La valutazione (dell11 marzo e del 19 giugno 2019) della dottoressa consultata privatamente dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dellinsorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dellinteressato hanno sulla sua capacità di lavoro.Nell'approfonditoapprezzamento medico del4 aprile 2019, il dr. med. __________ ha peraltro spiegato come mai la sua valutazione di differenzia da quella (successiva alla valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018) della dr.ssa med. __________ rispettivamente da quella (antecedente alla valutazione della capacità funzionale del 18 ottobre 2018) del 29 maggio e del 20 giugno 2018 del dr. med. __________, confermando con considerazioni puntuali e convincenti l'esigibilità lavorativa posta il 3 maggio 2018.
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico__________nel caso di specie che ha attentamente e dettagliatamente vagliato la situazione clinica dellassicurato.
Tanto più che lesigibilità lavorativa posta da tale specialista risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.51 dell'11 settembre 2017, consid. 2.3.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3).
Va ricordatoche, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pureSTF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprenderetutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),è da ritenere dimostrato,secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),che RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%).
Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, lassicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dellimpedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
LAlta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dellinchiesta sulla struttura dei salari edita dallUfficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che( ) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) ( ).
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se ladeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (deutliche Abweichung). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. lAlta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 5 aprile 2019 dellCO 1 è riformata, nel senso che lassicurato ha diritto ad una rendita dinvalidità del 12% dal 1° luglio 2018. Per il resto (riconoscimento di unIMI complessiva del 20%), rimane invariata.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti