opencaselaw.ch

35.2019.54

L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'assicurtore LAINF era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 19 ottobre 2017 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 12 settembre 2017. Decisione confermata. STCA su rottura della cuffia rotatori.

Ticino · 2019-11-18 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,

in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,

in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5.   Nella presente fattispecie la

CO 1 ha dichia-rato estinto il proprio obbligo a prestazioni per l'evento del

12 settembre 2017 a contare dal 19 ottobre 2017, in quanto la problematica alla

spalla sinistra dell’assicurata non presenta un

nesso causale naturale

con

l'infortunio in questione. In seguito a quest’ultimo l’assicurata aveva

riportato una contusione toraco-lombare sul lato

destro

(mentre la

spalla sinistra non era stata interessata) ed, in assenza - come nel caso di

specie - di fratture documentate o di lesioni più gravi, simili lesioni del

rivestimento delle parti molli guariscono nella norma senza conseguenze nel

giro di due o quattro settimane. La CO 1 si è fondata sulle valutazioni mediche

del 7 giugno 2018 (doc. 46) e del 4 ottobre 2018 (doc. 74) del PD dr. med. Dr.

iur. __________, spec. FMH in chirurgia e in medicina intensiva e medico

fiduciario dell'Istituto assicuratore.

Da parte sua, la ricorrente fa valere che la problematica alla spalla sinistra

di cui soffre sarebbe la

conseguenza naturale

dell’evento traumatico del

12 settembre 2017, posto in parti-colare che, prima di esso, non ha mai avuto

problemi/dolori a tale arto (cfr. doc. I). Dal profilo medico, l'insorgente

fonda la sua asserzione sulla documentazione medica agli atti e, da ultimo, sui

certificati del 10 luglio, 17 luglio e 21 agosto 2019 del dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. XVI 1, 2 e 3) e

sui certificati medici del 17 aprile, 27 maggio e 12 luglio 2019 del dr. med. __________,

spec. FMH in medicina generale interna (cfr. doc. XVI 4, 5 e 6).

A proposito dell’argomentazione dell’assicurata, il TCA sottolinea che

la regola la regola “

post hoc, ergo propter hoc

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La

giurisprudenza federale ha difatti stabilito che per il solo fatto d’essere

insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto

una sua conseguenza. Secondo l’Alta Corte tale argomento è insostenibile dal

profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr.

STCA 35.2018.130 dell’8 luglio

2019, consid. 2.9 e numerosi rinvii ivi citati; cfr. pure STF

8C_248/2019 del 15 ottobre 2019, consid. 4.2).

2.6.   N

ell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio

consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino

la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

DTF 136 V 376

consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda

l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste

esigenze severe (

DTF 122 V 157

). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel

caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre

l'assicurato a perizia medica esterna (

DTF 135 V 465

consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì

ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza

l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con

il paziente (cfr.

DTF 125 V 351

consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo

esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a

pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia

che lo unisce a quest'ultimo (STF 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019, consid.

4.1).

2.7

Secondo il medico fiduciario, PD dr. med. Dr. iur. __________, spec.

FMH in chirurgia e in medicina intensiva, nel caso di specie, non è possibile

ritenere un nesso di causalità con l’infortunio subito dall’assicurata il 12

settembre 2017, in quanto, dalla documentazione agli atti, si evince che in

tale occasione ella ha riportato una contusione alla gabbia toracica destra e

ai fianchi (senza alcun interessamento della spalla destra rispettivamente di

quella sinistra) rispettivamente, in assenza di fratture documentate o di

lesioni più gravi, simili lesioni del rivestimento delle parti molli guariscono

nella norma senza conseguenze nel giro di due o quattro settimane (cfr.

rapporti del 7 giugno e del 4 ottobre 2018; doc. 45 e 75).

In data 4 settembre 2019 il dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia e medico consulente della CO 1, alla luce delle

certificazioni mediche del dr. med. __________ nel frattempo prodotte

dall’assicurata, ha confermato le valutazioni a suo tempo effettuate dal PD dr.

med. Dr. iur. __________, osservando, con riferimento all’intervento del 5

giugno 2018 alla spalla sinistra, che dal referto operatorio non risultava né

un quadro traumatologici né un peggioramento di una condizione degenerativa e

che, pertanto, i dolori alla spalla sinistra erano stati dichiarati e trattati

per la prima volta a distanza di alcuni mesi dall’evento, ove non risultava

essere stata coinvolta né trattata in base alla documentazione agli atti (doc.

XXIV-1).

Il TCA, vista anche l’assenza di motivate certificazioni specialistiche,

ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla valutazione espressa dal PD

dr. med. Dr. iur. __________, spec. FMH in chirurgia e dal dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, e quindi proprio nella

materia che qui interessa, e

condivide la conclusione alla quale

sono pervenuti i medici fiduciari

dell’amministrazione,

secondo

cui l’infortunio del 12 settembre 2017, che non ha interessato la spalla

sinistra, ha provocato una contusione toraco-lombare sul lato

destro

che

è guarita completamente nel giro di 2-4 settimane (in questo senso, cfr. la STF

8C_282/2019 del 18 ottobre 2019 consid. 5.2).

Dalle tavole processuali (in particolare, cfr. doc. 1: notifica di infortunio

LAINF del 26 settembre 2017, doc. 11: referto del 18 settembre 2017 del PS

dell’__________; doc. 31: referto radiologico del 19 settembre 2017 e doc. 25:

questionario del 21 dicembre 2017 del dr. med. __________, spec. FMH in

medicina interna generale e medico curante dell’assicurata) emerge difatti che

l’assicurata, a seguito dell’infortunio in questione, ha riportato unicamente

una contusione toraco-lombare sul lato

destro

(senza alcun

interessamento della spalla destra né tantomeno di quella sinistra).

Il 20 aprile 2018 - e, quindi, a distanza di svariati mesi dall’in-fortunio del

12 settembre 2017 e dal citato questionario del 21 dicembre 2017, in cui il

medico curante sostanzialmente riportava e confermava quanto risultava dal referto

del 18 settembre 2017 del PS dell’__________ e dal referto radiologico del 19

settembre 2017 (doc. 11 e 31), ovvero che l’assicurata aveva riportato una contusione

toraco-lombare (doc. 25) - il dr. med. __________ ha prescritto all’assicurata

un ciclo di 9 sedute di fisioterapia, a scopo di analgesia/-antinfiammatorio -

recupero delle funzioni articolare e muscolare, con la diagnosi “

periartropatia

spalla sinistra

” per “

malattia

” (doc. 35).

Il 30 maggio 2018 la CO 1 ha ricevuto dalla Clinica __________ di __________

una domanda di assunzione costi per “

artroscopia spalla sinistra, sut.

artro. sovrasp.

” (doc. 37), respinta in data 1° giugno 2018 (doc. 38).

Il 4 giugno 2018 il dr. med. __________ ha comunicato “

per informazione e

conoscenza

” alla CO 1 che l’assicurata - infortunatasi il 12 settembre 2017

cadendo in un autobus con contusioni varie toracali e dorsali - “

riferisce

di aver sempre sofferto dopo l’infortunio di difficoltà di movimento alla

spalla sinistra, in primo piano vi erano però dolori al dorso e torace

”,

che un’artro-MRI della spalla sinistra aveva messo in evidenza una lesione del

tendine sovraspinato, per la quale il dr. med. __________ della Clinica __________

di __________, a cui l’aveva inviata, aveva posto l’indicazione per un

intervento operatorio, che avrebbe avuto luogo in quei giorni (doc. 44). Il 5

giugno 2018 il precitato specialista, che aveva visitato l’assicurata il 30

maggio 2018, ha informato il precitato medico di famiglia che l’assicurata era

affetta da una “

lesione del sovraspinato

” alla spalla sinistra e

necessitava di una sutura artroscopica del tendine (doc. 46). Il 5 giugno 2018

ha avuto luogo la precitata operazione (doc. 47).

Il TCA sottolinea che una

particolare importanza va attribuita alle certificazioni mediche allestite nella

fase che segue immediatamente l'infortunio e, quindi, nel caso di specie al referto

del 18 settembre 2017 del PS dell’__________ (doc. 11: “

dopo trauma toracico

a livello dell’emicostato di destra

”) ed al referto radiologico del 19

settembre 2017 (doc. 31), dai quali risulta che l’assicurata ha riportato

unicamente una contusione toraco-lombare sul lato

destro

(senza alcun

interessamento della spalla destra né tantomeno di quella sinistra). Il TCA

ritiene invece privi di valore probatorio, per quanto concerne la questione

della causalità (con la lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra

dell’assicurata operata in data 5 giugno 2018), il certificato del 4 giugno

2018 del dr. med. __________ (doc. 44), quello del 5 giugno 2018 del dr. med. __________

della Clinica __________ di __________ (doc. 46), quelli del 17 aprile, del 27

maggio e del 12 luglio 2019 del dr. med. __________, spec. FMH in medicina

generale interna e medico curante dell’assicurata (doc. XVI 4, 5 e 6) e quelli

del 10 luglio, 17 luglio e 21 agosto 2019 del dr. med. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia consultato privatamente dall’assicurata

(doc. XVI 1, 2 e 3). Tali medici hanno difatti dato per accertato il fatto che

l'assicurata avesse subito un trauma alla spalla sinistra durante l’infortunio

in questione prestando fede unicamente alle dichiarazioni da lei rese, che come

visto non trovano conferma nella documentazione agli atti anzidetta.

Le precitate certificazioni del dr. med. __________ tengono inoltre conto pure

dell’infortunio del 4 luglio 2018 (cfr. doc. 71 e consid. 1.5) che, per i

motivi già esposti al consid. 2.1, esula dalla presente procedura.

Giova qui inoltre

ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“

Aktegutachten

”)

è possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone,

come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti

personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.2 e

rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del 20 marzo 2018, consid.

2.5 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018,

consid. 2.2.2. e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Il TCA ritiene quindi di poter fondare il proprio giudizio anche sulla

valutazione espressa dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia e quindi proprio nella materia che qui interessa, che ha concluso

che le certificazioni dello specialista (dr. med. __________, spec. FMH) consultato

privatamente dall’assicurata “

non avevano alcun influsso sulle valutazioni

del PD dr. med. Dr. iur. __________ (doc. XXIV-1).

Del resto, il 4 ottobre 2019 lo stesso patrocinatore dell’assicurata ha

comunicato al TCA di non avere “

particolari osservazioni da formulare

in merito alla precitata valutazione del medico fiduciario della CO 1 (doc.

XXVII).

Infine, è anche utile ricordare che, a proposito dell’eziologia delle rotture

della cuffia rotatoria, che il TCA, nell’ambito della causa sfociata nella

sentenza 35.2001.1 del 30 ottobre 2002, ha ordinato una perizia

medico-giudiziaria di livello universitario, nella quale il perito ha

sottolineato in particolare che il naturale processo degenerativo della cuffia

ha inizio già prima dei trent’anni di

età e che, tra i cinquanta e i

sessant’anni, l’incidenza di rotture parziali o totali cresce sino al 30%,

anche in soggetti asintomatici (cfr., pure, tra le tante

STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.

E. 9 confermata con STF 8C_248/2019 del 15 ottobre 2019). In esito a tutto quanto precede, in assenza quindi di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio in disamina e le problematiche della spalla sinistra dell’assicurata, questa Corte ritiene a partire dal 19 ottobre 2017 l’assicuratore resistente era legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 12 settembre 2017. L’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9). Il TCA osserva che non può essere condivisa l'argomentazione difensiva sollevata dalla ricorrente nel gravame, giusta la quale “ il 19.09.2017 mi è stata eseguita una radiografia al torace riscontrandomi una contusione toraco-lombare. Io in quel momento lamentavo sempre dolori alla schiena, spalle, braccia e costole ma non esprimendomi bene in italiano pensavo che prima o poi i problemi sparissero e che le cure con i medici servivano a risolvere tutto il mio stato di salute dopo l’infortunio ” (cfr. doc. I. pag. 1). Difatti, anche ammettendo che RI 1 goda di una capacità di lettura, scrittura ed espressione orale di livello elementare, è inverosimile che le sue competenze linguistiche non le consentano di esprimersi correttamente in italiano, dal momento che è una cittadina italiana in Svizzera dal 27 giugno 2012 e titolare di un permesso di domicilio “C” dal 4 ottobre 2017 (doc. 59 e B2). Per quanto concerne l’argomentazione ricorsuale dell’assicurata (cfr. doc. I. pag. 2) giusta la quale l’__________ assumerebbe le prestazioni a partire dal 19 ottobre 2018 (cfr. doc. 76 e 109), il TCA sottolinea che la decisione avversata è stata trasmessa anche all’__________ (doc. 99, pag. 5), la quale non ha presentato ricorso. Da ultimo, il TCA puntualizza che, anche se è data in concreto la diagnosi, per quanto concerne la spalla sinistra, di “ lesione del sovraspinato ” (cfr. doc. 46), l’art. 6 cpv. 2 lett. f. LAINF, non è applicabile in concreto, poiché la lesione è dovuta a malattia, dato che, per i motivi anzidetti, l’infortunio del 12 settembre 2017 non ha giocato alcun ruolo causale. 2.8.   Alla luce di quanto appena esposto, il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove; pertanto la richiesta, avanzata più volte dall’assicurata (cfr., da ultimo, il doc. VI in fine), di essere sottoposto ad una “ perizia medica ” è respinta. Va ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012) . Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.9.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata. 2.10.   Con scritto del 9 settembre 2019 (doc. XXII) l’avv. RA 1 ha chiesto che la sua assistita fosse posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. In data 10 settembre 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha chiesto al TCA di pronunciarsi incidentalmente sulla richiesta di assistenza giudiziaria (doc. XXIII). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; a norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio; i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va rilevato che, per i motivi riportati in sentenza, le censure sollevate dall’assicurata in merito al mancato riconoscimento da parte dell’amministrazione di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 12 settembre 2017 ed i problemi della spalla sinistra insorti nella primavera del 2018 erano di tutta evidenza chiaramente da respingere. In siffatte circostanze, doveva apparire chiaro all’assicurata che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto; in queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta. Con l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto la precitata richiesta del 10 settembre 2019 del patrocinatore dell’assicurata al TCA di pronunciarsi incidentalmente sulla richiesta di assistenza giudiziaria.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.35.2019.54

PC/sc

Lugano

18 novembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 marzo 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti