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35.2019.53

Nel caso di un'assic., caduta scivolando sul ghiaccio nel dicembre '17, a ragione l'assicuratore LAINF ha posto termine all'obbligo di prestaz. dal 12.07.2018, fondandosi sul parere del medico fiduciario (dopo 7-8 mesi frattura D3 consolidata). Prima dell'inf. da mesi dist. a rachide cervic./lombare

Ticino · 2019-10-21 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 luglio 2018, ha così risposto ad alcuni nuovi quesiti dell’CO 1: " In considerazione dello stato clinico precedente l’infortunio, confrontando la fattispecie e lo stato riscontrato dopo la caduta, quali sono i disturbi medicalmente oggettivabili riconducibili perlomeno con probabilità all’infortunio del 13.12.2017 oppure il nesso causale è solo possibile? - Possibile (…). Considerato che l’assicurata è incinta (circa 4 mesi) ci sono esami diagnostici che possono essere messi in atto per determinare lo stato di consolidazione? - no (…). Nella negativa, considerate le valutazioni medico diagnostiche agli atti in quanto tempo si può presumibilmente indicare la fase di consolidazione della frattura Th3? (altezza 162 cm, peso 51 kg) - 7-8 mesi Per dare una risposta indicata visita medico circondariale? - no Ulteriori indicazioni e/o osservazioni? - La situazione cervicale e lombare è datata. Il sovrappeso derivante dalla gravidanza può solo accentuare la problematica, ma non vi è alcuna prova che il trauma abbia scompensato le patologie preesistenti.” (Doc. 53) Il Dr. med. __________, il 6 luglio 2018, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% causa infortunio fino al 13 agosto 2018 (cfr. doc. 54), rispettivamente fino al 16 ottobre 2018 il 13 agosto 2018 (cfr. doc. 67) e fino al 22 novembre 2018 il 16 ottobre 2018 (cfr. doc. G). Il 18 dicembre 2018 il Dr. med. __________, riguardo al caso dell’assicurata, si è espresso come segue: " (…) Per quanto riguarda le fratture del soma di D3, come quella riportata dall'assicurata in realtà vi è generalmente un avvallamento minimo che non incide particolarmente nella articolarità della vertebra e neanche nei movimenti di fiesso/estensione. Come si può vedere dal punto di vista radiografico la frattura in oggetto a livello di D3 presenta un piccolo avvallamento nella limitante superiore, trattato poi conservativamente senza particolari peculiarità e senza riduzione importante dei forami di coniugazione. Il trattamento in fratture similari costa di applicazioni di un corsetto ortopedico in alcuni casi, e di semplice riposo a letto per i primi giorni ed anche qui con un piccolo busto di sostegno per un periodo di circa due mesi, poi fisioterapia di mobilizzazione e, ove necessario, un rinforzo di tipo metabolico e farmacologico. (…). Una contrattura muscolare riflessa indubbiamente può essere presente ma, anche da questo punto di vista sorge qualche legittimo dubbio in quanto l'assicurata ha dimostrato di avere una sintomatologia molto intensa a livello cervicale e lombare nei periodi prima del trauma come risulta dal verbale della clinica __________ effettuato nel novembre 2017. A questo va aggiunto che il tempo di guarigione di una frattura vertebrale è variabile da quattro a otto mesi e generalmente in sette - otto mesi fratture di piccola entità guariscono completamente, tanto è vero l'evidenzia clinica e strumentale dimostrata durante la visita del dr. med. __________ della Clinica a __________ in data 15.03.2018 rivelava per l'appunto una guarigione sia clinica che radiografica. È quindi verosimile pensare che fenomeni di rimaneggiamento a livello osseo possano essere proseguiti fino a completa scomparsa della sintomatologia in tempi pressoché simili. (…)” (Doc. 76=allegato a doc. D) Dopo il parto del dicembre 2018, il 12 febbraio 2019 è stata effettuata una nuova RM della colonna dorsale che ha rivelato: " (…) Cifosi dorsale conservata. Conservato l’allineamento vertebrale. Il cono si trova in sede corretta e ha segnale normale. Non edema osseo. Non segni per fratture. Altezza dei somi vertebrali conservata. Non bulging discale.” (Doc. 88) Il Dr. med. __________ ha visitato nuovamente l’assicurata il 22 febbraio 2019 e ha così valutato la situazione: " (…) Leggera zona d’irritazione focalizzata alto-toracale. Lieve zona d’irritazione segmentale alto-toracale in presenza di una pregressa frattura della limitante superiore del corpo vertebrale Th3, senza residuale deformazione cuneiforme acquisita, né sul piano frontale, né sul piano sagittale. Nessuna alterazione sclerotomica, nessuna tensione/contrattura della muscolatura paravertebrale lungo tutta l’estensione del rachide cercivo-toraco-lombare. Sul piano terapeutico consigliata ripresa progressiva di un’attività fisica mirata al rinforzo della muscolatura, quella del tronco essendo attualmente in particolare anche indebolita dalla recente gravidanza. (…). Il quadro clinico riscontrato non giustifica nessuna inabilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte.” (Doc. 90) Il medico __________, il 5 marzo 2019, ha indicato: " (…) Nella RM del 06.02.2018 si nota una frattura stabile senza segni di edema, evidente segno di guarigione, tanto che giustamente il dr. med. __________ in data 09.03.2018 già considerava guarita l'assicurata dal punto di vista infortunistico. L'edema vertebrale infatti, così come l'edema midollare in fratture articolari è un chiaro segno di attività del processo patologico e qui è scomparso. La RM effettuata poi in data 12.02.2019 attesta la guarigione della frattura completa con restitutio ad integrum anatomica in quanto non è più visibile né vi sono tracce di edema locale per cui non vi sono assolutamente esiti indennizzabili. Da un punto di vista riguardante la guarigione clinica e radiografica si conferma quindi quanto stabilito nella decisione del 12.10.2018 dove si considera completa la guarigione con l'abilità al lavoro in misura completa.” (Doc. 91=allegato a doc. D) 2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572) , la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. In proposito cfr. pure STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1. Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_801/2018 del 13 febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b). 2.6.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal medico __________, Dr. med. __________, secondo cui a far tempo dal 12 luglio 2019 gli esiti dell’infortunio occorso all’assicurata il 13 dicembre 2017 sono completamente guariti e l’assicurata ha ritrovato piena abilità lavorativa, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere. La parte ricorrente ha censurato il fatto che il Dr. __________ abbia ritenuto la frattura a livello D3 consolidata dopo 7-8 mesi senza aver esperito esami - in quanto l’assicurata era in stato di gravidanza -, ma soltanto sulla base degli atti, del peso (51 kg) e dell’altezza (162 cm; cfr. doc. 53; I). A parere della medesima si tratta di una valutazione schematica e non basata su accertamenti medici comprovati (cfr.doc. I pag. 4). Al riguardo va, tuttavia, osservato che la conclusione a cui è giunto il medico di circondario trova conferma nella documentazione agli atti. In effetti già nel febbraio 2018 il Dr. med. __________, chirurgia viscerale e generale, consultato privatamente dall’insorgente, ha messo in rilievo che dalla RM del 6 febbraio 2018 risultava un “buon risultato” e che la frattura era clinicamente guarita, ma che ci volevano ancora 2-3 mesi prima di non percepire più sintomi (cfr. doc. 22; consid. 2.4.). Il 15 marzo 2018, inoltre, il medico ha consigliato di effettuare un’osteodensitometria per valutare se l’assicurata non soffrisse di osteoporosi e che aveva il dubbio se “i fastidi che la paziente ora riferisce, siano ancora spiegabili con lo stato dopo frattura non scomposta” (cfr. doc. 32; consid. 2.4.). Il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, che ha visitato l’assicurata - al terzo mese e mezzo di gravidanza - il 19 giugno 2018 su indicazione del medico di famiglia, Dr. med. __________, ha del resto constatato, in particolare, che non vi era alcun referto infiammatorio locale in atto all’insieme del cinto scapolare, vi era una leggera tensione muscolare lungo i trapezi, inserzione scapolare degli elevatori sensibile e nessuna evidente zona d’irritazione cervicale di rilievo. Lo specialista ha rilevato che, confrontando gli studi di risonanza magnetica del 21.12.2017 e del 6.2.2018, il processo di consolidazione era in atto e ha auspicato eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici soprattutto dopo la gravidanza (cfr. doc. 52; consid. 2.4.). Nel febbraio 2019, dopo il parto, è stata in effetti effettuata una nuova RM della colonna dorsale da cui è emerso un conservato allineamento vertebrale, che il cono si trovava in sede corretta e aveva segnale normale, che non vi era edema osseo, né segni per fratture e che l’altezza dei somi vertebrali era conservata (cfr. doc. 88; consid. 2.4.). Il Dr. med. __________, dopo aver preso visione della nuova RM e aver visitato la ricorrente il 22 febbraio 2019, ha affermato che il quadro clinico riscontrato non giustificava alcuna inabilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte (cfr. doc. 90: consid. 2.4.). È vero che il dr. med. __________, anche dopo il luglio 2018, e meglio fino al mese di novembre 2018 ha rilasciato certificati di inabilità lavorativa al 100% “causa infortunio” (cfr. doc. G; 67; 54, 49). È altrettanto vero, però, in primo luogo, che, come evidenziato dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. V pag. 6), il medico non ha specificatamente argomentato tale sua asserzione in riferimento all’eziologia dei disturbi alla base dell’incapacità al lavoro. In secondo luogo, che il dr. med. __________, il 30 aprile 2018, quando ha allestito la quarta prescrizione di fisioterapia, da una parte, ha posto una crocetta sia nella casella “malattia” , sia nella casella “incidente”. Dall’altra, quale diagnosi ha indicato “Frattura Th3 (12/2017) in via di guarigione” (cfr. doc. 64). In proposito giova, in ogni caso, ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (cfr. STF 8C_234/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 4.2.2.2.; STF 8C_159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.1.; STF 8C_698/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 2.2.). Va poi rilevato che la cassa malati dell’assicurata, la __________, la quale il 18 ottobre 2018 aveva interposto opposizione cautelativa contro la decisione del 12 ottobre 2018 (con cui l’CO 1 aveva dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 12 luglio 2018; cfr. doc. 73), già il 30 ottobre 2018, dopo aver valutato gli atti dell’incarto LAINF esistenti fino a quel momento, ha ritirato l’opposizione, ritenendo che “i trattamenti effettuati dal 12.07.2018 non siano più da considerarsi conseguenze di un infortunio” (cfr. doc. 72) Infine non va dimenticato che l’insorgente, prima del sinistro del dicembre 2017, da mesi accusava disturbi al rachide lombare e cervicale, in relazione ai quali aveva eseguito della fisioterapia (cfr. doc. 17; 42: prima prescrizione di fisioterapia del 19 giugno2017) e il 22 novembre 2017 si era recata al Pronto Soccorso della Clinica __________ per un peggioramento della sintomatologia (cfr. doc. 17). 2.7.   In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 343), che i disturbi ancora lamentati dall’insorgente (e l’inabilità lavorativa) non costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di dicembre 2017 a far tempo dal 12 luglio 2018. L’istituto assicuratore resistente era, pertanto, legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni a contare da quella data. Al riguardo va, per inciso, segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati da un assicurato (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017 consid. 2.9.). La decisione su opposizione dell’11 marzo 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2019.53

rs

Lugano

21 ottobre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 marzo 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha versato regolarmente le prestazioni di legge.

1.2.   Con decisione formale del 12 ottobre 2018 l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 12 luglio 2018, in quanto“secondo il parere del medico __________ non sussiste più un nesso causale certo o probabile tra l’evento in oggetto ed i disturbi che causano l’inabilità al lavoro. Data la situazione di fatto e di diritto, in relazione ai soli postumi infortunistici, fa stato l’abilità al lavoro in misura completa (…)”(cfr. doc. 69).

L’assicurata, rappresentata dalla RA 1, si è opposta al provvedimento appena citato (cfr. doc. 73).

1.3.   Effettuati alcuni accertamenti, in particolare una RM della colonna dorsale del 12 febbraio 2019 (cfr. doc. 88), l’CO 1, l’11 marzo 2019, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. D).

1.4.   Con tempestivo ricorso del 9 marzo 2019 RI 1, sempre assistita dalla RA 1, ha chiesto che sia riconosciuto l’obbligo di prestazioni da parte dell’assicuratore LAINF fino al 22 novembre 2018 (cfr. doc. I pag. 5).

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente, dopo aver osservato che al momento dell’opposizione era incinta di 34 settimane e che durante tale periodo non era possibile nessun accertamento radiologico, ha addotto:

1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.6.   Il 20 maggio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).

Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 LAINF).

L’assicuratore LAINF è tenuto a corrispondere prestazioni a titolo di spese di cura soltanto qualora ci si possa attendere unsensibile miglioramentodello stato di salute dell’assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 71segg.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, pag. 186 n. 10).

L’Alta Corte ha precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimento).

2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di unnesso di causalità naturalefra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBasler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63).Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid.4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, pag. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di unnesso di causalità adeguatatra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb pag. 103).

2.4.   Nel caso di speciedalle carte processuali emerge che, dopo l’infortunio occorso il 13 dicembre 2017 a RI 1 (cfr. consid. 1.1.), il 21 dicembre 2017, a seguito di dolori persistenti (cfr. doc. 22), presso il Servizio di radiologia della Clinica __________ è stata eseguita una RM al rachide cervico-dorsale che ha posto in luce una frattura stabile della limitante somatica superiore di Th3.

2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_801/2018 del 13 febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal medico __________, Dr. med. __________, secondo cui a far tempo dal 12 luglio 2019 gli esiti dell’infortunio occorso all’assicurata il 13 dicembre 2017 sono completamente guariti e l’assicurata ha ritrovato piena abilità lavorativa, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

L’istituto assicuratore resistente era, pertanto, legittimato a negare il diritto a ulteriori prestazioni a contare da quella data.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti