Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 kg mai. Maneggio di attrezzi: l’assicurata è in grado di maneggiare attrezzi
leggeri/di precisione spesso, medi di rado, pesanti mai, la rotazione della
mano è possibile di rado.
Posizione e mobilità: l’assicurata non è più in grado di svolgere
lavori sopra la testa. L’assicurata è in grado di eseguire la rotazione del
busto, mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in
piedi/inclinata in avanti spesso, è in grado di mantenere la posizione
inginocchiata talvolta, con flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di
lunga durata: l’assicurata è in grado di mantenere la posizione seduta molto
spesso, la posizione in piedi molto spesso così come la posizione a libera
scelta. Spostamenti: l’assicurata è in grado di camminare senza limitazioni
fino a 50 metri, molto spesso oltre i 50 metri, spesso per lunghi tratti e
talvolta su terreno accidentato. È in grado di salire le scale molto spesso,
mai le scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio
e stare in equilibrio possibile. Si sottolinea che l’assicurata in un’attività
che rispetti l’esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura completa
senza pause supplementari e con rendimento completo. Si sottolinea che tale
esigibilità è riferita unicamente alle limitazioni presentate attualmente alla
spalla destra relative alle conseguenze dell’evento da noi assicurato.” (Doc. 215,
p. 5)
2.5. In
sede ricorsuale, come già con l’opposizione, il patrocinatore dell’assicurata
ha contestato che l’interessata possa essere considerata pienamente abile al
lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle limitazioni
funzionali indicate dal dr. __________, producendo, a comprova della pretesa
totale inabilità lavorativa, il referto del 17 ottobre 2019 della dr.ssa __________,
Capoclinica del Servizio di chirurgia dell’arto superiore presso l’Ospedale __________
di __________.
In
tale referto la specialista in chirurgia ortopedica ha, in particolare,
rilevato quanto segue:
"
(…)
Ricordo brevemente che abbiamo in cura la paziente summenzionata per il trauma avvenuto
nel maggio 2016 durante il quale riportava un’importante contusione all'arto
superiore e alla spalla di destra.
Un primo intervento è stato eseguito nell’ottobre 2016 mirato alla
riparazione artroscopica del tendine del sovraspinoso; la paziente
nell’immediato post-operatorio ha sviluppato una capsulite retrattile
post-chirurgica per cui, nonostante la terapia conservativa medica e
fisioterapica non vi sia stato alcun miglioramento, abbiamo in seguito
provveduto nel settembre 2017 ad eseguire capsular release artroscopico con liberazione
di aderenze articolari e sottoacromiali ed adesiolisi.
Nonostante l’intervento mirato a risolvere il quadro di capsulite
adesiva la paziente continua a lamentare dolore importante e persistente con
evidente rigidità articolare.
A distanza di quasi due anni
dal secondo intervento la situazione clinica attuale della spalla destra è da considerarsi
stabilizzata.
La paziente riferisce di avere importante difficoltà
nell’utilizzare il braccio anche per i gesti molto semplici della vita
quotidiana, come muoversi o alzarsi dal letto, necessita di aiuto per vestirsi,
svestirsi, lavarsi e riuscire a svolgere in modo autonomo la propria igiene
personale. Per il dolore assume con regolarità analgesici e antinfiammatori
senza però riuscire a migliorare la situazione.
Clinicamente il movimento concesso è molto ridotto, in particolare
attivamente riesce ad arrivare a 90° circa di elevazione anteriore con dolore mentre
le rotazioni e l'abduzione sono nettamente ridotte.
Il quadro clinico presenta quindi una situazione non migliorabile
con ulteriori interventi a breve termine; utile, come abbiamo sempre spiegato
alla paziente, poter proseguire con esercizi di fisioterapia per mantenere il
recupero finora acquisito.
A complicare la situazione c’è la spalla sinistra, operata
nell’ottobre 2018, per una rottura del sovraspinoso; anche a sinistra si è
sviluppata una capsulite retrattile nel post-operatorio che presenta al momento
una situazione analoga alla destra.
Considerando la situazione attuale, come detto poco sopra, la
paziente non è e non sarà in grado di riprendere l’attività di aiuto-cuoco;
molto complicata è anche una valutazione dell’esigibilità del lavoro. La
paziente non è in grado di sollevare pesi leggeri all’altezza dei fianchi, non
è in grado di sollevare pesi inferiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto e
assolutamente impossibile dall’orizzonte in poi. Inoltre è molto difficile per
l'assicurata maneggiare attrezzi leggeri o di precisione e quindi l'utilizzo
delle dita e della mano per gesti ripetitivi.
Al momento la paziente non può essere considerata a nostro parere
abile neanche parzialmente in attività lavorative manuali. Attualmente è da
considerare gravoso qualunque tipo di attività, anche fisicamente leggera, che
determini l'utilizzo degli arti superiori.” (Doc. 242)
In corso di causa, inoltre, il patrocinatore dell’assicurata ha
trasmesso al TCA la seguente documentazione medica:
-
referto del 10 marzo 2020 relativo alla visita del 3 marzo 2020
concernente la spalla destra, nel quale il dr. __________ e la dr.ssa __________
hanno indicato che da una RM della spalla eseguita in febbraio 2020 “non è
emersa la presenza di recidive di rottura dei tendini della cuffia dei rotatori
né altre problematiche a carico dei restanti tendini e dei legamenti ma un
quadro di rigidità articolare”, confermando che “per il momento, per quanto
riguarda la spalla destra, non sono previste ulteriori cure né controlli a
breve termine” (doc. C1);
-
referto del 10 marzo 2020 relativo alla visita del 3 marzo 2020
concernente la spalla sinistra, nel quale il dr. __________ e la dr.ssa __________
hanno indicato che “vedendo il persistere della problematica nonostante la
terapia conservativa, è stata da poco eseguita una risonanza magnetica della
spalla sinistra che ha messo in evidenza una normo-inserzione del tendine
riparato con segni di aderenze articolari e soprattutto l’evidenza di una
omartrosi concentrica. Pertanto considerato il persistere di una forte
riduzione della mobilità e della motilità con una flessione possibile con molto
dolore sino ai 75-80°, rotazione esterna quasi negativa e rotazione interna pari
a 0° e vedendo l’esito della Risonanza Magnetica”, gli specialisti in chirurgia
ortopedica hanno proposto di intervenire chirurgicamente “con un impianto di
Resurfacing, ovvero una protesi di rivestimento” (doc. C2);
-
referto del consulto del 9 giugno 2020 presso la __________ (doc. D1);
-
convocazione del 29 giugno 2020 per la permanenza in clinica presso la __________
dal 3 al 5 settembre 2020 (doc. D2).
Con scritto del 19 agosto 2020 l’CO 1, ricordato che solo i
postumi alla spalla destra possono essere presi in considerazione in quanto di
pertinenza dell’assicuratore infortuni, ha ribadito la correttezza
dell’esigibilità lavorativa definita dal medico __________ al termine della
visita di chiusura, visto che la RM alla spalla destra del febbraio 2020 non ha
rilevato la presenza di una recidiva di rottura dei tendini della cuffia dei
rotatori (doc. XIV).
2.6. Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572)
, la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti,
compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per
quel che riguarda le
perizie allestite da
specialisti esterni
all'amministrazione
, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni
dei medici curanti.
2.7.
Chiamato a pronunciarsi
nella concreta evenienza
,
il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal medico __________, specialista proprio nella materia
che qui interessa, a margine della visita di chiusura del
14 marzo 2019
(cfr. doc. 215), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti
istruttori.
Il medico fiduciario,
valutati i postumi infortunistici interessanti la sola spalla destra e senza
tenere conto delle problematiche importanti che affliggono la spalla sinistra
(non di competenza dell’CO 1, cfr. comunicazione del 28 marzo 2019, doc. 219),
ha, infatti, considerato l’assicurata pienamente abile al lavoro nello
svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali derivanti
dai disturbi interessanti la spalla destra (cfr. doc. 215).
Del
resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si
riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in
sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,
trasportare pesi anche solo relativamente importanti, nonché d'ingaggiare
l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e
35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3
gennaio 2000).
La
valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di
seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo
degli arti superiori.
Ad
esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi
movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio
oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto
per il braccio
adominante
.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato
totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente
in professioni nell'esercizio delle quali la mano
sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo
l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha
giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno
fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che,
a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia
muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90°
solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del
trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del
territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia
dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività
lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della
vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione.
Limitato
l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.
Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi
solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro
accostato al tronco.".
Nella
STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la
quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,
aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una
frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
In
una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una
piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che
aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega
circolare.
Infine,
in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato
completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato
che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con
sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Secondo
questo Tribunale, la certificazione agli atti della dr.ssa __________ non è
atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della
valutazione enunciata dal dr. __________, ritenuto che la specialista in
chirurgia ortopedica curante ha considerato le problematiche che affliggono
entrambe
le spalle dell’interessata. Di tutta evidenza ciò comporta una valutazione
dell’esigibilità lavorativa maggiormente limitata, circostanza che, tuttavia,
non può inficiare l’apprezzamento del medico fiduciario dell’assicuratore
infortuni. Quest’ultimo, difatti, come più volte comunicato all’assicurata e
come, del resto, neppure rimesso in discussione dal legale dell’interessata, è
tenuto a rispondere solo delle sequele derivanti dagli interventi subiti alla
spalla destra, ad esclusione delle patologie della spalla sinistra, le quali
competono all’assicuratore malattia.
In
esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi
concludere che l'assicurata, da una parte, è definitivamente impedita
nell’esercizio della sua originaria professione di aiuto-cuoca, ma che, d’altra
parte, ella è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della
manipolazione di attrezzi, che non implicano l’utilizzo degli arti superiori al
di sopra del piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del lavoro.
2.8.
Si tratta
ora
di valutare le conseguenze
economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il
reddito
da valido
, l’amministrazione ha fatto capo ai dati statistici afferenti al
settore della ristorazione, visto che “l’assicurata è stata licenziata con
l’1.4.2017 e che tutto il personale è stato licenziato in quanto l’autogrill è
stato raso al suolo e dopo la sua ricostruzione è stato affidato in gestione ad
una nuova società”. Utilizzando quindi la tabella TA1 2016, ramo della
ristorazione (55-56), livello 1, donna, con gli opportuni adeguamenti, il
reddito da valido, per il 2019, è stato fissato in fr. 50'132.81 (cfr. doc. 233
e doc. 247).
Questo
valore - peraltro non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal
TCA
.
2.9. Per
quanto riguarda il
reddito da invalido
, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura
al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In
una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…)
quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr.
Grisanti
, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“
deutliche Abweichung
”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
Da
notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il
Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a
partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che
“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti
divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe
richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la
collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è
stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa.
Per tutte queste
ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati
statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a
partire dal 1 gennaio 2019
.” (il corsivo è della redattrice).
2.10. Nella
presente fattispecie, l’Istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'581.38 il
reddito da invalido, facendo capo alla tabella TA1 2016,
media
totale, livello di qualifica 1, donne, aggiornato al 2019, applicando una
deduzione sociale del 5%
ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 233 e 247).
Il
TCA non ha motivo per scostarsi da questo dato, risultante dalla corretta
applicazione dei dati statistici.
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella
RSS 2016 TA 1
, infatti,
il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dalle
donne
per un
'
attività semplice di
tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze;
STF 9C_632/2015
) per 40 ore settimanali corrisponde ad
un importo di fr. 52'356.- (fr. 4
'363
.- x 12 mesi).
Riportando
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato
statistico corrisponde a fr. 54’581.10 per un impiego a tempo pieno. Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito
annuo di fr. 54'799.45, per il 2018 di fr. 55’073.45e per il 2019 di fr.
55'348.82.
L’amministrazione
ha poi applicato una deduzione sociale del 5%.
Il
TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2),
non ha motivo di scostarsi dalla scelta operata dall’assicuratore LAINF, anche
alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_9/2020 del 10
giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020).
Dal
raffronto tra i due redditi indicati sopra risulta che, come deciso
dall’amministrazione, l’assicurata non subisce una perdita di guadagno, motivo
per il quale non ha diritto ad una rendita di invalidità.
In
queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale
all’assicurata è stata negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.
E. 45 consid. 6.2; dell8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. lAlta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, lCO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa.Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019. (il corsivo è della redattrice).
2.10. Nella presente fattispecie, lIstituto convenuto ha quantificato in fr. 52'581.38 il reddito da invalido, facendo capo alla tabella TA1 2016,media totale, livello di qualifica 1, donne, aggiornato al 2019, applicando una deduzione sociale del 5%ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 233 e 247).
Il TCA non ha motivo per scostarsi da questo dato, risultante dalla corretta applicazione dei dati statistici.
Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 54581.10 per un impiego a tempo pieno. Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 54'799.45, per il 2018 di fr. 55073.45e per il 2019 di fr. 55'348.82.
Lamministrazione ha poi applicato una deduzione sociale del 5%.
Il TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dellamministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2), non ha motivo di scostarsi dalla scelta operata dallassicuratore LAINF, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020).
Dal raffronto tra i due redditi indicati sopra risulta che, come deciso dallamministrazione, lassicurata non subisce una perdita di guadagno, motivo per il quale non ha diritto ad una rendita di invalidità.
In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale allassicurata è stata negata una rendita dinvalidità, deve essere confermata.
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2019.144
cr
Lugano
9 settembre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 novembre 2019 emanata da
CO 1rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
A seguito dellopposizione interposta dallo studio legale RA 1 per conto dellassicurata (doc. 239), in data 22 novembre 2019, lCO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 247).
1.4. Con tempestivo ricorso del 20 dicembre 2019, RI 1, sempre rappresentata dallo studio legale RA 1, ha chiesto lattribuzione di una rendita dinvalidità del 100% o, in subordine, il rinvio degli atti allamministrazione affinché venga completata listruttoria medica.
Sostanzialmente il legale ha considerato che lassicuratore LAINF non abbia correttamente valutato lincidenza dei disturbi alla spalla destra - gli unici considerati dallCO 1 in nesso causale con linfortunio - sulla mobilità complessiva dellinteressata e, di conseguenza, sulla sua capacità lavorativa globale, da ritenere nulla.
Egli ha, in particolare, evidenziato la differenza esistente tra la valutazione dellesigibilità espressa dal medico fiduciario dellassicuratore LAINF, da un canto, e dagli specialisti curanti dellinteressata, dallaltro, ciò che, a suo modo di vedere, impone la messa in atto di maggiori approfondimenti.
Per tali ragioni, a suo avviso, linteressata ha diritto ad una rendita intera di invalidità (doc. I).
1.5. LCO 1, in risposta, ha postulato che limpugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).
1.6. Con scritto del 17 febbraio 2020 il legale dellassicurata ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da assumere (doc. X).
1.7. In data 4 agosto 2020, per contro, lavv. RA 1 ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica (doc. XII), immediatamente sottoposta allCO 1 per una presa di posizione (cfr. doc. XIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se lassicurata abbia diritto, oppure no, ad una rendita d'invalidità.
Non sono, invece, oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, i temi relativi alla stabilizzazione dello stato di salute per quanto concerne i disturbi alla spalla destra; alla mancanza di un nesso causale tra le affezioni presenti alla spalla sinistra e linfortunio, e, infine, allIMI.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado dinvalidità, il reddito che lassicurato invalido potrebbe conseguire esercitando lattività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e leventuale esecuzione di provvedimenti dintegrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nellasentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, laSTFA I 871/02 del 20 aprile 2004 elaSTFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.