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35.2019.130

Atti vanno rinviati all'assicuratore LAINF affinché esamini l'esistenza o meno sia del nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell'interessata e l'infortunio, sia di quello adeguato, analizzando tutti i criteri

Ticino · 2020-09-30 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA). Ciò deve valere a maggior ragione nel caso di specie, vista la mancanza già solo di una valutazione medico-fiduciaria alla base della decisione su opposizione impugnata. 2.7.   Questa soluzione è tanto più giustificata, considerato che questo Tribunale ritiene di non potere, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, seguire la tesi con la quale l’assicuratore LAINF ha reputato che non occorressero delucidazioni specifiche a proposito della causalità naturale, visto che andava comunque negata l’adeguatezza. A tale riguardo, il TCA rileva che non basta all’amministrazione considerare che un assicurato sia stato vittima di una “semplice” caduta per classificare un i nfortunio nella categoria tra quelli insignificanti o leggeri. Va, al contrario, valutata di caso in caso la dinamica dell’evento al fine di poter esprimere una valutazione pertinente. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF ha semplicisticamente ritenuto banale la caduta occorsa all’assicurata, senza ulteriori precisazioni in merito alla dinamica dell’infortunio del quale ella è stata vittima, elemento quest’ultimo essenziale al fine della corretta classificazione dell’evento traumatico in discussione. Dall’annuncio di infortunio risulta solo che l’assicurata è stata “disarcionata da cavallo, in maneggio” (cfr. doc. 5.1). L’assicuratore LAINF non ha illustrato nel dettaglio le circostanze nella quali l’evento si è verificato (in particolare indicando se l’assicurata è stata disarcionata da ferma, oppure dal cavallo in movimento e, se del caso a che velocità, da quale altezza, su quale tipo di terreno e con quale impatto). In tale ottica, un qualche rilievo assume certamente il fatto che l’assicurata non sia semplicemente caduta dalla propria altezza, ma sia stata disarcionata da una certa altezza, ciò che potrebbe incidere in maniera importante sulla classificazione dell’evento ( ricordato che, di regola, le cadute da alcuni metri di altezza vanno inquadrate tra gli infortuni di grado medio, cfr. STF 8C_437/2015 del 5 settembre 2015, consid. 3.5; 8C_632/2018 del 10 maggio 2019 pubblicata in SVR 12/2019 UV nr 41 ). In mancanza di fondamentali elementi concernenti la dinamica dell’accaduto, il TCA non può considerare che l’evento traumatico occorso a RI 1 possa certamente essere qualificato , a priori, quale infortunio di grado leggero, come preteso dall’istituto assicuratore. Da segnalare, in tale frangente, che l’Alta Corte ha già avuto modo di confermare il giudizio con i quali i primi giudici avevano ammesso l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra disturbi psichici (disturbo dell’adattamento con reazione depressiva prolungata) e l’infortunio occorso ad assicurata, caduta da cavallo (cfr. STF 8C_521/2016 del 19 maggio 2017). Alla luce di quanto sopra esposto, gli atti vanno quindi rinviati dell’assicuratore LAINF, oltre che per l’esame dell’esistenza o meno del nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio, anche per quello dell’adeguatezza, effettuando un esame approfondito dei vari criteri, il cui adempimento non appare del tutto inverosimile, viste le vicissitudini che hanno caratterizzato il caso dell’assicurata. Una volta chiariti gli aspetti causali, nel caso in cui fosse accertata l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio, spetterà all’assicuratore infortuni esprimersi nuovamente riguardo al diritto alla rendita e all’entità dell’IMI spettante all’assicurata, tenendo conto dell’insieme delle sue patologie. 2.8.   Infine, questo Tribunale rileva che, anche nel caso in cui dallo svolgimento degli ulteriori accertamenti che si impongono all’assicuratore LAINF dovesse emergere che i disturbi psichici dell’interessata non possono, invece, essere presi in considerazione, in quanto non in relazione causale naturale ed adeguata con l’infortunio, spetterà in ogni caso all’Istituto assicuratore nuovamente esprimersi riguardo al diritto alla rendita dell’assicurata, previo calcolo del grado di invalidità attraverso l’usuale raffronto dei redditi. Il TCA non può, infatti, comunque sia, condividere l’operato dell’amministrazione, la quale ha rifiutato il diritto alla rendita, prescindendo da un calcolo preciso del grado di invalidità, ma limitandosi a sostenere che l’assicurata non subisca discapito economico alcuno. Al riguardo, va, infatti, evidenziato che anche volendo tenere conto unicamente degli aspetti somatici, il ragionamento utilizzato dalla CO 1 per escludere il diritto dell’assicurata ad una rendita di invalidità non può, certo, essere seguito. Nel caso di specie, con scritto del 13 giugno 2017 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurata l’intenzione di procedere ad un rifiuto del diritto ad una rendita di invalidità, indicando che, visto che l’assicurata presentava, per i soli postumi infortunistici di natura somatica, una piena abilità lavorativa in attività leggere e sedentarie adeguate, ella non subisse discapito economico alcuno, poiché “praticamente in ogni settore si può realizzare lo stesso guadagno quale insegnante specialista della sezione sanitaria di truppa per il dipartimento militare ” (doc. 1.3, corsivo della redattrice). In sede, invece, di decisione formale l’istituto assicuratore ha ribadito il rifiuto di una rendita di invalidità, con la motivazione che l’interessata “potrebbe svolgere il lavoro di aiuto-medico come al momento dell’infortunio. Se si tiene conto delle limitazioni sopra illustrate l’assicurata potrebbe svolgere questo lavoro in misura completa, guadagnando un reddito che esclude il versamento di una rendita” (doc. 1.5, corsivo della redattrice). Infine, nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta di causa, l’assicuratore LAINF ha considerato che l’assicurata non subisca perdita economica alcuna, visto che gli accertamenti medici eseguiti hanno rilevato che, dal profilo strettamente ortopedico, i danni derivanti dall’infortunio del dicembre 1999 non incidono sulla sua capacità lavorativa (limitata unicamente per ragioni psichiche). Ora, questo Tribunale rileva che dalla perizia __________, fatta propria dall’istituto assicuratore, emerge che, per i soli disturbi somatici, l’assicurata non possa più svolgere la sua precedente professione di insegnante specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare, trattandosi di un impiego molto dinamico e che richiede spesso il mantenimento della postura eretta (cfr. doc. 3.74 pag. 25). Tale valutazione è stata confermata da questo Tribunale con STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018. Ella presenta, invece, sempre tenuto conto dei soli disturbi di natura strettamente somatica, una piena abilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 3.74 pag. 29): da qui la necessità, per l’amministrazione, di procedere ad un raffronto dei redditi al fine di verificare se la stessa subisca, oppure no, nell’esercizio di tali attività, un discapito economico tale da darle diritto ad una rendita di invalidità. Spetterà quindi all’amministrazione, nell’ambito del rinvio degli atti - una volta chiariti gli aspetti relativi alla causalità dei disturbi psichici e, di conseguenza, definita in maniera precisa quale sia la capacità lavorativa residua esigibile - effettuare un raffronto dei redditi tra quanto guadagnato da ultimo nell’attività di insegnante specialista per il dipartimento militare, con gli opportuni aggiornamenti (reddito da valido), e quanto ancora conseguibile, nello stesso anno, nello svolgimento di attività adatte (reddito da invalido). 2.9.   Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà alla ricorrente l’importo fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §    La decisione su opposizione impugnata è annullata. §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato ai considerandi 2.6., 2.7. e 2.8. CO 1 verserà all'assicurata fr. 2'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2019.130

cr

Lugano

30 settembre 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 settembre 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 1.6), in data 23 settembre 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1.8).

1.4.   Con tempestivo ricorso del 25 ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera di invalidità e di un’IMI del 50%.

Sostanzialmente il legale ha considerato che l’assicuratore LAINF non abbia, a torto, tenuto conto, oltre che delle patologie somatiche, anche degli aspetti psichici, i quali debbono pure essere considerati in nesso causale naturale ed adeguato con l’infortunio.

Ciò emerge in maniera chiara, a mente del legale, dalla perizia __________ ordinata dall’Ufficio AI nel 2019, di cui tuttavia l’assicuratore LAINF non fa menzione alcuna, avendo interrotto l’accertamento dei fatti rilevanti al 13 giugno 2017, senza ulteriori aggiornamenti.

1.5.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.6.   In data 9 dicembre 2019 l’assicuratore infortuni ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da offrire (doc. VIII).

1.7.   Con scritto del 17 dicembre 2019 anche il legale della ricorrente ha comunicato al TCA che non intende produrre ulteriori mezzi di prova (doc. X).

in diritto

2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di unnesso di causalità naturalefra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBasler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid.4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di unnesso di causalità adeguatatra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

-  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

-  i disturbi somatici persistenti;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5.   Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicurazione CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe psichiche di cui soffre l’insorgente, per il motivo che queste ultime non si troverebbero in una relazione di causalità naturale e adeguata con l’evento infortunistico del dicembre 1999.

2.6.Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non condivide innanzitutto quanto sostenuto dall’assicuratore LAINF, ossia che il nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio possa essere escluso, visto che una moltitudine di fattori, tra i quali i molteplici interventi chirurgici e il licenziamento, avrebbero contribuito al loro insorgere.

Tale ragionamento non può essere avallato, in quanto non tiene minimamente in considerazione il fatto che, come ricordato al consid. 2.3., l’assicuratore infortuni è tenuto a rispondere non solo nei casi in cuil'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute, ma anche qualora l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato.

Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF ha semplicisticamente ritenuto banale la caduta occorsa all’assicurata, senza ulteriori precisazioni in merito alla dinamica dell’infortunio del quale ella è stata vittima, elemento quest’ultimo essenziale al fine della corretta classificazione dell’evento traumatico in discussione.

Dall’annuncio di infortunio risulta solo che l’assicurata è stata “disarcionata da cavallo, in maneggio” (cfr. doc. 5.1).

In mancanza di fondamentali elementi concernenti la dinamica dell’accaduto, il TCA non può considerare che l’evento traumatico occorso a RI 1 possa certamente essere qualificato, a priori,quale infortunio di grado leggero, come preteso dall’istituto assicuratore.

2.9.   Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà alla ricorrente l’importo fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato ai considerandi 2.6., 2.7. e 2.8.

CO 1 verserà all'assicurata fr. 2'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti