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35.2018.86

Corrette entità della rendita di invalidità e dell'IMI stabilite dall'assicuratore infortuni

Ticino · 2018-11-29 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 45 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi da 5 a 15 kg molto spesso, oltre i 15 kg di rado.

Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo e molto pesante mai. Nessun problema dirotazione delle due mani.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza limitazione, rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta inclinata in avanti spesso, in piedi e inclinata in avanti di rado, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di lunga durata seduta molto spesso, in piedi spesso, posizione a libera scelta tra le due, da preferirsi quella seduta con possibilità di alzarsi per 10-15 minuti ogni mezz’ora – un’ora.

Spostamento: camminare fino a 50 m molto spesso, oltre i 50 m talvolta, camminare su tratti lunghi e terreno accidentato mai, salire sulle scale spesso, su scale a pioli mai.

Uso delle due mani possibile, nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio.” (Doc. 270, pagg. 4-5)

Tale valutazione dell’esigibilità lavorativa è, poi, stata integralmente confermata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e medico __________ dell’assicuratore LAINF, in occasione della visita __________ del 1° settembre 2017.

In tale occasione, difatti, il medico fiduciario, chiamato proprio a valutare l’esigibilità espressa nella precedente visita medica di chiusura del 2 giugno 2015 dal dr. __________, ha rilevato che “tale esigibilità lavorativa vieneconfermata in toto.” (cfr. doc. 346 pag. 3, corsivo della redattrice).

In sede di opposizione, l’avv. RA 1 ha contestato che l’assicurato possa lavorare al 100% in attività leggere adeguate, come deciso dall’amministrazione, trasmettendo, a comprova di quanto sostenuto, un referto del dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale.

Quest’ultimo, con referto del 5 giugno 2018, ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro soltanto in attività leggere, fornendo la seguente motivazione:

In sede ricorsuale, il legale dell’assicurato ha nuovamente contestato che l’interessato possa essere considerato pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, trasmettendo uno scritto di posta elettronica del 6 agosto 2018 in cui il dr. __________ ha rilevato quanto segue:

In data 5.6.2018 vi trasmettevo le mie osservazioni sul caso specifico, che ribadisco ancora attualmente in quanto valide tutt’ora.

In data 16.7.2018 inviavo la seguente email alla signora __________, in merito alla formazione in corso:

Gentile Signora __________,

ho preso atto del suo email inviato direttamente al paziente in data 11.7.2018 e successivamente trasmesso alla mia attenzione.

Tenevo comunque a confermarle che il paziente per il momento resta inabile al lavoro nella misura del 50% in quanto un’attività lavorativa al 100% nell’ambito professionaleche sta svolgendo ora non è realisticamente possibile a causa della forte sintomatologia dolorosa e di tensione muscolare accumulata alla sera, in considerazione di tutto quanto ha dovuto subire negli ultimi anni. Ricordo in particolare le varie investigazioni e i vari trattamenti medici eseguiti presso la Clinica __________ di __________ (documentazione ampia in possesso della CO 1 e certamente a vostra disposizione su richiesta).

Ricordo infine che il paziente, a seguito delle sue problematiche, è stato inabile al lavoro al 100% per circa 6 anni (!) e di conseguenza credo sia veramente poco realistico pensare ad una ripresa del lavoro al 100%  a breve-medio termine.

Dr. __________

Ora riconfermo che a mio parere medico, il paziente può essere ritenutoabile al lavoro solo e unicamente per lavori leggericome ampiamente dettagliati nella documentazione già in vostro possesso e in possesso della CO 1 (vedi documento di decisione). In questo senso qualsiasi decisione deve rispettare le riserve imposte dai vari specialisti che hanno seguito il paziente.

Il paziente dovrebbe quindi essereavviato a una formazione professionale per lavori più leggeri e adeguati alla sua situazione ormai stabilizzata da tempoe accertata dai vari specialisti o ritenuto abile al lavoro nella misura parziale (ad esempio 50% inteso come abile al lavoro solo per mezza giornata e il restante 50% inabile al lavoro con rendita).” (Doc. E, sottolineature della redattrice)

2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7.   Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. __________, con il quale ha confermato la precedente valutazione del dr. __________ – dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, alla quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6.) – possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, questo Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF.

Tali aspetti, concernenti l’adeguatezza o meno dei provvedimenti professionali accordati all’interessato esulano, tuttavia,dalla presente vertenza e riguardano unicamente l’assicurazione invalidità, alla quale compete decidere in merito alla riformazione professionale.

È, quindi, in quella sede che l’assicurato dovrà far valere le proprie ragioni.

Con riferimento, invece, ai soli postumi infortunistici, il TCA rileva che il dr. __________ ha confermato che l’assicurato può svolgere solo delle attività leggere adeguate (cfr. doc. E).

Tale valutazione, quindi, risulta in piena sintonia con quanto considerato dall’CO 1.

Alla medesima conclusione era, del resto, pure giunto il dr. __________ nel referto del 10 settembre 2015, nel quale aveva espressamente indicato che “per quanto concerne la capacità lavorativa ritengo che il paziente è abile al 100% ma unicamente per attività leggere dove non deve sollevare pesi, non deve camminare a lungo o rimanere in piedi a lungo” (doc. 294).

Visto quanto sopra esposto, occorre quindi concludere che, malgrado il danno alla salute, che rende ormai inesigibile la precedente attività pesante di operaio edile, l’interessato sia pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali dettagliatamente esposte dal dr. __________ e confermate dal dr. __________.

2.10.Nella presente fattispecie, l’amministrazioneha stabilito il reddito da invalido dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL(cfr. doc. A).

Con il proprio ricorso l’assicurato ha genericamente contestato di potere svolgere le attività prese in considerazione dall’amministrazione, ritenendo di essere abile al lavoro al massimo nella misura del 50% anche nello svolgimento di attività leggere adeguate (cfr. doc. I).

Quanto alla scelta di far capo ai dati salariali delle DPL,questo Tribunale non può che considerarla corretta, ritenuto che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.9.), secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38riassunta al consid. 2.9.)nello stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF, l’CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta,ai salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino sufficientemente rappresentativi si basa suidati statistici, producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del risultato desiderato.

Inoltre, non va dimenticato che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione empirica.

Ora, posto che, nel caso di specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), sufficientemente rappresentativi.

2.11.   Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 47’954 il reddito da invalido.

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella allegata al doc. 353 si evince che sono 66 i posti di lavoro che entrano in considerazione - numero che, come ricordato in precedenza al consid. 2.9., adempie ilrequisito di rappresentatività dei profili DPL (rappresentatività data quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25, cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014)

- che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 34'220.00 e a fr. 66'783.00 annui, e infine che quello medio è di fr. 46'749.00 annui.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr.47’954annui) èsuperioredel 2.51% rispetto alla media dei salari medi (fr. 46'749.00).

Esso ammonta afr. 47’954.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Da notare, infine, che nella decisione del 27 aprile 2018 l’CO 1 ha indicato che “la rendita tiene conto della situazione attuale. Se dovesse intervenire un notevole cambiamento dello stato di salute o delle ripercussioni economiche derivanti da infortunio o malattia professionale, la rendita è riveduta in qualsiasi momento fino al raggiungimento dell’età AVS” (doc. 360 pag. 3).

Il TCA ricorda, al riguardo, che una volta terminate le misure di riqualifica nel frattempo messe in atto da parte dell’Ufficio AI e qualora dovesse risultare una modifica del tasso di invalidità, vi sarà la possibilità di procedere ad una revisione del diritto alla rendita di invalidità.

In una sentenza 8C_1015/2012 del 28 ottobre 2013, pubblicata in DTF139 V 514- concernente il caso di un assicurato, posto al beneficio di una rendita di invalidità da parte dell’assicuratore LAINF e al quale erano poi stati assegnati da parte dell’assicurazione invalidità dei provvedimenti professionali - il Tribunale federale ha sottolineato che, fatte salve le regole sul sovraindennizzo, l'assicuratore infortuni che ha accordato una rendita ordinaria o "definitiva" d'invalidità non può sospendere il diritto a tale prestazione se l'assicurato beneficiario percepisce delle indennità giornaliere dall'assicurazione per l'invalidità.

Nella medesima sentenza il TF ha rilevato che l’attribuzione delle misure di reintegrazione da parte dell’assicurazione invalidità non costituisce un motivo di revisione della rendita LAINF secondo l’articolo 17 LPGA, che implica una modifica del tasso di invalidità.

2.12.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.13.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagliartt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente ilpretium dolorise il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.14.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.15. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.16. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore l’assicurato è stata eseguita dal dr. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di chiusura del 2 giugno 2015:

10.09.2012 trauma contusivo emicorpo destro in particolare anca destra con persistenti dolori a questo livello e riduzione funzionale dolente.

13.08.2013 con la diagnosi di lesione labbro acetabolare e lesione legamento rotondo della testa femorale artroscopia anca, termo-plastica labbro, condroplastica, débridement foveale, cervico-plastica femorale fecit dr. __________.

03.09.2014 artroscopia anca destra, resezione parte labbro antero-laterale, tenotomia ileo-psoas, taglia collo femore destro e adattazione acetabolo fecit PD dr. __________.

Sullo stesso infortunio trauma contusivo mano sinistra, vedasi sopra rapporto neurologico.

2. Valutazione del danno all’integrità

10%

3. Motivazione

Per l’attribuzione del valore della menomazione all’integrità fisica viene valutata la tabella n. 5, si valutano le limitazioni funzionali e i dolori cronici dopo i due interventi chirurgici summenzionati all’anca destra, per analogia fa stato la presenza di una moderata artrosi dell’articolazione coxo-femorale a destra, visto che una vera e propria artrosi non è presente ma vengono valutati i deficit funzionali, questo corrisponde ad un IMI del 10% come attribuita.” (Doc. 269)

Tale valutazione è poi stata interamente confermata dal dr. De Ponti in occasione della visita __________ del 1° settembre 2017, nella quale il medico fiduciario ha indicato di non ritenere di dovere modificare quanto deciso dal dr. __________ (doc. 346).

Il legale dell’assicurato ha contestato tale apprezzamento, pretendendo la corresponsione di un’IMI del 20%, ritenuto che a suo parere “l’apprezzamento del danno all’integrità del 10% non può che essere considerato inappropriato, in quanto il qui ricorrente risulta avere un danno maggiore a quello riportato” (cfr. doc. I).

D’altro canto, l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento medico suscettibile di creare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento del servizio medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Sulla scorta di quanto precede, questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata, anche nella misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di un’IMI del 10%.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2018.86

CR

Lugano

29 novembre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 luglio 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita d'invalidità, rispettivamente all’entità dell’IMI, spettanti all’insorgente a dipendenza dell’infortunio assicurato.

Non è, invece, oggetto di contestazione tra le parti la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato, peraltro riconosciuta dallo stesso medico curante, dr. __________, il quale in data 6 agosto 2018 ha espressamente indicato che la situazione dell’interessato è “ormai stabilizzata da tempo” (cfr. doc. E, corsivo della redattrice).

Entità della rendita di invalidità.

2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nellasentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, laSTFA I 871/02 del 20 aprile 2004 elaSTFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.   Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha ritenuto l’assicurato, con riferimento alle sole conseguenze infortunistiche, pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate al suo stato di salute, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal proprio servizio medico.

In occasione della visita medica di chiusura del 2 giugno 2015, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, aveva ritenuto non più esigibile la precedente attività lavorativa di operaio edile, considerando, per contro, l’assicurato abile nella misura massima possibile a partire dal 1° luglio 2015 in attività leggere adeguate.

Il medico __________ aveva così descritto l’esigibilità lavorativa:

Sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, leggeri fra 5 e 10 kg fino all’altezza dei fianchi molto spesso, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di rado, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi da 5 a 15 kg molto spesso, oltre i 15 kg di rado.

Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo e molto pesante mai. Nessun problema dirotazione delle due mani.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa senza limitazione, rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta inclinata in avanti spesso, in piedi e inclinata in avanti di rado, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di lunga durata seduta molto spesso, in piedi spesso, posizione a libera scelta tra le due, da preferirsi quella seduta con possibilità di alzarsi per 10-15 minuti ogni mezz’ora – un’ora.

Spostamento: camminare fino a 50 m molto spesso, oltre i 50 m talvolta, camminare su tratti lunghi e terreno accidentato mai, salire sulle scale spesso, su scale a pioli mai.

Uso delle due mani possibile, nessun problema di equilibrio o stare in equilibrio.” (Doc. 270, pagg. 4-5)

Tale valutazione dell’esigibilità lavorativa è, poi, stata integralmente confermata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e medico __________ dell’assicuratore LAINF, in occasione della visita __________ del 1° settembre 2017.

In tale occasione, difatti, il medico fiduciario, chiamato proprio a valutare l’esigibilità espressa nella precedente visita medica di chiusura del 2 giugno 2015 dal dr. __________, ha rilevato che “tale esigibilità lavorativa vieneconfermata in toto.” (cfr. doc. 346 pag. 3, corsivo della redattrice).

In sede di opposizione, l’avv. RA 1 ha contestato che l’assicurato possa lavorare al 100% in attività leggere adeguate, come deciso dall’amministrazione, trasmettendo, a comprova di quanto sostenuto, un referto del dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale.

Quest’ultimo, con referto del 5 giugno 2018, ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro soltanto in attività leggere, fornendo la seguente motivazione:

In sede ricorsuale, il legale dell’assicurato ha nuovamente contestato che l’interessato possa essere considerato pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, trasmettendo uno scritto di posta elettronica del 6 agosto 2018 in cui il dr. __________ ha rilevato quanto segue:

In data 5.6.2018 vi trasmettevo le mie osservazioni sul caso specifico, che ribadisco ancora attualmente in quanto valide tutt’ora.

In data 16.7.2018 inviavo la seguente email alla signora __________, in merito alla formazione in corso:

Gentile Signora __________,

ho preso atto del suo email inviato direttamente al paziente in data 11.7.2018 e successivamente trasmesso alla mia attenzione.

Tenevo comunque a confermarle che il paziente per il momento resta inabile al lavoro nella misura del 50% in quanto un’attività lavorativa al 100% nell’ambito professionaleche sta svolgendo ora non è realisticamente possibile a causa della forte sintomatologia dolorosa e di tensione muscolare accumulata alla sera, in considerazione di tutto quanto ha dovuto subire negli ultimi anni. Ricordo in particolare le varie investigazioni e i vari trattamenti medici eseguiti presso la Clinica __________ di __________ (documentazione ampia in possesso della CO 1 e certamente a vostra disposizione su richiesta).

Ricordo infine che il paziente, a seguito delle sue problematiche, è stato inabile al lavoro al 100% per circa 6 anni (!) e di conseguenza credo sia veramente poco realistico pensare ad una ripresa del lavoro al 100%  a breve-medio termine.

Dr. __________

Ora riconfermo che a mio parere medico, il paziente può essere ritenutoabile al lavoro solo e unicamente per lavori leggericome ampiamente dettagliati nella documentazione già in vostro possesso e in possesso della CO 1 (vedi documento di decisione). In questo senso qualsiasi decisione deve rispettare le riserve imposte dai vari specialisti che hanno seguito il paziente.

Il paziente dovrebbe quindi essereavviato a una formazione professionale per lavori più leggeri e adeguati alla sua situazione ormai stabilizzata da tempoe accertata dai vari specialisti o ritenuto abile al lavoro nella misura parziale (ad esempio 50% inteso come abile al lavoro solo per mezza giornata e il restante 50% inabile al lavoro con rendita).” (Doc. E, sottolineature della redattrice)

2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7.   Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. __________, con il quale ha confermato la precedente valutazione del dr. __________ – dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, alla quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6.) – possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, questo Tribunale rileva che l’assicurato non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di smentire quanto valutato dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF.

Tali aspetti, concernenti l’adeguatezza o meno dei provvedimenti professionali accordati all’interessato esulano, tuttavia,dalla presente vertenza e riguardano unicamente l’assicurazione invalidità, alla quale compete decidere in merito alla riformazione professionale.

È, quindi, in quella sede che l’assicurato dovrà far valere le proprie ragioni.

Con riferimento, invece, ai soli postumi infortunistici, il TCA rileva che il dr. __________ ha confermato che l’assicurato può svolgere solo delle attività leggere adeguate (cfr. doc. E).

Tale valutazione, quindi, risulta in piena sintonia con quanto considerato dall’CO 1.

Alla medesima conclusione era, del resto, pure giunto il dr. __________ nel referto del 10 settembre 2015, nel quale aveva espressamente indicato che “per quanto concerne la capacità lavorativa ritengo che il paziente è abile al 100% ma unicamente per attività leggere dove non deve sollevare pesi, non deve camminare a lungo o rimanere in piedi a lungo” (doc. 294).

Visto quanto sopra esposto, occorre quindi concludere che, malgrado il danno alla salute, che rende ormai inesigibile la precedente attività pesante di operaio edile, l’interessato sia pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, rispettose delle limitazioni funzionali dettagliatamente esposte dal dr. __________ e confermate dal dr. __________.

2.10.Nella presente fattispecie, l’amministrazioneha stabilito il reddito da invalido dell’assicurato facendo capo al metodo delle DPL(cfr. doc. A).

Con il proprio ricorso l’assicurato ha genericamente contestato di potere svolgere le attività prese in considerazione dall’amministrazione, ritenendo di essere abile al lavoro al massimo nella misura del 50% anche nello svolgimento di attività leggere adeguate (cfr. doc. I).

Quanto alla scelta di far capo ai dati salariali delle DPL,questo Tribunale non può che considerarla corretta, ritenuto che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.9.), secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. pubblicata in SVR 2016 UV Nr. 38riassunta al consid. 2.9.)nello stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF, l’CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta,ai salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”) e solo qualora questi ultimi non risultino sufficientemente rappresentativi si basa suidati statistici, producendo comunque un estratto della banca dati DPL al fine di dimostrare l’inapplicabilità di tali dati, al fine di non alimentare il sospetto che si sia deciso di ricorrere ai dati statistici in funzione del risultato desiderato.

Inoltre, non va dimenticato che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono accessibili al termine della scuola dell’obbligo o tramite una formazione empirica.

Ora, posto che, nel caso di specie, il reddito da invalido dell’interessato va stabilito proprio in relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive e non ad impieghi qualificati afferenti ad un settore specifico, appare corretta la scelta dell’amministrazione di basarsi sui dati delle DPL, risultati nel caso di specie, come vedremo qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), sufficientemente rappresentativi.

2.11.   Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 47’954 il reddito da invalido.

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella allegata al doc. 353 si evince che sono 66 i posti di lavoro che entrano in considerazione - numero che, come ricordato in precedenza al consid. 2.9., adempie ilrequisito di rappresentatività dei profili DPL (rappresentatività data quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25, cfr. STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014)

- che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 34'220.00 e a fr. 66'783.00 annui, e infine che quello medio è di fr. 46'749.00 annui.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr.47’954annui) èsuperioredel 2.51% rispetto alla media dei salari medi (fr. 46'749.00).

Esso ammonta afr. 47’954.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

Da notare, infine, che nella decisione del 27 aprile 2018 l’CO 1 ha indicato che “la rendita tiene conto della situazione attuale. Se dovesse intervenire un notevole cambiamento dello stato di salute o delle ripercussioni economiche derivanti da infortunio o malattia professionale, la rendita è riveduta in qualsiasi momento fino al raggiungimento dell’età AVS” (doc. 360 pag. 3).

Il TCA ricorda, al riguardo, che una volta terminate le misure di riqualifica nel frattempo messe in atto da parte dell’Ufficio AI e qualora dovesse risultare una modifica del tasso di invalidità, vi sarà la possibilità di procedere ad una revisione del diritto alla rendita di invalidità.

In una sentenza 8C_1015/2012 del 28 ottobre 2013, pubblicata in DTF139 V 514- concernente il caso di un assicurato, posto al beneficio di una rendita di invalidità da parte dell’assicuratore LAINF e al quale erano poi stati assegnati da parte dell’assicurazione invalidità dei provvedimenti professionali - il Tribunale federale ha sottolineato che, fatte salve le regole sul sovraindennizzo, l'assicuratore infortuni che ha accordato una rendita ordinaria o "definitiva" d'invalidità non può sospendere il diritto a tale prestazione se l'assicurato beneficiario percepisce delle indennità giornaliere dall'assicurazione per l'invalidità.

Nella medesima sentenza il TF ha rilevato che l’attribuzione delle misure di reintegrazione da parte dell’assicurazione invalidità non costituisce un motivo di revisione della rendita LAINF secondo l’articolo 17 LPGA, che implica una modifica del tasso di invalidità.

2.12.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.13.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagliartt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente ilpretium dolorise il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.14.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.15. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.16. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore l’assicurato è stata eseguita dal dr. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di chiusura del 2 giugno 2015:

10.09.2012 trauma contusivo emicorpo destro in particolare anca destra con persistenti dolori a questo livello e riduzione funzionale dolente.

13.08.2013 con la diagnosi di lesione labbro acetabolare e lesione legamento rotondo della testa femorale artroscopia anca, termo-plastica labbro, condroplastica, débridement foveale, cervico-plastica femorale fecit dr. __________.

03.09.2014 artroscopia anca destra, resezione parte labbro antero-laterale, tenotomia ileo-psoas, taglia collo femore destro e adattazione acetabolo fecit PD dr. __________.

Sullo stesso infortunio trauma contusivo mano sinistra, vedasi sopra rapporto neurologico.

2. Valutazione del danno all’integrità

10%

3. Motivazione

Per l’attribuzione del valore della menomazione all’integrità fisica viene valutata la tabella n. 5, si valutano le limitazioni funzionali e i dolori cronici dopo i due interventi chirurgici summenzionati all’anca destra, per analogia fa stato la presenza di una moderata artrosi dell’articolazione coxo-femorale a destra, visto che una vera e propria artrosi non è presente ma vengono valutati i deficit funzionali, questo corrisponde ad un IMI del 10% come attribuita.” (Doc. 269)

Tale valutazione è poi stata interamente confermata dal dr. De Ponti in occasione della visita __________ del 1° settembre 2017, nella quale il medico fiduciario ha indicato di non ritenere di dovere modificare quanto deciso dal dr. __________ (doc. 346).

Il legale dell’assicurato ha contestato tale apprezzamento, pretendendo la corresponsione di un’IMI del 20%, ritenuto che a suo parere “l’apprezzamento del danno all’integrità del 10% non può che essere considerato inappropriato, in quanto il qui ricorrente risulta avere un danno maggiore a quello riportato” (cfr. doc. I).

D’altro canto, l’insorgente non ha saputo sollevare alcun argomento medico suscettibile di creare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento del servizio medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Sulla scorta di quanto precede, questa Corte deve confermare la decisione su opposizione impugnata, anche nella misura in cui l’assicuratore ha posto l’insorgente al beneficio di un’IMI del 10%.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti