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35.2018.54

Reddito da invalido. NO DPL (14). CCL aziendale non trova applicazione alla presente fattispecie. Maggiori informazioni alle precedenti attività: accontentato oppure GAP salariale? IMI. Confermata. Ripetibili

Ticino · 2018-11-29 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 per il periodo 2016-2018) e la media mensile di 182 ore (oltre a tredicesima; doc. 123)Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 114) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.Il "reddito da valido" per il 2018 ammonta quindi a fr. 37'856.-.

2.6.   Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…)quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale(al riguardo cfr.Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte aveva stabilito al considerando 4.1 cheSe una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico.Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5 (STCA 35.2016.57 del 9 gennaio 2017, consid. 2.7.2).Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situavasoltanto leggermentesotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2; STCA 35.2016.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.9).

2.7.Dalle tavole processuali risulta che l’CO 1 ha quantificato in fr. 67'859.50 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2018, operando deduzione sociale del 15%"per tenere conto delle sue variabili personali e professionali"),giungendo così all’importo di fr. 57'681.- (doc. 123, 125 e 139).L’assicurato contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore osservando quanto segue:"Nello specifico, il ricorrente era impiegato nel settore della metallurgia, esercitando una mansione senza funzione di quadro. Prendendo come base di riferimento la Tabella RSS TA1_b anno 2014, un lavoratore attivo nel settore della Metallurgia, senza funzioni di quadro, percepisce un salario medio mensile pari a fr. 5'639.00 (cfr. cifre 24-25). Tenendo in considerazione che l'assicurato era attivo in misura di 42 ore settimanali, l'appena indicato dato economico deve quindi essere adeguato a tale grado di impiego, in quanto le RSS sono definite sulla base di un'occupazione settimanale pari a 40 ore: fr. 5'639.00 : 40 x 42 = fr. 5'921. Conseguentemente, il reddito annuo statistico di riferimento ammonta a fr. 71'052.00 annui (fr. 5'921.00 x 12 mesi). Tale importo statistico è riferito all'anno 2014, rivalutando tale dato nominalmente dello 0.4% per il 2015, dello 0.7% per il 2016 e 0.5% per il 2017 e 2018, un operaio occupato nel settore della metallurgia potrebbe conseguire un reddito medio annuo pari a fr. 72'556.00. Ne discende quindi un GAP salariale rispetto al reddito conseguito presso __________ pari al 43%, già considerata la franchigia del 5%. Una persona occupata in un'attività semplice potrebbe percepire un salario annuo medio pari a fr. 67'859.50, come rilevato dalla CO 1 stessa sulla base delle RSS. Deducendo il GAP salariale definito più sopra, oltre alla deduzione sociale al 15% calcolato da parte resistente, si ottiene che il salario da invalido ipoteticamente conseguibile dal signor RI 1 ammonta a fr. 32'878.00."(doc. I, pag. 3).

2.8.Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (14– cfr. estratto di cui al doc. 123) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la già citata STCA35.2014.20 del28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).Per i motivi qui sotto esposti il TCA non può fare proprio il reddito da invalido determinato dall'assicuratore LAINF sulla base deidati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica, senza che vengano prima svolti ulteriori accertamenti economici.

2.8.1.   Nelle sentenze 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, pubblicata in: SVR 2017 UV Nr. 32, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile,mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3;STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.11; STCA 35.2017.84 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4.7; STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.6.1; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.6).Nella sentenza9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.2, con riferimenti, il TF, in un caso AI ticinese riguardante un pittore imbianchino dal 1972 che aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo un grave infortunio agli arti inferiori nei limiti funzionali stabiliti, ha rammentato che: "Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28consid. 3.3.2 pag. 30;135 V 58consid. 3.1 pag. 59 con riferimenti). Tuttavia, in circostanze particolari, ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr.DTF 134 V 322consid. 4.1 pag. 325;129 V 222consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.)." Nel caso ticinese che il TF era stato chiamato a giudicare, al consid. 4.3, ha quindi rilevato che "Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria." Il TF ha quindi concluso, sempre al consid. 4.3, che in quel caso "la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di seguito: ISS)." Il TF, al consid. 5.2, ha infine applicato la TA12012, settore 41-43 riferito alla costruzione (cfr. a tal riguardo il fascicolo edito dall'Ufficio federale di statistica sulle note esplicative concernenti la nomenclatura generale delle attività economiche, NOGA 08, in cui si fa riferimento ai lavori di intonacatura, n. 4331 pag. 123, e a quelli di tinteggiatura, n. 433401 pag. 124), per gli uomini, livello 1 di competenza (malgrado la lunga esperienza lavorativa il ricorrente non ha mai perfezionato la sua formazione, condizione oggi necessaria per beneficiare di un livello di competenza maggiore, a tal riguardo cfr. sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.3) ed ha adattato l'importo ottenuto all'evoluzione dei salari nominali, tenendo conto del settore di attività ritenuto, in casu costruzione (THOMAS ACKERMANN, Die Bemessung des Invaliditätsgrades, in: KIESER/LENDFERS [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2012, pag. 36) come pure adeguato all'orario medio settimanale nelle aziende nel 2014.

Giova qui pure ricordare che questa Corte non haapplicato alcuna riduzione a titolo digapsalarialenellaSTCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della società (nazionale) in questione sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti.In concreto, il TCAritiene che, ai fini di un eventuale parallelismodei redditi,il CCL stipulato tra la __________di __________ e l'RA 1non sia applicabile al caso di specie, avendo unicamente valenzaaziendaleed essendo quindi riferito esclusivamente al proprio datore di lavoro, che, tuttavia, sulla base degli atti di causa non è una societànazionaleomultinazionale(o partecipante in altre società nazionali ed estere similari, come concesso dallo scopo sociale iscritto al registro di commercio risultante dal Doc. E) e non ha, pertanto, valenzanazionale(o, per lo meno,regionale). Giova del resto ribadire che già l'uso degli stessi CCLdi categoria(e tale - val qui la pena di ribadire - non può essere considerato un CCL aziendale riferito ad una singola società che non è nazionale né multinazionale) ha carattere eccezionale (cfr. la citata STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.3).

2.8.2.   Il TCA osserva che dalle tavole processuali emerge la descrizione del lavoro che esegue l'assicurato. In particolare, nel colloquio del 24 ottobre 2016 al proprio domicilio, RI 1 ha descritto nei seguenti termini la propria attività lavorativa al consulente CO 1:"(…)Presso la ditta __________ di __________ ero impiegato come operaio ai macchinari "sbarbatori". Si tratta di macchine industriali che servono per diminuire il diametro del filo di ferro a dipendenza delle necessità. Il filo è arrotolato su una rocca (inizialmente ca. 500 chilogrammi) ed entra nel macchinario che automaticamente lo lavora e lo riavvolge su una rocca più piccola che poi viene fornita al cliente. In caso di rottura o cambio del filo si deve fermare la macchina e anche lo srotolamento della rocca. Per fare questo, evitando quindi che il filo si srotoli fuori dal macchinario, necessario usare uno straccio e far pressione sulla rocca per fermarla. Le rocche vengono sollevate con i muletti. A volte è necessario spingerle e girarle manualmente. Io sono destrimane."(doc. 23).

Dalla descrizione del posto di lavoro del 22 dicembre 2016 risulta che l'assicurato è un "operaio trafileria" (100%; 42 ore settimanali; turni alternati) che lavora in piedi e con necessità di un controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg, svolgendo attività manuali precise e con forza, con esposizione al rumore e alla polvere (doc. 33).

Dalla descrizione del posto di lavoro del 21 settembre 2017 emerge che l'assicurato era ed è "operaio trafilatore" (100%; 42 ore settimanali; lavoro notturno necessario, lavoro su 3 turni) che lavora in piedi, in gruppo e con necessità di un controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg, svolgendo attività manuali precise e con forza, con esposizione al rumore, agli odori e alla polvere (doc. 92).Durante il colloquio del 17 ottobre 2017 presso il reparto di produzione della __________ a __________, i responsabili (vice-direttore generale; responsabile di produzione reparto alluminio e responsabile della sicurezza) hanno descritto nei seguenti termini l’attività lavorativa al consulente CO 1:"(…)Il signor RI 1 era impiegato come operaio ai macchinari "sbarbatori". Si tratta di macchine industriali che servono per diminuire il diametro del filo di ferro a dipendenza delle necessità. Vi sono diverse postazioni e in alcune vengono movimentate delle rocche del peso che può raggiungere i 300 chilogrammi (150 chili la rocca e 150 chili il filo arrotolato), mentre su altri macchinari vengono posizionate delle rocche del perso di circa 800 chili (300 chili la rocca e 500 di filo). Prima di avviare il processo di lavorazione è necessario avvolgere il filo manualmente nei vari punti del macchinario che poi procede automaticamente alla lavorazione. In caso di rottura del filo si deve fermare la macchina e procedere al riavvolgimento manualmente I nuovi macchinari non necessitano più di fermare lo srotolamento delle rocche manualmente con uno straccio e facendo pressione sulla rocca per fermarla. Generalmente le pesanti rocche di filo vengono sollevate e movimentate utilizzando dei muletti a motore ma poi bisogna farle rotolare manualmente per inserirle nelle apposite sedi e far partire il processo di "riduzione di diametro" (v. fotografia)".(doc. 98).

Durante il colloquio del 24 ottobre 2016 al proprio domicilio, l'assicurato ha così descritto al consulente CO 1 l'infortunio del 1° luglio 2016:

Alla luce di queste circostanze - considerato, in particolare, che l'assicurato era attivo come operaio di trafileria (addetto ad attività manuali precise e con forza, che esige controllo visivo, da svolgersi in piedi, esposto alla polvere, con necessità di sollevamento parziale di pesi superiore ai 15kg; cfr. doc. 33) in una ditta (la __________ di __________) il cui scopo consiste nella produzione e nel commercio anche per rappresentanza e commissione, di prodotti in acciaio inossidabile e metallici in genere, plastici, affini e similari (cfr. doc. E) - questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'CO 1, RI 1 era impiegato come operaio nel settore della metallurgia e che, pertanto, al caso di specie troverebbero applicazionei relatividati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr.la citata STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.3).

2.8.3.   Il TCA osserva che, sempre durante il colloquio del 24 ottobre 2016, al proprio domicilio, l'assicurato (classe 1977) ha così enumerato al consulente CO 1 le attività professionali da lui svolte:"Ho cominciato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ di __________ dal 12 maggio

2016. Ero già presente in questa ditta dal mese di novembre 2015 tramite l'agenzia interinale __________ di __________. Prima ancora avevo già prestato servizio presso altre imprese, sempre tramite questa impresa di prestito di personale. Lavoro in Svizzera da una ventina d'anni. In passato avevo lavorato per un paio d'anni presso la ditta __________ di __________ e alle dipendenze della __________ di __________, con un'assunzione anche presso l'impresa __________ di __________. Avevo pure lavorato presso le __________ e la __________ nei miei primi anni in Svizzera. Altrimenti negli anni successivi al termine delle scuole dell'obbligo avevo lavorato in Italia. Non ho un diploma professionale. (…)"(doc. 23).

In assenza di maggiori ragguagli in merito alle precedenti attività del ricorrente (in particolare: i periodi precisi svolti presso i differenti datori di lavoro, con le rispettive mansioni, eventuali periodi di disoccupazione di cui l'insorgente ha beneficiato, e soprattutto le retribuzioni da lui percepite), questo Tribunale non è in grado di determinare se il ricorrente si sia accontentato o meno di un reddito modesto (cfr. salario da valido di fr.37'856.- accertato al consid. 2.5) e, quindi, se al caso di specie, sia applicabile o meno il principio del parallelismodei redditi da raffrontare per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%(cfr. la già citata DTF 135 V 297 consid. 6.1.2).A questo proposito giova ricordare che il TF, nella sentenza 8C_250/2017 del 28 settembre 2017, al consid. 5.1.2 ha stabilito che:

Nella sentenza 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, al consid. 5.1.3, l’Alta Corte si è invece così espressa:

2.9.   A mente del TCA,si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’CO 1per la messa in atto dei necessari accertamenti riguardo agli aspetti appena evidenziati. Sulla base dellerelative risultanze, l’assicuratore LAINF emetterà una nuova decisione riguardo alla rendita d’invalidità.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2018.54

PC/DC/sc

Lugano

29 novembre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 maggio 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

2.5.   Per quanto concerne ilreddito da valido,secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1, avrebbe realizzato nel 2018 un guadagno annuo lordo di fr. 37'856.-, considerando la base oraria (di fr. 16.00/h previsti dal CCL stipulato tra la __________ e l’RA 1 per il periodo 2016-2018) e la media mensile di 182 ore (oltre a tredicesima; doc. 123)Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 114) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.Il "reddito da valido" per il 2018 ammonta quindi a fr. 37'856.-.

2.6.   Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…)quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale(al riguardo cfr.Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.Nella DTF 134 V 322 l'Alta Corte aveva stabilito al considerando 4.1 cheSe una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico.Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5 (STCA 35.2016.57 del 9 gennaio 2017, consid. 2.7.2).Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situavasoltanto leggermentesotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2; STCA 35.2016.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.9).

2.7.Dalle tavole processuali risulta che l’CO 1 ha quantificato in fr. 67'859.50 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2018, operando deduzione sociale del 15%"per tenere conto delle sue variabili personali e professionali"),giungendo così all’importo di fr. 57'681.- (doc. 123, 125 e 139).L’assicurato contesta il dato ritenuto dall’Istituto assicuratore osservando quanto segue:"Nello specifico, il ricorrente era impiegato nel settore della metallurgia, esercitando una mansione senza funzione di quadro. Prendendo come base di riferimento la Tabella RSS TA1_b anno 2014, un lavoratore attivo nel settore della Metallurgia, senza funzioni di quadro, percepisce un salario medio mensile pari a fr. 5'639.00 (cfr. cifre 24-25). Tenendo in considerazione che l'assicurato era attivo in misura di 42 ore settimanali, l'appena indicato dato economico deve quindi essere adeguato a tale grado di impiego, in quanto le RSS sono definite sulla base di un'occupazione settimanale pari a 40 ore: fr. 5'639.00 : 40 x 42 = fr. 5'921. Conseguentemente, il reddito annuo statistico di riferimento ammonta a fr. 71'052.00 annui (fr. 5'921.00 x 12 mesi). Tale importo statistico è riferito all'anno 2014, rivalutando tale dato nominalmente dello 0.4% per il 2015, dello 0.7% per il 2016 e 0.5% per il 2017 e 2018, un operaio occupato nel settore della metallurgia potrebbe conseguire un reddito medio annuo pari a fr. 72'556.00. Ne discende quindi un GAP salariale rispetto al reddito conseguito presso __________ pari al 43%, già considerata la franchigia del 5%. Una persona occupata in un'attività semplice potrebbe percepire un salario annuo medio pari a fr. 67'859.50, come rilevato dalla CO 1 stessa sulla base delle RSS. Deducendo il GAP salariale definito più sopra, oltre alla deduzione sociale al 15% calcolato da parte resistente, si ottiene che il salario da invalido ipoteticamente conseguibile dal signor RI 1 ammonta a fr. 32'878.00."(doc. I, pag. 3).

2.8.Innanzitutto, il TCA osserva che l’assicuratore convenuto ha correttamente rinunciato a quantificare il reddito da invalido in base alle DPL, in quanto il numero di schede entranti in linea di conto alla luce dell’esigibilità lavorativa tracciata dal medico __________ (14– cfr. estratto di cui al doc. 123) va considerato insufficiente per rappresentare adeguatamente il mercato equilibrato del lavoro (sul tema, si veda la già citata STCA35.2014.20 del28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato).Per i motivi qui sotto esposti il TCA non può fare proprio il reddito da invalido determinato dall'assicuratore LAINF sulla base deidati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica, senza che vengano prima svolti ulteriori accertamenti economici.

2.8.1.   Nelle sentenze 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, pubblicata in: SVR 2017 UV Nr. 32, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile,mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3;STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.11; STCA 35.2017.84 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4.7; STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.6.1; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.6).Nella sentenza9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.2, con riferimenti, il TF, in un caso AI ticinese riguardante un pittore imbianchino dal 1972 che aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo un grave infortunio agli arti inferiori nei limiti funzionali stabiliti, ha rammentato che: "Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28consid. 3.3.2 pag. 30;135 V 58consid. 3.1 pag. 59 con riferimenti). Tuttavia, in circostanze particolari, ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr.DTF 134 V 322consid. 4.1 pag. 325;129 V 222consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.)." Nel caso ticinese che il TF era stato chiamato a giudicare, al consid. 4.3, ha quindi rilevato che "Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria." Il TF ha quindi concluso, sempre al consid. 4.3, che in quel caso "la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di seguito: ISS)." Il TF, al consid. 5.2, ha infine applicato la TA12012, settore 41-43 riferito alla costruzione (cfr. a tal riguardo il fascicolo edito dall'Ufficio federale di statistica sulle note esplicative concernenti la nomenclatura generale delle attività economiche, NOGA 08, in cui si fa riferimento ai lavori di intonacatura, n. 4331 pag. 123, e a quelli di tinteggiatura, n. 433401 pag. 124), per gli uomini, livello 1 di competenza (malgrado la lunga esperienza lavorativa il ricorrente non ha mai perfezionato la sua formazione, condizione oggi necessaria per beneficiare di un livello di competenza maggiore, a tal riguardo cfr. sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.3) ed ha adattato l'importo ottenuto all'evoluzione dei salari nominali, tenendo conto del settore di attività ritenuto, in casu costruzione (THOMAS ACKERMANN, Die Bemessung des Invaliditätsgrades, in: KIESER/LENDFERS [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2012, pag. 36) come pure adeguato all'orario medio settimanale nelle aziende nel 2014.

Giova qui pure ricordare che questa Corte non haapplicato alcuna riduzione a titolo digapsalarialenellaSTCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della società (nazionale) in questione sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti.In concreto, il TCAritiene che, ai fini di un eventuale parallelismodei redditi,il CCL stipulato tra la __________di __________ e l'RA 1non sia applicabile al caso di specie, avendo unicamente valenzaaziendaleed essendo quindi riferito esclusivamente al proprio datore di lavoro, che, tuttavia, sulla base degli atti di causa non è una societànazionaleomultinazionale(o partecipante in altre società nazionali ed estere similari, come concesso dallo scopo sociale iscritto al registro di commercio risultante dal Doc. E) e non ha, pertanto, valenzanazionale(o, per lo meno,regionale). Giova del resto ribadire che già l'uso degli stessi CCLdi categoria(e tale - val qui la pena di ribadire - non può essere considerato un CCL aziendale riferito ad una singola società che non è nazionale né multinazionale) ha carattere eccezionale (cfr. la citata STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.3).

2.8.2.   Il TCA osserva che dalle tavole processuali emerge la descrizione del lavoro che esegue l'assicurato. In particolare, nel colloquio del 24 ottobre 2016 al proprio domicilio, RI 1 ha descritto nei seguenti termini la propria attività lavorativa al consulente CO 1:"(…)Presso la ditta __________ di __________ ero impiegato come operaio ai macchinari "sbarbatori". Si tratta di macchine industriali che servono per diminuire il diametro del filo di ferro a dipendenza delle necessità. Il filo è arrotolato su una rocca (inizialmente ca. 500 chilogrammi) ed entra nel macchinario che automaticamente lo lavora e lo riavvolge su una rocca più piccola che poi viene fornita al cliente. In caso di rottura o cambio del filo si deve fermare la macchina e anche lo srotolamento della rocca. Per fare questo, evitando quindi che il filo si srotoli fuori dal macchinario, necessario usare uno straccio e far pressione sulla rocca per fermarla. Le rocche vengono sollevate con i muletti. A volte è necessario spingerle e girarle manualmente. Io sono destrimane."(doc. 23).

Dalla descrizione del posto di lavoro del 22 dicembre 2016 risulta che l'assicurato è un "operaio trafileria" (100%; 42 ore settimanali; turni alternati) che lavora in piedi e con necessità di un controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg, svolgendo attività manuali precise e con forza, con esposizione al rumore e alla polvere (doc. 33).

Dalla descrizione del posto di lavoro del 21 settembre 2017 emerge che l'assicurato era ed è "operaio trafilatore" (100%; 42 ore settimanali; lavoro notturno necessario, lavoro su 3 turni) che lavora in piedi, in gruppo e con necessità di un controllo visivo, sollevamento pesi > ai 15 kg, svolgendo attività manuali precise e con forza, con esposizione al rumore, agli odori e alla polvere (doc. 92).Durante il colloquio del 17 ottobre 2017 presso il reparto di produzione della __________ a __________, i responsabili (vice-direttore generale; responsabile di produzione reparto alluminio e responsabile della sicurezza) hanno descritto nei seguenti termini l’attività lavorativa al consulente CO 1:"(…)Il signor RI 1 era impiegato come operaio ai macchinari "sbarbatori". Si tratta di macchine industriali che servono per diminuire il diametro del filo di ferro a dipendenza delle necessità. Vi sono diverse postazioni e in alcune vengono movimentate delle rocche del peso che può raggiungere i 300 chilogrammi (150 chili la rocca e 150 chili il filo arrotolato), mentre su altri macchinari vengono posizionate delle rocche del perso di circa 800 chili (300 chili la rocca e 500 di filo). Prima di avviare il processo di lavorazione è necessario avvolgere il filo manualmente nei vari punti del macchinario che poi procede automaticamente alla lavorazione. In caso di rottura del filo si deve fermare la macchina e procedere al riavvolgimento manualmente I nuovi macchinari non necessitano più di fermare lo srotolamento delle rocche manualmente con uno straccio e facendo pressione sulla rocca per fermarla. Generalmente le pesanti rocche di filo vengono sollevate e movimentate utilizzando dei muletti a motore ma poi bisogna farle rotolare manualmente per inserirle nelle apposite sedi e far partire il processo di "riduzione di diametro" (v. fotografia)".(doc. 98).

Durante il colloquio del 24 ottobre 2016 al proprio domicilio, l'assicurato ha così descritto al consulente CO 1 l'infortunio del 1° luglio 2016:

Alla luce di queste circostanze - considerato, in particolare, che l'assicurato era attivo come operaio di trafileria (addetto ad attività manuali precise e con forza, che esige controllo visivo, da svolgersi in piedi, esposto alla polvere, con necessità di sollevamento parziale di pesi superiore ai 15kg; cfr. doc. 33) in una ditta (la __________ di __________) il cui scopo consiste nella produzione e nel commercio anche per rappresentanza e commissione, di prodotti in acciaio inossidabile e metallici in genere, plastici, affini e similari (cfr. doc. E) - questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall'CO 1, RI 1 era impiegato come operaio nel settore della metallurgia e che, pertanto, al caso di specie troverebbero applicazionei relatividati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr.la citata STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, consid. 4.3).

2.8.3.   Il TCA osserva che, sempre durante il colloquio del 24 ottobre 2016, al proprio domicilio, l'assicurato (classe 1977) ha così enumerato al consulente CO 1 le attività professionali da lui svolte:"Ho cominciato a lavorare alle dipendenze della ditta __________ di __________ dal 12 maggio

2016. Ero già presente in questa ditta dal mese di novembre 2015 tramite l'agenzia interinale __________ di __________. Prima ancora avevo già prestato servizio presso altre imprese, sempre tramite questa impresa di prestito di personale. Lavoro in Svizzera da una ventina d'anni. In passato avevo lavorato per un paio d'anni presso la ditta __________ di __________ e alle dipendenze della __________ di __________, con un'assunzione anche presso l'impresa __________ di __________. Avevo pure lavorato presso le __________ e la __________ nei miei primi anni in Svizzera. Altrimenti negli anni successivi al termine delle scuole dell'obbligo avevo lavorato in Italia. Non ho un diploma professionale. (…)"(doc. 23).

In assenza di maggiori ragguagli in merito alle precedenti attività del ricorrente (in particolare: i periodi precisi svolti presso i differenti datori di lavoro, con le rispettive mansioni, eventuali periodi di disoccupazione di cui l'insorgente ha beneficiato, e soprattutto le retribuzioni da lui percepite), questo Tribunale non è in grado di determinare se il ricorrente si sia accontentato o meno di un reddito modesto (cfr. salario da valido di fr.37'856.- accertato al consid. 2.5) e, quindi, se al caso di specie, sia applicabile o meno il principio del parallelismodei redditi da raffrontare per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%(cfr. la già citata DTF 135 V 297 consid. 6.1.2).A questo proposito giova ricordare che il TF, nella sentenza 8C_250/2017 del 28 settembre 2017, al consid. 5.1.2 ha stabilito che:

Nella sentenza 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, al consid. 5.1.3, l’Alta Corte si è invece così espressa:

2.9.   A mente del TCA,si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’CO 1per la messa in atto dei necessari accertamenti riguardo agli aspetti appena evidenziati. Sulla base dellerelative risultanze, l’assicuratore LAINF emetterà una nuova decisione riguardo alla rendita d’invalidità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti