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35.2018.5

Determinazione dell'assicuratore competente. Negata esistenza di un rapporto di lavoro tra l'infortunato e il proprietario del terreno sul quale avrebbe dovuto eseguire dei lavori di giardinaggio (potatura siepe).

Ticino · 2019-01-28 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 non era certo economicamente dipendente dal lavoro svolto presso la proprietà dei __________. In effetti, non vi è alcun dubbio che la sua fonte primaria di sostentamento era rappresentata dall’attività di cameriere che all’epoca esercitava a tempo pieno alle dipendenze dell’Hotel __________ di __________ e che quanto egli avrebbe potuto realizzare grazie alla potatura della siepe (la retribuzione pattuita era di fr. 30/ora) sarebbe stato in confronto assolutamente marginale. Anche dal profilo organizzativo PI 1 non era subordinato ai __________. Dalle tavole processuali risulta infatti che, al di là della (indispensabile) indicazione dell’attività da compiere (la potatura della siepe e lo smaltimento degli scarti), __________ e PI 1 non avevano ricevuto istruzioni vincolanti su come e quando eseguire la medesima, né da __________ né dalla di lui moglie (cfr. verbale di Polizia 9 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Mi viene chiesto se mi è stata fatta pressione per svolgere il lavoro di taglio o se, come indicato da __________, non mi è stato imposto alcun limite di tempo e rispondo che corrisponde al vero quanto ha dichiarato il signor __________ ovvero che ero libero di farlo quando e come volevo io secondo le mie disponibilità .”, quello 7 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Non gli è stata data una data limite per svolgere l’attività e __________ è stato reso assolutamente libero di gestire questo lavoro secondo la sua disponibilità di tempo . Lo aspettavamo per fine luglio ma poi per vari motivi non è arrivato.”, nonché il verbale di audizione 1° maggio 2016 dello stesso – doc. 3: “Non ho sollecitato alcuna misura di sicurezza come non ho dato istruzioni di lavoro . (…). Mia moglie era casualmente in casa. Ha accolto i lavoratori e poi è tornata subito in casa.” – il corsivo è del redattore). È vero che per la potatura della siepe __________ e PI 1 hanno fatto capo ad attrezzi di proprietà dei coniugi __________ (si è trattato di una motosega, di una sega a mano e di una forbice per potare; cfr. il verbale di Polizia 2 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2). Tuttavia, dalle dichiarazioni dei protagonisti si evince che l’attrezzatura in questione era semplicemente a disposizione, senza che vi fosse un obbligo di utilizzo (cfr. il verbale di Polizia 9 settembre 2015 di __________

– doc. 24.2: “Mi viene chiesto se corrisponde al vero che il materiale necessario per l’esecuzione dei lavori di taglio mi è stato messo a disposizione dalla moglie del proprietario Signor __________ e lo confermo. Mi ha mostrato dove teneva gli attrezzi e sono stato io a scegliere ciò che mi serviva. Ho preso una motosega, una sega e una trancia/forbice.” e quello 7 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “Ha consegnato del materiale di lavoro ad Antonio oppure se n’è servito liberamente? R: No, non ho consegnato nulla ad __________ ma gli ho unicamente indicato dove poteva trovare gli attrezzi e lui se n’è servito secondo i suoi bisogni.”). Sempre in questo contesto, non può essere ignorato che, secondo gli accordi, il materiale verde di scarto avrebbe dovuto essere trasportato e smaltito da __________, mediante un furgone da lui messo a disposizione (cfr. il verbale di audizione 1° maggio 2016 di __________ – doc. 3: “Fr. 30.-- per ogni ora di lavoro (+ smaltimento materiale verde, furgone , ecc.). Il sig. __________ mi aveva confermato che era perfettamente in grado di fare questo lavoro …” e il verbale di Polizia 7 settembre 2015 dello stesso – doc. 24.2: “Mi viene chiesto come mai ho incaricato terze persone per eseguire questo lavoro di giardinaggio e rispondo che sebbene sia assolutamente in grado di svolgerlo, non ne avevo il tempo, non avevo un furgone a disposizione per trasportare gli scarti e nemmeno sapevo dove poterli eliminare .” – il corsivo è del redattore). Occorre inoltre tener conto che PI 1 non sottostava all’obbligo di svolgere personalmente l’attività in questione. Del resto, egli neppure conosceva i coniugi __________ (e viceversa). Per questi ultimi sapere chi avrebbe aiutato __________ era indifferente, bastava che si fosse trattato di una persona in regola e al beneficio di una copertura assicurativa (cfr. il verbale di Polizia 2 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2). Trattandosi della questione di sapere se l’attività svolta da PI 1 fosse di natura dipendente o indipendente, l’aspetto del rischio economico non assume un significato decisivo. Il TCA ritiene che l’ estemporanea attività di giardiniere (su questo aspetto, si veda il verbale di Polizia 2 settembre 2015 di __________ – doc. 24.2: “ Che io sappia non aveva mai fatto dei lavori di giardinaggio , lo conosco come una persona pratica in quanto si arrangia a fare di tutto, nel senso di riparazioni di qualsiasi genere.” e il verbale di audizione 6 aprile 2016 dello stesso – doc. 2: “Ha già lavorato in altri casi con il sig. PI 1. No, mai per lavori di giardinaggio .” – il corsivo è del redattore), svolta durante il tempo libero, non necessitava né d’investimenti importanti né d’occupazione di personale, elementi che, in ossequio alla giurisprudenza, caratterizzano proprio il rischio imprenditoriale. In casi simili, è quindi il rapporto di dipendenza ad avere un’importanza determinante (cfr. Direttive sul salario determinante edite dall'UFAS [DSD], marg. 1018), rapporto di dipendenza che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non era dato nel caso di specie. Parimenti inconferente ai fini della determinazione dello statuto dell’infortunato, è la circostanza che, portato a termine l’incarico ricevuto, i coniugi __________ lo avrebbero retribuito in base a quanto era stato preliminarmente pattuito tra loro e __________. La remunerazione in quanto tale della prestazione fornita non può costituire la discriminante per decidere circa l’esistenza di un’attività dipendente oppure indipendente. In queste condizioni, è dunque a ragione che la CO 1 ha qualificato d’ indipendente l’attività svolta da PI 1 per i coniugi __________, di modo che deve essere confermata la decisione su opposizione impugnata mediante la quale essa ha negato la propria responsabilità in relazione all’infortunio del 2 settembre 2015. Questa Corte constata infine che, correttamente, nessuno pretende che PI 1 possa essere ritenuto dipendente di __________. Del resto, in questo senso, si veda la sentenza UV.2012.00091 del 19 dicembre 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo, relativa a una vertenza tra la CO 1 e l’__________, riguardante una fattispecie che presenta delle analogie con quella sub judice in cui B., giardiniere indipendente, ha chiesto a Z. se poteva aiutarlo a tagliare un albero che si trovava nel giardino della famiglia A. Durante l’operazione di taglio, Z. è caduto dall’albero ed è deceduto. Il TCA ha esaminato il rapporto tra B. e Z. (e non tra Z. e la famiglia A.), giungendo alla conclusione che a quest’ultimo non poteva essere riconosciuta la qualità di lavoratore.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.35.2018.5

mm

Lugano

28 gennaio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:   Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:                Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:                      Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

in relazione al caso:PI 1

ritenuto,in fatto

in diritto

2.4.   Secondo la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 p. 252) i criteri caratteristici di un’attivitàindipendentesono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208).

2.5.   L’Alta Corte ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

2.6.   Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007 consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005 consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007 consid. 4.3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti