Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio (da essa stessa ritenuto necessario prima della presentazione della risposta di causa)
Dispositiv
- dichiara e pronuncia §§ Gli atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2018 35.2018.47 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2018 35.2018.47 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2018 35.2018.47
Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio (da essa stessa ritenuto necessario prima della presentazione della risposta di causa)
Raccomandata Incarto n. 35.2018.47 mm / sc Lugano 26 luglio 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretaria: Stefania Cagni statuendo sul ricorso del 25 maggio 2018 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 19 maggio 2018 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, - che, in data 13 dicembre 2017, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni, saltando da un’altezza di circa un metro, ha risentito un “crac” al ginocchio destro (cfr. doc. 3.1, 4.1 e 7.1). I sanitari del Servizio di __________ dell’Ospedale regionale di __________ (__________), consultati il giorno stesso, hanno diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro (cfr. doc. 3.3). Con referto del 4 gennaio 2018, preso atto delle risultanze della RMN del 28 dicembre 2017, i medici del Servizio di chirurgia dell’__________ hanno posto la diagnosi di distrazione di II° del legamento collaterale mediale e di rottura del corno posteriore del menisco mediale su verosimile meniscosi (doc. 3.6);
- che, esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 17 gennaio 2018, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non sarebbero da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituirebbero una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 2.2);
- che, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 2.5), in data 19 aprile 2018, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 2.8);
- che, con tempestivo ricorso del 25 maggio 2018, RI 1, rappresentato dallo Studio legale RA 1, ha chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a riconoscere il proprio obbligo a prestazioni per l’evento occorso il 13 dicembre 2017 a titolo d’infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. I);
- che, in corso di causa, al TCA è pervenuta documentazione volta a supportare la domanda di assistenza giudiziaria (doc. VII + allegati);
- che, su istanza del patrocinatore dell’istituto assicuratore, questa Corte ha prorogato sino al 27 luglio 2018 il termine per la presentazione della risposta di causa (doc. IX);
- che, con scritto del 20 luglio 2018, il rappresentante del ricorrente ha domandato la sospensione della procedura per procedere, in accordo con l’amministrazione, a ulteriori accertamenti (doc. X);
- che, in risposta, la CO 1 ha chiesto che gli atti le vengano rinviati per l’esecuzione di una nuova perizia e l’emanazione di una nuova decisione formale (cfr. doc. XI); considerato, - che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- che, nel merito, oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’evento del 13 dicembre 2017, oppure no;
- che, con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione delle parti di disporre una nuova perizia medica, da eseguirsi sulla base della documentazione a disposizione in ragione del fatto che l’assicurato è nel frattempo rimasto vittima di un nuovo sinistro, postulando perciò il rinvio degli atti (cfr. doc. XI);
- che, giusta l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Il capoverso 2 della succitata disposizione recita che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. Secondo l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte;
- che la CO 1 chiedendo di rinviarle gli atti per completare l’istruttoria mediante un nuovo approfondimento peritale, ha di fatto riconosciuto che gli accertamenti che sono stati eseguiti in sede amministrativa, erano incompleti;
- che, avendo l’istituto resistente omesso di appurare adeguatamente la fattispecie giuridicamente rilevante prima della presentazione della risposta di causa, sono dati i presupposti per rinviargli gli atti affinché compia il prospettato atto istruttorio e, sulla base delle relative risultanze, decida di nuovo sul diritto alle prestazioni (cfr. doc. XI, p. 3);
- che, con l’emanazione del presente giudizio, la domanda di sospensione della causa del 20 luglio 2018 diviene priva di oggetto;
- che, visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 1’500 a titolo di ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3); Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione impugnata è annullata. §§ Gli atti vengono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni