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35.2018.107

Assicuratore ha rifiutato di assegnare rendita,non tenendo conto dell'attestazione dello specialista curante,liquidata senza essere stata neppure vagliata dal medico fiduciario.Esistenza quantomeno di lievi dubbi,atti vanno rinviati.Andrà pure valutato ev diritto a ulteriori misure terapeutiche

Ticino · 2019-02-21 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nellasentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, laSTFA I 871/02 del 20 aprile 2004 elaSTFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.   Nella concreta evenienza, in data 3 febbraio 2017 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita specialistica presso il dr. __________, spec. FMH in chirurgia.

Con referto del 23 marzo 2017, il dr. __________ ha innanzitutto rilevato che da ulteriori provvedimenti terapeutici non ci fossero da attendere miglioramenti sensibili della situazione, considerando stabilizzato lo stato di salute dell’interessato e proponendone la definizione.

Passando, quindi, alla valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, il dr. __________ ha ritenuto che “complessivamente, sia per malattia che per infortunio, il signor RI 1, che entrerà in regime pensionistico il prossimo mese di giugno, non è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%. L’attuale percentuale di lavoro – che il paziente svolge – è del 50%”, aggiungendo che “l’inabilità lavorativa del 50% è da suddividere come segue: 25% permanente per i postumi al cingolo omero-scapolare destro già tenuto conto dell’artrosi acromio-clavicolare destra; 25% per malattia per la pangonartrosi medio grave al ginocchio sinistro e di grado medio al ginocchio destro”.

Infine, esprimendosi a proposito delle limitazioni e dell’esigibilità, il dr. __________ ha rilevato quanto segue:

2.5.Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, concordare con le conclusioni dell’amministrazione.

Dagli atti all’incarto, infatti, emerge che già la valutazione dell’esigibilità lavorativa e della conseguente capacità lavorativa residua dell’interessato espressa dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF – e sulla quale si fonda la decisione su opposizione qui impugnata - risulta poco chiara e necessita di ulteriori precisazioni.

Nel rapporto del 23 marzo 2017, infatti, il dr. __________, dopo avere sottolineato che complessivamente (tenuto conto di aspetti morbosi e post-infortunistici) l’assicurato “non è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%”, lo ha considerato inabile al lavoro al 50%, precisando che l’inabilità lavorativa del 50% è da suddividere in 25% permanente per i postumi al cingolo omero-scapolare destro e 25% per malattia.

Dopo avere elencato tutti i limiti funzionali dell’interessato, il dr. __________ ha poi concluso che “tenuto conto di tutte le componenti, si ritiene che il paziente, a distanza di due anni dall’infortunio, ossia dal 1° aprile 2017, possa essere ritenutodurevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per infortunioe durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per malattia” (doc. 51, corsivo della redattrice).

L’assicuratore infortuni stesso, preso atto di queste conclusioni, ha ritenuto indispensabile chiedere al dr. __________ delle precisazioni, invitandolo a specificare quale fosse la capacità lavorativa residua dell’interessato nella precedente attività, rispettivamente in attività adatte, precisando pure se vi fossero eventuali riduzioni di tempo o di rendimento (cfr.doc. 57).

Tale conclusione appare tanto più imprescindibile ora, a fronte delle critiche sollevate dallo specialista consultato dall’interessato nei confronti della valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Il dr. __________, infatti, ha espressamente criticato la valutazione degli impedimenti derivanti dai disturbi di natura infortunistica effettuata dal dr. __________, ritenendo che egli abbiasottostimatoil grado di invalidità che ne deriva. Il dr. __________ ha anche evidenziato come il dr. __________ abbia omesso di tenere in debita considerazione lanecessità per l’interessato di disporre di pause supplementari compensatorie anche nello svolgimento di attività adatte(cfr. doc. B, corsivo della redattrice).

Nella fattispecie concreta, alla luce delle divergenti valutazioni medico-specialistiche agli atti, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, escludere che, come sostenuto dal ricorrente sulla base della valutazione del dr. __________, egli presenti una limitazione della capacità lavorativa nello svolgimento sia della propria professione, che di altre attività adatte.

Pertanto, per le ragioni che precedono, questa Corte ritiene che vi siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di approfondimenti volti a chiarire quale sia, tenuto conto dei postumi infortunistici, la reale capacità lavorativa residua dell’interessato sia con riferimento alla precedente professione, sia riguardo allo svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. STF 8C_433/2013 del 3 aprile 2014, in cui il TF, chiamato ad esprimersi nel caso di un assicurato che presentava un danno alla salute agli arti superiori, ha ritenuto che, contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, la questione del rendimento nello svolgimento di attività adatte, valutata in maniera differente da parte del medico fiduciario dell’assicuratore, da una parte, e degli specialisti consultati privatamente dall’interessato, dall’altra, non poteva essere decisa senza prima mettere in atto un complemento istruttorio volto a chiarire il tema controverso).

Gli atti devono, quindi, essere rinviati all’amministrazione affinché chiarisca gli aspetti controversi qui messi in rilievo, prima di valutare nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 1° aprile 2017.

In tale ambito, nel caso in cui dovesse risultare che l’assicurato, come da lui preteso, abbia effettivamente diritto ad una rendita di invalidità, spetterà pure all’amministrazione esprimersi riguardo all’eventuale diritto all’assunzione di ulteriorimisure terapeuticheex art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, come sostenuto dal dr. __________.

Va qui, infatti, sottolineato che l’art. 21 cpv. 1 LAINF torna applicabile soltanto a quell'assicurato che si trovaal beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF(cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55). Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §    La decisione su opposizione del 20 settembre 2018 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.5. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2017. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                            Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2018.107

cr

Lugano

21 febbraio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 settembre 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

Egli ha altresì chiesto che venga confermato il suo diritto ad un’IMI almeno del 10%.

Sostanzialmente, il ricorrente ha contestato il raffronto dei redditi e, in particolare, il reddito da invalido calcolato dall’amministrazione sulla base dei dati statistici di cui alle RSS 2014, uomini, livello di qualifica 2, anziché fare capo al livello 1 come sarebbe, invece, secondo lui stato corretto.

Egli ha censurato tale modo di procedere dell’Istituto assicuratore, in quanto non tiene debitamente conto del fatto che la mansione accessoria di capo gruppo logistico gli è stata affidata dal datore di lavoro solo in funzione dell’esperienza maturata sul campo in tanti anni di lavoro come magazziniere e non a seguito di una formazione particolare, motivo per il quale tale qualifica specifica non è esportabile in altre e diverse attività.

Inoltre, egli ha pure contestato la mancata applicazione al reddito da invalido di una riduzione percentuale del 25% in considerazione della sua età avanzata e delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute.

Infine, il ricorrente ha pure criticato il fatto che l’amministrazione non abbia applicato la riduzione del 50% per tenere conto della effettiva capacità lavorativa, dal profilo medico, messa in rilievo dal dr. __________ (doc. I).

1.4.   CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nellasentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, laSTFA I 871/02 del 20 aprile 2004 elaSTFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.   Nella concreta evenienza, in data 3 febbraio 2017 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita specialistica presso il dr. __________, spec. FMH in chirurgia.

Con referto del 23 marzo 2017, il dr. __________ ha innanzitutto rilevato che da ulteriori provvedimenti terapeutici non ci fossero da attendere miglioramenti sensibili della situazione, considerando stabilizzato lo stato di salute dell’interessato e proponendone la definizione.

Passando, quindi, alla valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, il dr. __________ ha ritenuto che “complessivamente, sia per malattia che per infortunio, il signor RI 1, che entrerà in regime pensionistico il prossimo mese di giugno, non è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%. L’attuale percentuale di lavoro – che il paziente svolge – è del 50%”, aggiungendo che “l’inabilità lavorativa del 50% è da suddividere come segue: 25% permanente per i postumi al cingolo omero-scapolare destro già tenuto conto dell’artrosi acromio-clavicolare destra; 25% per malattia per la pangonartrosi medio grave al ginocchio sinistro e di grado medio al ginocchio destro”.

Infine, esprimendosi a proposito delle limitazioni e dell’esigibilità, il dr. __________ ha rilevato quanto segue:

2.5.Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, concordare con le conclusioni dell’amministrazione.

Dagli atti all’incarto, infatti, emerge che già la valutazione dell’esigibilità lavorativa e della conseguente capacità lavorativa residua dell’interessato espressa dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF – e sulla quale si fonda la decisione su opposizione qui impugnata - risulta poco chiara e necessita di ulteriori precisazioni.

Nel rapporto del 23 marzo 2017, infatti, il dr. __________, dopo avere sottolineato che complessivamente (tenuto conto di aspetti morbosi e post-infortunistici) l’assicurato “non è in grado di raggiungere la capacità lavorativa del 100%”, lo ha considerato inabile al lavoro al 50%, precisando che l’inabilità lavorativa del 50% è da suddividere in 25% permanente per i postumi al cingolo omero-scapolare destro e 25% per malattia.

Dopo avere elencato tutti i limiti funzionali dell’interessato, il dr. __________ ha poi concluso che “tenuto conto di tutte le componenti, si ritiene che il paziente, a distanza di due anni dall’infortunio, ossia dal 1° aprile 2017, possa essere ritenutodurevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per infortunioe durevolmente inabile al lavoro in misura del 25% per malattia” (doc. 51, corsivo della redattrice).

L’assicuratore infortuni stesso, preso atto di queste conclusioni, ha ritenuto indispensabile chiedere al dr. __________ delle precisazioni, invitandolo a specificare quale fosse la capacità lavorativa residua dell’interessato nella precedente attività, rispettivamente in attività adatte, precisando pure se vi fossero eventuali riduzioni di tempo o di rendimento (cfr.doc. 57).

Tale conclusione appare tanto più imprescindibile ora, a fronte delle critiche sollevate dallo specialista consultato dall’interessato nei confronti della valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

Il dr. __________, infatti, ha espressamente criticato la valutazione degli impedimenti derivanti dai disturbi di natura infortunistica effettuata dal dr. __________, ritenendo che egli abbiasottostimatoil grado di invalidità che ne deriva. Il dr. __________ ha anche evidenziato come il dr. __________ abbia omesso di tenere in debita considerazione lanecessità per l’interessato di disporre di pause supplementari compensatorie anche nello svolgimento di attività adatte(cfr. doc. B, corsivo della redattrice).

Nella fattispecie concreta, alla luce delle divergenti valutazioni medico-specialistiche agli atti, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, escludere che, come sostenuto dal ricorrente sulla base della valutazione del dr. __________, egli presenti una limitazione della capacità lavorativa nello svolgimento sia della propria professione, che di altre attività adatte.

Pertanto, per le ragioni che precedono, questa Corte ritiene che vi siano elementi sufficienti per sollevare quantomeno lievi dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal dr. __________, posta alla base della decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e DTF 135 V 465) e rendere imprescindibile la messa in atto, da parte dell’assicuratore LAINF, di approfondimenti volti a chiarire quale sia, tenuto conto dei postumi infortunistici, la reale capacità lavorativa residua dell’interessato sia con riferimento alla precedente professione, sia riguardo allo svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. STF 8C_433/2013 del 3 aprile 2014, in cui il TF, chiamato ad esprimersi nel caso di un assicurato che presentava un danno alla salute agli arti superiori, ha ritenuto che, contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici, la questione del rendimento nello svolgimento di attività adatte, valutata in maniera differente da parte del medico fiduciario dell’assicuratore, da una parte, e degli specialisti consultati privatamente dall’interessato, dall’altra, non poteva essere decisa senza prima mettere in atto un complemento istruttorio volto a chiarire il tema controverso).

Gli atti devono, quindi, essere rinviati all’amministrazione affinché chiarisca gli aspetti controversi qui messi in rilievo, prima di valutare nuovamente il diritto alle prestazioni dell’assicurato, dal profilo materiale e temporale, a contare dal 1° aprile 2017.

In tale ambito, nel caso in cui dovesse risultare che l’assicurato, come da lui preteso, abbia effettivamente diritto ad una rendita di invalidità, spetterà pure all’amministrazione esprimersi riguardo all’eventuale diritto all’assunzione di ulteriorimisure terapeuticheex art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, come sostenuto dal dr. __________.

Va qui, infatti, sottolineato che l’art. 21 cpv. 1 LAINF torna applicabile soltanto a quell'assicurato che si trovaal beneficio di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF(cfr. STF 8C_81/2013 del 16 aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382ss.; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55). Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§    La decisione su opposizione del 20 settembre 2018 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.5. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2017.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                            Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti