opencaselaw.ch

35.2017.132

Rinvio atti all'assicuratore per disporre perizia esterna per chiarire eziologia dei disturbi alla spalla dx. Agli atti figurano referti atti a generare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione del medico fiduciario

Ticino · 2018-04-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Rinvio atti all'assicuratore per disporre perizia esterna per chiarire eziologia dei disturbi alla spalla dx. Agli atti figurano referti atti a generare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione del medico fiduciario

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2.   L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era

legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 1° maggio 2017 il proprio

obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del mese di novembre 2016,

oppure no.

2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il Consiglio federale può

includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio (cpv. 2).

2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

"

È considerato

infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al

corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute

fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 44-51).

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.5.   Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni

anche

per le

lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF

(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione

che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi.

Le lesioni corporali di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano

tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il

fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,

p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta

un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o an

omalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi,

in

RDAT

II-1991, p. 477ss.).

A proposito dell'esigenza

di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo

concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente

constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

Così, dopo avere fatto

notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere

ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad

indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la

(prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto

ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla

presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di

uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo

che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente

controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha pure specificato

che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività

professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili

ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Necessario è che si sia

inoltre trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento

oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle

lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il

presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung,

in

SZS

1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung,

in

Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Uno stato degenerativo o

patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a

condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato

i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e

riferimenti ivi indicati).

In questo contesto, deve

ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione

assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto

spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza

l’infortunio (

status quo sine

),

fintantoché la natura esclusivamente

morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata

(cfr. STF 8C_358/2015

del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).

2.6.   Il 1° gennaio 2017 è entrata

in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 (cfr. FF 2015 5583).

A proposito delle lesioni

corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato

al criterio del fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

"

L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Nel Messaggio aggiuntivo

concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al

riguardo:

"

Nella

propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere

riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve

essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un

movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso

esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza,

tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà

agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal

legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova

normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali

figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai

postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni.

Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in

grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una

malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)

Sul tema, si veda pure M.

Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei

der Umsetzung”, in SZS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p. 32-36).

In concreto, trattandosi

di un sinistro avvenuto in data 7 novembre 2016, le modifiche concernenti la

revisione sopra citata non si applicano.

2.7.   Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha deciso di dichiarare

raggiunto lo

status quo sine vel ante

a margine dell’evento

infortunistico del 7 novembre 2016, facendo capo al parere del proprio

consulente medico (cfr. doc. 4).

In effetti, in occasione

della visita fiduciaria del 22 febbraio 2017, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha formulato la diagnosi di rottura sub-totale

inserzionale del sotto-scapolare, di lieve sub-lussazione mediale del capolungo

del bicipite della spalla destra e di stato dopo infortunio della circolazione

il 7 novembre 2016. Egli ha quindi espresso la seguente valutazione del caso:

"

(…).

-   Una rottura

sub-totale pre-inserzionale del sotto-scapolare rappresenta dal punto di vista

medico una lesione corporale parificabile a postumi d’infortunio secondo

articolo 9 cpv. 2 OAINF, lettera f.

-   Una lieve

sublussazione del tendine capolungo del bicipite non corrisponde a nessuna

lesione corporale parificabile a postumo d’infortunio secondo articolo 9 OAINF,

cpv. 2 lett. a.

-   La lesione

tendinea è suscettibile di poter essere stata resa sintomatica dall’evento del

7.11.2016.

L’insorgenza

delle lesioni tendinee non risulta per contro essere riconducibile con un grado

per lo meno della probabilità alla collisione del 7.11.2016 in assenza di un

quadro flogistico acuto allo studio di artro-risonanza magnetica eseguito 4

giorni dopo l’evento.

-   Secondo quanto

riferito dal dr. RI 1 il quadro acuto alla spalla sarebbe insorto non tanto al

momento della collisione in quanto tale, ma dopo un certo intervallo di tempo.

Esso ha in effetti potuto guidare la sua vettura fino in ospedale, lavarsi e

vestirsi con tutte le precauzioni della sterilità operatoria, prima del

cedimento del braccio nel sollevare un artroscopio del peso di 1 kg.

-   In assenza di

alterazioni strutturali acquisite con potenziale incidenza direzionale

riconducibile all’evento del 7.11.2016,

in presenza quindi di un

peggioramento temporaneo di un quadro morboso preesistente apparentemente

silente, lo status quo ante vel sine viene ritenuto ragionevolmente raggiunto

dopo un periodo di 6 mesi

.” (doc. 8, p. 4 – il corsivo è del redattore)

Le considerazioni

sviluppate dal dott. __________ sono state criticamente commentate dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia privatamente consultato dall’assicurato, secondo il

quale la rottura in quanto tale del tendine sotto-scapolare della spalla destra

sarebbe invece da imputare all’infortunio accaduto il 7 novembre 2016:

"

(…).

Non mi trovo concorde con le conclusioni del collega __________

per seguenti motivazioni:

-   non è

corretto affermare che l’insorgenza di queste lesioni non risulta essere

riconducibile, con un grado perlomeno di probabilità, alla collisione del

7.11.2016 in assenza di un quadro flogistico acuto allo studio di

artro-risonanza magnetica eseguito quattro giorni dopo l’evento, poiché

all’artro-risonanza è stato rilevato un minimo edema osseo in sede del

tuberculum minor omerale che, come sappiamo, risulta essere il punto di

inserzione del sottoscapolare. Di regola, la eziopatogenesi traumatica, per una

lesione del sottoscapolare, è dovuta ad un meccanismo di resistenza alla

rotazione esterna con la spalla in una posizione di lieve o maggiore abduzione

o di iperestensione a braccio abdotto (contraccolpo dovuto alla sterzata

eseguita per uscire con la vettura da sotto il trattore?).

Inoltre il

tendine si inserisce sul tuberculum minor omerale e sulla parte sottostante che

è intimamente collegata al muro mediale della guaina bicipitale;

-   ulteriormente,

non vi è alcun tipo di degenerazione (ARSA o simili) a livello della parte

muscolare del sottoscapolare;

-   ancora, non

vi sono segni di degenerazione del sovra o del sottospinato; la sola artrosi

acromio-claveare non produce alcun tipo di sfregamento a livello del

sottoscapolare;

-   una

eziopatogenesi degenerativa presuppone un meccanismo ripetitivo di alte

tensioni nella zona poco vascolarizzata del tendine con un eventuale conflitto

antero-superiore fra la superficie più profonda del tendine ed il bordo antero

superiore del glenoide, labbro glenoideo e legamento gleno-omerale medio con

arto elevato, intra rotato e addotto, circostanze che si generano nel sollevare

pesi, nel pugilato, nella pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica,

eventualmente wrestling, tutti sport che il dott. RI 1 non ha mai praticato in

gioventù men che meno più di recente;

-   la rottura a

livello inserzionale è dimostrata, indirettamente e anche se minimo, dall’edema

osseo in sede proprio della inserzione sul tuberculum minor dell’omero in

assenza di qualsivoglia altro tipo di lesione degenerativa;

-   non da

ultimo poi se la lesione fosse stata pre-esistente e silente, vi sarebbe stata

almeno una minima degenerazione in sede del muscolo del sottoscapolare ed

eventualmente anche sul resto dei tendini della cuffia, circostanza non

evidenziata alla artro-risonanza magnetica eseguita quattro giorni dopo

l’evento.” (doc. C)

Alla luce di quanto

precede, questo Tribunale constata che i pareri dei dottori __________ e __________

divergono nella misura in cui il primo sostiene che l’infortunio assicurato

avrebbe peggiorato soltanto

transitoriamente

lo stato morboso preesistente

a livello della spalla destra, mentre il secondo fa valere che il sinistro in

questione avrebbe causato un danno strutturale nella forma di una rottura del

tendine sottoscapolare.

Da notare ancora che, con

certificazione del 13 giugno 2017, il medico curante dell’insorgente, Prof.

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso

il parere secondo il quale non vi sarebbe “… alcun dubbio che la rottura del

sottoscapolare sia la conseguenza dell’infortunio di cui è stato vittima nel

mese di novembre 2016” (allegato al doc. 9).

2.8.   Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.

2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572)

, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti,

compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,

determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr.

SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;

DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9.   Chiamato a

pronunciarsi

nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione

presente all'inserto, questa Corte ritiene di non poter senz’altro fondare il

proprio giudizio sul parere espresso dallo specialista interpellato

dall’amministrazione, secondo il quale l’evento traumatico del novembre 2016

avrebbe giocato un ruolo semplicemente scatenante, con lo

status quo sine

vel ante

raggiunto a distanza di sei mesi dal sinistro medesimo.

Secondo il TCA, le obiezioni

contenute nell’apprezzamento 3 novembre 2017 del dott. __________ - a proposito

del quale l’istituto assicuratore ha del resto omesso di prendere posizione (in

tale contesto, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, secondo il quale l’autorità

amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il

provvedimento impugnato) -, sono atte a generare dei dubbi, almeno lievi, circa

la fondatezza della valutazione enunciata dal consulente medico interpellato

dalla CO 1 (cfr. DTF 135 V 465 succitata). In particolare, è utile segnalare

che, in base ad autorevole dottrina medica, l’esistenza di segni infiammatori

acuti, circostanza da cui il dott. __________ sembra far dipendere l’eziologia

infortunistica della nota lesione tendinea (cfr. doc. 8, p. 5: “L’insorgenza

delle alterazioni tendinee riscontrate non è riconducibile con il grado per lo

meno della probabilità all’evento in parola

in assenza di reperti flogistici

acuti

…” – il corsivo è del redattore),

non

fa parte dei criteri che

evocano la presenza di un’indubbia malattia o degenerazione (in questo senso,

si veda Bär/Stutz/Gächter/Gerber/Zanetti, Pertes de substance de la coiffe des

rotateurs et lésions corporelles assimilées à un accident, Bollettino dei

medici svizzeri 2000;81: Nr. 49, p. 2795).

Questo Tribunale non è

quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente

vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale

s’impone un approfondimento peritale.

2.10.   In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (

BGE 136 V 376

E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (

BGE 131 V 407

E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151 E. 3.5, 9C_85/2009).”

(DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque

successiva

a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da

medici di fiducia

, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio

consulente medico

(per un caso

analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

P

er le ragioni già esposte al considerando

2.9.

, si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi

denunciati dall’insorgente dopo il 30 aprile 2017

, specificatamente

quelli interessanti la spalla destra, costituivano ancora una conseguenza

naturale dell’infortunio occorsogli nel novembre 2016

. Sulla

scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a definire il

diritto alle prestazioni

e, quindi, a emanare una nuova decisione

formale.

Dispositiv
  1. Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi. §    La decisione su opposizione impugnata è annullata. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.04.2018 35.2017.132 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.04.2018 35.2017.132 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.04.2018 35.2017.132

Rinvio atti all'assicuratore per disporre perizia esterna per chiarire eziologia dei disturbi alla spalla dx. Agli atti figurano referti atti a generare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione del medico fiduciario

Incarto n. 35.2017.132 MM Lugano 5 aprile 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 9 novembre 2017 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 7 novembre 2016, RI 1, di professione medico e assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale alla guida della propria autovettura (cfr. doc. 2). Accertamenti diagnostici eseguiti successivamente al sinistro hanno evidenziato la presenza di una rottura subtotale del tendine del muscolo sottoscapolare con lieve sublussazione del capolungo del bicipite della spalla destra (doc. 3). L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. 1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 giugno 2017, l’amministrazione ha dichiarato raggiunto lo status quo sine vel ante a contare dal 1° maggio 2017 con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni dalla medesima data (doc. 4). A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 6 e 7), in data 10 ottobre 2017, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 5). 1.3.   Con tempestivo ricorso del 9 novembre 2017, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto, in via principale, il ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° maggio 2017 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione. A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta che alla valutazione espressa dal chirurgo ortopedico dott. __________, sulla cui base l’amministrazione ha fondato la decisione impugnata, possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò alla luce delle obiezioni contenute nel rapporto 3 novembre 2017 dello specialista da lui privatamente consultato (cfr. doc. I). 1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). 1.5.   In replica, l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). Nel merito 2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 1° maggio 2017 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del mese di novembre 2016, oppure no. 2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali. Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2). 2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio: " È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte." Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile. Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio: "

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore" (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51). Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia. 2.5.   Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi. Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57,

p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o an omalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.). A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo. Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3). Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004). Necessario è che si sia inoltre trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341). Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati). In questo contesto, deve ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1). 2.6.   Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 (cfr. FF 2015 5583). A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno. Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore: " L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.” Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo: " Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847) Sul tema, si veda pure M. Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung”, in SZS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p. 32-36). In concreto, trattandosi di un sinistro avvenuto in data 7 novembre 2016, le modifiche concernenti la revisione sopra citata non si applicano. 2.7.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha deciso di dichiarare raggiunto lo status quo sine vel ante a margine dell’evento infortunistico del 7 novembre 2016, facendo capo al parere del proprio consulente medico (cfr. doc. 4). In effetti, in occasione della visita fiduciaria del 22 febbraio 2017, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha formulato la diagnosi di rottura sub-totale inserzionale del sotto-scapolare, di lieve sub-lussazione mediale del capolungo del bicipite della spalla destra e di stato dopo infortunio della circolazione il 7 novembre 2016. Egli ha quindi espresso la seguente valutazione del caso: " (…).

-   Una rottura sub-totale pre-inserzionale del sotto-scapolare rappresenta dal punto di vista medico una lesione corporale parificabile a postumi d’infortunio secondo articolo 9 cpv. 2 OAINF, lettera f.

-   Una lieve sublussazione del tendine capolungo del bicipite non corrisponde a nessuna lesione corporale parificabile a postumo d’infortunio secondo articolo 9 OAINF, cpv. 2 lett. a.

-   La lesione tendinea è suscettibile di poter essere stata resa sintomatica dall’evento del 7.11.2016. L’insorgenza delle lesioni tendinee non risulta per contro essere riconducibile con un grado per lo meno della probabilità alla collisione del 7.11.2016 in assenza di un quadro flogistico acuto allo studio di artro-risonanza magnetica eseguito 4 giorni dopo l’evento.

-   Secondo quanto riferito dal dr. RI 1 il quadro acuto alla spalla sarebbe insorto non tanto al momento della collisione in quanto tale, ma dopo un certo intervallo di tempo. Esso ha in effetti potuto guidare la sua vettura fino in ospedale, lavarsi e vestirsi con tutte le precauzioni della sterilità operatoria, prima del cedimento del braccio nel sollevare un artroscopio del peso di 1 kg.

-   In assenza di alterazioni strutturali acquisite con potenziale incidenza direzionale riconducibile all’evento del 7.11.2016, in presenza quindi di un peggioramento temporaneo di un quadro morboso preesistente apparentemente silente, lo status quo ante vel sine viene ritenuto ragionevolmente raggiunto dopo un periodo di 6 mesi .” (doc. 8, p. 4 – il corsivo è del redattore) Le considerazioni sviluppate dal dott. __________ sono state criticamente commentate dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia privatamente consultato dall’assicurato, secondo il quale la rottura in quanto tale del tendine sotto-scapolare della spalla destra sarebbe invece da imputare all’infortunio accaduto il 7 novembre 2016: " (…). Non mi trovo concorde con le conclusioni del collega __________ per seguenti motivazioni:

-   non è corretto affermare che l’insorgenza di queste lesioni non risulta essere riconducibile, con un grado perlomeno di probabilità, alla collisione del 7.11.2016 in assenza di un quadro flogistico acuto allo studio di artro-risonanza magnetica eseguito quattro giorni dopo l’evento, poiché all’artro-risonanza è stato rilevato un minimo edema osseo in sede del tuberculum minor omerale che, come sappiamo, risulta essere il punto di inserzione del sottoscapolare. Di regola, la eziopatogenesi traumatica, per una lesione del sottoscapolare, è dovuta ad un meccanismo di resistenza alla rotazione esterna con la spalla in una posizione di lieve o maggiore abduzione o di iperestensione a braccio abdotto (contraccolpo dovuto alla sterzata eseguita per uscire con la vettura da sotto il trattore?). Inoltre il tendine si inserisce sul tuberculum minor omerale e sulla parte sottostante che è intimamente collegata al muro mediale della guaina bicipitale;

-   ulteriormente, non vi è alcun tipo di degenerazione (ARSA o simili) a livello della parte muscolare del sottoscapolare;

-   ancora, non vi sono segni di degenerazione del sovra o del sottospinato; la sola artrosi acromio-claveare non produce alcun tipo di sfregamento a livello del sottoscapolare;

-   una eziopatogenesi degenerativa presuppone un meccanismo ripetitivo di alte tensioni nella zona poco vascolarizzata del tendine con un eventuale conflitto antero-superiore fra la superficie più profonda del tendine ed il bordo antero superiore del glenoide, labbro glenoideo e legamento gleno-omerale medio con arto elevato, intra rotato e addotto, circostanze che si generano nel sollevare pesi, nel pugilato, nella pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica, eventualmente wrestling, tutti sport che il dott. RI 1 non ha mai praticato in gioventù men che meno più di recente;

-   la rottura a livello inserzionale è dimostrata, indirettamente e anche se minimo, dall’edema osseo in sede proprio della inserzione sul tuberculum minor dell’omero in assenza di qualsivoglia altro tipo di lesione degenerativa;

-   non da ultimo poi se la lesione fosse stata pre-esistente e silente, vi sarebbe stata almeno una minima degenerazione in sede del muscolo del sottoscapolare ed eventualmente anche sul resto dei tendini della cuffia, circostanza non evidenziata alla artro-risonanza magnetica eseguita quattro giorni dopo l’evento.” (doc. C) Alla luce di quanto precede, questo Tribunale constata che i pareri dei dottori __________ e __________ divergono nella misura in cui il primo sostiene che l’infortunio assicurato avrebbe peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente a livello della spalla destra, mentre il secondo fa valere che il sinistro in questione avrebbe causato un danno strutturale nella forma di una rottura del tendine sottoscapolare. Da notare ancora che, con certificazione del 13 giugno 2017, il medico curante dell’insorgente, Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso il parere secondo il quale non vi sarebbe “… alcun dubbio che la rottura del sottoscapolare sia la conseguenza dell’infortunio di cui è stato vittima nel mese di novembre 2016” (allegato al doc. 9). 2.8.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b). 2.9.   Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, questa Corte ritiene di non poter senz’altro fondare il proprio giudizio sul parere espresso dallo specialista interpellato dall’amministrazione, secondo il quale l’evento traumatico del novembre 2016 avrebbe giocato un ruolo semplicemente scatenante, con lo status quo sine vel ante raggiunto a distanza di sei mesi dal sinistro medesimo. Secondo il TCA, le obiezioni contenute nell’apprezzamento 3 novembre 2017 del dott. __________ - a proposito del quale l’istituto assicuratore ha del resto omesso di prendere posizione (in tale contesto, si veda l’art. 6 cpv. 1 Lptca, secondo il quale l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato) -, sono atte a generare dei dubbi, almeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata dal consulente medico interpellato dalla CO 1 (cfr. DTF 135 V 465 succitata). In particolare, è utile segnalare che, in base ad autorevole dottrina medica, l’esistenza di segni infiammatori acuti, circostanza da cui il dott. __________ sembra far dipendere l’eziologia infortunistica della nota lesione tendinea (cfr. doc. 8, p. 5: “L’insorgenza delle alterazioni tendinee riscontrate non è riconducibile con il grado per lo meno della probabilità all’evento in parola in assenza di reperti flogistici acuti …” – il corsivo è del redattore), non fa parte dei criteri che evocano la presenza di un’indubbia malattia o degenerazione (in questo senso, si veda Bär/Stutz/Gächter/Gerber/Zanetti, Pertes de substance de la coiffe des rotateurs et lésions corporelles assimilées à un accident, Bollettino dei medici svizzeri 2000;81: Nr. 49, p. 2795). Questo Tribunale non è quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone un approfondimento peritale. 2.10.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni: " (…). 4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen. 4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch. 4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern. 4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265) In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA: " Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2) Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio consulente medico (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2). P er le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire se i disturbi denunciati dall’insorgente dopo il 30 aprile 2017, specificatamente quelli interessanti la spalla destra, costituivano ancora una conseguenza naturale dell’infortunio occorsogli nel novembre 2016 . Sulla scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a definire il diritto alle prestazioni e, quindi, a emanare una nuova decisione formale. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. §    La decisione su opposizione impugnata è annullata . §§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti