Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 con dispiacere che non poteva lavorare alla __________, che mi serviva una
persona abile al 100%.
Io stesso ho scritto una lettera alla signora __________ del CO 1,
dove spiegavo i fatti, mi hanno detto che rivisitavano il sig. RI 1 il
4-5-2017, ma poi più nessuna notizia da parte loro. Mi aspettavo almeno una
visita da un medico esterno per accertamenti, ma niente…
Dovuto anche alla chiusura per fine stagione il 15-5-2017 con
relativa scadenza contrattuale, in seguito non ho più potuto riassumere il sig.
RI 1 dal 1-7-2017, essendo inabile al lavoro al 100%, secondo lui e i suoi
medici curanti, ma non secondo CO 1.
Queste mie osservazioni sono per certificare che il sig. RI 1 ha sempre
svolto i suoi compiti, non si è mai approfittato delle assicurazioni e che
fisicamente, purtroppo, non può ancora eseguire i lavori pesanti, forse
cambiando tipologia di lavoro e professione si può avere qualche
miglioramento.” (Doc. I, sottolineature della redattrice)
Con la risposta di causa,
l’assicuratore LAINF, senza nuovamente chiedere un parere al proprio medico
consulente, ha considerato che “anche tale nuovo referto non porta alcun nuovo
dato oggettivabile tale da discostarsi da quanto già rilevato dal dr. __________”,
osservando che:
"
(…)
L’abduzione era già stata misurata dal medico consulente nella
summenzionata visita (del 5 maggio 2017, n.d.r.) e aveva registrato un
movimento fino a 180° bilat. Si contesta dunque che dopo oltre sei mesi
da tale visita l’abduzione possa essersi diminuita fino a 120°. Ad ogni modo,
nella denegata ipotesi in cui vi fosse una diminuzione, questa è tutt’al più da
ricondurre ad una fibro-artrosi a-c preesistente come evidenziato nel rapporto
dell’11 maggio 2017 del dr. __________ sulla base dell’artro-RM del 1° febbraio
2017 della Clinica __________. Si prende atto che la mobilità del gomito è
rimasta completa e che i dolori sono riconducibili anche ad una clinica di
epicondilite radiale già esistente prima dell’infortunio. È contestato
pertanto che l’asserito dolore persistente al gomito destro sia riconducibile
al sinistro del 19 dicembre 2016. Contestato di conseguenza anche
l’assunto che il ricorrente oltre all’attività di aiuto cuoco non sarebbe in
grado di svolgere (addirittura) qualsiasi tipo di lavoro. Infatti si
ribadisce che il medico consulente dopo attesta analisi è giunto a ben diversa
conclusione, ritenendo il ricorrente completamente abile a svolgere la sua
funzione lavorativa dal 1° maggio 2017.”
(Doc. VII pag. 7, sottolineature della redattrice)
La rappresentante del
ricorrente, poi, in corso di causa, ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico
del dr. __________, datato 30 gennaio 2018, del seguente tenore:
"
(…)
Lo stato attuale del paziente rimane abbastanza
invariato con persistenza di fastidi, sia a livello della spalla destra, del
gomito destro e del ginocchio destro.
Clinicamente le articolazioni presentano praticamente
una mobilità completa ma con dolori in talune posizioni, soprattutto dei
dolori al sollevamento di pesi, sia a livello della spalla che del gomito
destro.
Il paziente riferisce anche dei fastidi facendo le
scale a livello del ginocchio destro, con uno stato clinico del ginocchio che
rimane normale.
Sotto questo aspetto, tenendo conto dello stato
attuale del paziente, ritengo il sig. RI 1 abile in misura parziale del 50% per
delle attività lavorative leggere a partire dal 01.02.2018.
Per quanto riguarda l’abilità lavorativa, penso che
la valutazione del dr. __________ non abbia tenuto conto del carico di lavoro
che il sig. RI 1 svolgeva prima dell’infortunio che, secondo quanto riferito
sia dal paziente che dal gerente del ristorante, necessita una funzionalità
completa come anche una caricabilità senza limiti delle braccia, per poter
sollevare gli utensili di cucina.
A mio parere l’abilità completa non era ancora
possibile al 01.05, visto le limitazioni funzionali che presentava il paziente
all’epoca.
Sotto questo aspetto penso che l’inabilità lavorativa
per lo svolgimento di aiuto cuoco rimaneva a misura completa, con un paziente
che sicuramente il 01.05 non ha ancora raggiunto lo status quo sine ante
Sotto questo aspetto penso che l’inabilità lavorativa sia
da considerare completa fino alla fine del 2017, con conseguente necessità di
versare le IG per questo periodo.” (Doc. Q,
sottolineature della
redattrice
)
Anche in questo caso, nelle
osservazioni del 14 febbraio 2018, l’assicuratore LAINF, senza previamente sottoporre
la nuova documentazione medica trasmessa dalla rappresentante legale del
ricorrente al vaglio del dr. __________, ha concluso che “il referto del dr. __________
dell’11 maggio 2017 risulta completo e la decisione su opposizione in parola
corretta”, ritenendo che “a nulla muta la produzione dei doc. P e Q da parte
del ricorrente” (cfr. doc. XV).
2.3. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.
2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572)
, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,
a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,
determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr.
SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;
DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4.
Nella concreta evenienza,
dopo attento esame di tutti gli atti all’incarto, questa Corte non ritiene che
l’apprezzamento dell’11 maggio 2017 del dr. __________, sul quale
l’amministrazione ha fondato la decisione su opposizione impugnata, possa
servire da base per decidere, con piena cognizione di causa, in merito alla
(presunta) ritrovata capacità lavorativa completa dell’assicurato, dal 1°
maggio 2017, nella sua professione di aiuto cuoco.
Questo Tribunale non può condividere tale scelta, reputando per
contro indispensabile, per le ragioni che meglio verranno esposte qui di
seguito, che l’amministrazione proceda ad un ulteriore approfondimento della
fattispecie, per il tramite di una perizia specialistica esterna, così come
richiesto a più riprese dalla rappresentante dell’assicurato.
Il
TCA ritiene, infatti, che le considerazioni, ben motivate, esposte nei diversi
certificati presenti nell’incarto dal dr. __________ - specialista proprio
nella materia che qui interessa - siano atte a generare dei dubbi circa la
fondatezza dell’apprezzamento del dr. __________.
Il
dr. __________ ha spiegato, in maniera convincente, le ragioni per le quali, a
suo avviso, nello stabilire che l’assicurato abbia ritrovato una piena capacità
lavorativa a partire dal 1° maggio 2017, il medico consulente dell’assicuratore
LAINF non abbia tenuto in debita considerazione il carattere pesante delle
mansioni lavorative dell’interessato, le quali necessitano di una piena
funzionalità e di una caricabilità senza limiti delle braccia, presupposti,
entrambi, che il signor RI 1 non possiede (cfr. doc. C, doc. L, doc. Q,
sottolineatura della redattrice).
Questo
Tribunale ritiene condivisibili le critiche espresse dal dr. __________, le
quali, del resto, trovano conferma negli atti sia per quanto concerne le
limitazioni funzionali e di carico che affliggono la spalla destra, sia
riguardo al carattere pesante dei compiti assegnati all’assicurato sul posto di
lavoro.
Il
TCA, rileva, innanzitutto, che lo stesso dr. __________, nell’apprezzamento
dell’11 maggio 2017, dopo avere riscontrato una piena mobilità in tutte le
direzioni della spalla destra, ha tuttavia espressamente constatato la presenza
di limitazioni funzionali alla spalla destra, che influiscono sulla
caricabilità della stessa.
Egli
ha, infatti, posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa quelle di “disturbi funzionali della spalla, gomito e
ginocchio destri”, aggiungendo che l’assicurato presenta, quali
limitazioni, una “diminuzione della caricabilità della spalla, gomito e
ginocchio destri” (cfr. doc. 2.3 pag. 5, sottolineature della redattrice).
Questo
Tribunale rileva, poi, che la natura gravosa dei compiti assegnati
all’assicurato sul posto di lavoro risulta comprovata dalle dichiarazioni del 4
maggio 2017 e del 19 ottobre 2017 rese dallo stesso datore di lavoro
dell’interessato, il quale ha posto l’accento sul fatto che solo una minima
parte dei lavori spettanti all’assicurato era di tipo leggero (fare insalatine,
sbucciare patate, lavare i piatti), le altre mansioni essendo molto più
impegnative e faticose (cfr. doc. 2.4 e doc. I, riprodotti per esteso al
consid. 2.2.).
Ora,
nonostante quanto sostenuto dall’amministrazione nella decisione su opposizione
impugnata – indicando che “le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, in
particolare in merito al dolore e al surriscaldamento della spalla destra, non
portano alcuna valida argomentazione tale da inficiare il referto del medico
consulente” (cfr. doc. H pag. 9) - il dr. __________ non ha preso motivatamente
posizione riguardo alle constatazioni del datore di lavoro di cui alla
dichiarazione del 4 maggio 2017.
Al
riguardo, infatti, nell’apprezzamento dell’11 maggio 2017, il dr. __________ si
è solo limitato ad indicare che il “datore di lavoro ha scritto
all’assicurazione che il paziente non è in grado di lavorare. L’esame di oggi
(5.5.2017) mostra una situazione clinica invariata”, confermando quindi la
piena esigibilità lavorativa, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali i
disturbi funzionali presenti alla spalla destra e da egli stesso ritenuti quale
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, non influenzino
minimamente la sua valutazione (cfr. doc. 2.3).
Neppure
in occasione della presa di posizione dell’8 agosto 2017 il dr. __________ ha
motivato la sua lapidaria conclusione che “il dr. __________ e l’avv. __________
non portano nuovi dati oggettivabili” (cfr. doc. 2.1). Egli non ha minimamente
spiegato le ragioni delle proprie conclusioni, in particolare confrontandosi,
come invece richiestogli dall’assicuratore LAINF, con le critiche sollevate
dalla rappresentante dell’interessato in sede di opposizione, comprovate da
quanto attestato dal dr. __________ in data 9 maggio 2017 e dal datore di
lavoro nella dichiarazione del 4 maggio 2017 (cfr. domande di CO 1 riportate al
doc. 2.1).
Infine,
va sottolineato che il dr. __________ nemmeno ha avuto modo di esprimersi
riguardo alle considerazioni del 19 ottobre 2017 del datore di lavoro
dell’assicurato (cfr. doc. I), le quali non gli sono state sottoposte per
valutazione da parte dell’amministrazione.
Allo
stesso modo, il dr. __________ non è stato interpellato dall’assicuratore LAINF
neanche a fronte dei certificati medici specialistici del 18 ottobre 2017 (cfr.
doc. L) e del 30 gennaio 2018 (cfr. doc. Q) del dr. __________.
A
fronte di tali referti specialistici, in maniera incomprensibile a mente di
questo Tribunale, l’assicuratore LAINF - senza neppure richiedere una presa di
posizione al riguardo al proprio medico consulente, ma sostituendosi di fatto
al ruolo dello stesso medico – con la risposta di causa (cfr. doc. VII) e
ancora con le osservazioni del 14 febbraio 2018 (cfr. doc. XV), ha escluso che quanto
attestato dello specialista in chirurgia ortopedica fosse in grado di mettere
in discussione quanto già valutato dal dr. __________ nell’apprezzamento
dell’11 maggio 2017.
Il
TCA non può, ovviamente, condividere tale modo di agire dell’amministrazione:
non spettava, infatti, all’assicuratore LAINF esprimere, come invece ha fatto,
delle considerazioni di natura medica al fine di dimostrare la (presunta) irrilevanza
delle motivazioni addotte dal dr. __________ per mettere in discussione le
conclusioni del dr. __________.
Alla
luce degli elementi che sono stati evidenziati e tenuto conto delle
manchevolezze riscontrate nell’agire di CO 1, il TCA ritiene che l’amministrazione,
prima di sospendere il versamento delle indennità giornaliere, avrebbe dovuto compiere
ulteriori approfondimenti al fine di stabilire se le limitazioni funzionali e
di carico alla spalla destra riscontrate pure dal medico consulente
dell’assicuratore LAINF - e dallo stesso classificate come diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa - erano tali da influire
sull’esigibilità lavorativa dell’attività - pesante secondo il datore di lavoro
- di aiuto cuoco dell’assicurato, come sostenuto a più riprese dal dr. __________,
oppure no.
Tutto ben considerato, pertanto, il TCA ritiene che le considerazioni
appena esposte siano atte a creare dei dubbi circa la fondatezza della
valutazione enunciata dal dr. __________, sulla cui base l’amministrazione ha
fondato la decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2).
Esso non è quindi in
grado di dirimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla
base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale s’impone un
approfondimento peritale.
2.5. In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1 Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (
BGE 136 V 376
E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (
BGE 131 V
407
E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter
praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des
Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen
Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der
Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,
dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes
Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).”
(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza
8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque
successiva
a quella pubblicata in
DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in
particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti
allestiti da
medici di fiducia
, il giudice (cantonale) è libero di
scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli
atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel
auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder
die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i
presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011
del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la
decisione impugnata esclusivamente sul parere del proprio
medico
consulente
(in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid.
3.2).
P
er le
ragioni già esposte al considerando
2.4.
, si giustifica
pertanto l’annullamento della decisione su opposizione del
10 ottobre
2017
e il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché
disponga un approfondimento peritale, volto a
valutare quale sia,
nonostante i postumi infortunistici, l’esigibilità lavorativa dell’interessato.
Dispositiv
- Il ricorso èaccoltoaisensideiconsiderandi. § La decisione su opposizione impugnata è annullata. §§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà allassicurato limporto di fr. 600.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2017.129
cr
Lugano
8 marzo 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
Esperiti gli accertamenti del caso, in data 18 aprile 2017 lassicuratore infortuni, basandosi su quanto valutato dal proprio medico consulente, dr. __________, ha comunicato allassicurato la sospensione del versamento delle indennità giornaliere dal 1° maggio 2017, data a partire dalla quale, dal profilo medico, è considerata esigibile la ripresa della sua abituale attività lavorativa in misura del 100% (doc. 2.6).
Alla luce delle considerazioni espresse in un messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2017 da parte del datore di lavoro dellassicurato - il quale evidenziava limpossibilità, per ragioni mediche, per linteressato, nonostante la sua buona volontà, di riprendere il lavoro nella misura completa ritenuta esigibile dal medico consulente dellassicuratore LAINF (cfr. doc. 2.4) e dopo avere richiesto una nuova valutazione da parte del dr. __________ (cfr. doc. 2.3), con decisione formale del 7 giugno 2017 lassicuratore infortuni ha ribadito la propria precedente comunicazione del 18 aprile 2017, reputando lassicurato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° maggio 2017 e ponendo, pertanto, fine al versamento delle indennità giornaliere a decorrere da tale data (doc. 1.8).
1.2. Con opposizione 27 giugno 2017 lassicurato, per il tramite della RA 1, ha chiesto allassicuratore LAINF il ripristino delle prestazioni di breve durata a partire dal 1° maggio 2017 e lallestimento di una perizia neutra volta a stabilire la sua reale capacità lavorativa, tenuto conto delleffettivo lavoro, pesante, che egli è chiamato a svolgere presso il proprio datore di lavoro.
A sostegno delle proprie critiche, la rappresentante dellassicurato ha prodotto dei referti medici dello specialista curante, dr. __________, attestanti una completa incapacità lavorativa derivante dalle limitazioni funzionali alla spalla destra, che impediscono allinteressato di svolgere le attività pesanti richieste dal suo datore di lavoro.
A conferma di ciò, la rappresentante del ricorrente ha sottolineato come lo stesso datore di lavoro dellassicurato, come risulta dalla dichiarazione del 4 maggio 2017, abbia potuto constatare personalmente limpossibilità per linteressato, nonostante la sua buona volontà, di svolgere la maggior parte delle mansioni assegnategli in occasione della ripresa lavorativa effettuata nel rispetto delle valutazioni del dr. __________, in quanto troppo impegnative e pesanti (doc. 1.7).
1.3. Con decisione su opposizione del 10 ottobre 2017, CO 1, dopo avere richiesto una presa di posizione al dr. __________, ha ribadito che a giusta ragione dal 1° maggio 2017 lassicuratore infortuni ha sospeso il versamento delle indennità giornaliere, ritenuto che a partire da quella data lassicurato è nuovamente abile al lavoro al 100% nellattività abituale di aiuto cuoco (doc. H).
1.4. Con tempestivo ricorso del 6 novembre 2017 lassicurato, sempre rappresentato da RA 1, ha postulato nuovamente il ripristino del versamento da parte dellassicuratore LAINF delle indennità giornaliere a partire dal 1° maggio 2017, non reputando corretta la valutazione della capacità lavorativa completa nella propria professione effettuata dal dr. __________.
La rappresentante del ricorrente ha pure attirato lattenzione sul fatto che lassicurato è sprovvisto di entrate e si trova in difficoltà economiche (doc. I).
A sostegno delle proprie pretese, la rappresentante dellassicurato ha prodotto un nuovo certificato medico specialistico del dr. __________, attestante una completa inabilità lavorativa (doc. L), oltre ad atri referti del medico curante, dr.ssa __________ (cfr. doc. G, M).
La rappresentante del ricorrente ha, inoltre, ribadito che linteressato è impossibilitato a svolgere tutta una serie di mansioni, pesanti, che fanno parte del suo lavoro, così come risulta, oltre che dai referti medici, anche dalla dichiarazione resa dal suo datore di lavoro in data 19 ottobre 2017 (cfr. doc. I).
Alla luce dei referti medici e della presa di posizione del datore di lavoro dellassicurato, la rappresentante del ricorrente ha quindi considerato che lamministrazione non potesse ritenere esaustiva la valutazione del dr. __________, ma avrebbe dovuto ordinare una perizia esterna, volta a stabilire in maniera chiara la reale capacità lavorativa dellinteressato, tenuto conto dei suoi impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico e dellinsieme delle mansioni, prevalentemente pesanti, che egli è effettivamente chiamato a svolgere presso il proprio datore di lavoro (doc. I).
1.5. Con risposta del 27 dicembre 2017, CO 1 - dopo avere ribadito il valore probante dellapprezzamento medico del dr. __________, reso dopo avere preso atto di quanto sostenuto dal datore di lavoro dellassicurato (cfr. consid. 5 della risposta di causa) ha, da una parte, considerato che la richiesta di ripristino delleffetto sospensivo formulata dal ricorrente debba essere respinta e, dallaltra, postulato lintegrale reiezione dellimpugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.7. Con scritto del 16 gennaio 2018, lassicuratore LAINF ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. XI).
1.8. In data 1° febbraio 2018, la rappresentante dellassicurato ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica, chiedendo ancora una volta il ripristino del versamento delle indennità giornaliere a partire dal 1° maggio 2017 e lallestimento di una perizia neutra da parte dellassicuratore LAINF (doc. XIII + N-Q).
Questo scritto dellassicuratore LAINF è stato trasmesso allassicurato (cfr. doc. XVI), per conoscenza.
in diritto
2.1. Loggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se lassicuratore infortuni era legittimato a negare dal 1° maggio 2017 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dallevento infortunistico del dicembre 2016, oppure no.
Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che lassicuratore convenuto ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° maggio 2017 (doc. H), facendo essenzialmente capo alle conclusioni del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia (cfr. doc. 2.7, doc. 2.3 e doc. 2.1).
Dalle tavole processuali emerge che in data 14 aprile 2017 il dr. __________ ha dichiarato che, a seguito del controllo eseguito in data 14 aprile 2017, lassicurato presenta uninabilità lavorativa pari allo 0% dal 1° maggio 2017 (cfr. doc. 2.7).
Con messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2017, il datore di lavoro dellassicurato ha contestato il fatto che lassicurato possa essere considerato pienamente abile al lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni, fornendo le seguenti motivazioni:
A seguito di tali considerazioni espresse dal datore di lavoro, lamministrazione ha chiesto al dr. __________ di rivalutare il caso dellassicurato.
Dopo avere personalmente visitato lassicurato in data 5 maggio 2017, con valutazione medica dell11 maggio 2017, il dr. __________, posta la diagnosi principale di lieve dolenzia del gomito destro nella regione dellepicondilo radiale e lieve dolenzia della spalla destra e del ginocchio destro (ICD10-S43.4, S50.0, S73.6) in stato dopo caduta con contusione spalla destra, gomito destro e ginocchio destro il 19.12.2016 e quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di disturbi funzionali della spalla, gomito e ginocchio destri, ha indicato che lassicurato presenta le seguenti limitazioni: diminuzione della caricabilità della spalla, gomito e ginocchio destri (cfr. doc. 2.3 pag. 5, sottolineature della redattrice).
Al punto E. Conclusioni, E2. Oggettivamente, il dr. __________ ha rilevato che:
In procedura di opposizione, la patrocinatrice dellassicurato ha trasmesso allamministrazione un referto, datato 9 maggio 2017, con il quale il chirurgo ortopedico curante, dr. __________, ha contestato la piena esigibilità lavorativa valutata dal dr. __________, fornendo la seguente motivazione:
A fronte di questo referto e delle considerazioni espresse dalla rappresentante legale dellinteressato nellopposizione del 27 giugno 2017, lassicuratore LAINF ha chiesto una presa di posizione al dr. __________, invitandolo in particolare a precisare se Ändern die neu eingegangenen Unterlagen etwas an der medizinischen Beurteilung vom 11.05.2017? Bitte begründen! e Bitte auch um eine Stellungnahme zu den in der Einsprache vom 27.06.2017 zu Ihrer Beurteilung vom 11.05.2017 angeführten Punkten!(cfr. doc. 2.1, sottolineatura della redattrice).
Nonostante quindi linvito a prendere motivatamente posizione a proposito delle critiche formulate in sede di opposizione, con osservazioni dell8 agosto 2017, il dr. __________, ha semplicemente risposto che il dr. __________ e lavv. __________ non portano nuovi dati oggettivabili, senza fornire ulteriori precisazioni (doc. 2.1, sottolineature della redattrice).
In sede ricorsuale, la rappresentante legale del ricorrente ha nuovamente contestato la valutazione del dr. __________, producendo un nuovo referto medico specialistico del dr. __________, datato 18 ottobre 2017, del seguente tenore:
Le riferisco in merito al paziente sopraccitato che ho rivisto alla mia consultazione il 17 ottobre scorso.
Seguo il sig. RI 1 dal 26 gennaio a causa di un infortunio del 19 dicembre 2016, dove il paziente si è procurato un trauma distorsivo della spalla e del gomito destro.
Levoluzione negli ultimi mesi è stata lentamente favorevole, con diminuzione dei dolori a riposo della spalla destra, come anche del gomito destro, con attualmente ancora una limitazione funzionale della spalla destra, che presenta unabduzione massimale a 120°, con rotazione interna lievemente bloccata e, soprattutto, dei dolori che aumentano ai movimenti sotto sforzo, oppure se il paziente deve sollevare dei pesi.
Per quanto riguarda il gomito destro, anche lì la mobilità è completa, con comunque dei dolori ai movimenti rotatori, se deve sollevare dei pesi o con dei movimenti contro-resistenza con il polso destro.
I disturbi a livello della spalla destra sono da attribuire alle conseguenze dellinfortunio che il paziente ha subito il 19 dicembre 2016.
I dolori al gomito destro sono parzialmente influenzati dallinfortunio, con un paziente che presentava già prima dellinfortunio una clinica di epicondilite radiale.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, confermo uninabilità lavorativa completa per qualsiasi tipo di lavoro, in particolare in unattività come aiuto-cuoco, dove il paziente deve comunque sollevare e spostare degli oggetti pesanti, oppure effettuare dei movimenti ripetitivi che, con i problemi alla spalla e gomito destro, non sono possibili.
Dal mio punto di vista linabilità lavorativa sarà da considerare completa fino alla fine del mese di novembre, dopodiché si potrà rivalutare la situazione per delle attività leggere. (Doc. L,sottolineature della redattrice)
La patrocinatrice del ricorrente ha pure trasmesso una nuova dichiarazione del datore di lavoro dellassicurato, datata 19 ottobre 2017, del seguente tenore:
Con la risposta di causa, lassicuratore LAINF, senza nuovamente chiedere un parere al proprio medico consulente, ha considerato che anche tale nuovo referto non porta alcun nuovo dato oggettivabile tale da discostarsi da quanto già rilevato dal dr. __________, osservando che:
La rappresentante del ricorrente, poi, in corso di causa, ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico del dr. __________, datato 30 gennaio 2018, del seguente tenore:
Lo stato attuale del paziente rimane abbastanza invariato con persistenza di fastidi, sia a livello della spalla destra, del gomito destro e del ginocchio destro.
Clinicamente le articolazioni presentano praticamente una mobilità completa ma con dolori in talune posizioni, soprattutto dei dolori al sollevamento di pesi, sia a livello della spalla che del gomito destro.
Il paziente riferisce anche dei fastidi facendo le scale a livello del ginocchio destro, con uno stato clinico del ginocchio che rimane normale.
Sotto questo aspetto, tenendo conto dello stato attuale del paziente, ritengo il sig. RI 1 abile in misura parziale del 50% per delle attività lavorative leggere a partire dal 01.02.2018.
Per quanto riguarda labilità lavorativa, penso che la valutazione del dr. __________ non abbia tenuto conto del carico di lavoro che il sig. RI 1 svolgeva prima dellinfortunio che, secondo quanto riferito sia dal paziente che dal gerente del ristorante, necessita una funzionalità completa come anche una caricabilità senza limiti delle braccia, per poter sollevare gli utensili di cucina.
A mio parere labilità completa non era ancora possibile al 01.05, visto le limitazioni funzionali che presentava il paziente allepoca.
Sotto questo aspetto penso che linabilità lavorativa per lo svolgimento di aiuto cuoco rimaneva a misura completa, con un paziente che sicuramente il 01.05 non ha ancora raggiunto lo status quo sine ante
Sotto questo aspetto penso che linabilità lavorativa sia da considerare completa fino alla fine del 2017, con conseguente necessità di versare le IG per questo periodo. (Doc. Q,sottolineature della redattrice)
Anche in questo caso, nelle osservazioni del 14 febbraio 2018, lassicuratore LAINF, senza previamente sottoporre la nuova documentazione medica trasmessa dalla rappresentante legale del ricorrente al vaglio del dr. __________, ha concluso che il referto del dr. __________ dell11 maggio 2017 risulta completo e la decisione su opposizione in parola corretta, ritenendo che a nulla muta la produzione dei doc. P e Q da parte del ricorrente (cfr. doc. XV).
2.3. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni allamministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui allart. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio laffidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare lintero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è lopinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4.Nella concreta evenienza, dopo attento esame di tutti gli atti allincarto, questa Corte non ritiene che lapprezzamento dell11 maggio 2017 del dr. __________, sul quale lamministrazione ha fondato la decisione su opposizione impugnata, possa servire da base per decidere, con piena cognizione di causa, in merito alla (presunta) ritrovata capacità lavorativa completa dellassicurato, dal 1° maggio 2017, nella sua professione di aiuto cuoco.
Il TCA ritiene, infatti, che le considerazioni, ben motivate, esposte nei diversi certificati presenti nellincarto dal dr. __________ - specialista proprio nella materia che qui interessa - siano atte a generare dei dubbi circa la fondatezza dellapprezzamento del dr. __________.
Il dr. __________ ha spiegato, in maniera convincente, le ragioni per le quali, a suo avviso, nello stabilire che lassicurato abbia ritrovato una piena capacità lavorativa a partire dal 1° maggio 2017, il medico consulente dellassicuratore LAINF non abbia tenuto in debita considerazione il carattere pesante delle mansioni lavorative dellinteressato, le quali necessitano di una piena funzionalità e di una caricabilità senza limiti delle braccia, presupposti, entrambi, che il signor RI 1 non possiede (cfr. doc. C, doc. L, doc. Q, sottolineatura della redattrice).
Questo Tribunale ritiene condivisibili le critiche espresse dal dr. __________, le quali, del resto, trovano conferma negli atti sia per quanto concerne le limitazioni funzionali e di carico che affliggono la spalla destra, sia riguardo al carattere pesante dei compiti assegnati allassicurato sul posto di lavoro.
Il TCA, rileva, innanzitutto, che lo stesso dr. __________, nellapprezzamento dell11 maggio 2017, dopo avere riscontrato una piena mobilità in tutte le direzioni della spalla destra, ha tuttavia espressamente constatato la presenza di limitazioni funzionali alla spalla destra, che influiscono sulla caricabilità della stessa.
Egli ha, infatti, posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di disturbi funzionali della spalla, gomito e ginocchio destri, aggiungendo che lassicurato presenta, quali limitazioni, una diminuzione della caricabilità della spalla, gomito e ginocchio destri (cfr. doc. 2.3 pag. 5, sottolineature della redattrice).
Questo Tribunale rileva, poi, che la natura gravosa dei compiti assegnati allassicurato sul posto di lavoro risulta comprovata dalle dichiarazioni del 4 maggio 2017 e del 19 ottobre 2017 rese dallo stesso datore di lavoro dellinteressato, il quale ha posto laccento sul fatto che solo una minima parte dei lavori spettanti allassicurato era di tipo leggero (fare insalatine, sbucciare patate, lavare i piatti), le altre mansioni essendo molto più impegnative e faticose (cfr. doc. 2.4 e doc. I, riprodotti per esteso al consid. 2.2.).
Ora, nonostante quanto sostenuto dallamministrazione nella decisione su opposizione impugnata indicando che le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, in particolare in merito al dolore e al surriscaldamento della spalla destra, non portano alcuna valida argomentazione tale da inficiare il referto del medico consulente (cfr. doc. H pag. 9) - il dr. __________ non ha preso motivatamente posizione riguardo alle constatazioni del datore di lavoro di cui alla dichiarazione del 4 maggio 2017.
Al riguardo, infatti, nellapprezzamento dell11 maggio 2017, il dr. __________ si è solo limitato ad indicare che il datore di lavoro ha scritto allassicurazione che il paziente non è in grado di lavorare. Lesame di oggi (5.5.2017) mostra una situazione clinica invariata, confermando quindi la piena esigibilità lavorativa, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali i disturbi funzionali presenti alla spalla destra e da egli stesso ritenuti quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, non influenzino minimamente la sua valutazione (cfr. doc. 2.3).
Neppure in occasione della presa di posizione dell8 agosto 2017 il dr. __________ ha motivato la sua lapidaria conclusione che il dr. __________ e lavv. __________ non portano nuovi dati oggettivabili (cfr. doc. 2.1). Egli non ha minimamente spiegato le ragioni delle proprie conclusioni, in particolare confrontandosi, come invece richiestogli dallassicuratore LAINF, con le critiche sollevate dalla rappresentante dellinteressato in sede di opposizione, comprovate da quanto attestato dal dr. __________ in data 9 maggio 2017 e dal datore di lavoro nella dichiarazione del 4 maggio 2017 (cfr. domande di CO 1 riportate al doc. 2.1).
Infine, va sottolineato che il dr. __________ nemmeno ha avuto modo di esprimersi riguardo alle considerazioni del 19 ottobre 2017 del datore di lavoro dellassicurato (cfr. doc. I), le quali non gli sono state sottoposte per valutazione da parte dellamministrazione.
Allo stesso modo, il dr. __________ non è stato interpellato dallassicuratore LAINF neanche a fronte dei certificati medici specialistici del 18 ottobre 2017 (cfr. doc. L) e del 30 gennaio 2018 (cfr. doc. Q) del dr. __________.
A fronte di tali referti specialistici, in maniera incomprensibile a mente di questo Tribunale, lassicuratore LAINF - senza neppure richiedere una presa di posizione al riguardo al proprio medico consulente, ma sostituendosi di fatto al ruolo dello stesso medico con la risposta di causa (cfr. doc. VII) e ancora con le osservazioni del 14 febbraio 2018 (cfr. doc. XV), ha escluso che quanto attestato dello specialista in chirurgia ortopedica fosse in grado di mettere in discussione quanto già valutato dal dr. __________ nellapprezzamento dell11 maggio 2017.
Il TCA non può, ovviamente, condividere tale modo di agire dellamministrazione: non spettava, infatti, allassicuratore LAINF esprimere, come invece ha fatto, delle considerazioni di natura medica al fine di dimostrare la (presunta) irrilevanza delle motivazioni addotte dal dr. __________ per mettere in discussione le conclusioni del dr. __________.
Alla luce degli elementi che sono stati evidenziati e tenuto conto delle manchevolezze riscontrate nellagire di CO 1, il TCA ritiene che lamministrazione, prima di sospendere il versamento delle indennità giornaliere, avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti al fine di stabilire se le limitazioni funzionali e di carico alla spalla destra riscontrate pure dal medico consulente dellassicuratore LAINF - e dallo stesso classificate come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa - erano tali da influire sullesigibilità lavorativa dellattività - pesante secondo il datore di lavoro
- di aiuto cuoco dellassicurato, come sostenuto a più riprese dal dr. __________, oppure no.
Tutto ben considerato, pertanto, il TCA ritiene che le considerazioni appena esposte siano atte a creare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione enunciata dal dr. __________, sulla cui base lamministrazione ha fondato la decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2).
Esso non è quindi in grado di dirimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della sola documentazione agli atti, ragione per la quale simpone un approfondimento peritale.
2.5. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, lAlta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
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4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).(DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunquesuccessivaa quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa laffidabilità di rapporti allestiti damedici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti allamministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui allart. 44 LPGA:
"Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti allamministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata esclusivamente sul parere del propriomedicoconsulente(in questo senso, si veda pure la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando2.4., si giustifica pertanto lannullamento della decisione su opposizione del10 ottobre 2017e il rinvio degli atti allassicuratore convenuto affinché disponga un approfondimento peritale, volto avalutare quale sia, nonostante i postumi infortunistici, lesigibilità lavorativa dellinteressato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èaccoltoaisensideiconsiderandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà allassicurato limporto di fr. 600.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti