Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dellevento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 1° marzo 2017 e precisata nel formulario compilato in data 17 marzo 2017 dallassicurata stessa, su richiesta dellassicuratore LAINF, al fine di chiarire la dinamica dei fatti, documenti dai quali risulta in maniera chiara e univoca che, nel trasportare una cassa di bibite, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla schiena (cfr. doc. 15 e 8, sottolineatura della redattrice).
In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dallassicurata nella sua prima descrizione dettagliata dellaccaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario denominato Questionario nozione di infortunio con ITL compilato in data 17 marzo 2017.
In tale contesto, va sottolineato che laprima voltain cui lassicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli attisubdoc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare allassicuratore linfortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando lapposito modulo (Notifica dinfortunio LAINF) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato).
Da qui limportanza che rivestono le dichiarazioni fornite dallassicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto levento e secondo quali modalità.
In tale ambito, secondo il TCA, è decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a stabilire se al momento dellevento sia accaduto qualcosa di particolare precisando che nel concetto di qualcosa di particolare rientrano, ad esempio, una caduta o una scivolata - lassicurata abbia risposto negativamente (cfr. doc. 8, domanda 5, riportata per esteso al precedente considerando 2.7., sottolineature della redattrice).
A fronte della chiarezza di tale domanda e della relativa risposta, il TCA non può considerare credibile quanto fatto valere dallassicurata solo in un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione del 21 giugno 2017, allorquando ella ha invece sostenuto che levento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto lassicurata è scivolata come risulta dallallegato certificato medico (cfr. doc. 2).
In tale certificato medico LAINF, datato 2 giugno 2017, il dr. __________ ha indicato, al punto 2. indicazioni del paziente, che portando casse di bibite è scivolata ed è caduta (doc. 6).
Ora, se nel trasportare la cassa di bibite ella fosse effettivamente scivolata e caduta, come indicato in sede di opposizione e riportato dal dr. __________ nel referto del 2 giugno 2017, la risposta alla domanda numero 5, riguardante specificatamente uneventuale scivolata o caduta, non avrebbe in ogni caso potuto essere No, come invece risulta dagli atti (cfr. doc. 8).
A tale proposito, il TCA rileva che la contraddittorietà messa in evidenza dallamministrazione e condivisa da questa Corte non riguarda il fatto che lassicurata stesse trasportando una cassa di bibite allorquando è intervenuto levento - questione pacifica ma risiede nella costatazione che RI 1 ha, in un primo momento, escluso che al momento dellevento occorsole sia accaduto qualcosa di particolare come ad esempio una scivolata o una caduta (cfr. risposta alla domanda numero 5 del questionario compilato dallinteressata in data 17 marzo 2017, doc. 8), salvo, poi, dapprima nellopposizione del 7 luglio 2017 (cfr. doc. 2) e, successivamente, in sede ricorsuale (cfr. doc. I), far valere lesatto opposto, adducendo di essere proprio scivolata e caduta.
In tale contesto, contrariamente a quanto sembrerebbe pretendere la ricorrente, questo Tribunale non può considerare che la descrizione di quanto accaduto fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dellevento del 1° marzo 2017 possa essere qualificata quale semplice aggiunta allo svolgimento dei fatti già descritto in precedenza.
Una cosa, infatti, è dire di avere risentito uno strappo alla schiena nel trasportare una cassa di bibite, altra cosa, ben diversa, è sostenere, invece, di essere caduta.
Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dallassicurata nella suaprimadescrizione dettagliata dellaccaduto (ossia nel formulario Questionario nozione dinfortunio con ITL, compilato il 17 marzo 2017, cfr. doc. 8), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che RI 1 sia caduta, e questo nonostante una esplicita domanda posta proprio in tal senso (cfr. domanda numero 5, doc. 8).
Al di là, quindi, di quanto riportato, su comunicazione dellassicurata, nel certificato medico del dr. __________, resta il fatto che nel momento in cui lassicurata è stataper la prima voltachiamata a dettagliatamente esporre allamministrazione quanto successo al momento dellinfortunio, ella ha chiaramente risposto di avere risentito uno strappo alla schiena mentre trasportava una cassa di bibite dal deposito al frigo (risposta alla domanda numero 1) e che al momento dellevento non è accaduto niente di particolare, come potrebbe essere il caso di una scivolata o di una caduta, ipotesi entrambe espressamente indicate nella domanda numero 5 al fine di chiarire il concetto di qualcosa di particolare (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che concludere che i disturbi alla schiena risentiti da RI 1 e da ella annunciati a titolo di infortunio allassicuratore LAINF siano sopravvenuti mentre lassicurata stava trasportando una cassa di bibite, come del resto da ella stessa descritto.
Va, dunque, esaminato se,in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).
In effetti, la diagnosi di forte contusione lombare e spalla destra posta dal dr. __________ nel certificato medico del 2 giugno 2017 (cfr. doc. 6) non rientra tra lediagnosi esaustivamente enumerateallart. 6 cpv. 2 LAINF(nella nuova versione entrata in vigore il 1° gennaio 2017, a seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF, qui applicabile visto che levento annunciato dallinteressata si è verificato in data 1° gennaio 2017), disposizione che, come illustrato in precedenza, parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali (cfr.supraconsid. 2.5.).
Il TCA non può quindi che confermare linapplicabilità nel caso di specie dellart. 6 cpv. 2 LAINF, circostanza che, del resto, neppure è stata contestata da parte dellassicurata ricorrente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2017.126
cr
Lugano
27 febbraio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
Nel certificato medico LAINF compilato in data 2 giugno 2017, allassicurata è stata diagnosticata da parte del dr. __________ una forte contusione lombare e alla spalla destra (cfr. doc. 6).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale 21 giugno 2017, lassicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi alla schiena non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dallaltro, essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 4).
Lopposizione interposta personalmente in data 7 luglio 2017 da parte dellassicurata (cfr. doc. 2) con la quale ella ha rilevato che levento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto lassicurata è scivolata come risulta dallallegato certificato medico - è stata respinta il 28 settembre 2017 (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30 ottobre 2017, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata ad assumere levento del 1° gennaio 2017 a titolo di infortunio (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, linsorgente ha innanzitutto fatto valere il carattere imprevedibile ed inatteso di quanto accadutole, ciò che può essere dedotto dalla vita dellinteressata e dalle sue mansioni di lavoratrice dipendente, assunta come cameriera ai tavoli nel ristorante e non come donna di fatica, che ha come suo compito anche il carico e lo scarico di casse di bibite. A comprova di tale aspetto, lassicurata ha allegato al proprio ricorso una dichiarazione scritta resa da un collega, attivo in qualità di pizzaiolo.
Linsorgente ha poi contestato la tesi dellamministrazione relativa allasserita esistenza di due dichiarazioni contrastanti in quanto da ella sostenuto dapprima nellannuncio di infortunio e, in un secondo momento, nellopposizione del 7 luglio 2017.
Al riguardo, RI 1 ha rilevato che nellopposizione ella non ha negato che levento sia occorso mentre trasportava una cassa di bibite, ma solo che lo stesso deve essere considerato imprevedibile ed inatteso in quanto nelleffettuare il trasporto ella è caduta, riportando le lesioni indicate nel referto medico del dr. __________.
Inoltre, lassicurata ha evidenziato che il fatto che ella abbia risposto no alla domanda volta a verificare se fosse accaduto qualcosa di particolare al momento dellevento non sta certo a confermare che il trasporto di casse di bibite rientrasse nelle sue mansioni (cfr. doc. I).
1.4. Lassicuratore resistente, in risposta, ha chiesto lintegrale reiezione dellimpugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Loggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se lassicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante la schiena, oppure no.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid.5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff,inA. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, nellannuncio dinfortunio del 1° marzo 2017 è stato indicato che lassicurata, mentre stava trasportando una cassa di bibite, ha sentito uno strappo alla schiena (cfr. doc. 15, sottolineatura della redattrice).
In data 6 marzo 2017, lassicuratore LAINF ha interpellato linteressata allo scopo di precisare le circostanze dellevento sopra indicato, invitandola a compilare il questionario allegato in modo completo e ritornarcelo debitamente firmato (cfr. doc. 12, sottolineatura della redattrice).
Nel Questionario nozione dinfortunio con ITL compilato il 17 marzo 2017, proprio al fine di chiarire la dinamica dei fatti, RI 1, rispondendo alla domanda numero 1 Nel corso di quale attività e in quali circostanze ha subito le lesioni corporali? (in caso di necessità, utilizzare il retro del foglio), ha dichiarato: mentre trasportava una cassa di bibite dal deposito al frigo.
In risposta alla domanda numero 4 Se i dolori sono apparsi quando sollevava o portava un carico: genere e peso del carico? ella ha poi indicato: Sì. Cassa da 24 bottiglie da 33 cl.
Ancora e soprattutto, alla domanda numero 5 Si trattava per lei di unattività abituale? lassicurata ha risposto: Sì; Si è svolta in condizioni normali? ella ha replicato: Sì e, infine, allulteriore specifica richiesta È accaduto qualcosa di particolare (colpo, caduta, scivolata, ecc.)? Se sì, ne dia una descrizione esatta ella ha ribattuto: No (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).
2.8. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che lassicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dellevento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 1° marzo 2017 e precisata nel formulario compilato in data 17 marzo 2017 dallassicurata stessa, su richiesta dellassicuratore LAINF, al fine di chiarire la dinamica dei fatti, documenti dai quali risulta in maniera chiara e univoca che, nel trasportare una cassa di bibite, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla schiena (cfr. doc. 15 e 8, sottolineatura della redattrice).
In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dallassicurata nella sua prima descrizione dettagliata dellaccaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario denominato Questionario nozione di infortunio con ITL compilato in data 17 marzo 2017.
In tale contesto, va sottolineato che laprima voltain cui lassicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli attisubdoc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare allassicuratore linfortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando lapposito modulo (Notifica dinfortunio LAINF) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato).
Da qui limportanza che rivestono le dichiarazioni fornite dallassicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto levento e secondo quali modalità.
In tale ambito, secondo il TCA, è decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a stabilire se al momento dellevento sia accaduto qualcosa di particolare precisando che nel concetto di qualcosa di particolare rientrano, ad esempio, una caduta o una scivolata - lassicurata abbia risposto negativamente (cfr. doc. 8, domanda 5, riportata per esteso al precedente considerando 2.7., sottolineature della redattrice).
A fronte della chiarezza di tale domanda e della relativa risposta, il TCA non può considerare credibile quanto fatto valere dallassicurata solo in un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione del 21 giugno 2017, allorquando ella ha invece sostenuto che levento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto lassicurata è scivolata come risulta dallallegato certificato medico (cfr. doc. 2).
In tale certificato medico LAINF, datato 2 giugno 2017, il dr. __________ ha indicato, al punto 2. indicazioni del paziente, che portando casse di bibite è scivolata ed è caduta (doc. 6).
Ora, se nel trasportare la cassa di bibite ella fosse effettivamente scivolata e caduta, come indicato in sede di opposizione e riportato dal dr. __________ nel referto del 2 giugno 2017, la risposta alla domanda numero 5, riguardante specificatamente uneventuale scivolata o caduta, non avrebbe in ogni caso potuto essere No, come invece risulta dagli atti (cfr. doc. 8).
A tale proposito, il TCA rileva che la contraddittorietà messa in evidenza dallamministrazione e condivisa da questa Corte non riguarda il fatto che lassicurata stesse trasportando una cassa di bibite allorquando è intervenuto levento - questione pacifica ma risiede nella costatazione che RI 1 ha, in un primo momento, escluso che al momento dellevento occorsole sia accaduto qualcosa di particolare come ad esempio una scivolata o una caduta (cfr. risposta alla domanda numero 5 del questionario compilato dallinteressata in data 17 marzo 2017, doc. 8), salvo, poi, dapprima nellopposizione del 7 luglio 2017 (cfr. doc. 2) e, successivamente, in sede ricorsuale (cfr. doc. I), far valere lesatto opposto, adducendo di essere proprio scivolata e caduta.
In tale contesto, contrariamente a quanto sembrerebbe pretendere la ricorrente, questo Tribunale non può considerare che la descrizione di quanto accaduto fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dellevento del 1° marzo 2017 possa essere qualificata quale semplice aggiunta allo svolgimento dei fatti già descritto in precedenza.
Una cosa, infatti, è dire di avere risentito uno strappo alla schiena nel trasportare una cassa di bibite, altra cosa, ben diversa, è sostenere, invece, di essere caduta.
Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dallassicurata nella suaprimadescrizione dettagliata dellaccaduto (ossia nel formulario Questionario nozione dinfortunio con ITL, compilato il 17 marzo 2017, cfr. doc. 8), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che RI 1 sia caduta, e questo nonostante una esplicita domanda posta proprio in tal senso (cfr. domanda numero 5, doc. 8).
Al di là, quindi, di quanto riportato, su comunicazione dellassicurata, nel certificato medico del dr. __________, resta il fatto che nel momento in cui lassicurata è stataper la prima voltachiamata a dettagliatamente esporre allamministrazione quanto successo al momento dellinfortunio, ella ha chiaramente risposto di avere risentito uno strappo alla schiena mentre trasportava una cassa di bibite dal deposito al frigo (risposta alla domanda numero 1) e che al momento dellevento non è accaduto niente di particolare, come potrebbe essere il caso di una scivolata o di una caduta, ipotesi entrambe espressamente indicate nella domanda numero 5 al fine di chiarire il concetto di qualcosa di particolare (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che concludere che i disturbi alla schiena risentiti da RI 1 e da ella annunciati a titolo di infortunio allassicuratore LAINF siano sopravvenuti mentre lassicurata stava trasportando una cassa di bibite, come del resto da ella stessa descritto.
Va, dunque, esaminato se,in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).
In effetti, la diagnosi di forte contusione lombare e spalla destra posta dal dr. __________ nel certificato medico del 2 giugno 2017 (cfr. doc. 6) non rientra tra lediagnosi esaustivamente enumerateallart. 6 cpv. 2 LAINF(nella nuova versione entrata in vigore il 1° gennaio 2017, a seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF, qui applicabile visto che levento annunciato dallinteressata si è verificato in data 1° gennaio 2017), disposizione che, come illustrato in precedenza, parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali (cfr.supraconsid. 2.5.).
Il TCA non può quindi che confermare linapplicabilità nel caso di specie dellart. 6 cpv. 2 LAINF, circostanza che, del resto, neppure è stata contestata da parte dellassicurata ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti