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35.2017.126

Correttamente assicuratore LAINF ha considerato che strappo muscolare riportato mentre assicurata stava trasportando una cassa di bibite non costituisse un infortunio né lesione parificata.Non credibile successiva dinamica descritta parlando di caduta.Priorità alle dichiarazioni della prima ora

Ticino · 2018-02-27 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 1° marzo 2017 e precisata nel formulario compilato in data 17 marzo 2017 dall’assicurata stessa, su richiesta dell’assicuratore LAINF, al fine di chiarire la dinamica dei fatti, documenti dai quali risulta in maniera chiara e univoca che, nel trasportare una cassa di bibite, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla schiena (cfr. doc. 15 e 8, sottolineatura della redattrice).

In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurata nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario denominato “Questionario nozione di infortunio – con ITL” compilato in data 17 marzo 2017.

In tale contesto, va sottolineato che laprima voltain cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli attisubdoc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato).

Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo quali modalità.

In tale ambito, secondo il TCA, è decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a stabilire se al momento dell’evento sia accaduto qualcosa di particolare – precisando che nel concetto di qualcosa di particolare rientrano, ad esempio, una “caduta” o una “scivolata” - l’assicurata abbia risposto negativamente (cfr. doc. 8, domanda 5, riportata per esteso al precedente considerando 2.7., sottolineature della redattrice).

A fronte della chiarezza di tale domanda e della relativa risposta, il TCA non può considerare credibile quanto fatto valere dall’assicurata solo in un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione del 21 giugno 2017, allorquando ella ha invece sostenuto che “l’evento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto l’assicurata è scivolata come risulta dall’allegato certificato medico” (cfr. doc. 2).

In tale certificato medico LAINF, datato 2 giugno 2017, il dr. __________ ha indicato, al punto “2. indicazioni del paziente”, che “portando casse di bibite è scivolata ed è caduta” (doc. 6).

Ora, se nel trasportare la cassa di bibite ella fosse effettivamente scivolata e caduta, come indicato in sede di opposizione e riportato dal dr. __________ nel referto del 2 giugno 2017, la risposta alla domanda numero 5, riguardante specificatamente un’eventuale scivolata o caduta, non avrebbe in ogni caso potuto essere “No”, come invece risulta dagli atti (cfr. doc. 8).

A tale proposito, il TCA rileva che la contraddittorietà messa in evidenza dall’amministrazione e condivisa da questa Corte non riguarda il fatto che l’assicurata stesse trasportando una cassa di bibite allorquando è intervenuto l’evento -  questione pacifica – ma risiede nella costatazione che RI 1 ha, in un primo momento, escluso che al momento dell’evento occorsole sia accaduto qualcosa di particolare come ad esempio una scivolata o una caduta (cfr. risposta alla domanda numero 5 del questionario compilato dall’interessata in data 17 marzo 2017, doc. 8), salvo, poi, dapprima nell’opposizione del 7 luglio 2017 (cfr. doc. 2) e, successivamente, in sede ricorsuale (cfr. doc. I), far valere l’esatto opposto, adducendo di essere proprio scivolata e caduta.

In tale contesto, contrariamente a quanto sembrerebbe pretendere la ricorrente, questo Tribunale non può considerare che la descrizione di quanto accaduto fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 1° marzo 2017 possa essere qualificata quale semplice aggiunta allo svolgimento dei fatti già descritto in precedenza.

Una cosa, infatti, è dire di avere risentito uno strappo alla schiena nel trasportare una cassa di bibite, altra cosa, ben diversa, è sostenere, invece, di essere caduta.

Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurata nella suaprimadescrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “Questionario nozione d’infortunio – con ITL”, compilato il 17 marzo 2017, cfr. doc. 8), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che RI 1 sia caduta, e questo nonostante una esplicita domanda posta proprio in tal senso (cfr. domanda numero 5, doc. 8).

Al di là, quindi, di quanto riportato, su comunicazione dell’assicurata, nel certificato medico del dr. __________, resta il fatto che nel momento in cui l’assicurata è stataper la prima voltachiamata a dettagliatamente esporre all’amministrazione quanto successo al momento dell’infortunio, ella ha chiaramente risposto di avere risentito uno strappo alla schiena mentre trasportava una cassa di bibite dal deposito al frigo (risposta alla domanda numero 1) e che al momento dell’evento non è accaduto niente di particolare, come potrebbe essere il caso di una scivolata o di una caduta, ipotesi entrambe espressamente indicate nella domanda numero 5 al fine di chiarire il concetto di “qualcosa di particolare”  (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).

Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che concludere che i disturbi alla schiena risentiti da RI 1 e da ella annunciati a titolo di infortunio all’assicuratore LAINF siano sopravvenuti mentre l’assicurata stava trasportando una cassa di bibite, come del resto da ella stessa descritto.

Va, dunque, esaminato se,in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).

In effetti, la diagnosi di “forte contusione lombare e spalla destra” posta dal dr. __________ nel certificato medico del 2 giugno 2017 (cfr. doc. 6) non rientra tra lediagnosi esaustivamente enumerateall’art. 6 cpv. 2 LAINF(nella nuova versione entrata in vigore il 1° gennaio 2017, a seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF, qui applicabile visto che l’evento annunciato dall’interessata si è verificato in data 1° gennaio 2017), disposizione che, come illustrato in precedenza, parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali (cfr.supraconsid. 2.5.).

Il TCA non può quindi che confermare l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, circostanza che, del resto, neppure è stata contestata da parte dell’assicurata ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2017.126

cr

Lugano

27 febbraio 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 settembre 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

Nel certificato medico LAINF compilato in data 2 giugno 2017, all’assicurata è stata diagnosticata da parte del dr. __________ una “forte contusione lombare e alla spalla destra” (cfr. doc. 6).

1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale 21 giugno 2017, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi alla schiena non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 4).

L’opposizione interposta personalmente in data 7 luglio 2017 da parte dell’assicurata (cfr. doc. 2) – con la quale ella ha rilevato che “l’evento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto l’assicurata è scivolata come risulta dall’allegato certificato medico” - è stata respinta il 28 settembre 2017 (doc. A).

1.3.   Con tempestivo ricorso del 30 ottobre 2017, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata ad assumere l’evento del 1° gennaio 2017 a titolo di infortunio (cfr. doc. I).

A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto fatto valere il carattere imprevedibile ed inatteso di quanto accadutole, ciò che “può essere dedotto dalla vita dell’interessata e dalle sue mansioni di lavoratrice dipendente, assunta come cameriera ai tavoli nel ristorante e non come donna di fatica, che ha come suo compito anche il carico e lo scarico di casse di bibite”. A comprova di tale aspetto, l’assicurata ha allegato al proprio ricorso una dichiarazione scritta resa da un collega, attivo in qualità di pizzaiolo.

L’insorgente ha poi contestato la tesi dell’amministrazione relativa all’asserita esistenza di due dichiarazioni contrastanti in quanto da ella sostenuto dapprima nell’annuncio di infortunio e, in un secondo momento, nell’opposizione del 7 luglio 2017.

Al riguardo, RI 1 ha rilevato che nell’opposizione ella non ha negato che l’evento sia occorso mentre trasportava una cassa di bibite, ma solo che lo stesso deve essere considerato imprevedibile ed inatteso in quanto nell’effettuare il trasporto ella è caduta, riportando le lesioni indicate nel referto medico del dr. __________.

Inoltre, l’assicurata ha evidenziato che il fatto che ella abbia risposto “no” alla domanda volta a verificare se fosse accaduto qualcosa di particolare al momento dell’evento non sta certo a confermare che il trasporto di casse di bibite rientrasse nelle sue mansioni (cfr. doc. I).

1.4.   L’assicuratore resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante la schiena, oppure no.

Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid.5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff,inA. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 1° marzo 2017 è stato indicato che l’assicurata, mentre stava “trasportando una cassa di bibite”, ha sentito uno strappo alla schiena (cfr. doc. 15, sottolineatura della redattrice).

In data 6 marzo 2017, l’assicuratore LAINF ha interpellato l’interessata “allo scopo di precisare le circostanze dell’evento sopra indicato”, invitandola a “compilare il questionario allegato in modo completo e ritornarcelo debitamente firmato” (cfr. doc. 12, sottolineatura della redattrice).

Nel “Questionario nozione d’infortunio – con ITL” compilato il 17 marzo 2017, proprio al fine di chiarire la dinamica dei fatti, RI 1, rispondendo alla domanda numero 1 “Nel corso di quale attività e in quali circostanze ha subito le lesioni corporali? (in caso di necessità, utilizzare il retro del foglio)”, ha dichiarato: “mentre trasportava una cassa di bibite dal deposito al frigo”.

In risposta alla domanda numero 4 “Se i dolori sono apparsi quando sollevava o portava un carico: genere e peso del carico?” ella ha poi indicato: “Sì. Cassa da 24 bottiglie da 33 cl”.

Ancora e soprattutto, alla domanda numero 5 “Si trattava per lei di un’attività abituale?” l’assicurata ha risposto: “Sì”; “Si è svolta in condizioni normali?” ella ha replicato: “Sì” e, infine, all’ulteriore specifica richiesta “È accaduto qualcosa di particolare (colpo, caduta, scivolata, ecc.)? Se sì, ne dia una descrizione esatta” ella ha ribattuto: “No” (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).

2.8.   Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 1° marzo 2017 e precisata nel formulario compilato in data 17 marzo 2017 dall’assicurata stessa, su richiesta dell’assicuratore LAINF, al fine di chiarire la dinamica dei fatti, documenti dai quali risulta in maniera chiara e univoca che, nel trasportare una cassa di bibite, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla schiena (cfr. doc. 15 e 8, sottolineatura della redattrice).

In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurata nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario denominato “Questionario nozione di infortunio – con ITL” compilato in data 17 marzo 2017.

In tale contesto, va sottolineato che laprima voltain cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli attisubdoc. 8, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestata in giudicato).

Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento e secondo quali modalità.

In tale ambito, secondo il TCA, è decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a stabilire se al momento dell’evento sia accaduto qualcosa di particolare – precisando che nel concetto di qualcosa di particolare rientrano, ad esempio, una “caduta” o una “scivolata” - l’assicurata abbia risposto negativamente (cfr. doc. 8, domanda 5, riportata per esteso al precedente considerando 2.7., sottolineature della redattrice).

A fronte della chiarezza di tale domanda e della relativa risposta, il TCA non può considerare credibile quanto fatto valere dall’assicurata solo in un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione del 21 giugno 2017, allorquando ella ha invece sostenuto che “l’evento deve essere considerato imprevedibile ed inatteso e quindi infortunio, in quanto l’assicurata è scivolata come risulta dall’allegato certificato medico” (cfr. doc. 2).

In tale certificato medico LAINF, datato 2 giugno 2017, il dr. __________ ha indicato, al punto “2. indicazioni del paziente”, che “portando casse di bibite è scivolata ed è caduta” (doc. 6).

Ora, se nel trasportare la cassa di bibite ella fosse effettivamente scivolata e caduta, come indicato in sede di opposizione e riportato dal dr. __________ nel referto del 2 giugno 2017, la risposta alla domanda numero 5, riguardante specificatamente un’eventuale scivolata o caduta, non avrebbe in ogni caso potuto essere “No”, come invece risulta dagli atti (cfr. doc. 8).

A tale proposito, il TCA rileva che la contraddittorietà messa in evidenza dall’amministrazione e condivisa da questa Corte non riguarda il fatto che l’assicurata stesse trasportando una cassa di bibite allorquando è intervenuto l’evento -  questione pacifica – ma risiede nella costatazione che RI 1 ha, in un primo momento, escluso che al momento dell’evento occorsole sia accaduto qualcosa di particolare come ad esempio una scivolata o una caduta (cfr. risposta alla domanda numero 5 del questionario compilato dall’interessata in data 17 marzo 2017, doc. 8), salvo, poi, dapprima nell’opposizione del 7 luglio 2017 (cfr. doc. 2) e, successivamente, in sede ricorsuale (cfr. doc. I), far valere l’esatto opposto, adducendo di essere proprio scivolata e caduta.

In tale contesto, contrariamente a quanto sembrerebbe pretendere la ricorrente, questo Tribunale non può considerare che la descrizione di quanto accaduto fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 1° marzo 2017 possa essere qualificata quale semplice aggiunta allo svolgimento dei fatti già descritto in precedenza.

Una cosa, infatti, è dire di avere risentito uno strappo alla schiena nel trasportare una cassa di bibite, altra cosa, ben diversa, è sostenere, invece, di essere caduta.

Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurata nella suaprimadescrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “Questionario nozione d’infortunio – con ITL”, compilato il 17 marzo 2017, cfr. doc. 8), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che RI 1 sia caduta, e questo nonostante una esplicita domanda posta proprio in tal senso (cfr. domanda numero 5, doc. 8).

Al di là, quindi, di quanto riportato, su comunicazione dell’assicurata, nel certificato medico del dr. __________, resta il fatto che nel momento in cui l’assicurata è stataper la prima voltachiamata a dettagliatamente esporre all’amministrazione quanto successo al momento dell’infortunio, ella ha chiaramente risposto di avere risentito uno strappo alla schiena mentre trasportava una cassa di bibite dal deposito al frigo (risposta alla domanda numero 1) e che al momento dell’evento non è accaduto niente di particolare, come potrebbe essere il caso di una scivolata o di una caduta, ipotesi entrambe espressamente indicate nella domanda numero 5 al fine di chiarire il concetto di “qualcosa di particolare”  (cfr. doc. 8, sottolineature della redattrice).

Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che concludere che i disturbi alla schiena risentiti da RI 1 e da ella annunciati a titolo di infortunio all’assicuratore LAINF siano sopravvenuti mentre l’assicurata stava trasportando una cassa di bibite, come del resto da ella stessa descritto.

Va, dunque, esaminato se,in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).

In effetti, la diagnosi di “forte contusione lombare e spalla destra” posta dal dr. __________ nel certificato medico del 2 giugno 2017 (cfr. doc. 6) non rientra tra lediagnosi esaustivamente enumerateall’art. 6 cpv. 2 LAINF(nella nuova versione entrata in vigore il 1° gennaio 2017, a seguito della modifica del 25 settembre 2015 della LAINF, qui applicabile visto che l’evento annunciato dall’interessata si è verificato in data 1° gennaio 2017), disposizione che, come illustrato in precedenza, parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali (cfr.supraconsid. 2.5.).

Il TCA non può quindi che confermare l’inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, circostanza che, del resto, neppure è stata contestata da parte dell’assicurata ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti