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35.2016.8

Incidente circ. stradale con trauma non commotivo. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di due mesi dall'infortunio

Ticino · 2016-08-02 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 cpv. 1 LAINF,è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi(cfr.DTF 134 V 109consid.4.3 con riferimenti).

Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute del ricorrente.

Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproveratodi averprematuramentechiuso la pratica,si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base allaprassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

Questa Corte osserva che, in base alla documentazione medica che figura all’inserto, in occasione dell’evento infortunistico del 25 ottobre 2013, l’assicurato ha riportato, tutt’al più (in proposito, si veda il rapporto 12 dicembre 2014 del neurologo dott. __________, in cui si sottolinea l’assenza d’indizi anamnestici a favore di un trauma cranico – cfr. doc. M 9.1), un trauma cranico non commotivo, di modo che il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).

Dal rapporto medico del 26 ottobre 2013 dell’Ospedale __________ di __________ si evince la seguente dinamica dell’incidente:

Dalle tavole processuali si evince che la dinamica dell’incidente non viene contestata dal ricorrente (cfr. doc. I), motivo per cui il TCA può senz'altro fondarsi sulla descrizione suesposta.

In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almenotredei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Nell’infortunio del25 ottobre 2013, l’assicurato ha riportato la frattura della VI e VII costa a sinistra e (tutt’al più) un trauma cranico non commotivo. Nel prosieguo, egli ha denunciato disturbi uditivi e difficoltà cognitive, risultati finalmente privi di sostrato organico oggettivabile, nonché una sintomatologia ansioso-depressiva.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Del resto, il TF ha deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale concommotio cerebrie contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delleesigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr.STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente, annunciati all’assicurazione convenuta nel corso del mese di giugno 2014, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 25 ottobre 2013.

Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza delnesso di causalità naturaletra l’infortunio e il danno alla salute(cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2)e, quindi, appare superfluo dare seguito alla richiesta d’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I).

E. 26 ottobre 2013), egli si è recato presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, dove gli è stata diagnosticata la frattura della VI e VII costa a sinistra e un trauma cranico non commotivo. La TAC cerebrale eseguita in quell’occasione è risultata priva di particolarità (cfr. doc. M 1). Alla luce delle risultanze dell’angio-RMN cerebrale eseguita il 3 gennaio 2014 presso l’Ospedale __________ di __________ e dell’esame clinico, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, con rapporto del 29 gennaio 2014, ha dichiarato perfettamente normali “lo stato neurologico e neuropsicologico, la MRI cerebrale con Angio-MR arteriosa e venosa intracranica e infine l’elettroencefalogramma ...” (cfr. doc. M 5.1). Con valutazione datata 4 aprile 2014, il dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, ha riferito che l’assicurato presentava “… degli acufeni bilaterali verosimilmente d’origine post-traumatica, con inoltre calo uditivo più accentuato a sinistra di natura percettiva sulle frequenze a partrire da 2000 Hz che potrebbe anch’esso essere d’origine post-traumatica.“ (cfr. doc. M 5.3). A margine della valutazione neuropsicologica effettuata il 7 maggio 2014, il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato che “le difficoltà cognitive rilevate ai test e descritte soggettivamente dal paziente, nonché le persistenti alterazioni affettivo-comportamentali appaiono tutte riconducibili al trauma cranico frontale sinistro e rispondono a una compromissione lieve-media secondo i criteri Suva.” (cfr. doc. M 3.1). L’assicuratore convenuto ha proceduto a interpellare lo psichiatra curante, dott. __________, il quale ha indicato che l’assicurato soffriva di un “trauma cranico frontale sinistro; Episodio depressivo di grado medio con sindrome biologica.” (cfr. doc. M 3). In data 2 ottobre 2014, l’assicurato è stato visitato dal medico fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale. Dal relativo referto risulta in particolare che, a suo avviso, “la angio-risonanza magnetica cerebrale eseguita il 3.1.2004 (recte : 3.1.2014) ha escluso qualsivoglia tipo di problema post- traumatico rilevando, per contro, aree di gliosi aspecifica in prima ipotesi di eventi ischemici, nella sostanza bianca di entrambe gli emisferi verebrali nonché ipoplasia del seno trasverso a sinistra senza significato post-traumatico e/o patologico. (…). Acufeni bilaterali e calo uditivo più accentuato a sinistra verosimilmente di origine post-traumatica secondo il parere specialistico. Gli specialisti neuropsicologico, psichiatra e ORL classificano le diagnosi poste nel contesto di conseguenza post-traumatica.” (cfr. doc. M 8). Il 12 dicembre 2014, il dott. __________, neurologo interpellato dall’amministrazione, ha osservato in particolare che “all’esame somatico nessun riscontro oggettivo neurologico correlabile a esiti di trauma. (…). Dunque assenza di dimostrato contesto infortunistico, ed assenza di riscontri clinici o strumentali a sostegno di ev. sequele post-traumatiche da dover considerare dei danni organici residuali. (…). Non vi sono oggi riscontri oggettivi per poter ritenere segni o sintomi riconducibili ad un ev. trauma cranico-cerebrale moderato o severo. La sintomatologia lamentata non appare neppure oggi ormai più riconducibile a ev. esiti di un trauma cranico minore, ma risulta almeno sospetta per un ev. sintomatologia di tipo conversivo reattiva all’evento vissuto che andrà definita in ambito psichiatrico.” (cfr. doc. M 9.1). Sempre consultato dall’assicuratore convenuto, con rapporto del 19 dicembre 2014, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una “sindrome depressiva ricorrente reattiva ad una difficile situazione socio-esistenziale (F33.1) non in relazione causale naturale, con verosimiglianza preponderante, con l’evento infortunistico del 25.10.2013. Sospetta elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicosociali (F 68.0.). Pronunciandosi in merito all’eziologia dei disturbi, egli ha sostenuto che, da un punto di vista medico-psichiatrico, “… non ci siano, con verosimiglianza preponderante, dei segni psicopatologici attribuibili, di per sé, all’evento infortunistico in questione. Il quadro depressivo ricorrente descritto sopra è molto probabilmente legato alla dificile condizione socio-esistenziale, preesistente all’infortunio in questione.” (cfr. doc. M 9.2). Con un ulteriore apprezzamento datato 19 gennaio 2015, il dott. __________ ha, in particolare, rilevato che “… tutte le indagini radio strumentali eseguite hanno escluso qualsivoglia componente di natura post-traumatica a livello cranio-cerebrale: in particolare non sono state rilevate lesioni parenchimatose compatibili con edema cerebrale o con contusione cerebrale sia dall’indagine TAC che dalla risonanza magnetica cerebrale con angio-risonanza magnetica arteriosa-venosa intracranica. L’esame neurologico ha escluso riscontri oggettivi per poter ritenere segni o sintomi riconducibili ad un eventuale trauma cranico-cerebrale moderato o severo. Conseguentemente i disturbi neuropsicologici descritti e imputati all’evento in causa non possono essere posti in relazione ai postumi infortunistici in assenza di lesioni morfologico strutturali accertate alle indagini radio strumentali e ritenuto, per altro, quanto conosciuto sulla dinamica dell’incidente avvenuto a bassa velocità e in assenza di un trauma cranico effettivo. La valutazione psichiatrica non ha accertato segni psicopatologici attribuibili all’evento infortunistico in questione con verosimiglianza preponderante concludendo, per contro, per patologie psichiatriche di natura extra-infortunistiche. A fronte dei soli postumi infortunistici derivanti dall’incidente in causa non è possibile pertanto riconoscere una causalità naturale certa o con verosimiglianza preponderante fra i disturbi della sfera neuropsicologica e psichiatrica lamentati dal paziente ed i postumi infortunistici.” (cfr. doc. M 9). 2.9. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al precedente considerando - in particolare dai referti degli neurologi dottori __________ (cfr. doc. M 5.1) e __________ (cfr. doc. M 9.1) -, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1 non correla con un danno infortunistico oggettivabile. In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122). In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi , dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale , non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2). L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290). In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio. Per quanto concerne, poi, il tinnitus , nel caso di specie diagnosticato dal dott. __________, va rilevato che, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale ha precisato che non esiste una base scientifica sicura per considerare il tinnito un disturbo organico, né per attribuirlo imperativamente a una causa organica. Neppure la sua gravità consente di concludere a una conseguenza infortunistica di natura organica. Riportando l’opinione del Prof. __________, il TF ha osservato che sulla questione di sapere come è causato un tinnito, esistono principalmente delle ipotesi . Pertanto, secondo l’Alta Corte, l’affermazione secondo la quale un danno all’orecchio interno può essere ritenuto la vera causa del tinnitus , non trova sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la trova la conclusione secondo la quale il tinnito è un disturbo organico (cfr. DTF 138 V 248 consid. 5.8.1). 2.10.   In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza. Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF,è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid . 4 .3 con riferimenti). Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute del ricorrente. In proposito, la documentazione agli atti testimonia che le cure applicate nel caso concreto erano volte piuttosto a controllare la sintomatologia (e non a migliorarla notevolmente), rispettivamente, nel caso della psicoterapia, non erano riferite a un danno alla salute organico (e, in questo senso, non rappresentano un ostacolo alla chiusura del caso con esame dell’adeguatezza in applicazione - così come verrà meglio dimostrato qui di seguito - della DTF 115 V 133). Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.). Questa Corte osserva che, in base alla documentazione medica che figura all’inserto, in occasione dell’evento infortunistico del 25 ottobre 2013, l’assicurato ha riportato, tutt’al più (in proposito, si veda il rapporto 12 dicembre 2014 del neurologo dott. __________, in cui si sottolinea l’assenza d’indizi anamnestici a favore di un trauma cranico – cfr. doc. M 9.1), un trauma cranico non commotivo , di modo che il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’ evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati). 2.11. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio di cui l’assicurato è rimasta vittima il 25 ottobre 2013. Dal rapporto medico del 26 ottobre 2013 dell’Ospedale __________ di __________ si evince la seguente dinamica dell’incidente: " (…). Riferisce incidente della circolazione mentre era alla guida dello scooter, una macchina lo avrebbe investito a bassa velocità con ricezione all’emisoma sinistro. Successivamente riferisce di essersi alzato da solo e di essere andato a casa in quanto inizialmente si sentiva bene. Casco non rotto. Non riferisce altri disturbi particolari.” (cfr. doc. M 1). Dalle tavole processuali si evince che la dinamica dell’incidente non viene contestata dal ricorrente (cfr. doc. I), motivo per cui il TCA può senz'altro fondarsi sulla descrizione suesposta. Tenuto conto della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurato può essere classificato, tutt’al più, tra gli eventi di grado medio in senso stretto . A titolo di confronto, questa Corte segnala che il TF ha ritenuto di grado medio (senza essere classificato al limite della categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso a un assicurato che, mentre circolava con la propria motocicletta su una strada principale in condizioni di forte pioggia, entrò in collisione frontale a una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente ed elitrasportato all’ospedale (STF U 78/07 del 17 marzo 2008 consid. 5). Pure di grado medio, e non al limite della categoria degli eventi gravi, è stato considerato l’infortunio occorso a un motociclista che stava utilizzando, a una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata ai mezzi pubblici per superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da parte del centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005 consid. 2.4.). Dello stesso grado di gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi gravi) è stato ritenuto l’infortunio occorso a un’assicurata la cui moto si scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata si procurò una lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla gamba sinistra e varie contusioni (STFA U 88/01 del 24 dicembre 2002 consid. 3.3.2.). In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato. A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico , non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“). Innanzitutto, questo Tribunale non può individuare nel modo in cui si è svolto l’evento in questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente della circolazione stradale. Del resto, anche nelle pronunzie federali citate in precedenza, riguardanti delle fattispecie ben più gravi di quella sub judice , l’Alta Corte non ha considerato adempiuto il criterio in discussione oppure lo ha ritenuto realizzato non in modo particolarmente incisivo. Nell’infortunio del 25 ottobre 2013, l’assicurato ha riportato la frattura della VI e VII costa a sinistra e (tutt’al più) un trauma cranico non commotivo. Nel prosieguo, egli ha denunciato disturbi uditivi e difficoltà cognitive, risultati finalmente privi di sostrato organico oggettivabile, nonché una sintomatologia ansioso-depressiva. A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a combiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, delle lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2). Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può quindi parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonchè alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto). Dalle carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico. Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1). Il TCA ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga. Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti). Nella presente fattispecie, dalla documentazione a disposizione emerge che le cure prestate all’insorgente sono essenzialmente consistite nella somministrazione di farmaci antidolorifici e antidepressivi, in regolari sedute ambulatoriali di psicoterapia e in visite di controllo presso il medico curante (non risulta invece che l’assicurato si sia mai sottoposto alla riabilitazione neuropsicologica, auspicata dai medici del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________). Del resto, il TF ha deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate . Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4). Nella concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni. In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa , poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95). In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente, annunciati all’assicurazione convenuta nel corso del mese di giugno 2014, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 25 ottobre 2013. Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi, appare superfluo dare seguito alla richiesta d’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I). 2.12.   Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 7). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Tutto ben considerato, secondo il TCA, al patrocinatore di RI 1 non doveva sfuggire che, in presenza di disturbi non oggettivabili (aspetto che emergeva chiaramente dalla documentazione medica a disposizione), determinante è l’esame della causalità adeguata e che, alla luce dei precedenti giurisprudenziali pubblicati sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, essa non era data, ragione per la quale il rischio di perdere il processo doveva apparirgli palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo. Il requisito della probabilità di esito favorevole va dunque giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2016.8

MT/gm

Lugano

2 agosto 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 dicembre 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

in diritto

Alla luce delle risultanze dell’angio-RMN cerebrale eseguita il 3 gennaio 2014 presso l’Ospedale __________ di __________ e dell’esame clinico, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, con rapporto del 29 gennaio 2014, ha dichiarato perfettamente normali “lo stato neurologico e neuropsicologico, la MRI cerebrale con Angio-MR arteriosa e venosa intracranica e infine l’elettroencefalogramma ...” (cfr. doc. M 5.1).

Con valutazione datata 4 aprile 2014, il dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia cervico-facciale, ha riferito che l’assicurato presentava “… degli acufeni bilaterali verosimilmente d’origine post-traumatica, con inoltre calo uditivo più accentuato a sinistra di natura percettiva sulle frequenze a partrire da 2000 Hz che potrebbe anch’essoessere d’origine post-traumatica.“ (cfr. doc. M 5.3).

A margine della valutazione neuropsicologica effettuata il 7 maggio 2014, il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato che “le difficoltà cognitive rilevate ai test e descritte soggettivamente dal paziente, nonché le persistenti alterazioni affettivo-comportamentali appaiono tutte riconducibili al trauma cranico frontale sinistro e rispondono a una compromissione lieve-media secondo i criteri Suva.” (cfr. doc. M 3.1).

L’assicuratore convenuto ha proceduto a interpellare lo psichiatra curante, dott. __________, il quale ha indicato che l’assicurato soffriva di un “trauma cranico frontale sinistro; Episodio depressivo di grado medio con sindrome biologica.” (cfr. doc. M 3).

In data 2 ottobre 2014, l’assicurato è stato visitato dal medico fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale. Dal relativo referto risulta in particolare che, a suo avviso, “la angio-risonanza magnetica cerebrale eseguita il 3.1.2004 (recte:3.1.2014) ha escluso qualsivoglia tipo di problema post- traumatico rilevando, per contro, aree di gliosi aspecifica in prima ipotesi di eventi ischemici, nella sostanza bianca di entrambe gli emisferi verebrali nonché ipoplasia del seno trasverso a sinistra senza significato post-traumatico e/o patologico. (…). Acufeni bilaterali e calo uditivo più accentuato a sinistra verosimilmente di origine post-traumatica secondo il parere specialistico. Gli specialisti neuropsicologico, psichiatra e ORL classificano le diagnosi poste nel contesto di conseguenza post-traumatica.” (cfr. doc. M 8).

Il 12 dicembre 2014, il dott. __________, neurologo interpellato dall’amministrazione, ha osservato in particolare che “all’esame somatico nessun riscontro oggettivo neurologico correlabile a esiti di trauma. (…). Dunque assenza di dimostrato contesto infortunistico, ed assenza di riscontri clinici o strumentali a sostegno di ev. sequele post-traumatiche da dover considerare dei danni organici residuali. (…). Non vi sono oggi riscontri oggettivi per poter ritenere segni o sintomi riconducibili ad un ev. trauma cranico-cerebrale moderato o severo. La sintomatologia lamentata non appare neppure oggi ormai più riconducibile a ev. esiti di un trauma cranico minore, ma risulta almeno sospetta per un ev. sintomatologia di tipo conversivo reattiva all’evento vissuto che andrà definita in ambito psichiatrico.” (cfr. doc. M 9.1).

Sempre consultato dall’assicuratore convenuto, con rapporto del 19 dicembre 2014, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una “sindrome depressiva ricorrente reattiva ad una difficile situazione socio-esistenziale (F33.1) non in relazione causale naturale, con verosimiglianza preponderante, con l’evento infortunistico del 25.10.2013. Sospetta elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicosociali (F 68.0.). Pronunciandosi in merito all’eziologia dei disturbi, egli ha sostenuto che, da un punto di vista medico-psichiatrico, “… non ci siano, con verosimiglianza preponderante, dei segni psicopatologici attribuibili, di per sé, all’evento infortunistico in questione. Il quadro depressivo ricorrente descritto sopra è molto probabilmente legato alla dificile condizione socio-esistenziale, preesistente all’infortunio in questione.” (cfr. doc. M 9.2).

Con un ulteriore apprezzamento datato 19 gennaio 2015, il dott. __________ ha, in particolare, rilevato che “… tutte le indagini radio strumentali eseguite hanno escluso qualsivoglia componente di natura post-traumatica a livello cranio-cerebrale: in particolare non sono state rilevate lesioni parenchimatose compatibili con edema cerebrale o con contusione cerebrale sia dall’indagine TAC che dalla risonanza magnetica cerebrale con angio-risonanza magnetica arteriosa-venosa intracranica. L’esame neurologico ha escluso riscontri oggettivi per poter ritenere segni o sintomi riconducibili ad un eventuale trauma cranico-cerebrale moderato o severo. Conseguentemente i disturbi neuropsicologici descritti e imputati all’evento in causa non possono essere posti in relazione ai postumi infortunistici in assenza di lesioni morfologico strutturali accertate alle indagini radio strumentali e ritenuto, per altro, quanto conosciuto sulla dinamica dell’incidente avvenuto a bassa velocità e in assenza di un trauma cranico effettivo. La valutazione psichiatrica non ha accertato segni psicopatologici attribuibili all’evento infortunistico in questione con verosimiglianza preponderante concludendo, per contro, per patologie psichiatriche di natura extra-infortunistiche. A fronte dei soli postumi infortunistici derivanti dall’incidente in causa non è possibile pertanto riconoscere una causalità naturale certa o con verosimiglianza preponderante fra i disturbi della sfera neuropsicologica e psichiatrica lamentati dal paziente ed i postumi infortunistici.” (cfr. doc. M 9).

In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso,in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici qualimiogelosi,dolori alla digitopressione del collooppurelimitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno lecefaleecostituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) dellaInternational Headache Society(cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).

In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

Riportando l’opinione del Prof. __________, il TF ha osservato che sulla questione di sapere come è causato un tinnito, esistono principalmente delleipotesi. Pertanto, secondo l’Alta Corte, l’affermazione secondo la quale un danno all’orecchio interno può essere ritenuto la vera causa deltinnitus, non trova sufficiente conferma nella succitata pubblicazione, così come non la trova la conclusione secondo la quale il tinnito è un disturbo organico (cfr. DTF 138 V 248 consid. 5.8.1).

2.10.   In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.

Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quandol’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF,è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi(cfr.DTF 134 V 109consid.4.3 con riferimenti).

Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute del ricorrente.

Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproveratodi averprematuramentechiuso la pratica,si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base allaprassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

Questa Corte osserva che, in base alla documentazione medica che figura all’inserto, in occasione dell’evento infortunistico del 25 ottobre 2013, l’assicurato ha riportato, tutt’al più (in proposito, si veda il rapporto 12 dicembre 2014 del neurologo dott. __________, in cui si sottolinea l’assenza d’indizi anamnestici a favore di un trauma cranico – cfr. doc. M 9.1), un trauma cranico non commotivo, di modo che il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).

Dal rapporto medico del 26 ottobre 2013 dell’Ospedale __________ di __________ si evince la seguente dinamica dell’incidente:

Dalle tavole processuali si evince che la dinamica dell’incidente non viene contestata dal ricorrente (cfr. doc. I), motivo per cui il TCA può senz'altro fondarsi sulla descrizione suesposta.

In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almenotredei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Nell’infortunio del25 ottobre 2013, l’assicurato ha riportato la frattura della VI e VII costa a sinistra e (tutt’al più) un trauma cranico non commotivo. Nel prosieguo, egli ha denunciato disturbi uditivi e difficoltà cognitive, risultati finalmente privi di sostrato organico oggettivabile, nonché una sintomatologia ansioso-depressiva.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Del resto, il TF ha deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale concommotio cerebrie contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delleesigenze decisamente più elevate.

Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr.STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente, annunciati all’assicurazione convenuta nel corso del mese di giugno 2014, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsogli il 25 ottobre 2013.

Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza delnesso di causalità naturaletra l’infortunio e il danno alla salute(cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2)e, quindi, appare superfluo dare seguito alla richiesta d’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti