Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dellevento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 27 maggio 2015, precisata nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 contenente una specifica richiesta di descrizione dettagliata dellevento e confermata nel certificato del 30 luglio 2015 del dr. __________, documenti tutti questi dai quali risulta che, nel trasportare/sollevare una scatola di documenti, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla spalla destra (cfr. doc. Z1, ZM1 e ZM2, sottolineatura della redattrice).
In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dallassicurato nella sua prima descrizione dettagliata dellaccaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario dinamica dei fatti, compilato il 14 giugno 2015.
In tale contesto, va sottolineato che laprima voltain cui lassicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli attisubdoc. ZM1, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare allassicuratore linfortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando lapposito modulo (Notifica dinfortunio LAINF) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestate in giudicato).
Da qui limportanza che rivestono le dichiarazioni fornite dallassicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto levento il quale deve essere descritto in modo preciso completo e dettagliato (cfr. doc. ZM1, domanda 2) - e secondo quali modalità - precisando se qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali? Se sì cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del caso)? (cfr. doc. ZM1, domanda 3).
Contrariamente a quanto preteso da RI 1, il TCA ritiene che la descrizione dellinfortunio fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dellevento del 20 agosto 2015 non possa essere qualificata quale semplice aggiunta di ulteriori dettagli ad una dinamica descritta in modo troppo sintetico in precedenza.
Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dallassicurato nella suaprimadescrizione dettagliata dellaccaduto (ossia nel formulario dinamica dei fatti, compilato il 14 giugno 2015, cfr. doc. ZM1), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che la scatola di documenti sollevata da RI 1 sia caduta.
In questo ordine di idee, è a torto che lassicurato pretende che quanto da lui dichiarato in un secondo tempo completi unicamente la prima, succinta, versione e non la contraddica.
In effetti, il TCA osserva, in proposito, che il fatto che la scatola di documenti sia caduta da una sedia provvista di rotelle e in questo frangente linteressato, perdendo la presa con la mano sinistra, si sia ritrovato lintero peso della scatola che è andato ad impattare contro il braccio destro, con conseguente distorsione della spalla destra, è una circostanza completamente nuova, senza alcun legame con la dinamica, inizialmente descritta, di dolore risentito sollevando una cassa di documenti (cfr. doc. ZM1), rispettivamente mentre spostava pesanti scatole di documenti (cfr. doc. ZM2).
Il ricorrente giustifica il fatto di non avere immediatamente riferito dellepisodio della caduta della scatola dalla sedia con la mancanza di esperienza nella compilazione di annunci di infortuni, essendo la prima volta che gli capitava un infortunio. Egli ha quindi ammesso di avere fornito una descrizione dellinfortunio molto sintetica (cfr. doc. Z7 e doc. I) e un po troppo succinta (cfr. doc. Z12), ritenendo comunque che spettava allassicuratore infortuni richiedergli maggiori ragguagli e chiarimenti.
Questa Corte giudica insufficienti e non condivisibili le giustificazioni fornite dallassicurato.
Al di là della maniera più o meno sintetica e succinta con la quale una persona può descrivere la dinamica di un determinato evento, resta il fatto che, nel momento in cui un assicurato èper la prima voltachiamato a dettagliatamente esporre allamministrazione quanto successo al momento dellinfortunio, compilando il questionario dinamica dei fatti il quale, come ricordato in precedenza, riveste un ruolo decisivo - una cosa è affermare, rispondendo alla precisa domanda: 2. Dinamica dellincidente: come si è svolto lincidente nel dettaglio? Descriva levento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato, che il dolore alla spalla destra si è manifestato immediatamente dopo avere sollevato/spostato una scatola di documenti, come fatto da RI 1 nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 (cfr. doc. ZM1: sollevando una cassa di documenti, sottolineatura della redattrice), altra cosa - assai diversa è asserire, in un secondo tempo, come avvenuto nel messaggio e-mail del 28 agosto 2015, che i disturbi sono insorti a seguito del fatto che egli ha dovuto improvvisamente trattenere la scatola in caduta, circostanza che gli ha provocato uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. Z7: a fine dei lavori tutti i documenti da eliminare sono stati messi in una scatola di cartone, appoggiata su una sedia dufficio con le ruote. Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a seguito di questo scivolamento ho perso lequilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra, sottolineatura della redattrice).
Questa fondamentale differenza non poteva certo sfuggire a RI 1, e ciò anche volendo tener conto del fatto che era la prima volta che linteressato si trovava confrontato con la compilazione di una notifica di infortunio, rispettivamente con la necessità di chiarire come si fossero svolti i fatti rispondendo alle domande del questionario dellassicuratore LAINF.
Questo tanto più che, secondo le affermazioni stesse dellassicurato, egli non si sarebbe dilungato nellesposizione dei fatti essendo la situazione molto chiara (cfr. doc. Z12).
Ora, alla luce della chiarezza della situazione addotta dallinteressato stesso, questultimo nel descrivere la dinamica dei fatti non poteva, a mente del TCA, omettere di indicare, seppure succintamente, quantomeno il fatto che nel sollevare/spostare la scatola, la stessa era caduta. Una tale circostanza doveva apparire di tutta evidenza come un elemento fondamentale dellevento e, come tale, assolutamente da specificare, tanto più che la domanda posta nel formulario era precisa, chiedendo espressamente di indicare come si è svolto lincidente nel dettaglio? Descriva levento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato (cfr. doc. ZM1, sottolineature della redattrice).
Lassicurato ha pure evidenziato che la lesione da lui presentata è chiaramente di natura post-traumatica e generata dallinfortunio subito, come del resto attestato dal dr. __________, noto specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. Z12 e doc. I).
A sostegno di tali considerazioni, lassicurato ha trasmesso il referto dell8 settembre 2015, con il quale il dr. __________ ha attestato che il paziente mi riferisce di avere ricevuto una lettera con rifiuto del carattere infortunistico della patologia che presenta alla spalla destra. Non posso altro che manifestare la mia sorpresa per una tale affermazione, dal momento che il quadro di capsulite retrattile è chiaramente post-traumatico (doc. A3).
A tale proposito, questo Tribunale si limita a osservare che, come correttamente indicato dallassicuratore infortuni, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile.La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica.
2.9. Nel caso di specie, vista la dinamica inizialmente descritta dallassicurato, occorre concludere che non vi è stato lintervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone, né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se,in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).
2.10. Bisogna infine esaminare se lobbligo a prestazioni dellassicuratore infortuni resistente possa essere fondato sullart. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
Lassicuratore LAINF resistente, dopo avere negato che levento occorso a RI 1 siacostitutivo di un infortunio ai sensi dellart. 4 LPGA, ha pure sostenuto linapplicabilità dellart. 9 cpv. 2 OAINF.
Nella decisione su opposizione impugnata, lassicuratore infortuni ha, a tale proposito, rilevato che i disturbi attestati dal dr. __________ - ossia spalla congelata (capsulite retrattile) - non rientrano tra le lesioni esaustivamente elencate allart. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. A1).
In ogni caso, comunque, lassicuratore LAINF convenuto ha rilevato che anche se sussistesse unaffezione elencata nellart. 9 cpv. 2 OAINF, lesistenza di un evento assimilabile ad infortunio dovrebbe essere negata, facendo difetto lelemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. doc. A1 pag. 4).
In sede di risposta di causa, poi, la CO 1 ha ribadito che la questione di sapere se lassicurato ha riportato una lesione enumerata allart. 9 cpv. 2 OAINF possa rimanere insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque difetto il presupposto del potenziale di pericolo accresciuto (cfr. doc. V pag. 5).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte concorda con lopinione dellassicuratore LAINF.
Può quindi essere lasciata aperta la questione a sapere se la patologia dellassicurato rientri o meno fra le diagnosi esaustivamente enumerate allart. 9 cpv. 2 OAINF, ritenuto che comunque, nel caso di specie, il movimento consistito nel sollevare una scatola di documenti, seppur pesante, non costituisce una situazione di potenziale pericolo accresciuto.
In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto allassicuratore LAINF convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi dinfortunio.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2016.38
cr
Lugano
3 ottobre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
Allassicurato è stata diagnosticata in data 30 luglio 2015 da parte del dr. __________ dell__________ una spalla congelata (capsulite retrattile) (cfr. doc. ZM2).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 agosto 2015, lassicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi alla spalla destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dallaltro, essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z8). Lassicuratore LAINF ha puntualizzato che le precisazioni riguardo alla dinamica dellinfortunio fornite dallinteressato attraverso il messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2015 contraddicono la sua prima versione del 14.06.2015 (cfr. doc. Z8 pag. 2).
Lopposizione interposta personalmente da parte dellassicurato in data 21 settembre 2015 (cfr. doc. Z12), è stata respinta il 30 marzo 2016 (doc. Z19).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2 maggio 2016, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata ad assumere levento del 14 aprile 2015.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, linsorgente ha innanzitutto fatto valere la non correttezza del principio giurisprudenziale della dichiarazione della prima ora applicato dallamministrazione, posto che, nel caso di specie, non ci si troverebbe confrontati con delle versioni contrastanti fornite dallinteressato, ma piuttosto con unacompletazionedella descrizione, del tutto sintetica, da egli fornita in un primo tempo e, oltretutto, rispondendo ad un formulario generico (cfr. doc. I pag. 1, nel quale linteressato ha spiegato che: Prima dellinfortunio in questione non ne avevo mai subiti e nel rispondere alle domande sono stato molto sintetico. Avendo letto la decisione capisco che le mie risposte non fossero sufficienti per determinare che si trattasse di un infortunio, ma nemmeno per escludere che lo fosse. Lassicurazione ha rifiutato linfortunio basandosi sul fatto che alla domanda in occasione dellevento del 14.04.2015 qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali io abbia risposto no. E che alla domanda aveva già svolto in precedenza unattività simile? Se sì con quale frequenza? io abbia risposto Sì, settimanalmente. Alla prima domanda io ho risposto no in quanto i miei movimenti sono stati gli stessi che avrei fatto alzando un normale cartone con dei fogli dentro da 4 o 5 kg, non sapendo che in realtà il cartone pesava molto di più. Quello che è seguito non è stato controllato dai miei movimenti, ma bensì da un fattore esterno. Per analogia, se scendendo le scale fossi scivolato su una buccia di banana e mi fossi rotto una gamba, alle domande avrei risposto allo stesso modo: No, stavo scendendo le scale normalmente ed è unattività che faccio molte volte al giorno).
Il ricorrente ha quindi sostenuto che quanto verificatosi il 14 aprile 2015 costituisce un infortunio ai sensi dellart. 4 LPGA, essendo evidente lintervento di un fattore esterno, rappresentato dal fatto che la scatola fosse estremamente pesante ed appoggiata su una sedia dufficio con ruote, che scivolata ha portato alla caduta della scatola che mi ha procurato lo strappo alla spalla (cfr. doc. I).
Altrettanto scontato, secondo il ricorrente, il requisito della natura straordinaria/pericolo accresciuto dellevento occorso, ritenuto, da una parte, il peso anomalo della scatola di documenti e, dallaltra, lo spostamento improvviso ed imprevisto della sedia sulla quale questultima era posizionata (cfr. doc. I pag. 1: sono un __________ e lavoro come revisore contabile, dunque per quanto debba a volte maneggiare della documentazione non mi capita mai di dovere spostare delle casse da 15-20 kg e combinandolo allo spostamento improvviso ed imprevisto della sedia, mi sembra ben lontano da unattività quotidiana o abituale () ritengo inoltre che contrariamente a quanto suggerito dallassicuratore al punto B6 la situazione in questione rappresenti anche una fattispecie di pericolo accresciuto. Inoltre il movimento derivato dalla caduta della scatola è stato chiaramente incontrollabile. Dalla mia descrizione dei fatti riportata al punto A5, a seguito di questo scivolamento ho perso lequilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola si è concentrato sul braccio destro).
Infine, il ricorrente ritiene che la responsabilità dellamministrazione sarebbe comunque data a titolo di lesione parificata a infortunio giusta lart. 9 cpv. 2 OAINF, aggiungendo che lassicuratore ritiene che il riscontro radiologico sia richiesto dalla giurisprudenza, ma da quando ho annunciato linfortunio non mi ha mai chiesto di presentarne una (cfr. doc. I, pag. 2).
1.4. LIstituto resistente, in risposta, ha chiesto lintegrale reiezione dellimpugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In data 22 giugno 2016, il ricorrente ha contestato la risposta di causa dellamministrazione, rilevando che mi sembra evidente che la dinamica dei fatti non sia ancora chiara allassicurazione, dichiarandosi a completa disposizione della Corte per dimostrare la dinamica dei fatti durante una simulazione al fine di fugare ogni dubbio.
Egli ha poi ribadito che nel caso in questione ravviso sicuramente sia lo sforzo eccessivo che i movimenti scoordinati, una scatola di 15-20 kg in cadua libera da una sedia ha generato una energia di impatto sulla mia spalla molto superiore al peso stesso della scatola, puntualizzando che a mio avviso la caduta della scatola che mi trascina il braccio equivale ad un impatto (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. Loggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se lassicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante la spalla destra, oppure no.
2.6.Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid.5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff,inA. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella concreta evenienza, nellannuncio dinfortunio del 27 maggio 2015 è stato indicato che lassicurato mentre stava trasportando una cassa di documentazione cartacea si è slogato una spalla (cfr. doc. Z1, sottolineatura della redattrice).
Chiamato dallamministrazione a compilare un formulario concernente la dinamica dei fatti, il 14 giugno 2015 RI 1, rispondendo alla domanda dinamica dellincidente: come si è svolto lincidente nel dettaglio? Descriva levento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato, ha dichiarato che sollevando una cassa di documenti ho sentito uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. ZM1, sottolineature della redattrice).
Nel certificato del 30 luglio 2015, il dr. __________, consultato dallassicurato il 28 luglio 2015, ha indicato che il 14.04.2015, mentre spostava pesanti scatole di documenti, ha sofferto un trauma distorsivo della spalla giudicato inizialmente banale (doc. ZM2, sottolineatura della redattrice).
2.8. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che lassicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dellevento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 27 maggio 2015, precisata nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 contenente una specifica richiesta di descrizione dettagliata dellevento e confermata nel certificato del 30 luglio 2015 del dr. __________, documenti tutti questi dai quali risulta che, nel trasportare/sollevare una scatola di documenti, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla spalla destra (cfr. doc. Z1, ZM1 e ZM2, sottolineatura della redattrice).
In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dallassicurato nella sua prima descrizione dettagliata dellaccaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario dinamica dei fatti, compilato il 14 giugno 2015.
In tale contesto, va sottolineato che laprima voltain cui lassicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli attisubdoc. ZM1, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare allassicuratore linfortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando lapposito modulo (Notifica dinfortunio LAINF) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestate in giudicato).
Da qui limportanza che rivestono le dichiarazioni fornite dallassicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto levento il quale deve essere descritto in modo preciso completo e dettagliato (cfr. doc. ZM1, domanda 2) - e secondo quali modalità - precisando se qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali? Se sì cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del caso)? (cfr. doc. ZM1, domanda 3).
Contrariamente a quanto preteso da RI 1, il TCA ritiene che la descrizione dellinfortunio fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dellevento del 20 agosto 2015 non possa essere qualificata quale semplice aggiunta di ulteriori dettagli ad una dinamica descritta in modo troppo sintetico in precedenza.
Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dallassicurato nella suaprimadescrizione dettagliata dellaccaduto (ossia nel formulario dinamica dei fatti, compilato il 14 giugno 2015, cfr. doc. ZM1), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che la scatola di documenti sollevata da RI 1 sia caduta.
In questo ordine di idee, è a torto che lassicurato pretende che quanto da lui dichiarato in un secondo tempo completi unicamente la prima, succinta, versione e non la contraddica.
In effetti, il TCA osserva, in proposito, che il fatto che la scatola di documenti sia caduta da una sedia provvista di rotelle e in questo frangente linteressato, perdendo la presa con la mano sinistra, si sia ritrovato lintero peso della scatola che è andato ad impattare contro il braccio destro, con conseguente distorsione della spalla destra, è una circostanza completamente nuova, senza alcun legame con la dinamica, inizialmente descritta, di dolore risentito sollevando una cassa di documenti (cfr. doc. ZM1), rispettivamente mentre spostava pesanti scatole di documenti (cfr. doc. ZM2).
Il ricorrente giustifica il fatto di non avere immediatamente riferito dellepisodio della caduta della scatola dalla sedia con la mancanza di esperienza nella compilazione di annunci di infortuni, essendo la prima volta che gli capitava un infortunio. Egli ha quindi ammesso di avere fornito una descrizione dellinfortunio molto sintetica (cfr. doc. Z7 e doc. I) e un po troppo succinta (cfr. doc. Z12), ritenendo comunque che spettava allassicuratore infortuni richiedergli maggiori ragguagli e chiarimenti.
Questa Corte giudica insufficienti e non condivisibili le giustificazioni fornite dallassicurato.
Al di là della maniera più o meno sintetica e succinta con la quale una persona può descrivere la dinamica di un determinato evento, resta il fatto che, nel momento in cui un assicurato èper la prima voltachiamato a dettagliatamente esporre allamministrazione quanto successo al momento dellinfortunio, compilando il questionario dinamica dei fatti il quale, come ricordato in precedenza, riveste un ruolo decisivo - una cosa è affermare, rispondendo alla precisa domanda: 2. Dinamica dellincidente: come si è svolto lincidente nel dettaglio? Descriva levento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato, che il dolore alla spalla destra si è manifestato immediatamente dopo avere sollevato/spostato una scatola di documenti, come fatto da RI 1 nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 (cfr. doc. ZM1: sollevando una cassa di documenti, sottolineatura della redattrice), altra cosa - assai diversa è asserire, in un secondo tempo, come avvenuto nel messaggio e-mail del 28 agosto 2015, che i disturbi sono insorti a seguito del fatto che egli ha dovuto improvvisamente trattenere la scatola in caduta, circostanza che gli ha provocato uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. Z7: a fine dei lavori tutti i documenti da eliminare sono stati messi in una scatola di cartone, appoggiata su una sedia dufficio con le ruote. Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a seguito di questo scivolamento ho perso lequilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra, sottolineatura della redattrice).
Questa fondamentale differenza non poteva certo sfuggire a RI 1, e ciò anche volendo tener conto del fatto che era la prima volta che linteressato si trovava confrontato con la compilazione di una notifica di infortunio, rispettivamente con la necessità di chiarire come si fossero svolti i fatti rispondendo alle domande del questionario dellassicuratore LAINF.
Questo tanto più che, secondo le affermazioni stesse dellassicurato, egli non si sarebbe dilungato nellesposizione dei fatti essendo la situazione molto chiara (cfr. doc. Z12).
Ora, alla luce della chiarezza della situazione addotta dallinteressato stesso, questultimo nel descrivere la dinamica dei fatti non poteva, a mente del TCA, omettere di indicare, seppure succintamente, quantomeno il fatto che nel sollevare/spostare la scatola, la stessa era caduta. Una tale circostanza doveva apparire di tutta evidenza come un elemento fondamentale dellevento e, come tale, assolutamente da specificare, tanto più che la domanda posta nel formulario era precisa, chiedendo espressamente di indicare come si è svolto lincidente nel dettaglio? Descriva levento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato (cfr. doc. ZM1, sottolineature della redattrice).
Lassicurato ha pure evidenziato che la lesione da lui presentata è chiaramente di natura post-traumatica e generata dallinfortunio subito, come del resto attestato dal dr. __________, noto specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. Z12 e doc. I).
A sostegno di tali considerazioni, lassicurato ha trasmesso il referto dell8 settembre 2015, con il quale il dr. __________ ha attestato che il paziente mi riferisce di avere ricevuto una lettera con rifiuto del carattere infortunistico della patologia che presenta alla spalla destra. Non posso altro che manifestare la mia sorpresa per una tale affermazione, dal momento che il quadro di capsulite retrattile è chiaramente post-traumatico (doc. A3).
A tale proposito, questo Tribunale si limita a osservare che, come correttamente indicato dallassicuratore infortuni, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile.La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica.
2.9. Nel caso di specie, vista la dinamica inizialmente descritta dallassicurato, occorre concludere che non vi è stato lintervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone, né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se,in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).
2.10. Bisogna infine esaminare se lobbligo a prestazioni dellassicuratore infortuni resistente possa essere fondato sullart. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
Lassicuratore LAINF resistente, dopo avere negato che levento occorso a RI 1 siacostitutivo di un infortunio ai sensi dellart. 4 LPGA, ha pure sostenuto linapplicabilità dellart. 9 cpv. 2 OAINF.
Nella decisione su opposizione impugnata, lassicuratore infortuni ha, a tale proposito, rilevato che i disturbi attestati dal dr. __________ - ossia spalla congelata (capsulite retrattile) - non rientrano tra le lesioni esaustivamente elencate allart. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. A1).
In ogni caso, comunque, lassicuratore LAINF convenuto ha rilevato che anche se sussistesse unaffezione elencata nellart. 9 cpv. 2 OAINF, lesistenza di un evento assimilabile ad infortunio dovrebbe essere negata, facendo difetto lelemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. doc. A1 pag. 4).
In sede di risposta di causa, poi, la CO 1 ha ribadito che la questione di sapere se lassicurato ha riportato una lesione enumerata allart. 9 cpv. 2 OAINF possa rimanere insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque difetto il presupposto del potenziale di pericolo accresciuto (cfr. doc. V pag. 5).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte concorda con lopinione dellassicuratore LAINF.
Può quindi essere lasciata aperta la questione a sapere se la patologia dellassicurato rientri o meno fra le diagnosi esaustivamente enumerate allart. 9 cpv. 2 OAINF, ritenuto che comunque, nel caso di specie, il movimento consistito nel sollevare una scatola di documenti, seppur pesante, non costituisce una situazione di potenziale pericolo accresciuto.
In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto allassicuratore LAINF convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi dinfortunio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti