opencaselaw.ch

35.2016.38

Corretta decisione con la quale l'assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute alla spalla annunciato dall'assicurato.Descrizione evento.Versioni contrastanti fornite dall'assicurato

Ticino · 2016-10-03 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 27 maggio 2015, precisata nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 contenente una specifica richiesta di descrizione dettagliata dell’evento e confermata nel certificato del 30 luglio 2015 del dr. __________, documenti tutti questi dai quali risulta che, nel trasportare/sollevare una scatola di documenti, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla spalla destra (cfr. doc. Z1, ZM1 e ZM2, sottolineatura della redattrice).

In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario “dinamica dei fatti”, compilato il 14 giugno 2015.

In tale contesto, va sottolineato che laprima voltain cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli attisubdoc. ZM1, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestate in giudicato).

Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento – il quale deve essere descritto “in modo preciso completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1, domanda 2) - e secondo quali modalità - precisando se “qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali? Se sì cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del caso)?” (cfr. doc. ZM1, domanda 3).

Contrariamente a quanto preteso da RI 1, il TCA ritiene che la descrizione dell’infortunio fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 20 agosto 2015 non possa essere qualificata quale semplice aggiunta di ulteriori dettagli ad una dinamica descritta in modo troppo sintetico in precedenza.

Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurato nella suaprimadescrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “dinamica dei fatti”, compilato il 14 giugno 2015, cfr. doc. ZM1), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che la scatola di documenti sollevata da RI 1 sia caduta.

In questo ordine di idee, è a torto che l’assicurato pretende che quanto da lui dichiarato in un secondo tempo completi unicamente la prima, succinta, versione e non la contraddica.

In effetti, il TCA osserva, in proposito, che il fatto che la scatola di documenti sia caduta da una sedia provvista di rotelle e in questo frangente l’interessato, perdendo la presa con la mano sinistra, si sia ritrovato l’intero peso della scatola che è andato ad impattare contro il braccio destro, con conseguente distorsione della spalla destra, è una circostanza completamente nuova, senza alcun legame con la dinamica, inizialmente descritta, di dolore risentito “sollevando una cassa di documenti” (cfr. doc. ZM1), rispettivamente “mentre spostava pesanti scatole di documenti” (cfr. doc. ZM2).

Il ricorrente giustifica il fatto di non avere immediatamente riferito dell’episodio della caduta della scatola dalla sedia con la mancanza di esperienza nella compilazione di annunci di infortuni, essendo la prima volta che gli capitava un infortunio. Egli ha quindi ammesso di avere fornito una descrizione dell’infortunio “molto sintetica” (cfr. doc. Z7 e doc. I) e “un po’ troppo succinta” (cfr. doc. Z12), ritenendo comunque che spettava all’assicuratore infortuni richiedergli maggiori ragguagli e chiarimenti.

Questa Corte giudica insufficienti e non condivisibili le giustificazioni fornite dall’assicurato.

Al di là della maniera più o meno sintetica e succinta con la quale una persona può descrivere la dinamica di un determinato evento, resta il fatto che, nel momento in cui un assicurato èper la prima voltachiamato a dettagliatamente esporre all’amministrazione quanto successo al momento dell’infortunio, compilando il questionario “dinamica dei fatti” – il quale, come ricordato in precedenza, riveste un ruolo decisivo - una cosa è affermare, rispondendo alla precisa domanda: “2. Dinamica dell’incidente: come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato”, che il dolore alla spalla destra si è manifestato immediatamente dopo avere sollevato/spostato una scatola di documenti, come fatto da RI 1 nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 (cfr. doc. ZM1: “sollevando una cassa di documenti”, sottolineatura della redattrice), altra cosa - assai diversa – è asserire, in un secondo tempo, come avvenuto nel messaggio e-mail del 28 agosto 2015, che i disturbi sono insorti a seguito del fatto che egli ha dovuto improvvisamente trattenere la scatola in caduta, circostanza che gli ha provocato uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. Z7: “a fine dei lavori tutti i documenti da eliminare sono stati messi in una scatola di cartone, appoggiata su una sedia d’ufficio con le ruote. Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra”, sottolineatura della redattrice).

Questa fondamentale differenza non poteva certo sfuggire a RI 1, e ciò anche volendo tener conto del fatto che era la prima volta che l’interessato si trovava confrontato con la compilazione di una notifica di infortunio, rispettivamente con la necessità di chiarire come si fossero svolti i fatti rispondendo alle domande del questionario dell’assicuratore LAINF.

Questo tanto più che, secondo le affermazioni stesse dell’assicurato, egli non si sarebbe dilungato nell’esposizione dei fatti essendo la “situazione molto chiara” (cfr. doc. Z12).

Ora, alla luce della chiarezza della situazione addotta dall’interessato stesso, quest’ultimo nel descrivere la dinamica dei fatti non poteva, a mente del TCA, omettere di indicare, seppure succintamente, quantomeno il fatto che nel sollevare/spostare la scatola, la stessa era caduta. Una tale circostanza doveva apparire di tutta evidenza come un elemento fondamentale dell’evento e, come tale, assolutamente da specificare, tanto più che la domanda posta nel formulario era precisa, chiedendo espressamente di indicare “come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1, sottolineature della redattrice).

L’assicurato ha pure evidenziato che la lesione da lui presentata è chiaramente di natura post-traumatica e generata dall’infortunio subito, come del resto attestato dal dr. __________, noto specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. Z12 e doc. I).

A sostegno di tali considerazioni, l’assicurato ha trasmesso il referto dell’8 settembre 2015, con il quale il dr. __________ ha attestato che “il paziente mi riferisce di avere ricevuto una lettera con rifiuto del carattere infortunistico della patologia che presenta alla spalla destra. Non posso altro che manifestare la mia sorpresa per una tale affermazione, dal momento che il quadro di capsulite retrattile è chiaramente post-traumatico” (doc. A3).

A tale proposito, questo Tribunale si limita a osservare che, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile.La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica.

2.9.   Nel caso di specie, vista la dinamica inizialmente descritta dall’assicurato, occorre concludere che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone, né con oggetti.

Va, dunque, esaminato se,in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).

2.10.   Bisogna infine esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

L’assicuratore LAINF resistente, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 siacostitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha pure sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Nella decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha, a tale proposito, rilevato che i disturbi attestati dal dr. __________ - ossia spalla congelata (capsulite retrattile) - non rientrano tra le lesioni esaustivamente elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. A1).

In ogni caso, comunque, l’assicuratore LAINF convenuto ha rilevato che anche se sussistesse un’affezione elencata nell’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’esistenza di un evento assimilabile ad infortunio dovrebbe essere negata, facendo “difetto l’elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto” (cfr. doc. A1 pag. 4).

In sede di risposta di causa, poi, la CO 1 ha ribadito che “la questione di sapere se l’assicurato ha riportato una lesione enumerata all’art. 9 cpv. 2 OAINF possa rimanere insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque difetto il presupposto del potenziale di pericolo accresciuto” (cfr. doc. V pag. 5).

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte concorda con l’opinione dell’assicuratore LAINF.

Può quindi essere lasciata aperta la questione a sapere se la patologia dell’assicurato rientri o meno fra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, ritenuto che comunque, nel caso di specie, il movimento consistito nel sollevare una scatola di documenti, seppur pesante, non costituisce una situazione di potenziale pericolo accresciuto.

In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto all’assicuratore LAINF convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2016.38

cr

Lugano

3 ottobre 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 marzo 2016 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

All’assicurato è stata diagnosticata in data 30 luglio 2015 da parte del dr. __________ dell’__________ una spalla congelata (capsulite retrattile) (cfr. doc. ZM2).

1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 agosto 2015, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi alla spalla destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z8). L’assicuratore LAINF ha puntualizzato che le precisazioni riguardo alla dinamica dell’infortunio fornite dall’interessato attraverso il messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2015 “contraddicono la sua prima versione del 14.06.2015” (cfr. doc. Z8 pag. 2).

L’opposizione interposta personalmente da parte dell’assicurato in data 21 settembre 2015 (cfr. doc. Z12), è stata respinta il 30 marzo 2016 (doc. Z19).

1.3.   Con tempestivo ricorso del 2 maggio 2016, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata ad assumere l’evento del 14 aprile 2015.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto fatto valere la non correttezza del principio giurisprudenziale della “dichiarazione della prima ora” applicato dall’amministrazione, posto che, nel caso di specie, non ci si troverebbe confrontati con delle versioni contrastanti fornite dall’interessato, ma piuttosto con unacompletazionedella descrizione, del tutto sintetica, da egli fornita in un primo tempo e, oltretutto, rispondendo ad un “formulario generico” (cfr. doc. I pag. 1, nel quale l’interessato ha spiegato che: “Prima dell’infortunio in questione non ne avevo mai subiti e nel rispondere alle domande sono stato molto sintetico. Avendo letto la decisione capisco che le mie risposte non fossero sufficienti per determinare che si trattasse di un infortunio, ma nemmeno per escludere che lo fosse. L’assicurazione ha rifiutato l’infortunio basandosi sul fatto che alla domanda “in occasione dell’evento del 14.04.2015 qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali” io abbia risposto “no”. E che alla domanda “aveva già svolto in precedenza un’attività simile? Se sì con quale frequenza?” io abbia risposto “Sì, settimanalmente”. Alla prima domanda io ho risposto no in quanto i miei movimenti sono stati gli stessi che avrei fatto alzando un normale cartone con dei fogli dentro da 4 o 5 kg, non sapendo che in realtà il cartone pesava molto di più. Quello che è seguito non è stato controllato dai miei movimenti, ma bensì da un fattore esterno. Per analogia, se scendendo le scale fossi scivolato su una buccia di banana e mi fossi rotto una gamba, alle domande avrei risposto allo stesso modo: “No, stavo scendendo le scale normalmente ed è un’attività che faccio molte volte al giorno”).

Il ricorrente ha quindi sostenuto che quanto verificatosi il 14 aprile 2015 costituisce un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, essendo “evidente” l’intervento di un fattore esterno, rappresentato “dal fatto che la scatola fosse estremamente pesante ed appoggiata su una sedia d’ufficio con ruote, che scivolata ha portato alla caduta della scatola che mi ha procurato lo strappo alla spalla” (cfr. doc. I).

Altrettanto scontato, secondo il ricorrente, il requisito della natura straordinaria/pericolo accresciuto dell’evento occorso, ritenuto, da una parte, il peso “anomalo” della scatola di documenti e, dall’altra, lo spostamento improvviso ed imprevisto della sedia sulla quale quest’ultima era posizionata (cfr. doc. I pag. 1: “sono un __________ e lavoro come revisore contabile, dunque per quanto debba a volte maneggiare della documentazione non mi capita mai di dovere spostare delle casse da 15-20 kg e combinandolo allo spostamento improvviso ed imprevisto della sedia, mi sembra ben lontano da un’attività quotidiana o abituale” () “ritengo inoltre che contrariamente a quanto suggerito dall’assicuratore al punto B6 la situazione in questione rappresenti anche una fattispecie di pericolo accresciuto. Inoltre il movimento derivato dalla caduta della scatola è stato chiaramente incontrollabile. Dalla mia descrizione dei fatti riportata al punto A5, “a seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola si è concentrato sul braccio destro”).

Infine, il ricorrente ritiene che la responsabilità dell’amministrazione sarebbe comunque data a titolo di lesione parificata a infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF, aggiungendo che “l’assicuratore ritiene che il riscontro radiologico sia richiesto dalla giurisprudenza, ma da quando ho annunciato l’infortunio non mi ha mai chiesto di presentarne una” (cfr. doc. I, pag. 2).

1.4.   L’Istituto resistente, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5.   In data 22 giugno 2016, il ricorrente ha contestato la risposta di causa dell’amministrazione, rilevando che “mi sembra evidente che la dinamica dei fatti non sia ancora chiara all’assicurazione”, dichiarandosi “a completa disposizione della Corte per dimostrare la dinamica dei fatti durante una simulazione al fine di fugare ogni dubbio”.

Egli ha poi ribadito che “nel caso in questione ravviso sicuramente sia lo sforzo eccessivo che i movimenti scoordinati, una scatola di 15-20 kg in cadua libera da una sedia ha generato una energia di impatto sulla mia spalla molto superiore al peso stesso della scatola”, puntualizzando che “a mio avviso la caduta della scatola che mi trascina il braccio equivale ad un impatto” (cfr. doc. VII).

in diritto

2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante la spalla destra, oppure no.

2.6.Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid.5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff,inA. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 27 maggio 2015 è stato indicato che l’assicurato mentre stava “trasportando una cassa di documentazione cartacea” si è slogato una spalla (cfr. doc. Z1, sottolineatura della redattrice).

Chiamato dall’amministrazione a compilare un formulario concernente la dinamica dei fatti, il 14 giugno 2015 RI 1, rispondendo alla domanda “dinamica dell’incidente: come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato”, ha dichiarato che “sollevando una cassa di documenti ho sentito uno strappo alla spalla destra” (cfr. doc. ZM1, sottolineature della redattrice).

Nel certificato del 30 luglio 2015, il dr. __________, consultato dall’assicurato il 28 luglio 2015, ha indicato che “il 14.04.2015, mentre spostava pesanti scatole di documenti, ha sofferto un trauma distorsivo della spalla giudicato inizialmente banale” (doc. ZM2, sottolineatura della redattrice).

2.8.   Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulla versione contenuta nell'annuncio di infortunio del 27 maggio 2015, precisata nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 contenente una specifica richiesta di descrizione dettagliata dell’evento e confermata nel certificato del 30 luglio 2015 del dr. __________, documenti tutti questi dai quali risulta che, nel trasportare/sollevare una scatola di documenti, RI 1 ha avvertito uno strappo improvviso alla spalla destra (cfr. doc. Z1, ZM1 e ZM2, sottolineatura della redattrice).

In particolare, questo Tribunale ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel formulario “dinamica dei fatti”, compilato il 14 giugno 2015.

In tale contesto, va sottolineato che laprima voltain cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli attisubdoc. ZM1, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015, cresciuta incontestate in giudicato).

Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in risposta alle specifiche domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento – il quale deve essere descritto “in modo preciso completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1, domanda 2) - e secondo quali modalità - precisando se “qualcosa si è svolto diversamente dai suoi movimenti abituali? Se sì cosa esattamente (fornire tutti i dettagli del caso)?” (cfr. doc. ZM1, domanda 3).

Contrariamente a quanto preteso da RI 1, il TCA ritiene che la descrizione dell’infortunio fornita dopo la comunicazione di rifiuto di presa a carico dell’evento del 20 agosto 2015 non possa essere qualificata quale semplice aggiunta di ulteriori dettagli ad una dinamica descritta in modo troppo sintetico in precedenza.

Al riguardo, va qui ribadito che nella determinazione della dinamica degli eventi appaia decisivo quanto personalmente indicato dall’assicurato nella suaprimadescrizione dettagliata dell’accaduto (ossia nel formulario “dinamica dei fatti”, compilato il 14 giugno 2015, cfr. doc. ZM1), nella quale non viene fatto accenno alcuno al fatto che la scatola di documenti sollevata da RI 1 sia caduta.

In questo ordine di idee, è a torto che l’assicurato pretende che quanto da lui dichiarato in un secondo tempo completi unicamente la prima, succinta, versione e non la contraddica.

In effetti, il TCA osserva, in proposito, che il fatto che la scatola di documenti sia caduta da una sedia provvista di rotelle e in questo frangente l’interessato, perdendo la presa con la mano sinistra, si sia ritrovato l’intero peso della scatola che è andato ad impattare contro il braccio destro, con conseguente distorsione della spalla destra, è una circostanza completamente nuova, senza alcun legame con la dinamica, inizialmente descritta, di dolore risentito “sollevando una cassa di documenti” (cfr. doc. ZM1), rispettivamente “mentre spostava pesanti scatole di documenti” (cfr. doc. ZM2).

Il ricorrente giustifica il fatto di non avere immediatamente riferito dell’episodio della caduta della scatola dalla sedia con la mancanza di esperienza nella compilazione di annunci di infortuni, essendo la prima volta che gli capitava un infortunio. Egli ha quindi ammesso di avere fornito una descrizione dell’infortunio “molto sintetica” (cfr. doc. Z7 e doc. I) e “un po’ troppo succinta” (cfr. doc. Z12), ritenendo comunque che spettava all’assicuratore infortuni richiedergli maggiori ragguagli e chiarimenti.

Questa Corte giudica insufficienti e non condivisibili le giustificazioni fornite dall’assicurato.

Al di là della maniera più o meno sintetica e succinta con la quale una persona può descrivere la dinamica di un determinato evento, resta il fatto che, nel momento in cui un assicurato èper la prima voltachiamato a dettagliatamente esporre all’amministrazione quanto successo al momento dell’infortunio, compilando il questionario “dinamica dei fatti” – il quale, come ricordato in precedenza, riveste un ruolo decisivo - una cosa è affermare, rispondendo alla precisa domanda: “2. Dinamica dell’incidente: come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato”, che il dolore alla spalla destra si è manifestato immediatamente dopo avere sollevato/spostato una scatola di documenti, come fatto da RI 1 nel formulario compilato in data 14 giugno 2015 (cfr. doc. ZM1: “sollevando una cassa di documenti”, sottolineatura della redattrice), altra cosa - assai diversa – è asserire, in un secondo tempo, come avvenuto nel messaggio e-mail del 28 agosto 2015, che i disturbi sono insorti a seguito del fatto che egli ha dovuto improvvisamente trattenere la scatola in caduta, circostanza che gli ha provocato uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. Z7: “a fine dei lavori tutti i documenti da eliminare sono stati messi in una scatola di cartone, appoggiata su una sedia d’ufficio con le ruote. Quando ho sollevato la scatola, che era molto più pesante di quello che pensavo (stimo 15-20 kg), la sedia sulla quale è scivolata, a seguito di questo scivolamento ho perso l’equilibrio e la scatola mi è sfuggita dalla mano sinistra, a questo punto tutto il peso della scatola in caduta si è accentrato sul braccio destro e a questo punto ho sentito una forte sezione di strappo seguita da un dolore alla spalla destra”, sottolineatura della redattrice).

Questa fondamentale differenza non poteva certo sfuggire a RI 1, e ciò anche volendo tener conto del fatto che era la prima volta che l’interessato si trovava confrontato con la compilazione di una notifica di infortunio, rispettivamente con la necessità di chiarire come si fossero svolti i fatti rispondendo alle domande del questionario dell’assicuratore LAINF.

Questo tanto più che, secondo le affermazioni stesse dell’assicurato, egli non si sarebbe dilungato nell’esposizione dei fatti essendo la “situazione molto chiara” (cfr. doc. Z12).

Ora, alla luce della chiarezza della situazione addotta dall’interessato stesso, quest’ultimo nel descrivere la dinamica dei fatti non poteva, a mente del TCA, omettere di indicare, seppure succintamente, quantomeno il fatto che nel sollevare/spostare la scatola, la stessa era caduta. Una tale circostanza doveva apparire di tutta evidenza come un elemento fondamentale dell’evento e, come tale, assolutamente da specificare, tanto più che la domanda posta nel formulario era precisa, chiedendo espressamente di indicare “come si è svolto l’incidente nel dettaglio? Descriva l’evento che ha cagionato la lesione corporale in modo preciso, completo e dettagliato” (cfr. doc. ZM1, sottolineature della redattrice).

L’assicurato ha pure evidenziato che la lesione da lui presentata è chiaramente di natura post-traumatica e generata dall’infortunio subito, come del resto attestato dal dr. __________, noto specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. Z12 e doc. I).

A sostegno di tali considerazioni, l’assicurato ha trasmesso il referto dell’8 settembre 2015, con il quale il dr. __________ ha attestato che “il paziente mi riferisce di avere ricevuto una lettera con rifiuto del carattere infortunistico della patologia che presenta alla spalla destra. Non posso altro che manifestare la mia sorpresa per una tale affermazione, dal momento che il quadro di capsulite retrattile è chiaramente post-traumatico” (doc. A3).

A tale proposito, questo Tribunale si limita a osservare che, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46ss. consid. 2) che non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile.La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica.

2.9.   Nel caso di specie, vista la dinamica inizialmente descritta dall’assicurato, occorre concludere che non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone, né con oggetti.

Va, dunque, esaminato se,in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza ivi citata).

2.10.   Bisogna infine esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

L’assicuratore LAINF resistente, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 siacostitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha pure sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Nella decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore infortuni ha, a tale proposito, rilevato che i disturbi attestati dal dr. __________ - ossia spalla congelata (capsulite retrattile) - non rientrano tra le lesioni esaustivamente elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. A1).

In ogni caso, comunque, l’assicuratore LAINF convenuto ha rilevato che anche se sussistesse un’affezione elencata nell’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’esistenza di un evento assimilabile ad infortunio dovrebbe essere negata, facendo “difetto l’elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto” (cfr. doc. A1 pag. 4).

In sede di risposta di causa, poi, la CO 1 ha ribadito che “la questione di sapere se l’assicurato ha riportato una lesione enumerata all’art. 9 cpv. 2 OAINF possa rimanere insoluta, posto che, nella concreta evenienza, fa comunque difetto il presupposto del potenziale di pericolo accresciuto” (cfr. doc. V pag. 5).

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte concorda con l’opinione dell’assicuratore LAINF.

Può quindi essere lasciata aperta la questione a sapere se la patologia dell’assicurato rientri o meno fra le diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, ritenuto che comunque, nel caso di specie, il movimento consistito nel sollevare una scatola di documenti, seppur pesante, non costituisce una situazione di potenziale pericolo accresciuto.

In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto all’assicuratore LAINF convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti