Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, lIstituto assicuratore si è basato sul rapporto del 16 luglio 2014 della Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita di chiusura del 4 luglio 2014.
()
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti damedici alle dipendenze di un'assicurazionedeve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda leperizie allestite daspecialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.5. Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dellesigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr.ssa __________ (e fatta propria dallamministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno infortunistico di natura ortopedica, RI 1 va ritenuto totalmente abile in attività leggere adeguate.
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato questa valutazione sostenendo che RI 1 soffre di dolori che lo condizionano anche in attività leggere. In particolare, per quanto riguarda le limitazioni e i dolori al piede e alla schiena (cfr. doc. I, pag. 2/3).
Lavv. RA 1, tuttavia, fa riferimento unicamente a quanto rilevato dallispettore dellCO 1, che non è un sanitario, e al datore di lavoro, senza supportare le proprie argomentazioni con certificazioni mediche di specialisti nella materia che qui ci occupa.
Questi specialisti avevano indicato che il fatto di zoppicare non implica un sovraccarico della colonna vertebrale, sempre che non esistano gravi deformazioni. Si è in presenza di una grave deformazione se vi è una dismetria degli arti inferiori superiore ai 5 cm, una situazione dopo artrodesi dellanca oppure una miastenia (come ad esempio dopo una poliomielite). Inoltre, le alterazioni devono agire per lungo tempo prima che divengano sintomatiche (al riguardo, si veda la STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62).
Il Dr. __________ ha risposto che i principi formulati dai dottori __________ e __________ sono pienamente condivisibili (Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut nachvollziebar) e ha precisato che, nel caso di specie, linfortunio del 2008 non ha comportato alcun nuovo disturbo statico che, come tale, persisteva invece sin dal lontano 1992 (cfr. sentenza 35.2013.63 del 4 dicembre 2014, pag. 10).
Alla luce di quanto sopra, il TCA non può condividere largomentazione del ricorrente secondo cui i problemi alla schiena sarebbero dovuti agli scompensi indotti dai postumi infortunistici e dunque in nesso causale indiretto con levento del 14 aprile 2012.
Da un lato anche in questo caso il tempo trascorso dallinfortunio è troppo corto (aprile 2012), dallaltro non esistono gravi deformazioni come quelle suindicate.
Questa Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dellinsorgente di rinviare gli atti allamministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. V).
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno, unattività lavorativa leggera.
2.6.Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.6.1.Quanto alreddito da valido,secondo lassicuratore infortuni resistente, senza il danno alla saluteRI 1 avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 62'959.-- (doc. 150 e 167).
Questo dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro che ha indicato, sulla base del CCL del settore, un salario annuo nel 2011 di fr. 62'426.-- (fr. 4'802.-- x 13 mesi) (vedi rapporto CO 1 del 17 ottobre 2014 e il questionario del datore di lavoro del 3 dicembre 2012, doc. 150 e A4).
Limporto di fr. 62'426.-- è stato utilizzato anche dallassicurazione invalidità per lassegnazione della rendita AI allassicurato (cfr. doc. 179).
Il TCA può dunque confermare il dato aggiornato al 2014 fatto proprio dallCO 1 (fr. 62'959.--).
2.6.2. Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, lassicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dellimpedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
LAlta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dellinchiesta sulla struttura dei salari edita dallUfficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che() quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) ().
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se ladeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (deutliche Abweichung). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. lAlta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.6.3. Dalle tavole processuali risulta che lamministrazione ha quantificato in fr. 66'158.41 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2014, e operando successivamente una decurtazione del 3,15% per ilgapsalariale e del 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così allimporto di fr. 54'463.27 (doc. 165).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, lassicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5210.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2,pubblicatainLa Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014 (+0,7% per il 2013 e 0,8% per il 2014), un reddito annuo di fr. 66'158.41.
Lassicurato, quale operaio edile, avrebbe realizzatonel 2014 unreddito annuo di fr. 62'959.-- per unoccupazione a tempo pieno. Tale reddito si situasottola media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'546.35; cfr. Tabella TA1 2012, p.to 41-43 Costruzioni, livello di qualifica 1: fr. 5430.-- : 40 ore x 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62 x 12 mesi = fr. 67'603.50 e aggiornato al 2014.
In casu, in applicazione dellagiurisprudenza citata al considerando2.6.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr.66'158.41) va ridotto del 3,15%, percentuale corrispondente algapsalariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 64'074.42 (risultato intermedio).
2.6.4. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente " di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, lIstituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido (doc. 165, 167). Il ricorrente ha contestato, in modo generico, questa riduzione (vedi opposizione del 1° aprile 2015, doc. 174).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dellamministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, lIstituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido di fr.64'074.42, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 54'463.25.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr.54'463.25 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto linfortunio, e cioè fr. 62'959.-- (cfr. consid. 2.6.1.) risulta un grado di invalidità del 13,49%,arrotondato al 13%secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, lCO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 13%, il suo ricorso deve essere respinto su questo punto.
2.7.Diritto allindennità per menomazione allintegrità
2.7.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.7.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagliartt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente ilpretium dolorise il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.7.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.7.4. LCO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.7.5. Lassicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr.ssa __________ ha attribuito al ricorrente unIMI del 15% (cfr. doc. 138, 167).
In occasione della visita medica di chiusura del 4 luglio 2014, la Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:
15%
3. Motivazione
Secondo la tabella Suva 5.2 unartrodesi sottoastragalica dà diritto ad IMI del 15% (doc. 138).
Con la propria impugnativa, linsorgente ha ritenuto che il grado di IMI considerato dallCO 1 non sia corretto, in quanto allindennità dovuta per artrosi (), si deve sommare anche lindennizzo per la menomazione legata alle alterazioni funzionali del piede e della caviglia (tabella 2.2).
Secondo lavv. RA 1 si impone di aggiungere allIMI del 15% (comunque ritenuta troppo bassa) un altro 20% per i disturbi funzionali, artrodesi e alterazioni funzionali dolorose dopo fratture con lussazione, per unIMI complessiva almeno del 35% (cfr. doc. I, pag. 4).
Nel caso di specie, ricordato che il danno infortunistico che entra in considerazione è lartrodesi della sottoastragalica, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione formulata dalla Dr.ssa __________.
Le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise.
La richiesta di unIMI superiore al 15% non è sostenuta da alcun argomento medico-scientifico pertinente.
La valutazione della Dr.ssa __________ tiene infatti conto, nei reperti, delle fratture (frattura multi-frammentaria calcaneare,frattura bimalleolare, frattura scomposta del sustentacolo del talo destro), degli interventi, delle disestesie in sede del nervo cutaneo dorsale laterale e del residuo deficit doloroso funzionale (cfr. doc. 138).
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui allinsorgente è stata attribuita unIMI del 15%.
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2015.81
LG/sc
Lugano
25 gennaio 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 giugno 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
in diritto
2.1. Oggetto della lite è lentità della rendita dinvalidità e dellIMI spettanti allassicurato.
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado dinvalidità, il reddito che lassicurato invalido potrebbe conseguire esercitando lattività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e leventuale esecuzione di provvedimenti dintegrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nellasentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, laSTFA I 871/02 del 20 aprile 2004 elaSTFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine:reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, lIstituto assicuratore si è basato sul rapporto del 16 luglio 2014 della Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita di chiusura del 4 luglio 2014.
()
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti damedici alle dipendenze di un'assicurazionedeve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda leperizie allestite daspecialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.5. Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dellesigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr.ssa __________ (e fatta propria dallamministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno infortunistico di natura ortopedica, RI 1 va ritenuto totalmente abile in attività leggere adeguate.
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato questa valutazione sostenendo che RI 1 soffre di dolori che lo condizionano anche in attività leggere. In particolare, per quanto riguarda le limitazioni e i dolori al piede e alla schiena (cfr. doc. I, pag. 2/3).
Lavv. RA 1, tuttavia, fa riferimento unicamente a quanto rilevato dallispettore dellCO 1, che non è un sanitario, e al datore di lavoro, senza supportare le proprie argomentazioni con certificazioni mediche di specialisti nella materia che qui ci occupa.
Questi specialisti avevano indicato che il fatto di zoppicare non implica un sovraccarico della colonna vertebrale, sempre che non esistano gravi deformazioni. Si è in presenza di una grave deformazione se vi è una dismetria degli arti inferiori superiore ai 5 cm, una situazione dopo artrodesi dellanca oppure una miastenia (come ad esempio dopo una poliomielite). Inoltre, le alterazioni devono agire per lungo tempo prima che divengano sintomatiche (al riguardo, si veda la STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62).
Il Dr. __________ ha risposto che i principi formulati dai dottori __________ e __________ sono pienamente condivisibili (Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut nachvollziebar) e ha precisato che, nel caso di specie, linfortunio del 2008 non ha comportato alcun nuovo disturbo statico che, come tale, persisteva invece sin dal lontano 1992 (cfr. sentenza 35.2013.63 del 4 dicembre 2014, pag. 10).
Alla luce di quanto sopra, il TCA non può condividere largomentazione del ricorrente secondo cui i problemi alla schiena sarebbero dovuti agli scompensi indotti dai postumi infortunistici e dunque in nesso causale indiretto con levento del 14 aprile 2012.
Da un lato anche in questo caso il tempo trascorso dallinfortunio è troppo corto (aprile 2012), dallaltro non esistono gravi deformazioni come quelle suindicate.
Questa Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dellinsorgente di rinviare gli atti allamministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. V).
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno, unattività lavorativa leggera.
2.6.Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.6.1.Quanto alreddito da valido,secondo lassicuratore infortuni resistente, senza il danno alla saluteRI 1 avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 62'959.-- (doc. 150 e 167).
Questo dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro che ha indicato, sulla base del CCL del settore, un salario annuo nel 2011 di fr. 62'426.-- (fr. 4'802.-- x 13 mesi) (vedi rapporto CO 1 del 17 ottobre 2014 e il questionario del datore di lavoro del 3 dicembre 2012, doc. 150 e A4).
Limporto di fr. 62'426.-- è stato utilizzato anche dallassicurazione invalidità per lassegnazione della rendita AI allassicurato (cfr. doc. 179).
Il TCA può dunque confermare il dato aggiornato al 2014 fatto proprio dallCO 1 (fr. 62'959.--).
2.6.2. Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, lassicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dellimpedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
LAlta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dellinchiesta sulla struttura dei salari edita dallUfficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che() quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) ().
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se ladeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (deutliche Abweichung). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. lAlta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.6.3. Dalle tavole processuali risulta che lamministrazione ha quantificato in fr. 66'158.41 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2014, e operando successivamente una decurtazione del 3,15% per ilgapsalariale e del 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così allimporto di fr. 54'463.27 (doc. 165).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti da questa tabella, lassicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5210.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2,pubblicatainLa Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014 (+0,7% per il 2013 e 0,8% per il 2014), un reddito annuo di fr. 66'158.41.
Lassicurato, quale operaio edile, avrebbe realizzatonel 2014 unreddito annuo di fr. 62'959.-- per unoccupazione a tempo pieno. Tale reddito si situasottola media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'546.35; cfr. Tabella TA1 2012, p.to 41-43 Costruzioni, livello di qualifica 1: fr. 5430.-- : 40 ore x 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62 x 12 mesi = fr. 67'603.50 e aggiornato al 2014.
In casu, in applicazione dellagiurisprudenza citata al considerando2.6.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr.66'158.41) va ridotto del 3,15%, percentuale corrispondente algapsalariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 64'074.42 (risultato intermedio).
2.6.4. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente " di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza, lIstituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido (doc. 165, 167). Il ricorrente ha contestato, in modo generico, questa riduzione (vedi opposizione del 1° aprile 2015, doc. 174).
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dellamministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, lIstituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito da invalido di fr.64'074.42, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 54'463.25.
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr.54'463.25 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto linfortunio, e cioè fr. 62'959.-- (cfr. consid. 2.6.1.) risulta un grado di invalidità del 13,49%,arrotondato al 13%secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, lCO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 13%, il suo ricorso deve essere respinto su questo punto.
2.7.Diritto allindennità per menomazione allintegrità
2.7.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.7.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagliartt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente ilpretium dolorise il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.7.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.7.4. LCO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.7.5. Lassicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr.ssa __________ ha attribuito al ricorrente unIMI del 15% (cfr. doc. 138, 167).
In occasione della visita medica di chiusura del 4 luglio 2014, la Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:
15%
3. Motivazione
Secondo la tabella Suva 5.2 unartrodesi sottoastragalica dà diritto ad IMI del 15% (doc. 138).
Con la propria impugnativa, linsorgente ha ritenuto che il grado di IMI considerato dallCO 1 non sia corretto, in quanto allindennità dovuta per artrosi (), si deve sommare anche lindennizzo per la menomazione legata alle alterazioni funzionali del piede e della caviglia (tabella 2.2).
Secondo lavv. RA 1 si impone di aggiungere allIMI del 15% (comunque ritenuta troppo bassa) un altro 20% per i disturbi funzionali, artrodesi e alterazioni funzionali dolorose dopo fratture con lussazione, per unIMI complessiva almeno del 35% (cfr. doc. I, pag. 4).
Nel caso di specie, ricordato che il danno infortunistico che entra in considerazione è lartrodesi della sottoastragalica, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione formulata dalla Dr.ssa __________.
Le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise.
La richiesta di unIMI superiore al 15% non è sostenuta da alcun argomento medico-scientifico pertinente.
La valutazione della Dr.ssa __________ tiene infatti conto, nei reperti, delle fratture (frattura multi-frammentaria calcaneare,frattura bimalleolare, frattura scomposta del sustentacolo del talo destro), degli interventi, delle disestesie in sede del nervo cutaneo dorsale laterale e del residuo deficit doloroso funzionale (cfr. doc. 138).
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui allinsorgente è stata attribuita unIMI del 15%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti