Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
LAlta Corte ha inoltre precisato che la questione del sensibile miglioramento di cui allart. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dellentità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui questultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di unnesso di causalità naturalefra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBasler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid.4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di unnesso di causalità adeguatatra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dellassicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,inSZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5.Dalle carte processuali emerge che lamministrazione ha fondato la decisione di negare, dal 16 maggio 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno al ginocchio sinistro, sulla base della valutazione eseguita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica nonché medico __________ dellamministrazione.
In data 17 settembre 2014, il dr. __________ ha rilevato che lesame RMI del 16 maggio 2014 non ha dimostrato lesistenza di lesioni strutturali imputabili allinfortunio, il quale ha quindi cessato di produrre i suoi effetti a partire dal momento di tale esame strumentale (doc. 18).
Lassicurato ha contestato questa valutazione del medico __________, posta a fondamento della decisione del 25 settembre 2014, trasmettendo un referto del 14 ottobre 2014, con il quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo avere indicato di avere in cura linteressato fin dal 9 maggio 2014 a seguito di un trauma contusivo-distorsivo avvenuto a livello del ginocchio sinistro giocando a calcio, ha rilevato come le valutazioni cliniche e radiologiche sono concludenti per una fessurazione complessa del menisco mediale e stiramento del crociato anteriore, motivo per il quale in qualità di chirurgo specialista in chirurgia ortopedica è mia intenzione sottoporre il paziente ad intervento artroscopico (cfr. doc. 23).
A fronte del referto prodotto dallassicurato, lamministrazione ha ritenuto opportuno richiedere una valutazione medica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia (doc. 26).
Con apprezzamento del 7 novembre 2014, il dr. __________ ha confermato la correttezza della valutazione fornita dal dr. __________, con la seguente motivazione:
In sede ricorsuale, il ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione dellamministrazione, ribadendo le obiezioni già sollevate in sede di opposizione, senza tuttavia produrre nuova documentazione medico specialistica in grado di mettere in discussione il parere del dr. __________.
2.6. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare le ragioni per le quali egli ha ritenuto che lo status quo sine in relazione alle lesioni riportate dallinteressato al ginocchio sinistro fosse stato raggiunto trascorsi solo pochi giorni dallinfortunio del 3 maggio 2014 (doc. V).
Con scritto del 30 settembre 2015, il dr. __________ ha così risposto:
2.7. Lassicuratore LAINF ha dunque dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni del dr. __________, confermate dal dr. __________,ha ritenuto raggiunto lostatus quo ante vel sine.
Il ricorrente, dal canto suo, sostiene invece che tra i problemi al ginocchio sinistro e linfortunio del3 maggio 2014continui a sussistere un nesso causale, come attestato dal dr. __________ e dal Prof. __________ (doc. H e doc. N).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare lintero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è lopinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.8.Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, non può confermare, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti di natura peritale, il parere del dr. __________, poi confermato dal dr. __________, secondo cui, al più tardi a partire dal 16 maggio 2014, i disturbi denunciati dallassicurato al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza naturale dellevento traumatico occorso il 3 maggio 2014.
Il TCA evidenzia, infatti, che lassicurato ha prodotto della documentazione medico-specialistica in grado di mettere in discussione la valutazione fornita dal medico fiduciario dellassicuratore LAINF, poi confermata dal dr. __________, motivo per il quale non è possibile stabilire se, effettivamente, vi è stato il raggiungimento dello status quo ante a partire dal 16 maggio 2014, come ritenuto dallamministrazione, oppure no.
In particolare, questo Tribunale evidenzia che il dr. __________ ha confermato il raggiungimento dello status quo sine a distanza di pochi giorni dallinfortunio occorso allassicurato in data 3 maggio 2014, così come ritenuto dal medico fiduciario dellamministrazione, sulla base degli atti e, in particolare, dellesame RMN del ginocchio sinistro eseguito il 16 maggio 2014, dal quale non è emersa lesistenza di lesioni strutturali di natura infortunistica, bensì la presenza di una meniscopatia mediale (non laterale) senza attualmente evidenza di fessure (quindi non traumatica) (cfr. doc. 18, sottolineatura della redattrice).
In effetti, il referto della MRI del ginocchio sinistro del 16 maggio 2014 conclude, tra laltro, per la presenza di una meniscopatia mediale senza attualmente evidenza di fessura (doc. 15, sottolineatura della redattrice).
Ora, tale indicazione, posta a fondamento del parere con il quale il dr. __________ e il dr. __________ hanno considerato raggiunto lo status quo sine a partire dal 16 maggio 2014, appare in contrasto con quanto affermato dagli specialisti curanti dellassicurato.
Con referti del 14 ottobre 2014 e del 12 gennaio 2015, il dr. __________ ha, infatti, attestato come le indagini cliniche e radiologiche siano concludenti per una fessurazione complessa del menisco mediale (cfr. doc. 23 e doc. H, sottolineatura della redattrice).
Analoga considerazione è stata esposta dal Prof. __________, il quale, nel referto del
E. 20 ottobre 2015, ha precisato che lassicurato aveva in precedenza effettuato una risonanza magnetica presso la Clinica __________ in conseguenza di un altro trauma dell11 luglio 2013, che concludeva: fissurazione complessa in parte versante superiore in parte versante inferiore e parte intermedia del menisco mediale .
Alla luce di questo pregresso infortunio e della conseguente fissurazione che ne è derivata al menisco del ginocchio sinistro, il Prof. __________ ha considerato anacronistico il referto della successiva risonanza magnetica del 16 maggio 2014 nella quale si parla di meniscopatia senza fessurazione, concludendo che è evidente che che si tratta di lesione meniscale traumatica non trattata chirurgicamente che ha evoluto nel tempo in meniscopatia su frattura meniscale traumatica () (doc. N, sottolineatura della redattrice).
Il TCA, constatato che, tra gli atti prodotti dallassicuratore LAINF, non risultava il referto della risonanza magnetica eseguita a seguito del trauma dell11 luglio 2013 cui ha fatto riferimento il Prof. __________, né alcun altro documento relativo a tale pregresso infortunio, ha chiesto a CO 1 di produrre lincarto relativo allevento citato (doc. X).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
accomandata
Incarto n.35.2015.69
cr
Lugano
30 novembre 2015
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 maggio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
A seguito dellopposizione interposta dallassicurato (doc. 20), in data 28 maggio 2015 lassicuratore LAINF, dopo avere chiesto una valutazione medica al dr. __________ (doc. 27) e avere sottoposto la documentazione medica prodotta dallinteressato al proprio medico di fiducia (doc. 35), ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 37).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26 giugno 2015, RI 1, rappresentato dallo studio legale dellavv. RA 1, ha chiesto che gli vengano riconosciute le prestazioni assicurative anche dopo il 16 maggio 2014.
Sostanzialmente il ricorrente ha ritenuto che lassicuratore LAINF abbia proceduto in maniera troppo frettolosa alla chiusura del caso, fondandosi unicamente sul parere dei propri medici fiduciari e sugli esiti dellesame RMI del 16 maggio 2014, senza minimamente prendere in considerazione quanto attestato dal dr. __________.
Questultimo, peraltro specialista in materia, ha infatti chiaramente attestato come il danno alla salute dellinteressato sia imputabile allinfortunio del 3 maggio 2014.
Ora, secondo la patrocinatrice del ricorrente, la chiara certificazione dello specialista curante fa sorgere più di un dubbio riguardo alla valenza probante del parere dei medici consultati dallamministrazione, il quale non può pertanto essere condiviso (doc. I).
1.4., in risposta, ha chiesto che limpugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli alcune precisazioni in merito al momento a partire dal quale egli, confermando il parere del medico fiduciario dellassicuratore LAINF, ha ritenuto raggiunto lo status quo sine (doc. V).
Il dr. __________ ha risposto con scritto del 30 settembre 2015 (doc. VI), trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. VII).
1.6. Con scritto del 13 ottobre 2015, lamministrazione ha rilevato come il dott. __________ ha motivato in modo convincente e chiaro il perché della sua presa di posizione e che questa ha valore probante (doc. VIII).
1.7. La patrocinatrice dellassicurato, dal canto suo, con scritto del 22 ottobre 2015, ha ribadito le contestazioni già espresse in sede ricorsuale, rilevando come il dr. __________ abbia espresso un parere basato solo sulla lettura degli atti, senza visitare personalmente lassicurato, contrariamente a quanto effettuato, invece, dal dr. __________.
La rappresentante legale del ricorrente, ad ulteriore conferma di quanto sostenuto dal dr. __________, ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico, con il quale il Prof. __________, Primario ortopedico presso la Clinica ortopedica dellUniversità di __________, ha evidenziato la natura infortunistica dei disturbi dellinteressato, spiegando che a seguito di un precedente infortunio del 2013 la lesione meniscale traumatica non trattata chirurgicamente è evoluta nel tempo in una meniscopatia su frattura meniscale traumatica (doc. IX).
1.8. Pendente causa, il TCA, preso atto che dalla nuova documentazione medica trasmessa dallinteressato è emersa lesistenza di un precedente infortunio dell11 luglio 2013, del quale tuttavia non risulta traccia alcuna agli atti, ha chiesto allassicuratore LAINF convenuto di trasmettere lincarto concernente tale pregresso infortunio (doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a partire dal 16 maggio 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione allinfortunio del 3 maggio 2014.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
LAlta Corte ha inoltre precisato che la questione del sensibile miglioramento di cui allart. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dellentità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui questultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di unnesso di causalità naturalefra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBasler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid.4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di unnesso di causalità adeguatatra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dellassicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,inSZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5.Dalle carte processuali emerge che lamministrazione ha fondato la decisione di negare, dal 16 maggio 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno al ginocchio sinistro, sulla base della valutazione eseguita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica nonché medico __________ dellamministrazione.
In data 17 settembre 2014, il dr. __________ ha rilevato che lesame RMI del 16 maggio 2014 non ha dimostrato lesistenza di lesioni strutturali imputabili allinfortunio, il quale ha quindi cessato di produrre i suoi effetti a partire dal momento di tale esame strumentale (doc. 18).
Lassicurato ha contestato questa valutazione del medico __________, posta a fondamento della decisione del 25 settembre 2014, trasmettendo un referto del 14 ottobre 2014, con il quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo avere indicato di avere in cura linteressato fin dal 9 maggio 2014 a seguito di un trauma contusivo-distorsivo avvenuto a livello del ginocchio sinistro giocando a calcio, ha rilevato come le valutazioni cliniche e radiologiche sono concludenti per una fessurazione complessa del menisco mediale e stiramento del crociato anteriore, motivo per il quale in qualità di chirurgo specialista in chirurgia ortopedica è mia intenzione sottoporre il paziente ad intervento artroscopico (cfr. doc. 23).
A fronte del referto prodotto dallassicurato, lamministrazione ha ritenuto opportuno richiedere una valutazione medica al dr. __________, spec. FMH in reumatologia (doc. 26).
Con apprezzamento del 7 novembre 2014, il dr. __________ ha confermato la correttezza della valutazione fornita dal dr. __________, con la seguente motivazione:
In sede ricorsuale, il ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione dellamministrazione, ribadendo le obiezioni già sollevate in sede di opposizione, senza tuttavia produrre nuova documentazione medico specialistica in grado di mettere in discussione il parere del dr. __________.
2.6. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare le ragioni per le quali egli ha ritenuto che lo status quo sine in relazione alle lesioni riportate dallinteressato al ginocchio sinistro fosse stato raggiunto trascorsi solo pochi giorni dallinfortunio del 3 maggio 2014 (doc. V).
Con scritto del 30 settembre 2015, il dr. __________ ha così risposto:
2.7. Lassicuratore LAINF ha dunque dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni del dr. __________, confermate dal dr. __________,ha ritenuto raggiunto lostatus quo ante vel sine.
Il ricorrente, dal canto suo, sostiene invece che tra i problemi al ginocchio sinistro e linfortunio del3 maggio 2014continui a sussistere un nesso causale, come attestato dal dr. __________ e dal Prof. __________ (doc. H e doc. N).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare lintero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è lopinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.8.Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, non può confermare, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti di natura peritale, il parere del dr. __________, poi confermato dal dr. __________, secondo cui, al più tardi a partire dal 16 maggio 2014, i disturbi denunciati dallassicurato al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza naturale dellevento traumatico occorso il 3 maggio 2014.
Il TCA evidenzia, infatti, che lassicurato ha prodotto della documentazione medico-specialistica in grado di mettere in discussione la valutazione fornita dal medico fiduciario dellassicuratore LAINF, poi confermata dal dr. __________, motivo per il quale non è possibile stabilire se, effettivamente, vi è stato il raggiungimento dello status quo ante a partire dal 16 maggio 2014, come ritenuto dallamministrazione, oppure no.
In particolare, questo Tribunale evidenzia che il dr. __________ ha confermato il raggiungimento dello status quo sine a distanza di pochi giorni dallinfortunio occorso allassicurato in data 3 maggio 2014, così come ritenuto dal medico fiduciario dellamministrazione, sulla base degli atti e, in particolare, dellesame RMN del ginocchio sinistro eseguito il 16 maggio 2014, dal quale non è emersa lesistenza di lesioni strutturali di natura infortunistica, bensì la presenza di una meniscopatia mediale (non laterale) senza attualmente evidenza di fessure (quindi non traumatica) (cfr. doc. 18, sottolineatura della redattrice).
In effetti, il referto della MRI del ginocchio sinistro del 16 maggio 2014 conclude, tra laltro, per la presenza di una meniscopatia mediale senza attualmente evidenza di fessura (doc. 15, sottolineatura della redattrice).
Ora, tale indicazione, posta a fondamento del parere con il quale il dr. __________ e il dr. __________ hanno considerato raggiunto lo status quo sine a partire dal 16 maggio 2014, appare in contrasto con quanto affermato dagli specialisti curanti dellassicurato.
Con referti del 14 ottobre 2014 e del 12 gennaio 2015, il dr. __________ ha, infatti, attestato come le indagini cliniche e radiologiche siano concludenti per una fessurazione complessa del menisco mediale (cfr. doc. 23 e doc. H, sottolineatura della redattrice).
Analoga considerazione è stata esposta dal Prof. __________, il quale, nel referto del 20 ottobre 2015, ha precisato che lassicurato aveva in precedenza effettuato una risonanza magnetica presso la Clinica __________ in conseguenza di un altro trauma dell11 luglio 2013, che concludeva: fissurazione complessa in parte versante superiore in parte versante inferiore e parte intermedia del menisco mediale .
Alla luce di questo pregresso infortunio e della conseguente fissurazione che ne è derivata al menisco del ginocchio sinistro, il Prof. __________ ha considerato anacronistico il referto della successiva risonanza magnetica del 16 maggio 2014 nella quale si parla di meniscopatia senza fessurazione, concludendo che è evidente che che si tratta di lesione meniscale traumatica non trattata chirurgicamente che ha evoluto nel tempo in meniscopatia su frattura meniscale traumatica () (doc. N, sottolineatura della redattrice).
Il TCA, constatato che, tra gli atti prodotti dallassicuratore LAINF, non risultava il referto della risonanza magnetica eseguita a seguito del trauma dell11 luglio 2013 cui ha fatto riferimento il Prof. __________, né alcun altro documento relativo a tale pregresso infortunio, ha chiesto a CO 1 di produrre lincarto relativo allevento citato (doc. X).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti