Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a unIMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dellassicurazione per linvalidità si sono conclusi(cfr.DTF 134 V 109consid.4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dellAI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dellinsorgente.
Nel rapporto del 2 ottobre 2013, a margine della visita medica di chiusura di medesima data, la Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha proposto di attendere il più a lungo possibile per un intervento di protesi totale allanca sinistra (come indicava anche il Dr. __________), mentre per il ginocchio sinistro non ha ritenuto necessario indicare terapie specifiche. Ella ha quindi ritenuto stabilizzata la situazione e considerato lassicurato abile al 100% nei limiti funzionali indicati (doc. 315).
2.4.10.Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dellinfortunio di cui lassicurato é rimasto vittima il 12 luglio 2009.
Dal rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_746/2008 del 17 agosto 2009 consid. 5.1.2, ha giudicato allo stesso modo lincidente della circolazione in cui un assicurato, in sella alla propria motocicletta, si era scontrato frontalmente con unautovettura che circolava in senso opposto. In quella pronunzia, lAlta Corte ha in particolare precisato che la classificazione fra gli infortuni di grado medio al limite di quelli gravi si giustificava soprattutto poichè, a differenza della collisione tra due automobili aventi circa la stessa massa, in caso di scontro frontale tra unautovettura e una moto, questultima assorbe la stragrande maggioranza della velocità dimpatto, con trasmissione al motociclista delle forze che ne derivano.
Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da valutareoggettivamentee non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dellinfortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
Secondo il TCA,linfortunio in discussione - si é trattato in fondo di un incidente della circolazioneanalogo a quelli che accadono più di frequente sulle nostre strade -non è comparabile ad altri casi nei quali lAlta Corte ha ammesso l'esistenza di tale criterio (cfr., ad es., la RAMI 1999 U 335 p. 207: incidente frontale in galleria con il coinvolgimento di tre autoveicoli, il decesso di uno degli interessati e il ferimento di diverse altre persone, la STFA U 260/01 del 28 marzo 2002: assicurato eiettato dall'abitacolo della propria automobile a seguito del ripetuto cappottamento della stessa a una velocità di almeno 140 km/h oppure la STF 8C_257/2008 del 4 settembre 2008:scontro tra unautovettura e un camion nellinterno di un tunnel autostradale con diversi urti contro lepareti della galleria).
2.5.Entità della rendita di invalidità
Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado dinvalidità, il reddito che lassicurato invalido potrebbe conseguire esercitando lattività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e leventuale esecuzione di provvedimenti dintegrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nellasentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.