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35.2015.130

Corretto sia l'ammontare della rendita di invalidità (del 19%, anche se quella versata effettivamente è del 9%,visto che quella del 10% era già stata riscattata) riconosciuta all'assicurato, sia dell'IMI (del 30%), sia del guadagno assicurato (ossia quello vigente il giorno dell'infortunio)

Ticino · 2016-05-18 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 kg all’altezza dei fianchi. Talvolta pesi anche fino a 25 kg, di rado fino a 45 kg ma mai superiori a 45 kg.

Può molto spesso sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può effettuare lavori leggeri e lavori medi. Talvolta anche lavori pesanti, di rado lavori molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della mano.

L’assicurato può molto spesso fare lavori sopra la testa, effettuare la rotazione del busto e mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti.

Spesso può mantenere la posizione in piedi e inclinata in avanti.

Non può più mantenere la posizione inginocchiata e di rado può mantenere la posizione con ginocchia in flessione.

Molto spesso può  mantenere la posizione seduta e spesso la posizione in piedi.

Molto spesso può spostarsi per tragitti superiori a 50

m. Talvolta anche per tragitti lunghi così come talvolta può camminare su terreni sconnessi e salire le scale. Di rado può salire scale a pioli.”

(Doc. 90, p. 3)

Questa valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte fornita dal dr. __________ e non oggetto di contestazione da parte dell’assicurato può essere fatta propria dal TCA, senza che occorra dilungarsi oltre sull’argomento.

2.2.5.   Con la propria impugnativa, il ricorrente ha fatto valere che il danno alla salute, il grado di istruzione e l’età gli precluderebbero di fatto il ritrovamento di un’attività adeguata sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. I).

Va, infatti, osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati(cfr. DTF 110 V 273 eJean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Ad esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di incorrere in unareformatio in pejus(cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno

2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire sopra l’orizzontale.

Alle medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.

L’Alta Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99 del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti funzionali sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.

È poiutile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato dellasentenzaDTF 119 V 347;VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

Il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF9C_721/2012del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41 del 24 luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione (quali, ad esempio, quella di impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso una ditta farmaceutica),sottolineando che “le professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3)”.

Per quanto riguarda invece il fattore “età”, questo Tribunale rileva che la LAINF - a differenza della LAI - prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo la qualese a causa della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante I) o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante II), sono determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.

Mediante questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio é la sola ad essere assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione, rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS (art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita di vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza l’età é avanzata se l’assicurato ha all’incircasessant’annial momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426).

Nel caso concreto, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), e meglio il 1° agosto 2015, si trovava in età avanzata, ai sensi della succitata giurisprudenza, in quanto aveva compiuto62 anni. Il presupposto personale per l’applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF é pertanto adempiuto (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e).

D’altro canto, visto che, in base alla documentazione medica, l’attività, pesante, svolta dall’assicurato prima della ricaduta (ossia quella di meccanico di automobili, occupandosi prevalentemente della manutenzione e del cambio degli pneumatici) non è più adeguata, alla luce dei limiti funzionali messi in evidenza dal dr. __________, mentre risulta pienamente esigibile un’attività leggera rispettosa dei suoi limiti funzionali (cfr. il consid. 2.2.4.), egli dovrebbe reperire un’occupazione sul mercato generale del lavoro. In questo contesto, l’età di 62 anni potrebbe in effetti essergli d’ostacolo. Per contro,considerando un’età media, l’insorgente potrebbe trovare un posto di lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un assicuratodi mezza età,intorno ai 42anni (cfr.DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

2.2.6.Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella allegata al doc. 117 si evince che sono 67 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38’869 e a fr. 71’498 annui, e infine che quello medio è di fr. 52’915 annui.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 54'770 annui) èsuperioredel 3.39% rispetto alla media dei salari medi (fr. 52’915).

Esso ammonta afr. 54'770.20.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

2.3.Entità dell’indennità per menomazione all’integrità

2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagliartt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente ilpretium dolorise il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.3.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.3.5.   Dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal chirurgo ortopedico dr. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento del 10 settembre 2015:

Motivazione

Nelle radiografie del 25.03.2014 si nota una grave gonartrosi femoro-tibiale mediale e femoro-patellare, leggermente meno femoro-tibiale laterale. Secondo la tabella 5.2 una grave artrosi viene indennizzata tra il 30% e il 40%. In questo caso considerato che l’artrosi non colpisce sostanzialmente la parte laterale, ritengo che un 30% sia giustificato. Questa valutazione prende in considerazione il peggioramento avvenuto dal 1.1.1984. Prima di tale data non sussistevano i diritti ad una potenziale IMI.”

(doc. 119)

In sede di ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione del dr. __________, la quale, a suo avviso, “non corrisponde alla gravità della menomazione (grave artrosi tricompartimentale) con probabile tendenza ad un peggioramento dovuto all’età”.

Egli ha quindi chiesto il riconoscimento di un’indennità “del valore massimo del 40% come previsto dalla tabella “menomazione dell’integrità per artrosi” n. 5 SUVA” (cfr. doc. I, p. 10).

Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia dall’assicuratore LAINF, specialista proprio nella materia che qui interessa, il quale ha quantificato l’IMI in un 30%, avendo cura di spiegare le ragioni per le quali, nel caso di specie, non ha ritenuto di accordare la percentuale massima del 40% (vale a dire per il fatto che l’artrosi non colpisce sostanzialmente la parte laterale, cfr. doc. 119).

Visto il tenore delle obiezioni sollevate dall’insorgente, è inoltre utilericordare chel'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione medica, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica,a prescindere da fattori soggettivi(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th.Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo ordine di idee, l’età dell’interessato è un fattore che non può essere preso in considerazione nella valutazione dell’IMI.

Per quanto riguarda la gravità della menomazione che affligge l’interessato, invocata dal rappresentante del ricorrente, questo Tribunale rileva che il dr. __________ ne ha debitamente tenuto conto nel proprio apprezzamento, nel quale ha espressamente indicato che“il paziente è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli a seguito di una frattura della tibia con deviazione in varo della stessa e comparsa di gonartrosi che ha condotto fino all’impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro”(cfr. doc.119).

In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnatadeve essere confermata anche nella misura in cuia RI 1è stata assegnata un’IMI del 30%.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2015.130

cr

Lugano

18 maggio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

2.2.Entità della rendita d’invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

2.2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, laSTFA I 871/02 del 20 aprile 2004 elaSTFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.2.4.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 10 febbraio 2015 stilato dal proprio medico __________ a margine della visita di chiusura dello stesso 10 febbraio 2015 (cfr. doc. 90).

In effetti, in quell’occasione, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha concluso che l’assicurato è da considerare abile al lavoro nella misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nei seguenti termini:

"(…)

L’assicurato può molto spesso sollevare e pesi fino a 10 kg all’altezza dei fianchi. Talvolta pesi anche fino a 25 kg, di rado fino a 45 kg ma mai superiori a 45 kg.

Può molto spesso sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può effettuare lavori leggeri e lavori medi. Talvolta anche lavori pesanti, di rado lavori molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della mano.

L’assicurato può molto spesso fare lavori sopra la testa, effettuare la rotazione del busto e mantenere la posizione seduta e inclinata in avanti.

Spesso può mantenere la posizione in piedi e inclinata in avanti.

Non può più mantenere la posizione inginocchiata e di rado può mantenere la posizione con ginocchia in flessione.

Molto spesso può  mantenere la posizione seduta e spesso la posizione in piedi.

Molto spesso può spostarsi per tragitti superiori a 50

m. Talvolta anche per tragitti lunghi così come talvolta può camminare su terreni sconnessi e salire le scale. Di rado può salire scale a pioli.”

(Doc. 90, p. 3)

Questa valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte fornita dal dr. __________ e non oggetto di contestazione da parte dell’assicurato può essere fatta propria dal TCA, senza che occorra dilungarsi oltre sull’argomento.

2.2.5.   Con la propria impugnativa, il ricorrente ha fatto valere che il danno alla salute, il grado di istruzione e l’età gli precluderebbero di fatto il ritrovamento di un’attività adeguata sul mercato generale del lavoro (cfr. doc. I).

Va, infatti, osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati(cfr. DTF 110 V 273 eJean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Ad esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di incorrere in unareformatio in pejus(cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno

2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire sopra l’orizzontale.

Alle medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.

L’Alta Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99 del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti funzionali sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.

È poiutile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"8.2 Come rettamente rilevato dal Presidente del Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato dellasentenzaDTF 119 V 347;VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

Il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF9C_721/2012del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41 del 24 luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione (quali, ad esempio, quella di impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso una ditta farmaceutica),sottolineando che “le professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3)”.

Per quanto riguarda invece il fattore “età”, questo Tribunale rileva che la LAINF - a differenza della LAI - prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo la qualese a causa della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante I) o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante II), sono determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.

Mediante questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio é la sola ad essere assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione, rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS (art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita di vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza l’età é avanzata se l’assicurato ha all’incircasessant’annial momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426).

Nel caso concreto, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), e meglio il 1° agosto 2015, si trovava in età avanzata, ai sensi della succitata giurisprudenza, in quanto aveva compiuto62 anni. Il presupposto personale per l’applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF é pertanto adempiuto (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e).

D’altro canto, visto che, in base alla documentazione medica, l’attività, pesante, svolta dall’assicurato prima della ricaduta (ossia quella di meccanico di automobili, occupandosi prevalentemente della manutenzione e del cambio degli pneumatici) non è più adeguata, alla luce dei limiti funzionali messi in evidenza dal dr. __________, mentre risulta pienamente esigibile un’attività leggera rispettosa dei suoi limiti funzionali (cfr. il consid. 2.2.4.), egli dovrebbe reperire un’occupazione sul mercato generale del lavoro. In questo contesto, l’età di 62 anni potrebbe in effetti essergli d’ostacolo. Per contro,considerando un’età media, l’insorgente potrebbe trovare un posto di lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un assicuratodi mezza età,intorno ai 42anni (cfr.DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

2.2.6.Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti, dalla tabella allegata al doc. 117 si evince che sono 67 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 38’869 e a fr. 71’498 annui, e infine che quello medio è di fr. 52’915 annui.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 54'770 annui) èsuperioredel 3.39% rispetto alla media dei salari medi (fr. 52’915).

Esso ammonta afr. 54'770.20.

Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

2.3.Entità dell’indennità per menomazione all’integrità

2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del torto morale contemplata dagliartt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente ilpretium dolorise il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.3.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.3.5.   Dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal chirurgo ortopedico dr. __________.

Questo il tenore del suo apprezzamento del 10 settembre 2015:

Motivazione

Nelle radiografie del 25.03.2014 si nota una grave gonartrosi femoro-tibiale mediale e femoro-patellare, leggermente meno femoro-tibiale laterale. Secondo la tabella 5.2 una grave artrosi viene indennizzata tra il 30% e il 40%. In questo caso considerato che l’artrosi non colpisce sostanzialmente la parte laterale, ritengo che un 30% sia giustificato. Questa valutazione prende in considerazione il peggioramento avvenuto dal 1.1.1984. Prima di tale data non sussistevano i diritti ad una potenziale IMI.”

(doc. 119)

In sede di ricorso, il rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione del dr. __________, la quale, a suo avviso, “non corrisponde alla gravità della menomazione (grave artrosi tricompartimentale) con probabile tendenza ad un peggioramento dovuto all’età”.

Egli ha quindi chiesto il riconoscimento di un’indennità “del valore massimo del 40% come previsto dalla tabella “menomazione dell’integrità per artrosi” n. 5 SUVA” (cfr. doc. I, p. 10).

Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia dall’assicuratore LAINF, specialista proprio nella materia che qui interessa, il quale ha quantificato l’IMI in un 30%, avendo cura di spiegare le ragioni per le quali, nel caso di specie, non ha ritenuto di accordare la percentuale massima del 40% (vale a dire per il fatto che l’artrosi non colpisce sostanzialmente la parte laterale, cfr. doc. 119).

Visto il tenore delle obiezioni sollevate dall’insorgente, è inoltre utilericordare chel'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione medica, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica,a prescindere da fattori soggettivi(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th.Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo ordine di idee, l’età dell’interessato è un fattore che non può essere preso in considerazione nella valutazione dell’IMI.

Per quanto riguarda la gravità della menomazione che affligge l’interessato, invocata dal rappresentante del ricorrente, questo Tribunale rileva che il dr. __________ ne ha debitamente tenuto conto nel proprio apprezzamento, nel quale ha espressamente indicato che“il paziente è portatore di postumi infortunistici importanti e durevoli a seguito di una frattura della tibia con deviazione in varo della stessa e comparsa di gonartrosi che ha condotto fino all’impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro”(cfr. doc.119).

In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnatadeve essere confermata anche nella misura in cuia RI 1è stata assegnata un’IMI del 30%.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti