Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 kg fino allaltezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino allaltezza dei fianchi come pure sollevare oltre laltezza del petto pesi oltre i 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi di precisione e per il maneggio di oggetti medi. Nessuna limitazione per la rotazione della mano destra. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per lavori sopra la testa con la destra, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia come pure la posizione seduta o in piedi di lunga durata, camminare fino e oltre i 50 m, camminare per lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato. Mai più possibile salire su scale a pioli. Luso delle due mani è possibile, a condizione, vuol dire per la mano sinistra non più possibile effettuare lavori con mezzi vibranti e limitata la pro/supinazione e portare pesi. Nessuna limitazione per lequilibrio e stare in equilibrio.
Lassicurato è considerato abile nella misura dellesigibilità al 100% da subito.
Lassicurato è portatore di un danno permanente, che verrà verificato attraverso apprezzamentomedico separato. (Doc. 203, p. 3)
A fronte delle critiche presentate in sede di opposizione dal rappresentante legale dellassicurato, la dr.ssa __________, con apprezzamento medico del 30 settembre 2015, ha ribadito la correttezza della propria precedente valutazione, fornendo la seguente argomentazione:
La rappresentante legale del ricorrente, in sede ricorsuale, ha nuovamente contestato la valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte espressa dalla dr.ssa __________, ritenendo che lassicurato non possa più svolgere attività neppure di tipo leggero, alla luce dei disturbi presenti allarto superiore sinistro, come pure dei problemi causati da precedenti infortuni. Ella non ha prodotto alcun tipo di documentazione medica a dimostrazione di quanto sostenuto (doc. I).
2.2.4. Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista anche lassenza di pareri specialistici divergenti
- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dellesigibilità lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________ (e fatta propria dallamministrazione) secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate.
Del resto, va sottolineato che con il ricorso la patrocinatrice del ricorrente si è limitata a ripetere le critiche già avanzate in sede di opposizione - e sulle quali la dr.ssa __________ aveva già preso posizione con motivato apprezzamento medico del 30 settembre 2015, spiegando nel dettaglio le ragioni per le quali non potevano essere accolte le critiche presentate dal rappresentante legale dellassicurato (cfr. doc. 231 riprodotto al considerando precedente) senza apportare nuovi elementi e senza suffragare le proprie allegazioni attraverso della documentazione medico-specialistica in grado di mettere in dubbio quanto valutato dal medico fiduciario dellassicuratore LAINF.
Ciò vale anche per quanto riguarda i presunti disturbi che linteressato presenterebbe, secondo quanto fatto valere dalla sua patrocinatrice, a livello del ginocchio sinistro, della caviglia e della schiena quale conseguenza di pregressi infortuni, non comprovati da adeguata refertazione medica e in merito ai quali lamministrazione ha correttamente rilevato che dato che lassicurato al momento dellinfortunio era attivo quale metalcostruttore in misura regolare non appare verosimile che i pregressi e non meglio precisati infortuni chiusi da anni abbiano unincidenza sulla capacità lavorativa (doc. A1).
Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccioadominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: " limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di unimportante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di unartrosi dellarticolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante unassicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito lamputazione del pollice, dellindice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dellanulare, divenendo praticamente monca di una mano, lAlta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dalprofilo ortopedico.
In una sentenza 35.2013.74 dell8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto lamputazione dellavambraccio destro nellutilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono lutilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante linfortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in manierapraticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, main grado di svolgere, a tempo pieno, unattività lavorativa leggera.
Va inoltre osservato che il concetto dinvalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione questultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dallaltra,un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati(cfr. DTF 110 V 273 eJean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano leattività di controllo e sorveglianzache possono essere svolte dapersonale non qualificato o semi qualificato(SVR 2002 n.U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, lAlta Corte ha ribadito che anche per gliassicurati limitati nellutilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
(il corsivo è della redattrice)
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, lassicurato è totalmente inabile nella sua professione di metalcostruttore. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, che egli sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo.
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.2.5.Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
La patrocinatrice del ricorrente ha contestato questo dato, ritenendolo alquanto basso sia rispetto al reddito da valido preso a riferimento in ambito AI per lanno 2013 pari a CHF 56'537.00, sia riguardo al reddito medio svizzero percepito da un metalmeccanico ramo costruzioni, ammontante nel 2012 a CHF 69'228.00 (doc. I).
Questo Tribunale ha potuto verificare che effettivamente, come indicato dalla rappresentante del ricorrente, in ambito di assicurazione invalidità lUfficio AI ha tenuto conto di un reddito da valido, per il 2013, di fr. 56'537, conformemente a quanto espressamente indicato dalla ditta __________ nel questionario per il datore di lavoro compilato in data 26 agosto 2013 (cfr. doc. 156 incarto 32.2016.20).
A fronte delle critiche espresse con il ricorso, in sede di risposta di causa, lIstituto assicuratore ha confermato la correttezza del reddito da valido determinato nella decisione su opposizione impugnata sulla base delle dichiarazioni del 13 febbraio 2015 dallex datore di lavoro (doc. V).
Al riguardo, il TCA osserva che dallesame degli atti emerge che tramite messaggio di posta elettronica dell11 febbraio 2015 lassicuratore LAINF, dopo avere indicato che al momento dellinfortunio lassicurato percepiva un salario annuale di fr. 54'996.24, ha chiesto al precedente datore di lavoro dellinteressato di comunicare levoluzione salariale prevista dal CCL per gli anni 2014 e 2015 (doc. 187).
Con messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2015, la ditta __________ ha risposto che levoluzione salariale prevista da CCL prevede un aumento annuo di + CHF 0.22/salario orario (doc. 187).
Con risposta del 30 marzo 2016, la ditta interpellata ha indicato che senza linsorgenza del danno alla salute lassicurato avrebbe percepito nel 2013 fr. 56'536.70, nel 2014 fr. 57'068.93 e nel 2015 fr. 57'601.15 (cfr. doc. X).
2.2.6. Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
2.3.Entità dellindennità per menomazione allintegrità
2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagliartt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente ilpretium dolorise il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.3.4. LINSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.3.5.Nel caso di specie lassicuratore LAINF resistente - tenuto conto del parere della dr.ssa __________ (cfr. doc. 202) - ha assegnato allassicurato il diritto ad unIMI del 5%.
Nellapprezzamento fornito al momento della visita medica di chiusura del25 marzo 2015, la dr.ssa __________ ha rilevato quanto segue:
"()
1.Reperti
Leggera limitazione funzionale del gomito non dominante sinistro. Sospetto di neuroma del nervo cutaneo antebrachii posteriore del nervo radiale e leggero sindrome del solco ulnare sinistro.
2.Valutazione del danno allintegrità
5%.
3.Motivazione
Secondo la Tabella Suva 1.2 una paresi del nervo ulnare distale dà diritto ad una IMI del 10%. Siamo molto lontani da tale paresi e visto che un ulteriore peggioramento è possibile, assegno già il massimo della percentuale, ossia il 5%, per tale possibile sintomatologia futura."
La patrocinatrice del ricorrente ha contestato la percentuale dellIMI riconosciuta dallamministrazione, rilevando nuovamente, come già addotto in sede di opposizione, che lassicurato ha subito un danno non solo al nervo ulnare, ma anche al nervo radiale, il quale giustifica unIMI di almeno 30% in conformità alla tabella 1.2 SUVA(doc. I).
Va, del resto, rilevato come in sede ricorsuale la patrocinatrice dellassicurato si sia limitata a ripetere le contestazioni che erano già state presentate in sede di opposizione (cfr. doc. 228) e sulle quali la dr.ssa __________ - dopo essere stata interpellata a tale preciso riguardo dallamministrazione - aveva già preso motivatamente posizione con apprezzamento medico del 30 settembre 2015, spiegando diffusamente le ragioni di natura medica per le quali non potevano essere accolte le critiche mossele dal legale dellinteressato (cfr. doc. 231 riprodotto per esteso al consid. 2.2.3.).
Il TCA concorda con la dettagliata e convincente esposizione con la quale la dr.ssa __________,specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa,ha motivatamente illustrato le ragioni per le quali, nel caso concreto, non è possibile attribuire allassicurato unIMI superiore al 5%, come preteso invece in sede ricorsuale.
La specialista ha, infatti, spiegato che lassicurato non presenta, al contrario di quanto preteso dalla propria patrocinatrice, delle lesioni motoriche del nervo ulnare e radiale, motivo per il quale la percentuale del 5% - assegnata tenendo conto del possibile peggioramento futuro (paresi del nervo ulnare distalmente al gomito) risulta corretta.
Su questo punto la decisione su opposizione impugnata va, pertanto, confermata in questa sede.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2015.120
cr
Lugano
9 maggio 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
LIstituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
in diritto
Non è oggetto, invece, di contestazione tra le parti ed esula pertanto dalla presente vertenza la questione relativa alla stabilizzazione dello stato di salute dellinteressato, presupposto indispensabile al fine di passare, come avvenuto nel caso di specie, dal regime delle prestazioni di corta durata a quello delle prestazioni di lunga durata.
2.2.Entità della rendita dinvalidità.
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado dinvalidità, il reddito che lassicurato invalido potrebbe conseguire esercitando lattività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e leventuale esecuzione di provvedimenti dintegrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nellasentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, laSTFA I 871/02 del 20 aprile 2004 elaSTFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine:reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.2.3. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, lIstituto assicuratore si è basato sul rapporto del 25 marzo 2015 stilato dal proprio medico __________ a margine della visita di chiusura dello stesso 25 marzo 2015 (cfr. doc. 197, p. 3).
In effetti, in quelloccasione, la dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha concluso che lassicurato è da considerare abile al lavoro nella misura massima possibile, descrivendo lesigibilità lavorativa nei seguenti termini:
"()
Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino allaltezza dei fianchi e oltre laltezza del petto come pure sollevare e portare pesi leggeri tra i 5 e i 10 kg fino allaltezza dei fianchi. Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino allaltezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino allaltezza dei fianchi come pure sollevare oltre laltezza del petto pesi oltre i 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi di precisione e per il maneggio di oggetti medi. Nessuna limitazione per la rotazione della mano destra. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per lavori sopra la testa con la destra, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia come pure la posizione seduta o in piedi di lunga durata, camminare fino e oltre i 50 m, camminare per lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato. Mai più possibile salire su scale a pioli. Luso delle due mani è possibile, a condizione, vuol dire per la mano sinistra non più possibile effettuare lavori con mezzi vibranti e limitata la pro/supinazione e portare pesi. Nessuna limitazione per lequilibrio e stare in equilibrio.
Lassicurato è considerato abile nella misura dellesigibilità al 100% da subito.
Lassicurato è portatore di un danno permanente, che verrà verificato attraverso apprezzamentomedico separato. (Doc. 203, p. 3)
A fronte delle critiche presentate in sede di opposizione dal rappresentante legale dellassicurato, la dr.ssa __________, con apprezzamento medico del 30 settembre 2015, ha ribadito la correttezza della propria precedente valutazione, fornendo la seguente argomentazione:
La rappresentante legale del ricorrente, in sede ricorsuale, ha nuovamente contestato la valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte espressa dalla dr.ssa __________, ritenendo che lassicurato non possa più svolgere attività neppure di tipo leggero, alla luce dei disturbi presenti allarto superiore sinistro, come pure dei problemi causati da precedenti infortuni. Ella non ha prodotto alcun tipo di documentazione medica a dimostrazione di quanto sostenuto (doc. I).
2.2.4. Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista anche lassenza di pareri specialistici divergenti
- non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dellesigibilità lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________ (e fatta propria dallamministrazione) secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate.
Del resto, va sottolineato che con il ricorso la patrocinatrice del ricorrente si è limitata a ripetere le critiche già avanzate in sede di opposizione - e sulle quali la dr.ssa __________ aveva già preso posizione con motivato apprezzamento medico del 30 settembre 2015, spiegando nel dettaglio le ragioni per le quali non potevano essere accolte le critiche presentate dal rappresentante legale dellassicurato (cfr. doc. 231 riprodotto al considerando precedente) senza apportare nuovi elementi e senza suffragare le proprie allegazioni attraverso della documentazione medico-specialistica in grado di mettere in dubbio quanto valutato dal medico fiduciario dellassicuratore LAINF.
Ciò vale anche per quanto riguarda i presunti disturbi che linteressato presenterebbe, secondo quanto fatto valere dalla sua patrocinatrice, a livello del ginocchio sinistro, della caviglia e della schiena quale conseguenza di pregressi infortuni, non comprovati da adeguata refertazione medica e in merito ai quali lamministrazione ha correttamente rilevato che dato che lassicurato al momento dellinfortunio era attivo quale metalcostruttore in misura regolare non appare verosimile che i pregressi e non meglio precisati infortuni chiusi da anni abbiano unincidenza sulla capacità lavorativa (doc. A1).
Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccioadominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: " limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di unimportante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di unartrosi dellarticolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante unassicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito lamputazione del pollice, dellindice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dellanulare, divenendo praticamente monca di una mano, lAlta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dalprofilo ortopedico.
In una sentenza 35.2013.74 dell8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto lamputazione dellavambraccio destro nellutilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono lutilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante linfortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in manierapraticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, main grado di svolgere, a tempo pieno, unattività lavorativa leggera.
Va inoltre osservato che il concetto dinvalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione questultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dallaltra,un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati(cfr. DTF 110 V 273 eJean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano leattività di controllo e sorveglianzache possono essere svolte dapersonale non qualificato o semi qualificato(SVR 2002 n.U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, lAlta Corte ha ribadito che anche per gliassicurati limitati nellutilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
(il corsivo è della redattrice)
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, lassicurato è totalmente inabile nella sua professione di metalcostruttore. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, che egli sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo.
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.2.5.Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
La patrocinatrice del ricorrente ha contestato questo dato, ritenendolo alquanto basso sia rispetto al reddito da valido preso a riferimento in ambito AI per lanno 2013 pari a CHF 56'537.00, sia riguardo al reddito medio svizzero percepito da un metalmeccanico ramo costruzioni, ammontante nel 2012 a CHF 69'228.00 (doc. I).
Questo Tribunale ha potuto verificare che effettivamente, come indicato dalla rappresentante del ricorrente, in ambito di assicurazione invalidità lUfficio AI ha tenuto conto di un reddito da valido, per il 2013, di fr. 56'537, conformemente a quanto espressamente indicato dalla ditta __________ nel questionario per il datore di lavoro compilato in data 26 agosto 2013 (cfr. doc. 156 incarto 32.2016.20).
A fronte delle critiche espresse con il ricorso, in sede di risposta di causa, lIstituto assicuratore ha confermato la correttezza del reddito da valido determinato nella decisione su opposizione impugnata sulla base delle dichiarazioni del 13 febbraio 2015 dallex datore di lavoro (doc. V).
Al riguardo, il TCA osserva che dallesame degli atti emerge che tramite messaggio di posta elettronica dell11 febbraio 2015 lassicuratore LAINF, dopo avere indicato che al momento dellinfortunio lassicurato percepiva un salario annuale di fr. 54'996.24, ha chiesto al precedente datore di lavoro dellinteressato di comunicare levoluzione salariale prevista dal CCL per gli anni 2014 e 2015 (doc. 187).
Con messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2015, la ditta __________ ha risposto che levoluzione salariale prevista da CCL prevede un aumento annuo di + CHF 0.22/salario orario (doc. 187).
Con risposta del 30 marzo 2016, la ditta interpellata ha indicato che senza linsorgenza del danno alla salute lassicurato avrebbe percepito nel 2013 fr. 56'536.70, nel 2014 fr. 57'068.93 e nel 2015 fr. 57'601.15 (cfr. doc. X).
2.2.6. Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
2.3.Entità dellindennità per menomazione allintegrità
2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagliartt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente ilpretium dolorise il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.3.4. LINSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.3.5.Nel caso di specie lassicuratore LAINF resistente - tenuto conto del parere della dr.ssa __________ (cfr. doc. 202) - ha assegnato allassicurato il diritto ad unIMI del 5%.
Nellapprezzamento fornito al momento della visita medica di chiusura del25 marzo 2015, la dr.ssa __________ ha rilevato quanto segue:
"()
1.Reperti
Leggera limitazione funzionale del gomito non dominante sinistro. Sospetto di neuroma del nervo cutaneo antebrachii posteriore del nervo radiale e leggero sindrome del solco ulnare sinistro.
2.Valutazione del danno allintegrità
5%.
3.Motivazione
Secondo la Tabella Suva 1.2 una paresi del nervo ulnare distale dà diritto ad una IMI del 10%. Siamo molto lontani da tale paresi e visto che un ulteriore peggioramento è possibile, assegno già il massimo della percentuale, ossia il 5%, per tale possibile sintomatologia futura."
La patrocinatrice del ricorrente ha contestato la percentuale dellIMI riconosciuta dallamministrazione, rilevando nuovamente, come già addotto in sede di opposizione, che lassicurato ha subito un danno non solo al nervo ulnare, ma anche al nervo radiale, il quale giustifica unIMI di almeno 30% in conformità alla tabella 1.2 SUVA(doc. I).
Va, del resto, rilevato come in sede ricorsuale la patrocinatrice dellassicurato si sia limitata a ripetere le contestazioni che erano già state presentate in sede di opposizione (cfr. doc. 228) e sulle quali la dr.ssa __________ - dopo essere stata interpellata a tale preciso riguardo dallamministrazione - aveva già preso motivatamente posizione con apprezzamento medico del 30 settembre 2015, spiegando diffusamente le ragioni di natura medica per le quali non potevano essere accolte le critiche mossele dal legale dellinteressato (cfr. doc. 231 riprodotto per esteso al consid. 2.2.3.).
Il TCA concorda con la dettagliata e convincente esposizione con la quale la dr.ssa __________,specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa,ha motivatamente illustrato le ragioni per le quali, nel caso concreto, non è possibile attribuire allassicurato unIMI superiore al 5%, come preteso invece in sede ricorsuale.
La specialista ha, infatti, spiegato che lassicurato non presenta, al contrario di quanto preteso dalla propria patrocinatrice, delle lesioni motoriche del nervo ulnare e radiale, motivo per il quale la percentuale del 5% - assegnata tenendo conto del possibile peggioramento futuro (paresi del nervo ulnare distalmente al gomito) risulta corretta.
Su questo punto la decisione su opposizione impugnata va, pertanto, confermata in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti