Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 .3 con riferimenti). Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute dell’insorgente. Al riguardo, dalla documentazione agli atti si evince che, all’epoca in cui l’assicuratore ha posto termine alle proprie prestazioni, l’assicurata stava soltanto ultimando il ciclo di nove sedute di fisioterapia prescritte dal dr. __________ in data 26 gennaio 2015 (doc. 57). In seguito, non sono state prescritte ulteriori cure. Pertanto, dal fatto che l’assicurata stesse ancora svolgendo della fisioterapia non si può concludere che lo stato di salute non fosse ancora stabilizzato, essendo le ultime sedute di fisioterapia difficilmente suscettibili di migliorare in maniera notevole il suo stato di salute. Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.). Nella decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, applicando i criteri di cui alla DTF 115 V 133 in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, dopo avere indicato che l’infortunio “da un lato prettamente oggettivo può tutt’al più essere classato nella categoria intermedia propriamente detta. Questo significa che la causalità adeguata può essere ammessa se sono normalmente adempiuti almeno tre criteri o se uno è dato in maniera particolarmente intensa”, ha concluso che non fosse data l’adeguatezza, ritenuto che “se, partendo da un tentativo di furto, una certa spettacolarità non può essere negata, l’infortunio nel suo insieme non può essere definito particolarmente spettacolare. Gli altri criteri manifestamente non sono dati. L’infortunio non è stato accompagnato da nessuna circostanza particolarmente drammatica essendo l’assicurata prontamente stata soccorsa da dei passanti e trasportata all’Ospedale più vicino a mezzo di ambulanza. L’assicurata non ha lamentato delle lesioni gravi avendo essa a mente dei certificati agli atti riportato unicamente delle contusioni. Dal lato oggettivo il decorso non è stato sfavorevole né accompagnato da complicazioni rilevanti. Sintomatico è il fatto che la sintomatologia avente necessitato di indagini specialistiche è stata evocata solo dopo la visita del medico di circondario. La cura medica e l’incapacità lavorativa riconosciuta a seguito delle lesioni fisiche è stata di breve durata fermo restando che le cure si sono limitate a delle sedute di fisioterapia. Nessuna cura errata. L’assicurata non presenta dei disturbi importanti su base organica” (doc. B pag. 9). L’assicurata, da parte sua, non si è pronunciata al riguardo in sede ricorsuale (cfr. doc. I). Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale osserva che nell’apprezzamento medico del 10 settembre 2015, il dr. __________ ha ritenuto che, sulla base di tutta la documentazione agli atti, sia altamente improbabile che un trauma banale quale quello subito dall’interessata, senza che sia stato documentato un interessamento cervicale o cerebrale e senza segni di lesioni esterne (non riscontrate né dal team dell’ambulanza, né dai medici del Pronto soccorso di __________; inoltre, nei referti evolutivi fino al 2 febbraio 2015 il dr. __________ non ha attestato la presenza di episodi sincopali, nausea e vomito), possa causare dopo quasi due mesi i sintomi descritti dall’assicurata al momento della caduta (doc. 93 e 95). D’altra parte, il TCA rileva che dalla documentazione agli atti emerge che un certo coinvolgimento, perlomeno del tratto cervicale, vi sia stato: dalla cartella clinica del 23 dicembre 2014 dell’ambulanza risulta, infatti, che “problema principale: 3 trauma cranio-cerebrale; presunta diagnosi 1: contusione rachide cervicale; presunta diagnosi 2: contusione anca destra” (doc. 85 pag. 1-2); in data 14 giugno 2015 il Direttore sanitario della Croce Verde di __________ ha precisato, su richiesta dell’CO 1, che il trasporto del 23 dicembre 2014 era stato motivato dalle diagnosi di “1. Trauma della colonna vertebrale cervicale; 2. Contusione anca” (doc. 85 pag. 3); dal referto del 23 dicembre 2014 del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, inoltre, risulta, quale diagnosi conclusiva, quella di “policontusioni (rachide cervicale, lombare e anca destra) (doc. 87); inoltre, nella valutazione ambulatoriale del 1° aprile 2015 del Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________ risulta la diagnosi principale di “cefalea post-traumatica: trauma cranico occipitale commotivo il 23.12.2014; RMN cerebrale del 31.03.2015: nella norma; pregresso trauma cranico nel 2009” (doc. 70). Tali elementi sembrerebbero quindi indicare che l’assicurata abbia accusato dei disturbi a livello del rachide cervicale, ciò che giustificherebbe un’applicazione della prassi in materia di trauma da “colpo di frusta”, in presenza di disturbi apparsi, secondo la giurisprudenza federale, entro le prime 72 ore (cfr. STF U 215/05 del 30 gennaio 2007 consid. 5, massimata in RtiD II-2007 N. 35 p. 151). È comunque utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale torna applicabile, tra le altre cose, quando si è in presenza di un trauma che si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri (cfr. STF 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3.; 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5.2). Un lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente: in tal caso, andrebbero applicati, di principio, i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio. Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la questione a sapere quale prassi debba essere applicata nel caso di specie nell’esame dell’adeguatezza del nesso causale possa rimanere irrisolta (cfr. al riguardo STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura in cui, come verrà esposto qui di seguito, anche applicando la prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta”, più favorevole alla ricorrente, l’esito non potrebbe essere quello da lei auspicato. 2.11. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’assicurata il 23 dicembre 2014. La dinamica dell’evento è stata puntualmente descritta dalla ricorrente in occasione della sua audizione del 3 febbraio 2015 presso l’assicuratore LAINF: " (…) Il 23.12.2014 mi ero recata a __________ per essere sottoposta ad una visita da parte del medico di __________ della CO 1. Non so per quale motivo il mio navigatore al posto di portarmi in __________ mi aveva portata presso l’autosilo __________. Posteggiata la vettura mi ero recata presso la CO 1. Terminata la visita, verso le 12.00, ero ritornata all’autosilo per riprendere la vettura e rincasare. Mentre stavo scendendo le scale per entrare nell’autosilo, come risulta dalla documentazione fotografica annessa al presente rapporto, fatti pochi scalini mi avevano raggiunto alcuni ragazzi, forse due o tre, e quando erano arrivati poco oltre la mia persona, uno di loro si era girato di colpo e mi aveva afferrato la borsa che tenevo sulla spalla. Non li avevo sentiti parlare, ma se mi ricordo bene urlavano solamente “dai, dai”. Poiché avevo le mani nelle tasche della giacca, non era riuscito nell’intento di strapparmi la borsa. Istintivamente, per non cadere in avanti, avevo dato un colpo di reni all’indietro. Purtroppo mi erano partiti di colpo i piedi in avanti, motivo per il quale ero caduta pesantemente all’indietro battendo la regione dell’anca destra su uno scalino. Il ragazzo aveva nuovamente cercato di scipparmi la borsa, tirandomi con forza. Era riuscito a sollevarmi quasi completamente, poi per un motivo a me sconosciuto, ma forse perché stava arrivando qualcuno, mi aveva lasciata di nuovo. Non essendo completamente in piedi, il fatto di avermi lasciata di colpo mi aveva fatto cadere nuovamente all’indietro. In questa seconda caduta avevo picchiato l’osso occipitale sul bordo di uno scalino. Avevo pure picchiato, sempre sul bordo di uno scalino, la regione sacrale. I miei aggressori, se mi ricordo bene, non sono più entrati nell’autosilo, ma avevano risalito di corsa le scale ed erano partiti. I fatti si sono svolti in modo veramente molto rapido che non ho fatto in tempo a vedere bene in faccia i ragazzi, motivo per il quale mi risulta impossibile poterli riconoscere. Inoltre a seguito della botta che avevo ricevuto alla testa per un attimo ho visto tutto nero (…).” (Doc. 28, pag. 1-2). Il TCA rileva, a proposito della sopradescritta dinamica, che come correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione qui impugnata, dal rapporto di intervento dell’ambulanza del 23 dicembre 2014 non risulta traccia del tentato scippo, ma solo che l’assicurata “stava scendendo le scale quando un gruppo di ragazzini, passandole accanto di corsa, le fanno perdere l’equilibrio, cade da circa 4 scalini, picchiando la schiena in zona nucale e l’anca destra” (doc. 85 pag.1). Il tentativo di scippo neppure è stato menzionato nel referto del 23 dicembre 2014 redatto dal Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 87). Infine, l’assicurata non ha sporto alcuna denuncia, come da lei stesso indicato (cfr. doc. 28) e come confermato dal Ministero Pubblico (doc. 88). Questo Tribunale, nonostante quanto appena indicato, ritiene di potere condividere la disamina operata dall’assicuratore infortuni convenuto, partendo dall’ipotesi che l’assicurata sia stata vittima di un tentativo di scippo. In tale evenienza, tenendo conto della dinamica oggettiva dell’evento così come descritto dall’assicurata al momento della sua audizione presso l’amministrazione e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, nè le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questo Tribunale, il sinistro accaduto alla ricorrente può essere classificato, tutt’al più, tra gli infortuni di media gravità in senso stretto . Tale classificazione appare conforme alla giurisprudenza federale e cantonale. L’Alta Corte ha inserito nella categoria intermedia propriamente detta il caso in cui un’assicurata è stata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla spinta a terra, ha tentato di strangolarla con l’intento di ucciderla (cfr. RAMI 1996 U 256 p. 215ss.); il caso in cui un agente, incaricato di garantire la sicurezza presso un dancing, nel corso di una rissa, è segnatamente stato colpito alla nuca con una sedia (cfr. STFA U 339/99 del 17 aprile 2000); il caso in cui un’assicurata, dopo essersi recata in banca per prelevare del denaro, é stata aggredita in strada da uno sconosciuto con il passamontagna, il quale l’ha spinta a terra con una certa forza e, nel tentativo di scipparla della borsetta, l’ha trascinata “pancia a terra” per alcuni metri (cfr. STF U 138/04 del 16 febbraio 2005 consid. 3.3); il caso in cui una donna é stata inaspettatamente attaccata e maltrattata durante il sonno dal suo ex compagno, il quale, trascorsi alcuni minuti, dopo aver ricevuto uno schiaffo dall’assicurata, era tornato a ragionare, allontanandosi da lei (cfr. STF 8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.2.1); il caso in cui un assicurato é stato aggredito da due uomini con pugni e mazza da baseball, procurandogli una frattura mandibolare (cfr. STF 8C_681/2010 del 3 novembre 2010 consid. 6.2), oppure ancora il caso in cui un uomo, sulla via di casa, é stato inseguito da tre ragazzi attorno ai vent’anni, incrociati poco prima su un passaggio pedonale, i quali l’hanno spintonato e atterrato, facendogli perdere conoscenza. Gli aggressori l’hanno poi colpito con dei calci, causandogli una commozione cerebrale, contusioni alla regione del gomito, del polso e della spalla sinistra, nonché una contusione al ginocchio destro con dermoabrasione (cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013, più volte menzionata). Analoga classificazione è stata decisa da questo Tribunale nella sentenza 35.1999.65 del 27 giugno 2000, cresciuta incontestata in giudicato, concernente il caso di un’assicurata la quale, mentre transitava all'interno di un sottopassaggio, era stata assalita da tergo da uno sconosciuto, che le aveva scippato la borsetta. Durante l'aggressione, l'interessata aveva avuto modo di scorgere che l'individuo teneva in mano un oggetto tagliente, oggetto che le era stato appoggiato al collo. In tale frangente l’assicurata aveva riportato, tutto sommato, delle conseguenze somatiche assai modeste consistenti in graffi superficiali all'emicollo destro e al dorso della mano sinistra, che non avevano comportato inabilità lavorativa alcuna. Il TCA ha deciso allo stesso modo in un’altra sentenza 35.2000.73 del 22 gennaio 2001, cresciuta incontestata in giudicato, riguardante il caso di un assicurato che mentre stava rincasando in compagnia del figlio, era stato repentinamente aggredito sui primi gradini di casa da due uomini, i quali avevano fatto uso dapprima di uno spray irritante e, in seguito, l’avevano percosso utilizzando a tale scopo almeno un manganello. A seguito dell’aggressione, l’assicurato aveva riportato una frattura non dislocata del terzo prossimale del II° metacarpo a sinistra ed una ferita lacerocontusa alla fronte. Infine, il TCA, nella STCA 35.2012.93 dell’11 luglio 2013, cresciuta incontestata in giudicato, ha classificato tra gli infortuni di grado medio propriamente detti quanto occorso ad un assicurato, responsabile di un negozio preso di mira a scopo di rapina, il quale, avendo scorto per tempo i rapinatori, non aveva subito passivamente la rapina, ma, al contrario, grazie alla sua pronta e vigorosa reazione (come pure al concorso di alcuni passanti intervenuti per bloccare la fuga), aveva costretto i malintenzionati, dapprima, a desistere anzitempo dai loro propositi delittuosi e a fuggire per le vie del centro cittadino e, successivamente, persino ad abbandonare la refurtiva. A causa del sinistro appena descritto, l’assicurato aveva lamentato un trauma cranico e due ferite lacero-contuse, ben presto guarite senza lasciare reliquati. In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.6.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.). Nella DTF 134 V 109 consid. 10.3, il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato. Al riguardo, va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid. 2.5.). L’evento del 23 dicembre 2014 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari . Come correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione su opposizione impugnata, se, partendo dal presupposto che l’interessata sia stata vittima di un tentativo di furto, non può essere negata una certa spettacolarità, di certo l’infortunio nel suo insieme non può essere considerato come particolarmente spettacolare. L’assicurata stessa, del resto, nel proprio ricorso, non ha preteso il contrario. Il TCA, inoltre, non ritiene siano adempiuti neppure gli altri criteri. Secondo la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate , la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati). Nella concreta evenienza, dai referti medici agli atti risulta che l’interessata abbia riportato unicamente delle contusioni (cfr. doc. 87). Ciò non consente di ritenere che ella abbia quindi riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5). Insoddisfatto appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa . L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (analgesici) e si è sottoposta ad un ciclo di fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 57). Conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti). Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. Nemmeno può essere considerata eccessivamente lunga la cura medica dell’assicurata, che, anzi, è stata di breve durata (pochi mesi). Dalle carte processuali non emerge neppure che l'assicurata sia rimasta vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico , né del resto la ricorrente ha sostenuto il contrario (cfr. doc. I). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1). Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). Del resto, non può essere ignorato che l’assicurata è stata dichiarata totalmente abile al lavoro dallo stesso dr. __________ a partire dal 1° aprile 2015, circostanza che esclude quindi l’adempimento anche degli altri due criteri, ossia quello dei notevoli disturbi e quello dell’ importante incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi intrapresi . Stante quanto sopra esposto, si deve quindi concludere che i disturbi denunciati dall’assicurata dopo il 16 febbraio 2015 non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha vista vittima il 23 dicembre 2014. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 16 febbraio 2015. In conclusione, la decisione su opposizione del 8 ottobre 2015 deve essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2015.116
cr
Lugano
18 aprile 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 ottobre 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
in diritto
A tale propostito, il TCA rileva che, secondo una costante giurisprudenza, la regola post hoc, ergo propter hoc (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto dessere insorto dopo linfortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid.3.2; DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
È comunque utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, la prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale torna applicabile, tra le altre cose, quando si è in presenza di un trauma che si situa perlomeno fra lacommotio cerebrie lacontusio cerebri(cfr. STF 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3.; 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5.2). Un lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente: in tal caso, andrebbero applicati, di principio, i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio.
"( )
Il 23.12.2014 mi ero recata a __________ per essere sottoposta ad una visita da parte del medico di __________ della CO 1.
Non so per quale motivo il mio navigatore al posto di portarmi in __________ mi aveva portata presso lautosilo __________.
Posteggiata la vettura mi ero recata presso la CO 1.
Terminata la visita, verso le 12.00, ero ritornata allautosilo per riprendere la vettura e rincasare.
Mentre stavo scendendo le scale per entrare nellautosilo, come risulta dalla documentazione fotografica annessa al presente rapporto, fatti pochi scalini mi avevano raggiunto alcuni ragazzi, forse due o tre, e quando erano arrivati poco oltre la mia persona, uno di loro si era girato di colpo e mi aveva afferrato la borsa che tenevo sulla spalla. Non li avevo sentiti parlare, ma se mi ricordo bene urlavano solamente dai, dai.
Poiché avevo le mani nelle tasche della giacca, non era riuscito nellintento di strapparmi la borsa.
Istintivamente, per non cadere in avanti, avevo dato un colpo di reni allindietro.
Purtroppo mi erano partiti di colpo i piedi in avanti, motivo per il quale ero caduta pesantemente allindietro battendo la regione dellanca destra su uno scalino.
Il ragazzo aveva nuovamente cercato di scipparmi la borsa, tirandomi con forza.
Era riuscito a sollevarmi quasi completamente, poi per un motivo a me sconosciuto, ma forse perché stava arrivando qualcuno, mi aveva lasciata di nuovo.
Non essendo completamente in piedi, il fatto di avermi lasciata di colpo mi aveva fatto cadere nuovamente allindietro.
In questa seconda caduta avevo picchiato losso occipitale sul bordo di uno scalino.
Avevo pure picchiato, sempre sul bordo di uno scalino, la regione sacrale.
I miei aggressori, se mi ricordo bene, non sono più entrati nellautosilo, ma avevano risalito di corsa le scale ed erano partiti.
I fatti si sono svolti in modo veramente molto rapido che non ho fatto in tempo a vedere bene in faccia i ragazzi, motivo per il quale mi risulta impossibile poterli riconoscere.
Inoltre a seguito della botta che avevo ricevuto alla testa per un attimo ho visto tutto nero ( ).(Doc. 28, pag. 1-2).
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con linfortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.6.. Per ammettere ladeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure lintervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.).
Il TCA, inoltre, non ritiene siano adempiuti neppure gli altri criteri.
Nemmeno può essere considerata eccessivamente lunga la cura medica dellassicurata, che, anzi, è stata di breve durata (pochi mesi).
Dalle carte processuali non emerge neppure che l'assicurata sia rimasta vittima di unacura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico, né del resto la ricorrente ha sostenuto il contrario (cfr. doc. I). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Anche il criterio deldecorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenutenon è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione,in casuinesistenti. Lassunzione di molti medicamenti e lesecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, lassicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
Del resto, non può essere ignorato che lassicurata è stata dichiarata totalmente abile al lavoro dallo stesso dr.__________a partire dal 1° aprile 2015, circostanza che esclude quindi ladempimento anche degli altri due criteri, ossia quello deinotevoli disturbie quello dellimportante incapacità lavorativa, malgrado i documentati sforzi intrapresi.
Se ne deduce quindi che lassicuratore resistente era legittimato a negare il versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 16 febbraio 2015.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti