Dispositiv
- Il ricorso èaccolto. § La decisione su opposizione impugnata è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allCO 1 affinché esamini nel merito lopposizione interposta dallassicurato ed emani la relativa decisione.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. LCO 1 verserà allassicurato limporto di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo dindennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2015.112
MM/MT/gm
Lugano
25 aprile 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° ottobre 2015 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
1.1. In data 25 giugno 2014, RI 1, dipendente della società __________ di __________ e, perciò, assicurato dobbligo contro gli infortuni presso lCO 1, è stato ferito da unarma da fuoco mentre si trovava su un ponteggio e ha riportato un trauma addominale (cfr. doc. 2).
Listituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale dell8 luglio 2015, lassicuratore, dopo aver esperito i necessari accertamenti, ha comunicato allavv. RA 1, patrocinatore di RI 1, di aver sospeso il versamento delle prestazioni assicurative a far tempo dal 9 febbraio 2015 in quanto, da un lato, non sussisteva più alcun danno alla salute di natura organica comportante uninabilità lavorativa o necessitante di cure e, dallaltro, le premesse per prendere a carico le conseguenze dei disturbi psichici non erano date (cfr. doc. 136).
1.3. Con messaggio elettronico datato 10 luglio 2015, il patrocinatore dellinsorgente ha comunicato allistituto assicuratore la propria intenzione di volersi opporre alla decisione dell8 luglio 2015 (cfr. doc. 138).
1.4. In data 27 luglio 2015 lavv. RA 1 ha contattato sempre tramite messaggio elettronico listituto assicuratore, chiedendo se questultimo avesse intenzione di far esperire unulteriore perizia psichiatrica. Qualora non fosse stato il caso, egli ha richiesto allamministrazione di voler emanare una rapida decisione su opposizione, così da permettergli di adire il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. doc. 142).
1.5. Il 16 settembre 2015, lavv. RA 1 ha sollecitato telefonicamente listituto assicuratore a voler emanare la decisione su opposizione. In risposta, listituto assicuratore ha comunicato di non aver ricevuto alcuna opposizione, chiedendo al patrocinatore il numero di riferimento della relativa raccomandata (cfr. doc. 144). Lo stesso giorno, il patrocinatore dellinsorgente ha inoltrato per messaggio elettronico allistituto assicuratore copia dellopposizione (cfr. doc. 145).
Sempre in data 16 settembre 2016, lavv. RA 1 ha inoltrato allistituto assicuratore uno scritto, tramite il quale comunicava di non riuscire a reperire la conferma track and trace della raccomandata relativa allinvio dellopposizione. Segnalava tuttavia che il 16 luglio 2015 aveva inoltrato copia dellopposizione al proprio assistito, ricordando al contempo di aver sollecitato il 27 luglio 2015 listituto assicuratore a voler emanare celermente una decisione su opposizione. Al contempo indicava come in data 10 luglio 2015 avesse preavvisato tramite messaggio elettronico indirizzato allistituto assicuratore la propria intenzione a volersi opporre alla decisione dell8 luglio 2015 (cfr. doc. 146).
1.6. Con decisione su opposizione del 1° ottobre 2015, listituto assicuratore ha segnalato come la decisione dell8 luglio 2015 fosse stata notificata al patrocinatore dellinsorgente il giorno seguente, motivo per cui il termine per interporre opposizione aveva iniziato a decorrere il 10 luglio 2015. Tenuto conto delle ferie giudiziarie, listituto assicuratore ha stabilito che il termine per interporre opposizione fosse scaduto il 9 settembre 2015, segnalando inoltre che entro tale data non aveva ricevuto alcuna opposizione da parte dellinsorgente. Lassicuratore convenuto ha poi precisato come il rappresentante dellinsorgente non fosse stato in grado di comprovare linvio dellopposizione del 13 luglio 2015 entro i termini di legge, evidenziando infine come i messaggi elettronici, rispettivamente, del 10 e 27 luglio 2015 non permettevano di ovviare alla mancata prova della trasmissione dellopposizione. Listituto assicuratore ha pertanto ritenuto irricevibile lopposizione dellinsorgente poiché tardiva (cfr. doc. 149).
1.7. Contro la predetta decisione su opposizione è insorto RI 1, sempre rappresentato dallavv. RA 1, con tempestivo ricorso del 4 novembre 2015, postulando lannullamento della decisione su opposizione, così come la concessione dellassistenza giudiziaria, perlomeno nella forma della dispensa dellanticipo delle spese, con protesta di spese e ripetibili.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, linsorgente - pur riconoscendo che non vi sia la prova che lopposizione del 13 luglio 2015 sia stata spedita per raccomandata - ha indicato che per interporre opposizione non vi sono formalità particolari, se non il manifestare la volontà di volersi opporre. Ha inoltre asserito che agli atti vi sono un numero sufficiente dindizi per ritenere che lopposizione del 13 luglio 2015 sia effettivamente stata spedita, segnatamente la trasmissione dellopposizione al proprio patrocinato, così come lo scambio di e-mail con listituto assicuratore nel periodo previsto ai sensi di legge per presentare opposizione. Infine, egli ha sostenuto che la decisione su opposizione sarebbe viziata da un eccessivo formalismo e contraria al principio della buona fede, poiché al proprio sollecito del 27 luglio 2015, listituto assicuratore è rimasto silente (cfr. doc. I).
1.8. Lassicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV+allegati).
1.9. In relazione alla richiesta di assistenza giudiziaria, questa Corte ha chiesto allinsorgente di presentare la dichiarazione sostitutiva allatto di notorietà debitamente compilata e vidimata dal Comune competente (cfr. doc. III).
Con scritto del 21 dicembre 2015, lavv. RA 1 ha trasmesso al TCA la documentazione richiesta (cfr. doc. VI+bis).
1.10. Invitato dal TCA a presentare eventuali nuovi mezzi di prova (cfr. doc. V), linsorgente è rimasto silente.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se listituto assicuratore era legittimato a ritenere che lassicurato non si fosse opposto tempestivamente alla decisione formale dell8 luglio 2015, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217; H.-J. Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, p. 130 e segg.).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Lopposizione scritta deve portare la firma dellopponente o del suo patrocinatore. Lassicuratore mette a verbale lopposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dallopponente o dal suo patrocinatore (cpv. 4). Secondo il cpv. 5, se lopposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, lassicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (sul tema, cfr. DTF123 V 128; 120 V 413).
In una sentenza I 664/03 del 19 novembre 2004 l'Alta Corte ha avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni a proposito della procedura di opposizione:
"2.3 La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références; voir également l'arrêt D. du 8 octobre 2003 [U 152/01] consid. 3). Si la décision initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par exemple, le droit de l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue également l'objet de la procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra donc se prononcer une seconde fois sur tous les aspects de ce rapport juridique, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. En cas de recours ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du litige dont il a à connaître (cf. ATF 125 V 415 ss consid.2; pour la procédure d'opposition : Meyer-Blaser, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in: Schaffhauser/Schlauri (édit.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19).
2.4. Se da un lato il ricorso allautorità giudiziaria deve contenere, oltre alle conclusioni, unasuccinta esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di opposizione. Per considerare valida unopposizione è infatti sufficiente che risultila volontà di non accettare la decisione intimata(Th. Locher, op. cit., § 69 n. 49, p. 465).
Secondo Kieser, una motivazione può essere aggiunta, non essendo tuttavia questa un presupposto formale obbligatorio (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2015, ad art. 52 N. 36, p. 689), facendo riferimento a una sentenza pubblicata (DTF 123 V 128) in cui il Tribunale federale ha ritenuto valida l'opposizione di un assicurato il quale, per contestare la ripresa di una piena capacità lavorativa, aveva inviato, senza alcuna ulteriore motivazione, due certificati medici attestanti unincapacità lavorativa.
Nella DTF 123 V 128 consid. 3c, lAlta Corte ha in effetti sviluppato le seguenti considerazioni:
Secondo la dottrina, è sufficiente che la persona intenzionata a interporre opposizione alla decisione si confronti perlomeno in una forma rudimentale con la stessa (cfr. Seiler,Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung (Art. 52 ATSG), in Schaffhauser René/Schlauri Franz (Ed.), Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo 2007, p. 85).
2.5. Nella concreta evenienza, dagli atti di causa emerge, per quanto qui dinteresse, che la decisione formale dell8 luglio 2015 inviata per posta raccomandata, mediante la quale listituto assicuratore aveva comunicato di aver sospeso le prestazioni a partire dal 9 febbraio 2015, è stata notificata al patrocinatore dellinsorgente in data il 9 luglio 2015 (cfr. doc. D = doc. 137).
Il termine per interporre opposizione ha dunque iniziato a decorrere il 10 luglio 2015, motivo per cui - tenuto conto delle ferie amministrative (cfr. il consid. 2.2.), - è venuto a scadere il9 settembre 2015.
Dalle tavole processuali emerge inoltre che, in data 10 luglio 2015, il patrocinatore dellinsorgente ha, tra le altre cose, comunicato allamministrazione tramite messaggio elettronico, senza però ricevere risposta, quanto segue:
Il 16 luglio 2015, lavv. RA 1 ha trasmesso copia dellopposizione datata 13 luglio 2015 ad __________, suocero e persona di fiducia del proprio patrocinato (cfr. doc. G).
Il 27 luglio 2015, sempre tramite messaggio elettronico, il rappresentante ha interrogato listituto assicuratore circa la propria intenzione a voler esperire unulteriore perizia psichiatrica, aggiungendo quanto segue:
Anche a questa mail non è stata data alcuna risposta.
2.6. Chiamata ora a esprimersi, questa Corte prende atto che, per sua stessa ammissione (cfr. doc. I, p. 3: È vero che non cè la prova che è stata spedita una raccomandata, ), lavv. RA 1 non è stato in grado di fornire la prova che lopposizione datata 13 luglio 2015 (cfr. doc. 145) sia stata effettivamente spedita per raccomandata allCO 1 (il quale, da parte sua, sostiene di non averla ricevuta).
Ciò non significa però ancora che listituto era legittimato a concludere che lassicurato non si fosse opposto tempestivamente alla decisione formale dell8 luglio 2015.
In effetti, secondo questo Tribunale, al più tardi con il messaggio elettronico del 27 luglio 2015 (cfr. doc. 142), lavv. RA 1 ha manifestato la propria volontà di non accettare la decisione formale (e, quindi, di opporvisi).
Difettando lopposizione del 27 luglio 2015 di una motivazione ai sensi dellart. 10 cpv. 1 OPGA, in virtù del capoverso 5 della stessa disposizione dordinanza, lassicuratore resistente, anziché rimanere silente, avrebbe dovuto assegnare allavv. RA 1 un congruo termine per rimediarvi, avvertendolo che, in caso contrario, non si sarebbe entrati nel merito.
Alla luce di quanto precede, considerando che lopposizione del 27 luglio 2015 è stata presentata entro il termine di cui allart. 52 cpv. 1 LPGA (su questo aspetto, si veda il consid. 2.5.), lamministrazione non era legittimata a considerare la propria decisione formale come cresciuta in giudicato.
Anche da questo profilo, la decisione su opposizione impugnata non può pertanto essere confermata.
Accolto il ricorso, gli atti vengono rinviati allassicuratore infortuni convenuto affinché esamini nel merito lopposizione ed emani la relativa decisione.
2.7. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 2000 a titolo dindennità per ripetibili da mettere a carico dellCO 1, ciò che rende priva di oggetto la richiesta di ammissione allassistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èaccolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allCO 1 affinché esamini nel merito lopposizione interposta dallassicurato ed emani la relativa decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
LCO 1 verserà allassicurato limporto di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo dindennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti