Ass. caduto con frattura vertebrale, del radio distale dx e sx. Esigibilità lav. stabilita sulla base della valutazione del medico di circondario e adeguata a dipendenza degli esiti della susseguente visita medica presso la Rehaklinik. Confermata rendita di invalidità al 28%
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è unicamente
l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato.
Deve essere immediatamente
segnalato che
l’insorgente, sebbene patrocinato da un legale, ha
fondato,
a torto
, il proprio ricorso sulle disposizioni in materia di
assicurazione per l’invalidità (si veda, del resto, il petito ricorsuale - cfr.
doc. I, p. 8s.).
In realtà,
alla presente fattispecie tornano applicabili le disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in
una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi
aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la
STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e
la
STFA
I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita
di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile
soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del
lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni,
inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della
rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul
mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine:
reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la
giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate
circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali
formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in
quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In
tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da
porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel valutare
la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in
capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine:
reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido
.
2.5. Nella concreta
evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione
della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul
rapporto dell’11 gennaio 2013, della dott.ssa __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, relativo alla visita __________ del 10 gennaio 2013 (cfr.
doc. 120).
In quella sede, l’assicurato
è stato dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di muratore
(cfr. doc. 120, pag. 4). Il medico __________ __________ CO 1 ha però ritenuto
l’assicurato abile al lavoro in misura completa, in attività compatibili con il
danno alla salute infortunistico, così descrivendo la sua esigibilità
lavorativa:
"
Esigibilità del lavoro:
spesso possibile sollevare e portare pesi molto
leggeri fino all’altezza dei fianchi fino a 5 kg, talvolta possibile sollevare e portare pesi leggeri fino all’altezza dei fianchi tra 5 e 10 kg come sollevare e portare pesi fino all’altezza dei fianchi oltre 10 kg e sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg, di rado possibile sollevare oltre
l’altezza del petto pesi oltre 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di
attrezzi leggeri e di precisione, spesso possibile (con la mano adominante
sinistra) il maneggio di attrezzi medi e la rotazione della mano, mai più
possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Talvolta possibili
lavori sopra la testa, spesso possibile la posizione in piedi e inclinata in
avanti, la posizione seduta inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e
la flessione delle ginocchia, mai più possibile la rotazione del tronco.
Posizione di lunga durata a libera scelta molto spesso possibile. Camminare
fino ed oltre i 50 m come pure camminare per lunghi tratti e su terreno
accidentato molto spesso possibile. Dopo la camminata di lunghi tratti, quindi
dopo 1-2 km, è indicata una pausa di 10 minuti. Salire le scale spesso
possibile con pause di 10 minuti. Mai più possibile salire su scale a pioli.
L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio e stare in equilibrio
possibile.
L’assicurato è abile al 100% nella misura
dell’esigibilità.
Propongo una prova di lavoro (CAP)."
(cfr. doc. 120, pag. 4)
Dal 2 al 29
aprile 2013, l’assicurato ha svolto un periodo di accertamento professionale
presso il Centro di accertamento professionale di __________ (di seguito: CAP),
al fine di verificare il potenziale di reinserimento in un’attività lavorativa
adatta al suo stato di salute (cfr. doc. 138).
Osservata la
discordanza tra le limitazioni denunciate in occasione della visita di chiusura
del 10 gennaio 2013 (cfr. doc. 120, pag. 3 e 4) e le risultanze del periodo
trascorso al CAP (cfr. doc. 149), il medico di circondario ha fatto esperire
una valutazione delle capacità funzionali (di seguito: EFL) presso la __________
(cfr. doc. 150 e 152).
L’esame
funzionale svoltosi il 19/20 settembre 2013, ha stabilito che l’assicurato può compiere, sull’arco dell’intera giornata, un’attività lavorativa da leggera a
medio-pesante a condizione che possa alternare la posizione da seduta a quella
eretta o in movimento ogni ora di lavoro (cfr. doc. 164, pag. 5).
In esito a tali
risultanze, la dott.ssa __________ ha aggiornato l’esigibilità lavorativa
dell’assicurato stabilita a margine della visita di chiusura del 10 gennaio
2013 (cfr. doc. 120, pag. 4), specificando la necessità per l’assicurato di
poter effettuare cambiamenti di posizione ogni ora (cfr. doc. 165).
Con la
propria impugnativa, il ricorrente contesta l’apprezzamento della sua
esigibilità lavorativa. Egli sostiene di non essere più in grado di svolgere
con rendimento completo attività lavorative anche leggere e che, come
dimostrerebbero i referti medici specialistici relativi al danno al rachide e ad
entrambi i polsi (cfr. doc. I, pag. 4 e doc. I+A5-9), il suo stato di salute starebbe
evolvendo negativamente (cfr. doc. I, pag. 6 e 7). A suo avviso, la capacità
lavorativa in attività leggere sarebbe al massimo del 50% (cfr. doc. I, pag.
7).
Il
ricorrente contesta inoltre il grado della rendita di invalidità fissato
dall’amministrazione, ritenendolo inopportuno e inadeguato, in considerazione
della sua età avanzata, del suo danno alla salute e della sua bassa
scolarizzazione (cfr. doc. I, pag. 4 e 7).
2.6. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),
la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da
medici
alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per
quel che riguarda le
perizie allestite da
specialisti esterni
all'amministrazione
, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio
alcuno, nemmeno il più lieve
,
a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.7. Chiamato ora a
pronunciarsi, attentamente vagliati gli atti, il TCA non ha motivo per
scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di
circondario dell’CO 1 a margine della visita di chiusura del 10 gennaio 2013
(cfr. doc. 120), da lei ribadita e adeguata a dipendenza degli esiti della valutazione
EFL esperita nel settembre 2013 presso la __________ (cfr. doc. 164, pag. 5 e
171).
Innanzitutto,
va sottolineato che la valutazione dell’esigibilità lavorativa a cui ha fatto
capo l’Istituto assicuratore, risulta fondata su accertamenti medici
approfonditi e completi. In effetti, dal rapporto in questione emerge che la
dott.ssa __________ ha tenuto conto, oltre che dei referti specialistici agli
atti, delle dichiarazioni soggettive dell’assicurato (anamnesi) e dei reperti
oggettivi emersi dagli esami strumentali e dai test di mobilità eseguiti dall’assicurato
durante la visita di chiusura (cfr. doc. 120, pag. 2 e 3).
Secondo
questo Tribunale, non sussiste, quindi, nessun dubbio sulla correttezza delle
conclusioni contenute in tale referto.
Del
resto, la decisione dell’amministrazione si fonda anche sulla valutazione EFL,
in esito alla quale è stata confermata la capacità di RI 1 a svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative da leggere a
mediamente pesanti, a condizione che egli possa cambiare la sua posizione ogni
ora e che non svolga attività implicanti la rotazione frequente del busto.
Successivamente
a questo accertamento, il medico __________ dell’CO 1 ha precisato la propria
valutazione dell’11 gennaio 2013, stabilendo che l’assicurato è impossibilitato
a svolgere lavori che necessitano il mantenimento della stessa posizione per
una durata prolungata, precisando che egli deve poter effettuare cambiamenti di
posizione ogni ora (cfr. doc. 171).
Giova
inoltre osservare che il ricorrente ha messo in dubbio l’affidabilità della
valutazione della dott.ssa __________, senza tuttavia suffragare la propria
tesi mediante pareri specialistici divergenti.
In
effetti, per quanto riguarda il problema alla schiena, la certificazione del dott.
__________, specialista FMH in fisiatria, conferma le limitazioni funzionali riscontrate
dal medico fiduciario dell’CO 1, ossia che RI 1 non é in grado di mantenere una
postura fissa per più di un ora e che l’attività di muratore non è più
esigibile (cfr. doc. I+A5).
Per
quanto attiene alla problematica dei polsi, il referto 28 marzo 2014 del dott. __________,
specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia, prodotto dal ricorrente
a sostegno del suo ricorso, attesta anch’esso che, a seguito dell’infortunio,
l’attività di muratore non è più esigibile, così come non lo é ogni altra
attività lavorativa che solleciti entrambi i polsi (cfr. doc. I+A6, pag. 2).
Nella misura
in cui confermano in sostanza l’apprezzamento enunciato dalla dott.ssa __________,
le certificazioni appena citate non sono atte a sminuirne il valore probatorio.
Parimenti
irrilevante risulta lo scritto del dott. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica (cfr. doc. I+A9).
Infatti,
interpellato dal patrocinatore del ricorrente, il citato sanitario, da una
parte, per quanto riguarda il problema ai polsi, dichiara di dissentire dalla
valutazione del dott. __________, senza però precisare oltre tale sua
affermazione. Dall’altra, per quanto attiene ai dolori alla schiena, egli si
limita a descrivere i dolori denunciati dal paziente e i reperti constatati durante
le consultazioni da lui effettuate (16 e 28 maggio 2014), senza trarre alcuna
conclusione in merito alla residua capacità lavorativa dell’assicurato (cfr.
doc. I+A9).
Da notare,
inoltre, che il dott. __________ si é pronunciato sul grado d’invalidità stabilito
dall’CO 1, ritenendo
“
… impossibile che il paziente possa beneficiare solamente di una
rendita del 28% da parte dell’Assicurazione invalidità, poiché trattasi di
paziente ultra cinquantenne di professione muratore con bassa scolarità
”
.
D’altro
canto, il medico succitato ritiene che, in base alle valutazioni medico-specialistiche
effettuate, RI 1 dovrebbe essere posto al beneficio di una rendita AI del 50%
(cfr. doc. I+A9).
Al riguardo,
a prescindere dal fatto che il caso in esame rileva dall’assicurazione contro
gli infortuni (e non da quella per l’invalidità)
,
va ricordato che la
nozione di invalidità prevista dalle assicurazioni sociali svizzere, è un
concetto puramente economico che
corrisponde alla differenza, espressa in
percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello,
non meno ipotetico, conseguibile da invalido,
e non un concetto medico (cfr.
consid. 2.4.). Pertanto, contrariamente a quanto pretende il dott. __________
e, di riflesso, la parte ricorrente, essa non dipende unicamente dall’entità
del danno alla salute, rispettivamente dal grado di incapacità lavorativa
attestata dai medici (cfr. DTF 140 V 193 a proposito della ripartizione dei
compiti tra l'autorità incaricata di applicare il diritto e la persona
incaricata di esaminare la situazione da un punto di vista medico nell'ambito
della valutazione dell'incapacità al lavoro come condizione del diritto alla
rendita d'invalidità).
In queste
condizioni, nemmeno il parere del dott. __________ è suscettibile di mettere in
dubbio l’affidabilità della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa
dal medico __________ dell’CO 1I.
Il rapporto
del CAP di __________ relativo al periodo di accertamento professionale svoltosi
dal 2 al 29 aprile 2013, il quale conclude con un’impossibilità di reinserimento
dell’assicurato nel mercato del lavoro dovuta, in particolare, alle importanti
limitazioni fisiche osservate, al basso rendimento e alle scarse conoscenze in
alcuni ambiti (cfr. doc. 149), é anch’esso inconferente ai fini della valutazione
dell’esigibilità lavorativa del ricorrente.
Infatti,
secondo
un’affermata giurisprudenza federale, i dati medici permettono generalmente un
apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi
prevalgono
sulle
constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione professionale,
le quali sono suscettibili di essere state influenzate da fattori soggettivi
legati al comportamento della persona assicurata nel corso dello stage (cfr.
STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3, 9C_426/2011 del 14 dicembre 2011
consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19 luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi
menzionati).
Va
inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra,
un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati
(cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless,
in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il
mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p.
331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,
motivo per cui aumentano le
attività di controllo e sorveglianza
che
possono essere svolte da
personale non qualificato o semi qualificato
(SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008
del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In
esito a tutto quanto precede, il TCA deve dunque concludere che il ricorrente
sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle
attività lavorative che rispettino le limitazioni descritte nel rapporto del 10
gennaio 2013 del chirurgo ortopedico dott.ssa __________, da lei precisate in
data 4 novembre 2013 alla luce degli esiti della valutazione EFL eseguita
presso la Clinica di riabilitazione di __________.
2.8. Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per quanto concerne il
reddito
da valido
, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su
questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima
dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr.
74'314.--
(cfr.
doc. 183, pag. 1 e doc. I+A1, pag. 5).
Questo dato, non
contestato dall’assicurato, può essere fatto proprio dal TCA.
2.9. Per quanto riguarda il
reddito
da invalido
, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato,
a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti)
.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile
2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che
“(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)
”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“
deutliche Abweichung
”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che
se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il
5%
dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.10. Dalla decisione
su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.
53'428.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di
qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del
15% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 183, pag. 2; doc. I+A1, pag. 4).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.
Riportando questo dato su
41.6 ore (
cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.
61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'856.95.
L’assicurato, avesse
continuato a lavorare in qualità di operaio edile, avrebbe guadagnato, nel
2013, fr. 74’314.-- per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa
leggermente al di
sotto
la media dei salari per un'attività equivalente
(tabella TA 1 2010, p.to 41 “lavori di costruzione di edifici”, livello di
qualifica 3 (assicurato possiede un AFC di muratore ed é attivo nel ramo da
oltre 30 anni): fr. 5'944.-- riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 6'285.78 x
12 mesi = fr. 75'429.36
+
adeguamento all'indice dei salari nominali per
il 2013 =
fr. 77’248.64
), motivo per cui, essendo la differenza
inferiore al 5%, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito
statistico da invalido a titolo di
gap
salariale (cfr. consid. 2.3.7. in
fine).
2.11. In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito
statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute (doc. I+A, pag.
5).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393 consid. 3.3) e del fatto che l’assicurato nella sua impugnativa non ha
sollevato alcuna censura in merito alla deduzione sociale applicata dall’CO 1, questo
Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, la parte convenuta
non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
In particolare, il TCA
ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato
ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.
D’altro
canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più
volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “…
auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.
16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter
bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend
auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI
1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und
8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008 consid.
8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Infine, il fatto che
l’assicurato abbia un grado di scolarità basso e che abbia sempre lavorato nel
ramo dell’edilizia, non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che
le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e
SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332
consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.
)
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a
fr. 53'428.40
(85% di fr. 62'856.95).
2.12. Il grado di invalidità
dell'insorgente - determinato confrontando i fr.
53’428.40
al reddito
che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.
74’314.--
,
risulta essere del 28.11%, arrotondato al
28%
secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).
Visto che con la decisione
su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita
d’invalidità del 28%, il suo ricorso, non può essere accolto.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2014 35.2014.53 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2014 35.2014.53 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2014 35.2014.53
Ass. caduto con frattura vertebrale, del radio distale dx e sx. Esigibilità lav. stabilita sulla base della valutazione del medico di circondario e adeguata a dipendenza degli esiti della susseguente visita medica presso la Rehaklinik. Confermata rendita di invalidità al 28%
Raccomandata Incarto n. 35.2014.53 MP Lugano 9 ottobre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Massimo Piemontesi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 18 giugno 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 16 maggio 2014 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1. In data 16 novembre 2011, RI 1, nato nel 1965, allora dipendente dell’impresa di costruzione __________ di __________o in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava posando il sostegno di un cassero ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra (cfr. doc. 1). A seguito del sinistro l’assicurato ha riportato una frattura vertebrale T11 con lesione del muro posteriore ed una frattura del radio distale a destra A0 23 C1 ed a sinistra A0 23 B3. L’assicurato, il 23 novembre 2013, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla colonna vertebrale di stabilizzazione posteriore delle vertebre T9 - L1 (cfr. doc. 15) e il 30 novembre 2011 è stato operato ai polsi (cfr. doc. 17). L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Con decisione del 16 gennaio 2013, l’Istituto assicuratore, ha accordato all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 35%, corrispondente a fr. 44'100.-- (cfr. doc. 123). 1.2. L’CO 1, ritenuto stabilizzato lo stato di salute post-infortunistico ed esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 marzo 2014, poi confermata a seguito dell’opposizione dell’assicurato, ha assegnato ad RI 1 una rendita di invalidità del 28%, pari a fr. 1'408.55 mensili (cfr. doc.188). 1.3. Con tempestivo ricorso del 18 giugno 2014, RI 1, rappresentato dalla dott. iur. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su opposizione dell’CO 1. In particolare l’assicurato contesta il grado di invalidità stabilito dalla convenuta, ritenendolo - in considerazione del danno alla salute subito, della sua età avanzata, della gravità dell’incidente e della sua bassa scolarizzazione – inadeguato e inopportuno (cfr. doc. I, pag. 4). È inoltre contestata l’esigibilità lavorativa stabilita dall’CO 1. A mente dell’assicurato, anche in una professione adeguata al suo stato di salute, il suo grado di capacità lavorativa sarebbe al massimo del 50% (cfr. doc. I, pag. 7). 1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato. Deve essere immediatamente segnalato che l’insorgente, sebbene patrocinato da un legale, ha fondato, a torto, il proprio ricorso sulle disposizioni in materia di assicurazione per l’invalidità (si veda, del resto, il petito ricorsuale - cfr. doc. I, p. 8s.). In realtà, alla presente fattispecie tornano applicabili le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni. 2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA. Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF. Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA. Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343. Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico). Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio. 2.4. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe. Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002). L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA). I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994). La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza). Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d). I. Termine: reddito da invalido La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale. Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b). Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata). Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF: " Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità." II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido . 2.5. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto dell’11 gennaio 2013, della dott.ssa __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, relativo alla visita __________ del 10 gennaio 2013 (cfr. doc. 120). In quella sede, l’assicurato è stato dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di muratore (cfr. doc. 120, pag. 4). Il medico __________ __________ CO 1 ha però ritenuto l’assicurato abile al lavoro in misura completa, in attività compatibili con il danno alla salute infortunistico, così descrivendo la sua esigibilità lavorativa: " Esigibilità del lavoro: spesso possibile sollevare e portare pesi molto leggeri fino all’altezza dei fianchi fino a 5 kg, talvolta possibile sollevare e portare pesi leggeri fino all’altezza dei fianchi tra 5 e 10 kg come sollevare e portare pesi fino all’altezza dei fianchi oltre 10 kg e sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg, di rado possibile sollevare oltre l’altezza del petto pesi oltre 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, spesso possibile (con la mano adominante sinistra) il maneggio di attrezzi medi e la rotazione della mano, mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Talvolta possibili lavori sopra la testa, spesso possibile la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione seduta inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia, mai più possibile la rotazione del tronco. Posizione di lunga durata a libera scelta molto spesso possibile. Camminare fino ed oltre i 50 m come pure camminare per lunghi tratti e su terreno accidentato molto spesso possibile. Dopo la camminata di lunghi tratti, quindi dopo 1-2 km, è indicata una pausa di 10 minuti. Salire le scale spesso possibile con pause di 10 minuti. Mai più possibile salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio e stare in equilibrio possibile. L’assicurato è abile al 100% nella misura dell’esigibilità. Propongo una prova di lavoro (CAP)." (cfr. doc. 120, pag. 4) Dal 2 al 29 aprile 2013, l’assicurato ha svolto un periodo di accertamento professionale presso il Centro di accertamento professionale di __________ (di seguito: CAP), al fine di verificare il potenziale di reinserimento in un’attività lavorativa adatta al suo stato di salute (cfr. doc. 138). Osservata la discordanza tra le limitazioni denunciate in occasione della visita di chiusura del 10 gennaio 2013 (cfr. doc. 120, pag. 3 e 4) e le risultanze del periodo trascorso al CAP (cfr. doc. 149), il medico di circondario ha fatto esperire una valutazione delle capacità funzionali (di seguito: EFL) presso la __________ (cfr. doc. 150 e 152). L’esame funzionale svoltosi il 19/20 settembre 2013, ha stabilito che l’assicurato può compiere, sull’arco dell’intera giornata, un’attività lavorativa da leggera a medio-pesante a condizione che possa alternare la posizione da seduta a quella eretta o in movimento ogni ora di lavoro (cfr. doc. 164, pag. 5). In esito a tali risultanze, la dott.ssa __________ ha aggiornato l’esigibilità lavorativa dell’assicurato stabilita a margine della visita di chiusura del 10 gennaio 2013 (cfr. doc. 120, pag. 4), specificando la necessità per l’assicurato di poter effettuare cambiamenti di posizione ogni ora (cfr. doc. 165). Con la propria impugnativa, il ricorrente contesta l’apprezzamento della sua esigibilità lavorativa. Egli sostiene di non essere più in grado di svolgere con rendimento completo attività lavorative anche leggere e che, come dimostrerebbero i referti medici specialistici relativi al danno al rachide e ad entrambi i polsi (cfr. doc. I, pag. 4 e doc. I+A5-9), il suo stato di salute starebbe evolvendo negativamente (cfr. doc. I, pag. 6 e 7). A suo avviso, la capacità lavorativa in attività leggere sarebbe al massimo del 50% (cfr. doc. I, pag. 7). Il ricorrente contesta inoltre il grado della rendita di invalidità fissato dall’amministrazione, ritenendolo inopportuno e inadeguato, in considerazione della sua età avanzata, del suo danno alla salute e della sua bassa scolarizzazione (cfr. doc. I, pag. 4 e 7). 2.6. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. 2.7. Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliati gli atti, il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di circondario dell’CO 1 a margine della visita di chiusura del 10 gennaio 2013 (cfr. doc. 120), da lei ribadita e adeguata a dipendenza degli esiti della valutazione EFL esperita nel settembre 2013 presso la __________ (cfr. doc. 164, pag. 5 e 171). Innanzitutto, va sottolineato che la valutazione dell’esigibilità lavorativa a cui ha fatto capo l’Istituto assicuratore, risulta fondata su accertamenti medici approfonditi e completi. In effetti, dal rapporto in questione emerge che la dott.ssa __________ ha tenuto conto, oltre che dei referti specialistici agli atti, delle dichiarazioni soggettive dell’assicurato (anamnesi) e dei reperti oggettivi emersi dagli esami strumentali e dai test di mobilità eseguiti dall’assicurato durante la visita di chiusura (cfr. doc. 120, pag. 2 e 3). Secondo questo Tribunale, non sussiste, quindi, nessun dubbio sulla correttezza delle conclusioni contenute in tale referto. Del resto, la decisione dell’amministrazione si fonda anche sulla valutazione EFL, in esito alla quale è stata confermata la capacità di RI 1 a svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative da leggere a mediamente pesanti, a condizione che egli possa cambiare la sua posizione ogni ora e che non svolga attività implicanti la rotazione frequente del busto. Successivamente a questo accertamento, il medico __________ dell’CO 1 ha precisato la propria valutazione dell’11 gennaio 2013, stabilendo che l’assicurato è impossibilitato a svolgere lavori che necessitano il mantenimento della stessa posizione per una durata prolungata, precisando che egli deve poter effettuare cambiamenti di posizione ogni ora (cfr. doc. 171). Giova inoltre osservare che il ricorrente ha messo in dubbio l’affidabilità della valutazione della dott.ssa __________, senza tuttavia suffragare la propria tesi mediante pareri specialistici divergenti. In effetti, per quanto riguarda il problema alla schiena, la certificazione del dott. __________, specialista FMH in fisiatria, conferma le limitazioni funzionali riscontrate dal medico fiduciario dell’CO 1, ossia che RI 1 non é in grado di mantenere una postura fissa per più di un ora e che l’attività di muratore non è più esigibile (cfr. doc. I+A5). Per quanto attiene alla problematica dei polsi, il referto 28 marzo 2014 del dott. __________, specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia, prodotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso, attesta anch’esso che, a seguito dell’infortunio, l’attività di muratore non è più esigibile, così come non lo é ogni altra attività lavorativa che solleciti entrambi i polsi (cfr. doc. I+A6, pag. 2). Nella misura in cui confermano in sostanza l’apprezzamento enunciato dalla dott.ssa __________, le certificazioni appena citate non sono atte a sminuirne il valore probatorio. Parimenti irrilevante risulta lo scritto del dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. I+A9). Infatti, interpellato dal patrocinatore del ricorrente, il citato sanitario, da una parte, per quanto riguarda il problema ai polsi, dichiara di dissentire dalla valutazione del dott. __________, senza però precisare oltre tale sua affermazione. Dall’altra, per quanto attiene ai dolori alla schiena, egli si limita a descrivere i dolori denunciati dal paziente e i reperti constatati durante le consultazioni da lui effettuate (16 e 28 maggio 2014), senza trarre alcuna conclusione in merito alla residua capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. I+A9). Da notare, inoltre, che il dott. __________ si é pronunciato sul grado d’invalidità stabilito dall’CO 1, ritenendo “ … impossibile che il paziente possa beneficiare solamente di una rendita del 28% da parte dell’Assicurazione invalidità, poiché trattasi di paziente ultra cinquantenne di professione muratore con bassa scolarità ” . D’altro canto, il medico succitato ritiene che, in base alle valutazioni medico-specialistiche effettuate, RI 1 dovrebbe essere posto al beneficio di una rendita AI del 50% (cfr. doc. I+A9). Al riguardo, a prescindere dal fatto che il caso in esame rileva dall’assicurazione contro gli infortuni (e non da quella per l’invalidità), va ricordato che la nozione di invalidità prevista dalle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto puramente economico che corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido, e non un concetto medico (cfr. consid. 2.4.). Pertanto, contrariamente a quanto pretende il dott. __________ e, di riflesso, la parte ricorrente, essa non dipende unicamente dall’entità del danno alla salute, rispettivamente dal grado di incapacità lavorativa attestata dai medici (cfr. DTF 140 V 193 a proposito della ripartizione dei compiti tra l'autorità incaricata di applicare il diritto e la persona incaricata di esaminare la situazione da un punto di vista medico nell'ambito della valutazione dell'incapacità al lavoro come condizione del diritto alla rendita d'invalidità). In queste condizioni, nemmeno il parere del dott. __________ è suscettibile di mettere in dubbio l’affidabilità della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ dell’CO 1I. Il rapporto del CAP di __________ relativo al periodo di accertamento professionale svoltosi dal 2 al 29 aprile 2013, il quale conclude con un’impossibilità di reinserimento dell’assicurato nel mercato del lavoro dovuta, in particolare, alle importanti limitazioni fisiche osservate, al basso rendimento e alle scarse conoscenze in alcuni ambiti (cfr. doc. 149), é anch’esso inconferente ai fini della valutazione dell’esigibilità lavorativa del ricorrente. Infatti, secondo un’affermata giurisprudenza federale, i dati medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che essi prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona assicurata nel corso dello stage (cfr. STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3, 9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19 luglio 2010 consid. 52 e riferimenti ivi menzionati). Va inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899). Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). In esito a tutto quanto precede, il TCA deve dunque concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività lavorative che rispettino le limitazioni descritte nel rapporto del 10 gennaio 2013 del chirurgo ortopedico dott.ssa __________, da lei precisate in data 4 novembre 2013 alla luce degli esiti della valutazione EFL eseguita presso la Clinica di riabilitazione di __________. 2.8. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 74'314.-- (cfr. doc. 183, pag. 1 e doc. I+A1, pag. 5). Questo dato, non contestato dall’assicurato, può essere fatto proprio dal TCA. 2.9. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) . Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. 2.10. Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'428.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 183, pag. 2; doc. I+A1, pag. 4). Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1. Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'856.95. L’assicurato, avesse continuato a lavorare in qualità di operaio edile, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 74’314.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa leggermente al di sotto la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 41 “lavori di costruzione di edifici”, livello di qualifica 3 (assicurato possiede un AFC di muratore ed é attivo nel ramo da oltre 30 anni): fr. 5'944.-- riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 6'285.78 x 12 mesi = fr. 75'429.36 + adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2013 = fr. 77’248.64), motivo per cui, essendo la differenza inferiore al 5%, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale (cfr. consid. 2.3.7. in fine). 2.11. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute (doc. I+A, pag. 5). Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) e del fatto che l’assicurato nella sua impugnativa non ha sollevato alcuna censura in merito alla deduzione sociale applicata dall’CO 1, questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, la parte convenuta non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare, il TCA ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica. D’altro canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1). Infine, il fatto che l’assicurato abbia un grado di scolarità basso e che abbia sempre lavorato nel ramo dell’edilizia, non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.) Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 53'428.40 (85% di fr. 62'856.95). 2.12. Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53’428.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 74’314.--, risulta essere del 28.11%, arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41). Visto che con la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita d’invalidità del 28%, il suo ricorso, non può essere accolto. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti